Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio dal giudice della cognizione, questi non è tenuto a svolgere alcun accertamento circa le condizioni economiche del reo, in quanto rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione valutare l'assoluta impossibilità di adempiere che impedisce la revoca del beneficio. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il principio, ha ulteriormente precisato che incombe al condannato l'onere di provare l'assoluta impossibilità dell'adempimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2008, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 13/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 02329
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 020612/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.C.A. , N. IL (OMISSIS) ;
avverso SENTENZA del 20/11/2007 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, concluso per il rigetto;
udito, per la parte civile, l'avv. VECCHI Maria Carla, in sostituzione dell'avv. Vernanza Andrea;
udito il difensore avv. Quacquero Emanuele.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 3 marzo 2005 il Tribunale di Chiavari dichiarava C.A..C. responsabile del reato di cui all'art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., u.c., perché compiva atti sessuali nei confronti di N..S. di anni X, toccandole il seno e i glutei (per fatti verificatisi in (OMISSIS)
) e, con la concessione della circostanza di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., e delle circostanza attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata, condannava l'imputato alla pena di un anno e mesi sei di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e dichiarando il S. interdetto da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela, condannandolo, altresì, ai risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita da liquidarsi in sede civile, nonché al pagamento di una provvisionale di Euro 5.000,00 entro il termine di giorni quaranta giorni, subordinando il beneficio della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale. Con sentenza pronunciata il 20 novembre 2007 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza impugnata. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
Ha presentato memoria difensiva l'indagato con atto depositato l'8 ottobre 2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c) per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 429 c.p.p., commi 1, lett. c) e comma 2. Deduce il ricorrente che la Corte di Appello aveva erroneamente disatteso la sua doglianza circa l'indeterminatezza del capo di imputazione in ordine alle circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbero verificati i fatti contestati.
Deduce in proposito il ricorrente che tale indeterminatezza non gli aveva consentito un'adeguata difesa. Inoltre non era chiaro il motivo per cui la madre della minore non fosse stata in grado di ricordare con esattezza la data in cui si era verificato un episodio tanto traumatico per la minore, tanto da averlo denunciato in epoca molto successiva ai fatti.
Rileva il Collegio che il motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
La Corte Territoriale, in ordine ad analoghe doglianze formulate con l'atto di appello, ha rilevato che la data del commesso reato costituisce solo un elemento accessorio del fatto che non incide sul requisito della enunciazione del medesimo e non può quindi determinare la mancanza o l'incompletezza. Inoltre, per quel che attiene alla dedotta violazione del diritto alla difesa, doveva rilevarsi che l'appellante si è difeso anche attraverso l'indicazione di testi a discarico dimostrando di essere a conoscenza che il fatto contestato si collocava temporalmente nell'(OMISSIS) .
Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 3, sent. 27 luglio 2008, n. 15655) secondo cui, "ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione". Per quel che attiene alle deduzioni del ricorrente circa il ritardo nella denuncia la Corte Territoriale, con adeguata motivazione, ha rilevato che l'esitazione della madre della bambina prima della denuncia del fatto e il colloquio con l'amico poliziotto erano la prova, sia dell'impreparazione di una persona in buona fede di fronte ad una vicenda di natura sessuale che aveva come vittima la propria figlia decenne, sia dell'assenza di alcun progetto speculativo.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'eccepita incongruità delle valutazioni peritali eseguite sulla minore e conseguente non genuinità delle sue dichiarazioni.
Deduce il ricorrente che la mancanza di situazioni patologiche della minore non implica automaticamente l'attendibilità della stessa. Nel caso in esame vi erano alcune incongruenze nel racconto della parte lesa, sia in relazione al luogo dove sarebbero cominciati gli abusi (la soglia della bottega), in quanto i testi presenti sulla strada non avevano notato nulla di anomalo, sia in relazione alla durata dell'approccio, indicata in un primo tempo come della durata di cinque dieci minuti e successivamente ridimensionata a pochi secondi, sia in relazione alla circostanza che la parte lesa aveva indicato un palco per esibizioni come situato in un luogo diverso da quello in cui effettivamente era situato al momento dei fatti. Anche il secondo motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
In ordine a tali circostanze la Corte di merito ha infatti adeguatamente motivato rilevando che le circostanze suddette erano marginali rispetto al nucleo centrale dell'episodio in ordine al quale la deposizione della parte lesa era precisa e coerente;
che le deposizioni testimoniali non risultavano contrastanti con quelle della minore ma confermavano alcune circostanze riferite dalla stessa, ad esclusione della deposizione della teste Co. , moglie dell'imputato, che la Corte di merito ha ritenuto compiacente, ma che comunque aveva confermato di aver visto la parte lesa nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dalla minore. Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 6, sent. 18 dicembre 2006, n. 752) "la riforma dell'art. 606 c.p.p., lettera e) consente di dedurre il travisamento della prova come vizio della motivazione del provvedimento impugnato e non di sollecitare alla Cassazione una rilettura degli elementi di fatto, rimasta riservata, in via esclusiva, al giudice di merito".
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle risultanze testimoniali.
Deduce il ricorrente che il teste Ci. , indifferente, aveva dichiarato di essere andato a tagliarsi i capelli che l'imputato era uscito un attimo "per vedere se c'era la finanza per non fare la ricevuta fiscale" ricordando che c'era una bambina che l'imputato aveva solo salutato. La dichiarazione di colpevolezza dell'imputato discendeva quindi esclusivamente dalle dichiarazioni della minore contrastate da altre risultanze processuali.
Anche il terzo motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
In proposito la Corte di merito ha rilevato, con adeguata motivazione, che il teste si era presentato a rendere testimonianza soltanto all'udienza del 3 marzo 2005 su richiesta dell'imputato per raccontare di un fatto avvenuto nel giro di pochi minuti quattro anni prima sicché doveva necessariamente ritenersi che i ricordi fossero stati sollecitati dall'imputato e comunque la generica deposizione, riferibile solo al momento in cui il teste era all'interno dell'esercizio, era inidonea a neutralizzare la precisa e coerente deposizione della parte lesa che, traumatizzata dopo l'episodio, era corsa a casa piangente, e delle persone che avevano raccolto le confidenze della minore nell'immediatezza dei fatti. Alla luce della congrua motivazione della Corte Territoriale trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez. 1, sent. 15 giugno 2007, n. 24667) secondo cui "in tema di motivi di ricorso per Cassazione il vizio di travisamento della prova - desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, - è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale probatorio fermi restando il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 165 c.p.. Deduce il ricorrente che la disciplina di cui all'art. 165 c.p. costituisce un'espressione del potere discrezionale del giudice. Peraltro, nel subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento da parte dell'imputato del risarcimento del danno in favore della parte civile il giudice deve dare atto, nella motivazione della sentenza, di aver valutato la capacità economica dell'imputato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario.
Di tale valutazione, attesa l'evidente sofferenza delle condizioni economiche dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello stato, non vi era traccia nella motivazione della sentenza. Anche il quarto motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
In proposito la Corte di merito ha rilevato, con adeguata e congrua motivazione, che la disciplina di cui all'art. 165 c.p. non fa riferimento alla solvibilità del condannato ma attiene alla necessità di indurre quest'ultimo a risarcire il danno nei confronti della vittima senza che sia questa a doversi attivare per ottenere il risarcimento.
Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 6, sent. 31 gennaio 2000, n. 2390) secondo cui "in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, risolvendosi il mancato pagamento cui è subordinato il beneficio in una causa di revoca dello stesso, come testualmente si ricava dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, ultimo inciso, la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere trova la sua realizzazione indefettibile in sede esecutiva, spettando appunto al giudice dell'esecuzione stabilire se, nel momento in cui tale onere deve essere effettivamente adempiuto, esso possa essere soddisfatto. Ne consegue che il giudice della cognizione, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno ex art. 165 c.p., non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato, essendo sempre possibile per il soggetto interessato in sede di esecuzione, allegare la assoluta impossibilità dell'adempimento che, ove ritenuta provata, impedisce la revoca del beneficio".
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nella somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00.
L'imputato va inoltre condannato al rimborso delle spese processuali in favore della costituita parte civile che si liquidano nella misura di Euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Lo condanna, inoltre, alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, liquidate in Euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2009