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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3677 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1286/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1286/2020 R.G. sez. lav.
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Vittoria Vecchione, come da procura in atti
APPELLANTE E
Controparte_1
, in
[...] persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato presso questa Corte – sezione civile
- in data 20.4.2020, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1785/2019, resa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 2.10.2019, la quale dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dallo stesso avverso il verbale unico di accertamento n. AV00000/2014-791-01 del 30.04.2014, prot. n. 10071 del 5.5.2014, con condanna al pagamento delle spese di lite.
L'appellante proponeva gravame ritenendo errata la pronuncia d'inammissibilità, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, l'opposizione proposta in primo grado era avverso l'ordinanza ingiunzione n. 49/2018 e non avverso il verbale unico di accertamento n. AV00000/2014-791-01, sotteso all'ordinanza stessa. Per tale ragione, reiterando anche le eccezioni di merito, chiedeva riformarsi la sentenza gravata con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
, la quale deduceva l'inammissibilità, nonché l'infondatezza
[...] dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Il presente giudizio veniva sottoposto all'esame di questo Collegio, in virtù del Decreto n. 402/2024 del 12.12.2024 con il quale l'Ufficio
della Corte d'Appello di Napoli provvedeva alla CP_2 riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n. 274 processi d'appello in materia di OIA (Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa), tra i quali l'odierno giudizio.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, va rilevato che il presente giudizio di gravame veniva erroneamente proposto con atto di citazione, anziché con ricorso, in violazione dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale: “Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”.
Com'è noto, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, l'appello che doveva introdursi con ricorso e che, invece, veniva introdotto con atto di citazione, produce gli effetti propri del ricorso soltanto nel momento in cui è depositato in cancelleria.
In tal senso, si pronunciava la Corte di Cassazione con sentenza n. 10643/2014, con la quale stabiliva che: “all'introduzione della opposizione a mezzo di un atto diverso rispetto a quello previsto dalla legge non deriverebbe di per sé l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto come più volte affermato da questa Corte di legittimità, in relazione ai vari procedimenti a struttura oppositiva per i quali la legge prevede che debbano essere introdotti con ricorso, qualora essi siano erroneamente introdotti con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso, a condizione però che essa sia depositata in cancelleria entro il termine di volte in volta fissato dalla legge, non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte”.
Posti tali principi, dunque, il presente gravame può dirsi validamente introdotto, in quanto l'atto di citazione in appello con il quale si impugnava la sentenza gravata, pubblicata in data 2.10.2019, veniva depositato in cancelleria in data 20.4.2020, ovvero nei termini di legge, tenuto conto anche della sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, emanato per l'emergenza COVID-19.
Fatta questa doverosa premessa occorre esaminare il contenuto del gravame.
Osserva il Collegio che la pronuncia di primo grado si è arrestata ad una declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'odierno appellante in quanto coperta da giudicato.
Nello specifico, il Giudice di prime cure aveva rilevato che l'opponente con il ricorso proposto aveva impugnato il verbale unico di accertamento n. AV00000/2014-791-01, sotteso all'ordinanza ingiunzione n. 49/2018.
Posto ciò, evidenziava che tale atto era già stato precedentemente impugnato ed il relativo procedimento si era concluso con sentenza n. 595/2018 del 23.3.2018 resa dal Tribunale di Avellino, che dichiarava inammissibile l'opposizione ritenendo che detto verbale non era un atto autonomamente impugnabile trattandosi di atto endo- procedimentale.
Pertanto, il Giudice di prime cure, rilevato che la questione proposta era coperta da giudicato, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal Pt_1
Secondo l'appellante tale statuizione sarebbe erronea, in quanto, con il ricorso di primo grado veniva proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 49/2018, e non avverso il verbale unico di accertamento n. AV00000/2014-791-01. Sicché, nessuna ipotesi di ne bis in idem ricorreva nel caso in esame. La doglianza non è fondata.
Questa Corte condivide la sentenza impugnata, in quanto, come correttamente rileva il Giudice di prime cure, l'opposizione originariamente proposta dall'odierno appellante era mirata ad ottenere l'annullamento del verbale presupposto all'ordinanza ingiunzione e ciò si evince chiaramente dalla lettura del ricorso in opposizione.
Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio, l'opponente faceva riferimento all'ordinanza ingiunzione soltanto nell'intestazione dove testualmente riportava: “ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione 49/2018”. Tuttavia, nel resto del ricorso egli non faceva alcun riferimento alla citata ordinanza ingiunzione. In particolar modo, si rileva che l'odierno appellante adiva il Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare illegittimo la contestazione /notificazione nr. AV00000/2014-791-01 del 30.04.2014, prot. n°10071 del 05.05.2014 notificato il 9 dicembre 2014…….e di conseguenza dichiarare la nullità della contestazione, previa declaratoria di sospensione, ed in ogni caso, revocare le sanzioni amministrative ivi applicate”.
Dunque, appare evidente che il petitum del giudizio di opposizione era l'annullamento del verbale di accertamento da cui scaturiva poi la successiva ordinanza ingiunzione.
Ebbene, posto ciò, è un dato incontestato e peraltro incontrovertibile che il già menzionato verbale unico di accertamento era stato già impugnato con precedente giudizio conclusosi con sentenza definitiva n. 595/2018 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 23.3.2018, la quale, come detto, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione.
Pertanto, deve ritenersi corretta la statuizione del Giudice di prime cure che dichiarava l'inammissibilità della presente opposizione.
Per i motivi esposti, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.735,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
- Dà atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 3.7.2025 Il Presidente estensore Dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1286/2020 R.G. sez. lav.
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Vittoria Vecchione, come da procura in atti
APPELLANTE E
Controparte_1
, in
[...] persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato presso questa Corte – sezione civile
- in data 20.4.2020, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1785/2019, resa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 2.10.2019, la quale dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dallo stesso avverso il verbale unico di accertamento n. AV00000/2014-791-01 del 30.04.2014, prot. n. 10071 del 5.5.2014, con condanna al pagamento delle spese di lite.
L'appellante proponeva gravame ritenendo errata la pronuncia d'inammissibilità, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, l'opposizione proposta in primo grado era avverso l'ordinanza ingiunzione n. 49/2018 e non avverso il verbale unico di accertamento n. AV00000/2014-791-01, sotteso all'ordinanza stessa. Per tale ragione, reiterando anche le eccezioni di merito, chiedeva riformarsi la sentenza gravata con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
, la quale deduceva l'inammissibilità, nonché l'infondatezza
[...] dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Il presente giudizio veniva sottoposto all'esame di questo Collegio, in virtù del Decreto n. 402/2024 del 12.12.2024 con il quale l'Ufficio
della Corte d'Appello di Napoli provvedeva alla CP_2 riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n. 274 processi d'appello in materia di OIA (Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa), tra i quali l'odierno giudizio.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, va rilevato che il presente giudizio di gravame veniva erroneamente proposto con atto di citazione, anziché con ricorso, in violazione dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale: “Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”.
Com'è noto, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, l'appello che doveva introdursi con ricorso e che, invece, veniva introdotto con atto di citazione, produce gli effetti propri del ricorso soltanto nel momento in cui è depositato in cancelleria.
In tal senso, si pronunciava la Corte di Cassazione con sentenza n. 10643/2014, con la quale stabiliva che: “all'introduzione della opposizione a mezzo di un atto diverso rispetto a quello previsto dalla legge non deriverebbe di per sé l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto come più volte affermato da questa Corte di legittimità, in relazione ai vari procedimenti a struttura oppositiva per i quali la legge prevede che debbano essere introdotti con ricorso, qualora essi siano erroneamente introdotti con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso, a condizione però che essa sia depositata in cancelleria entro il termine di volte in volta fissato dalla legge, non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte”.
Posti tali principi, dunque, il presente gravame può dirsi validamente introdotto, in quanto l'atto di citazione in appello con il quale si impugnava la sentenza gravata, pubblicata in data 2.10.2019, veniva depositato in cancelleria in data 20.4.2020, ovvero nei termini di legge, tenuto conto anche della sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, emanato per l'emergenza COVID-19.
Fatta questa doverosa premessa occorre esaminare il contenuto del gravame.
Osserva il Collegio che la pronuncia di primo grado si è arrestata ad una declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'odierno appellante in quanto coperta da giudicato.
Nello specifico, il Giudice di prime cure aveva rilevato che l'opponente con il ricorso proposto aveva impugnato il verbale unico di accertamento n. AV00000/2014-791-01, sotteso all'ordinanza ingiunzione n. 49/2018.
Posto ciò, evidenziava che tale atto era già stato precedentemente impugnato ed il relativo procedimento si era concluso con sentenza n. 595/2018 del 23.3.2018 resa dal Tribunale di Avellino, che dichiarava inammissibile l'opposizione ritenendo che detto verbale non era un atto autonomamente impugnabile trattandosi di atto endo- procedimentale.
Pertanto, il Giudice di prime cure, rilevato che la questione proposta era coperta da giudicato, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal Pt_1
Secondo l'appellante tale statuizione sarebbe erronea, in quanto, con il ricorso di primo grado veniva proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 49/2018, e non avverso il verbale unico di accertamento n. AV00000/2014-791-01. Sicché, nessuna ipotesi di ne bis in idem ricorreva nel caso in esame. La doglianza non è fondata.
Questa Corte condivide la sentenza impugnata, in quanto, come correttamente rileva il Giudice di prime cure, l'opposizione originariamente proposta dall'odierno appellante era mirata ad ottenere l'annullamento del verbale presupposto all'ordinanza ingiunzione e ciò si evince chiaramente dalla lettura del ricorso in opposizione.
Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio, l'opponente faceva riferimento all'ordinanza ingiunzione soltanto nell'intestazione dove testualmente riportava: “ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione 49/2018”. Tuttavia, nel resto del ricorso egli non faceva alcun riferimento alla citata ordinanza ingiunzione. In particolar modo, si rileva che l'odierno appellante adiva il Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare illegittimo la contestazione /notificazione nr. AV00000/2014-791-01 del 30.04.2014, prot. n°10071 del 05.05.2014 notificato il 9 dicembre 2014…….e di conseguenza dichiarare la nullità della contestazione, previa declaratoria di sospensione, ed in ogni caso, revocare le sanzioni amministrative ivi applicate”.
Dunque, appare evidente che il petitum del giudizio di opposizione era l'annullamento del verbale di accertamento da cui scaturiva poi la successiva ordinanza ingiunzione.
Ebbene, posto ciò, è un dato incontestato e peraltro incontrovertibile che il già menzionato verbale unico di accertamento era stato già impugnato con precedente giudizio conclusosi con sentenza definitiva n. 595/2018 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 23.3.2018, la quale, come detto, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione.
Pertanto, deve ritenersi corretta la statuizione del Giudice di prime cure che dichiarava l'inammissibilità della presente opposizione.
Per i motivi esposti, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.735,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
- Dà atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 3.7.2025 Il Presidente estensore Dott.ssa Vincenza Totaro