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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16235 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53485 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 15/03/1976), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. TROPEA SILVIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 08/05/1970), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SORRENTINO MARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 16/03/2013 ha contratto in Roma matrimonio concordatario con e che dall'unione è nata la figlia (Roma, Controparte_1 Per_1
15/06/2013), ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla Controparte_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 03/11/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il 16/03/2013.
In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che alcun coniuge ha proposto domanda di assegno di mantenimento per sé e che non vi è
contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori con residenza presso la madre, alla quale deve essere conseguentemente assegnata la casa familiare sita in Roma Viale Città 3
d'Europa n. 617, di piena ed esclusiva proprietà del il collegio CP_1
reputa di potere e dovere disciplinare nei termini di cui in dispositivo i tempi di permanenza di presso ciascun genitore, tenuto conto delle Per_1
deduzioni e richieste svolte da entrambe, oltre che della circostanza che il si è già allontanato dalla casa familiare per vivere stabilmente in un CP_1
immobile di sua proprietà ubicato in Via Gianluigi Bonelli, ovvero in zona limitrofa a quella in cui si trova la casa familiare, adibito a studio professionale del medesimo ed è sua intenzione acquistare nella stessa zona un appartamento da intestare, quanto alla nuda proprietà alla figlia,
subordinatamente al consenso materno, non ancora prestato.
Relativamente alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre alla madre per , il collegio, tenuto anche conto Per_1
dell'età di , dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun Per_1
genitore e, quindi, del mantenimento diretto cui è tenuto il padre, nonché
delle risorse economico-patrimoniali di entrambi i genitori, reputa equo porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla , CP_1 Pt_1
percettrice del 100% dell'assegno unico e universale, la somma mensile di euro 500,00 a far data dalla domanda (13/12/2024), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2024, con onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti . Per_1
Invero dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti emerge quanto segue: la ricorrente è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 1.720,00 su dodici mensilità derivante da rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, nonché di risparmi e accantonamenti su conto corrente e su libretto postale per circa euro 4
28.000,00 a luglio 2025, oltre ad una polizza vita del controvalore di euro
23.700,00 circa a luglio 2025 e di una posizione previdenziale di euro
21.200,00 circa a giugno 2025; la stessa, non proprietaria di alcun bene immobile, non sostiene oneri alloggiativi, vivendo nell'immobile, già casa familiare, di cui è pieno ed intero proprietario il ed il cui valore CP_1
economico non può non essere considerato in questa sede;
il dal CP_1
canto suo, architetto libero professionista, ha percepito negli anni 2022 e
2023 un reddito netto mensile pari a circa euro 4.000,00 su dodici mensilità,
giusta Modello Persone Fisiche 2023 e 2024, di poco superiore a quello dichiarato all'udienza di prima comparizione, pari ad euro 40.000,00 netti annui comprensivo del compenso da libera professione e del canone locatizio di euro 500,00 mensili derivante da un immobile di sua proprietà;
lo stesso, oltre ad essere proprietario di tale locale, è pieno ed unico proprietario dell'immobile adibito a studio professionale, nonché della casa familiare e titolare di accantonamenti per circa euro 472.000,00 che è sua intenzione utilizzare, almeno in parte, per l'acquisto di un appartamento da intestare, quanto alla nuda proprietà, alla figlia , come dedotto Per_1
negli scritti difensivi e ribadito in udienza, operazione per la quale è
necessario il consenso materno.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53485/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide: 5 dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 15/03/1976) e
[...] Controparte_1
(ROMA (RM) 08/05/1970) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 16/03/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma, n. 39, parte II, serie A02, anno 2013, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
la figlia (Roma, 15/06/2013) è affidata in modo condiviso Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di orinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto limitatamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
: a) a finesettimana alternati dalle ore 15.00 o dal diverso orario di Per_1
uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); b) due pomeriggi a settimana,
preferibilmente il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 20.00; c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali nonché in coincidenza con le festività nazionali e/o locali infrasettimanali e il compleanno della minore;
e) per tre settimane,
consecutive o meno durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con 6 la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità, con la precisazione che in difetto di diverso accordo, il padre terrà con sé dal 1° al 15 agosto negli anni pari, , e dal 16 al 31 Per_1
agosto negli anni dispari, oltre ad una ulteriore settimana nel restante periodo estivo e la madre viceversa;
assegna la casa familiare sita in Roma Viale Città d'Europa n. 617 alla ricorrente , dando atto che il coniuge se ne è già Parte_1
allontanato;
dispone che a far data dalla domanda (13/12/2024) il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di
, la somma mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente Per_1
secondo gli indici Istat con base dicembre 2025, e condanna il al CP_1
versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei Pt_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti , con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53485 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 15/03/1976), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. TROPEA SILVIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 08/05/1970), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SORRENTINO MARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 16/03/2013 ha contratto in Roma matrimonio concordatario con e che dall'unione è nata la figlia (Roma, Controparte_1 Per_1
15/06/2013), ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla Controparte_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 03/11/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il 16/03/2013.
In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che alcun coniuge ha proposto domanda di assegno di mantenimento per sé e che non vi è
contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori con residenza presso la madre, alla quale deve essere conseguentemente assegnata la casa familiare sita in Roma Viale Città 3
d'Europa n. 617, di piena ed esclusiva proprietà del il collegio CP_1
reputa di potere e dovere disciplinare nei termini di cui in dispositivo i tempi di permanenza di presso ciascun genitore, tenuto conto delle Per_1
deduzioni e richieste svolte da entrambe, oltre che della circostanza che il si è già allontanato dalla casa familiare per vivere stabilmente in un CP_1
immobile di sua proprietà ubicato in Via Gianluigi Bonelli, ovvero in zona limitrofa a quella in cui si trova la casa familiare, adibito a studio professionale del medesimo ed è sua intenzione acquistare nella stessa zona un appartamento da intestare, quanto alla nuda proprietà alla figlia,
subordinatamente al consenso materno, non ancora prestato.
Relativamente alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre alla madre per , il collegio, tenuto anche conto Per_1
dell'età di , dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun Per_1
genitore e, quindi, del mantenimento diretto cui è tenuto il padre, nonché
delle risorse economico-patrimoniali di entrambi i genitori, reputa equo porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla , CP_1 Pt_1
percettrice del 100% dell'assegno unico e universale, la somma mensile di euro 500,00 a far data dalla domanda (13/12/2024), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2024, con onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti . Per_1
Invero dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti emerge quanto segue: la ricorrente è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 1.720,00 su dodici mensilità derivante da rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, nonché di risparmi e accantonamenti su conto corrente e su libretto postale per circa euro 4
28.000,00 a luglio 2025, oltre ad una polizza vita del controvalore di euro
23.700,00 circa a luglio 2025 e di una posizione previdenziale di euro
21.200,00 circa a giugno 2025; la stessa, non proprietaria di alcun bene immobile, non sostiene oneri alloggiativi, vivendo nell'immobile, già casa familiare, di cui è pieno ed intero proprietario il ed il cui valore CP_1
economico non può non essere considerato in questa sede;
il dal CP_1
canto suo, architetto libero professionista, ha percepito negli anni 2022 e
2023 un reddito netto mensile pari a circa euro 4.000,00 su dodici mensilità,
giusta Modello Persone Fisiche 2023 e 2024, di poco superiore a quello dichiarato all'udienza di prima comparizione, pari ad euro 40.000,00 netti annui comprensivo del compenso da libera professione e del canone locatizio di euro 500,00 mensili derivante da un immobile di sua proprietà;
lo stesso, oltre ad essere proprietario di tale locale, è pieno ed unico proprietario dell'immobile adibito a studio professionale, nonché della casa familiare e titolare di accantonamenti per circa euro 472.000,00 che è sua intenzione utilizzare, almeno in parte, per l'acquisto di un appartamento da intestare, quanto alla nuda proprietà, alla figlia , come dedotto Per_1
negli scritti difensivi e ribadito in udienza, operazione per la quale è
necessario il consenso materno.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53485/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide: 5 dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 15/03/1976) e
[...] Controparte_1
(ROMA (RM) 08/05/1970) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 16/03/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma, n. 39, parte II, serie A02, anno 2013, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
la figlia (Roma, 15/06/2013) è affidata in modo condiviso Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di orinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto limitatamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
: a) a finesettimana alternati dalle ore 15.00 o dal diverso orario di Per_1
uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); b) due pomeriggi a settimana,
preferibilmente il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 20.00; c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali nonché in coincidenza con le festività nazionali e/o locali infrasettimanali e il compleanno della minore;
e) per tre settimane,
consecutive o meno durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con 6 la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità, con la precisazione che in difetto di diverso accordo, il padre terrà con sé dal 1° al 15 agosto negli anni pari, , e dal 16 al 31 Per_1
agosto negli anni dispari, oltre ad una ulteriore settimana nel restante periodo estivo e la madre viceversa;
assegna la casa familiare sita in Roma Viale Città d'Europa n. 617 alla ricorrente , dando atto che il coniuge se ne è già Parte_1
allontanato;
dispone che a far data dalla domanda (13/12/2024) il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di
, la somma mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente Per_1
secondo gli indici Istat con base dicembre 2025, e condanna il al CP_1
versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei Pt_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti , con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi