Sentenza 7 ottobre 1987
Massime • 1
In tema di infrazioni amministrative il termine di 30 giorni previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, entro il quale gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti, ha carattere essenziale e dilatorio dell'ordinanza-ingiunzione che può concludere il procedimento amministrativo, in quanto la ratio della norma è quella di evitare, per quanto è possibile, l'instaurarsi di un processo in seguito all'opposizione e di favorire la definizione delle liti in via amministrativa. L'inosservanza di detto termine, che costituisce non una semplice facoltà del comune bensì una condizione di validità del procedimento amministrativo e dell'ordinanza, si risolve pertanto in un vizio insanabile del procedimento rilevabile d'ufficio dal giudice.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/10/1987, n. 7495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7495 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1987 |
Testo completo
In tema di infrazioni amministrative il termine di 30 giorni previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, entro il quale gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti, ha carattere essenziale e dilatorio dell'ordinanza-ingiunzione che può concludere il procedimento amministrativo, in quanto la ratio della norma è quella di evitare, per quanto è possibile, l'instaurarsi di un processo in seguito all'opposizione e di favorire la definizione delle liti in via amministrativa. L'inosservanza di detto termine, che costituisce non una semplice facoltà del comune bensì una condizione di validità del procedimento amministrativo e dell'ordinanza, si risolve pertanto in un vizio insanabile del procedimento rilevabile d'ufficio dal giudice.*