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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11622/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11622/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. PUCI ANNA RITA
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPAGNOLO SANTO;
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale;
All'udienza del 7.11.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
riferiva che in data 25.3.2014 alle ore 12.50 mentre circolava con la propria moto Parte_1
pagina 1 di 11 Kawasaki Ninja in Gravina lungo la Via Due Obelischi era stato urtato improvvisamente e con violenza dal veicolo Peugeot 500 condotto dal sig. che aveva cambiato repentinamente fila;
CP_3 deducendo che a causa dell'urto era andato a sbattere con la moto sull'isola spartitraffico, volando dal mezzo e che, soccorso dai passanti che avevano chiamato l'ambulanza era stato condotto presso il PS dell' ove era stato riscontrato trauma scrotale con testicolo dolente, Controparte_4
aumentato di volume e di ematocele, riferiva di essere stato sottoposto ad intervento di sutura della lacerazione del testicolo sinistro;
descrivendo poi il decorso post operatorio e le cure cui aveva dovuto sottoporsi, riferiva che la compagnia assicurativa convenuta presso cui era assicurato il mezzo danneggiante ( di proprietà di ) aveva riconosciuto un danno Controparte_2 biologico pari al 13%, offrendo la somma di € 38.000,00 che, in data 20.10.2016 era stata trattenuta a titolo di acconto;
deducendo di aver proposto ricorso ex art. 696 bis cpc e rilevando la non congruità dei postumi invalidanti ivi riscontrati, allegava altresì il peggioramento delle proprie condizioni di salute, tra cui sindrome da neuropatia del nervo pudendo, disturbo depressivo con ansia grave, varicocele omolaterale e infertilità , richiamando le conclusioni del proprio ctp ed allegando dunque un danno biologico pari al 56%, un danno da itp di gg 15 per ITA, gg 73 per ITP al 75%; riferiva che all'epoca del sinistro svolgeva mansioni di tecnico di telecomunicazioni e di bartender ma che a causa della impossibilità di mantenere a lungo posizioni erette e da seduto, aveva dovuto rassegnare le dimissioni in data 16.10.2016; allegava altresì il proprio diritto alle spese sostenute per la lesione patite.
Chiedeva, pertanto, ritenere unico responsabile del sinistro la società convenuta proprietaria del veicolo
Peugeot 500 e ritenersi che a causa del sinistro era derivato un danno biologico pari al 56%, oltre a gg
15 di ITA e gg 73 di ITP al 75% ed oltre alle spese mediche pari ad € 691,73; chiedeva ritenersi il proprio diritto al risarcimento delle spese pertinenti alla lesione ed la risarcimento da lucro cessante dal giorno del sinistro sino al soddisfo, nonché fino alla prevedibile età pensionabile;
chiedeva dunque condannarsi in solido con a corrispondere Controparte_1 Controparte_5 in proprio favore la somma di € 565.803,00 per danno biologico pari al 56%, € 1470,00 pari ad ITA per gg 15, € 5365,00 per ITP al 75% per gg 73 e spese documentate pari ad € 691,73, detraendo l'acconto già ricevuto di € 38.000,00; chiedeva infine condannarsi le parti convenute al risarcimento del danno da lucro cessante, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva eccependo l'infondatezza della domanda attorea e richiamando le Controparte_1
conclusioni della ctu espletata in sede di procedimento ex art. 696 cpc, unitamente alle risposte offerte pagina 2 di 11 dal consulente in ordine alle osservazioni formulate dall'attore; eccependo poi l'assenza di prova in ordine alla responsabilità esclusiva del sinistro, rammentando l'onere dell'attore di offrire la prova liberatoria di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza, contestava altresì le richieste risarcitorie del tutto genericamente formulate, anche con riguardo all'inidoneità lavorativa. Chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni domanda con vittoria di spese e compensi e condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc.
, ritualmente citato non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_2
La controversia, istruita documentalmente, mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 7.11.2024, sulle conclusioni come in atti precisate, veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è parzialmente fondata.
In via preliminare occorre rammentare che ai sensi dell'art. 2054 c.c. co. 2 “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”; come affermato dalla Corte di Legittimità: “ Questa
Corte, in realtà, ha affermato in più occasioni che nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (v. di recente, sentenza 12 giugno 2012, n. 9528, e ordinanza
16 settembre 2013, n. 21130). Quanto al segnale di stop, si è detto che il medesimo pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
per cui, se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo ecologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive pagina 3 di 11 responsabilità (sentenza 19 febbraio 2009, n. 4055). In altri termini, il mancato rispetto del segnale di stop non esclude l'obbligo di accertamento della rilevanza di quel comportamento sotto il profilo eziologico” ( Cfr Cass. Civ. sent. n. 24676/2014).
Nel caso di specie, risulta dalle allegazioni attoree e dalla prova testimoniale espletata nel corso del processo, che il conducente del veicolo di proprietà della società convenuta, non ha rispettato l'art. 154
CdS che impone a chi voglia effettuare un cambio di corsia di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e di segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
In fattispecie analoga la Corte di Legittimità ha affermato che “ in tema di circolazione stradale, il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziarla, se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso la responsabilità, per il decesso di un motociclista, del conducente di un'autovettura, inserita in una colonna di veicoli, che, nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra, aveva tagliato la strada al ciclomotore in fase di sorpasso, non avendolo potuto vedere sopraggiungere perché la visuale retrostante era ostruita dalla sagoma del furgone che la seguiva).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 14791/2024).
Nel caso che occupa, risulta dall'espletamento della prova testimoniale che il conducente del veicolo
Peugeot ha cambiato repentinamente direzione di marcia, senza segnalare con la freccia i propri movimenti e che a causa di ciò l'odierno attore per non impattare con la vettura è salito sul marciapiedi della rotatoria andando a sbattere : “ … ho notato questa macchina che stava andando sulla destra e forse era indeciso lio, ho visto che subito ha cambiato direzione ed ha girato sulla sinistra tagliando così la strada al ragazzo con la moto che lo seguiva .. il ragazzo con la moto era davanti a me, se non ci fosse stato lui forse avrei investito io con questa macchina .. “ ( cfr dichiarazioni del teste Tes_1
escusso all'udienza del 11.10.2022; tali dichiarazioni sono state confermate anche dalla teste
[...] sig.ra “ … io non mi ricordo della freccia, mi ricordo che questa macchina che stava Testimone_2
per girare, ha fatto un movimento verso destra e poi è ritornato sulla corsia, ha avuto un ripensamento, ho pensato “ cosa sta facendo questo pazzo” subito dopo ho visto il ragazzo con la moto
a terra”).
Le risultanze probatorie acquisite durante il processo, pertanto, consentono di ritenere che il sinistro per cui è causa si sia verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo assicurato con la pagina 4 di 11 compagnia assicurativa convenuta.
Nel corso del processo, è stato dunque disposto il richiamo del consulente medico legale già nominato nel processo ex art. 696 cpc al fine di “ a) sottoporre a visita medica l'attore ed esaminare tutti e solo i documenti già prodotti dalle parti nel fascicolo processuale (art. 90 disp. att. c.p.c.) nonché le eventuali deduzioni di tutte le parti in causa;
b) accertare l'attuale stato di salute dell'attore e precisare, in relazione ai fatti di causa e tenendo conto di quanto già emerso dalla CTU espletata durante il procedimento iscritto al RG n. 14781/2017, se siano sopraggiunti aggravamenti delle patologie ivi già accertate;
c) riferire, in caso di risposta positiva al quesito sub b), la causa di tali aggravamenti, ovvero se siano conseguenza inevitabile delle patologie già accertate quali cause del sinistro o se dipendano da altra causa e/o concausa indipendente;
d) stabilire se le condizioni di salute dell'attore (con riferimento alle patologie oggetto del contendere) possano dirsi stabili o siano suscettibili di miglioramento o peggioramento e, se si, a che condizioni;
f) determinare gli eventuali esiti di carattere permanente patiti dal periziando, valutandoli in percentuale di danno biologico, tenendo conto delle condizioni di salute del periziando e indicando il barème di riferimento e/o il metodo comunque utilizzato”.
Il consulente, all'esito degli accertamenti effettuati ha così riferito : “ considerato quanto già evidenziato a suo tempo nella risposta alle osservazioni presentate dal C.T. di parte attrice (a cui integralmente si rimanda), si ritiene che i ricoveri ospedalieri per l'impianto degli elettrostimolatori non possano essere messi in rapporto causale con il sinistro de quo e, quindi, non siano sopraggiunti aggravamenti relativamente alle patologie già accertate e a suo tempo riconosciute come derivanti dal sinistro del 2014. A tal proposito per si ritiene opportuno riportare la risposta alle note del precedente procedimento relativamente al nervo pudendo. Il nervo pudendo appartiene al sistema nervoso periferico, è un nervo misto pari, che ha il compito di innervare i genitali esterni di uomo e donna, il perineo e l'ano, e di controllare i muscoli del pavimento pelvico. Il nervo pudendo è una derivazione del plesso sacrale e del plesso pudendo;
transita tra i muscoli piriforme e ischiococcigeo, fuoriesce dalla pelvi in un punto per poi rientrarvi da un'altra posizione, imbocca il cosiddetto canale pudendo e si dirama in varie branche. Risulta dall'unione delle radici nervose che derivano dai rami ventrali dei nervi spinali sacrali S2, S3 ed S4; queste strutture nervose appartengono in parte al plesso sacrale ed in parte dal plesso pudendo. All'interno del canale pudendo, il nervo pudendo dà origine a tre branche che sono: il nervo rettale inferiore, il nervo perineale ed il nervo dorsale del pene (nell'uomo) o della clitoride (nella donna). rientrarvi da un'altra posizione, imbocca il cosiddetto canale pudendo e si pagina 5 di 11 dirama in varie branche. Risulta dall'unione delle radici nervose che derivano dai rami ventrali dei nervi spinali sacrali S2, S3 ed S4; queste strutture nervose appartengono in parte al plesso sacrale ed in parte dal plesso pudendo. All'interno del canale pudendo, il nervo pudendo dà origine a tre branche che sono: il nervo rettale inferiore, il nervo perineale ed il nervo dorsale del pene (nell'uomo) o della clitoride (nella donna). Il nervo pudendo può subire lesioni o compressioni che possono causare forme di neuropatia temporanee o permanenti e sono condizioni osservabili soprattutto nelle persone con diabete o sclerosi multipla. Inoltre, la compressione del nervo pudendo a livello del canale pudendo
(sindrome del canale Alcock) è un fenomeno raro che colpisce soprattutto chi pratica ciclismo a livello professionale. Appare evidente, quindi, come l'avere riferito una marcata difficoltà a mantenere in maniera prolungata la posizione seduta possa essere la conseguenza di una irritazione della zona perineale o anale. Da considerare, ancora, che tutti gli accertamenti eseguiti nell'immediata vicinanza temporale con il trauma, ad eccezione dell'intervento chirurgico di resezione parziale del testicolo sinistro, sono nella norma. Tra l'altro allo viene diagnosticata (esame istologico del Pt_1
14/04/2014) una idatide del che ben spiega il dolore in fossa iliaca sinistra dallo stesso Pt_2
lamentato a più riprese. Pertanto, si conferma, sia in termini di I.T. che di quanto a Controparte_6
suo tempo già riconosciuto.”.
Rispondendo ulteriormente alle osservazioni formulate dalle parti, il ctu ha osservato “ l'enorme latenza temporale, che nel caso di specie va collocata tra la data del sinistro per cui è causa e i primi sintomi qualificati di nevralgia, comparsi nella sostanza il 9 giugno 2015, depongono per fenomeni cronici e alterazioni anatomiche non imputabili al trauma testicolare, le cui uniche e dirette conseguenze sono rappresentate dalla involuzione del residuo testicolare sinistro che, in fascia acuta, i chirurghi vollero salvare, asportando solo la parte della polpa testicolare con infarcimento emorragico e sovvertimento strutturale e connessi conseguente oligospermia, fattori patologici ampiamente presi in considerazione sia sotto il profilo causale che valutativo del danno biologico permanente che ne è derivato . Lo stesso dicasi per la prostato- vescicolo- epididimite bilaterale cronica lamentata dallo a distanza di circa un anno dal trauma che non può assolutamente essere inquadrato come Pt_1
evento traumatico. Il fatto che l'esame PES del n pudendo eseguito in data 30 ottobre 2015 abbia evidenziato una sofferenza della via esaminata con componente corticale tendente alla dispersione, riguarda la via sensitiva che raccoglie informazioni dai genitali e li convoglia verso il nervo pudendo fino al midollo sacrale e da qui alle deputate aree cerebrali, ma non è indicativo di una lesione diretta del nervo pudendo, né dimostrativo che il dolore nevralgico localizzato alle pelvi era una conseguenza pagina 6 di 11 di una sindrome da intrappolamento del nervo. Si ha l'impressione che quest'ultima sindrome da intrappolamento del nervo sia stata fraintesa dallo stimato collega C , perché non è espressione di una organizzazione fibrosa post – traumatica, se volessimo ipotizzare un ematoma della pelvi o pavimento pelvico conseguente al trauma e la graduale organizzazione fibrosa con intrappolamento del nervo pudendo fino al quadro clinico e sintomatologico della nevralgia dolorosa cronica, ma il termine è riservato alle forme cliniche di intrappolamento conseguenziale ad alterazioni anatomiche in prevalenza ischiatiche o da conflitto neurovascolare pelvico. Quindi, nel caso dell'esame PES il pudendo era integro, altrimenti non avrebbe potuto condurre lo stimolo sensitivo a partenza dai genitali, riscontro assolutamente coerente con la patologia scrotale post traumatica e non dimostrativo di sindrome da intrappolamento cronico…. Per le argomentazioni avanti esposte è evidente che anche la patologia psichica... documentata con la valutazione neurologica del gennaio 2021 e la valutazione psichiatrica del febbraio 2021 non possono essere considerate gravemente di quanto già riconosciuto come danno biologico nel precedente procedimento in quanto le stesse sono dovute ad una situazione patologica non innesto causale fra l'evento del marzo 2014 e le lesioni riconosciute come cause di detto evento”.
Le conclusioni raggiunte dal CTU sono del tutto condivise dal decidente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito.
Non risulta pertanto dimostrato che le patologie allegate dall'attore costituiscano aggravamenti delle conseguenze del sinistro per cui è causa.
Risulta dunque dimostrato che il sig. a seguito ed a causa del sinistro abbia riportato un danno Pt_1
biologico permanente pari al 15%, ed un danno temporaneo così specificato : ITA gg 2, ITP al 75% gg
30, ITP al 50% gg 30 ed ITP al 25% gg 75.
Sussiste, dunque in astratto il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella pagina 7 di 11 compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Al fine di liquidare i danni alla persona non di lieve entità, può farsi riferimento ai criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (in atto quelli del 2024), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro;
l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione
pagina 8 di 11 monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto pre- visti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Orbene, tenuto conto delle Tabelle di Milano anno 2024, in relazione all'età dell'attore al momento del sinistro ( 43 anni), all'invalidità permanente residuata – pari al 15% - ed ai giorni di ITA ( gg 2), di
ITP al 75% ( gg 30) e di ITP al al 50% ( gg 30) e ITP al 25% ( gg 70), spetta la complessiva somma di
€ 44611,00 di cui € 38.056,00 per invalidità permanente, € 230,00 per ITA, € 2587,50 per ITP al 75%,
€ 1725,00 per ITP al 50% ed € 6555,00 per ITP al 25%.
Non risulta debitamente allegata, né dimostrata l'esistenza di danni e conseguenze ulteriori e diverse conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dall'attore diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, si che non spetta alcuna personalizzazione, né tantomeno risulta dimostrato il danno morale.
Non è oggetto di contestazione, che l'attore abbia percepito nell'anno 2016, la somma di € 38.000,00.
Al fine di verificare se l'attore abbia diritto ad ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno biologico, occorre dunque procedere a devalutare la somma di € 44.611,00 all'anno 2016; applicando il software disponibile sul sito internet , emerge che l'importo di 44.611,00 devalutato Parte_3 all'anno 2016 è pari ad € 37.033,44, dunque sostanzialmente corrispondente a quanto già percepito in via stragiudiziale, si che l'importo va senz'altro ritenuto equo.
È infondata la domanda di risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica o generica, genericamente formulata e nulla essendo stato concretamente documentato in ordine all'attività
pagina 9 di 11 lavorativa svolta prima del sinistro;
in particolare, l'attore ha depositato solo una lettera di dimissioni indirizzata a Katafrittu srls del 16.10.2017 e ricevuta brevi manu da tale società; ebbene , non è dato sapere di cosa si occupasse l'attore in tale società, poiché pur avendo lo stesso dichiarato di aver svolto mansioni di tecnico di telecomunicazioni e bartender , non risulta depositata una busta né altro documento proveniente dalla società ex datrice di lavoro che dimostri le dette circostanze, ovvero il settore di attività economica di Katafrittu srls;
ed infine, l'assenza di qualsivoglia documentazione reddituale, impedisce di verificare la durata del rapporto di lavoro di che trattasi e la misura del reddito eventualmente perduto a causa della allegata diminuita capacità lavorativa.
Va ulteriormente respinta la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale in ordine alle spese mediche, poiché dall'esame dell'allegato n. 36, trattasi di ricevute di scontrini di pagamento ticket da cui non è possibile evincere il nesso con il presente procedimento, ovvero con prescrizioni di farmaci sostanzialmente per terapia del dolore, ovvero di spese inerenti accertamenti diagnostici successivi ai fatti di causa e connessi con gli aggravamenti che il ctu non ha ritenuto collegati al sinistro.
Concludendo, la domanda attorea può essere solo parzialmente accolta, poiché pur potendo affermarsi che il sinistro si è verificato per fatto e colpa del conducente del veicolo Peugeot assicurato con la compagnia assicurativa, risulta che il danno non patrimoniale è stato interamente ristorato.
Avuto riguardo alla reciproca e parziale soccombenza, essendo stato accertato che il sinistro è stato causato dal veicolo di proprietà della parte convenuta, possono essere compensate le spese del processo.
Le spese delle ctu , già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo di proprietà di;
Controparte_2
- Dichiara che a causa del sinistro, ha riportato danno biologico nella misura di Parte_1
cui in parte motiva e dichiara congrua e conforme alle tabelle del Tribunale di Milano l'importo di € 38.000,00 già conseguito in via stragiudiziale;
- Rigetta ogni altra domanda;
pagina 10 di 11 - Compensa le spese del processo;
- Pone le spese di ctu a carico dell'Erario.
Così deciso in Catania, il 6.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11622/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. PUCI ANNA RITA
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPAGNOLO SANTO;
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale;
All'udienza del 7.11.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
riferiva che in data 25.3.2014 alle ore 12.50 mentre circolava con la propria moto Parte_1
pagina 1 di 11 Kawasaki Ninja in Gravina lungo la Via Due Obelischi era stato urtato improvvisamente e con violenza dal veicolo Peugeot 500 condotto dal sig. che aveva cambiato repentinamente fila;
CP_3 deducendo che a causa dell'urto era andato a sbattere con la moto sull'isola spartitraffico, volando dal mezzo e che, soccorso dai passanti che avevano chiamato l'ambulanza era stato condotto presso il PS dell' ove era stato riscontrato trauma scrotale con testicolo dolente, Controparte_4
aumentato di volume e di ematocele, riferiva di essere stato sottoposto ad intervento di sutura della lacerazione del testicolo sinistro;
descrivendo poi il decorso post operatorio e le cure cui aveva dovuto sottoporsi, riferiva che la compagnia assicurativa convenuta presso cui era assicurato il mezzo danneggiante ( di proprietà di ) aveva riconosciuto un danno Controparte_2 biologico pari al 13%, offrendo la somma di € 38.000,00 che, in data 20.10.2016 era stata trattenuta a titolo di acconto;
deducendo di aver proposto ricorso ex art. 696 bis cpc e rilevando la non congruità dei postumi invalidanti ivi riscontrati, allegava altresì il peggioramento delle proprie condizioni di salute, tra cui sindrome da neuropatia del nervo pudendo, disturbo depressivo con ansia grave, varicocele omolaterale e infertilità , richiamando le conclusioni del proprio ctp ed allegando dunque un danno biologico pari al 56%, un danno da itp di gg 15 per ITA, gg 73 per ITP al 75%; riferiva che all'epoca del sinistro svolgeva mansioni di tecnico di telecomunicazioni e di bartender ma che a causa della impossibilità di mantenere a lungo posizioni erette e da seduto, aveva dovuto rassegnare le dimissioni in data 16.10.2016; allegava altresì il proprio diritto alle spese sostenute per la lesione patite.
Chiedeva, pertanto, ritenere unico responsabile del sinistro la società convenuta proprietaria del veicolo
Peugeot 500 e ritenersi che a causa del sinistro era derivato un danno biologico pari al 56%, oltre a gg
15 di ITA e gg 73 di ITP al 75% ed oltre alle spese mediche pari ad € 691,73; chiedeva ritenersi il proprio diritto al risarcimento delle spese pertinenti alla lesione ed la risarcimento da lucro cessante dal giorno del sinistro sino al soddisfo, nonché fino alla prevedibile età pensionabile;
chiedeva dunque condannarsi in solido con a corrispondere Controparte_1 Controparte_5 in proprio favore la somma di € 565.803,00 per danno biologico pari al 56%, € 1470,00 pari ad ITA per gg 15, € 5365,00 per ITP al 75% per gg 73 e spese documentate pari ad € 691,73, detraendo l'acconto già ricevuto di € 38.000,00; chiedeva infine condannarsi le parti convenute al risarcimento del danno da lucro cessante, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva eccependo l'infondatezza della domanda attorea e richiamando le Controparte_1
conclusioni della ctu espletata in sede di procedimento ex art. 696 cpc, unitamente alle risposte offerte pagina 2 di 11 dal consulente in ordine alle osservazioni formulate dall'attore; eccependo poi l'assenza di prova in ordine alla responsabilità esclusiva del sinistro, rammentando l'onere dell'attore di offrire la prova liberatoria di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza, contestava altresì le richieste risarcitorie del tutto genericamente formulate, anche con riguardo all'inidoneità lavorativa. Chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni domanda con vittoria di spese e compensi e condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc.
, ritualmente citato non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_2
La controversia, istruita documentalmente, mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 7.11.2024, sulle conclusioni come in atti precisate, veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è parzialmente fondata.
In via preliminare occorre rammentare che ai sensi dell'art. 2054 c.c. co. 2 “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”; come affermato dalla Corte di Legittimità: “ Questa
Corte, in realtà, ha affermato in più occasioni che nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (v. di recente, sentenza 12 giugno 2012, n. 9528, e ordinanza
16 settembre 2013, n. 21130). Quanto al segnale di stop, si è detto che il medesimo pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
per cui, se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo ecologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive pagina 3 di 11 responsabilità (sentenza 19 febbraio 2009, n. 4055). In altri termini, il mancato rispetto del segnale di stop non esclude l'obbligo di accertamento della rilevanza di quel comportamento sotto il profilo eziologico” ( Cfr Cass. Civ. sent. n. 24676/2014).
Nel caso di specie, risulta dalle allegazioni attoree e dalla prova testimoniale espletata nel corso del processo, che il conducente del veicolo di proprietà della società convenuta, non ha rispettato l'art. 154
CdS che impone a chi voglia effettuare un cambio di corsia di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e di segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
In fattispecie analoga la Corte di Legittimità ha affermato che “ in tema di circolazione stradale, il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziarla, se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso la responsabilità, per il decesso di un motociclista, del conducente di un'autovettura, inserita in una colonna di veicoli, che, nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra, aveva tagliato la strada al ciclomotore in fase di sorpasso, non avendolo potuto vedere sopraggiungere perché la visuale retrostante era ostruita dalla sagoma del furgone che la seguiva).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 14791/2024).
Nel caso che occupa, risulta dall'espletamento della prova testimoniale che il conducente del veicolo
Peugeot ha cambiato repentinamente direzione di marcia, senza segnalare con la freccia i propri movimenti e che a causa di ciò l'odierno attore per non impattare con la vettura è salito sul marciapiedi della rotatoria andando a sbattere : “ … ho notato questa macchina che stava andando sulla destra e forse era indeciso lio, ho visto che subito ha cambiato direzione ed ha girato sulla sinistra tagliando così la strada al ragazzo con la moto che lo seguiva .. il ragazzo con la moto era davanti a me, se non ci fosse stato lui forse avrei investito io con questa macchina .. “ ( cfr dichiarazioni del teste Tes_1
escusso all'udienza del 11.10.2022; tali dichiarazioni sono state confermate anche dalla teste
[...] sig.ra “ … io non mi ricordo della freccia, mi ricordo che questa macchina che stava Testimone_2
per girare, ha fatto un movimento verso destra e poi è ritornato sulla corsia, ha avuto un ripensamento, ho pensato “ cosa sta facendo questo pazzo” subito dopo ho visto il ragazzo con la moto
a terra”).
Le risultanze probatorie acquisite durante il processo, pertanto, consentono di ritenere che il sinistro per cui è causa si sia verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo assicurato con la pagina 4 di 11 compagnia assicurativa convenuta.
Nel corso del processo, è stato dunque disposto il richiamo del consulente medico legale già nominato nel processo ex art. 696 cpc al fine di “ a) sottoporre a visita medica l'attore ed esaminare tutti e solo i documenti già prodotti dalle parti nel fascicolo processuale (art. 90 disp. att. c.p.c.) nonché le eventuali deduzioni di tutte le parti in causa;
b) accertare l'attuale stato di salute dell'attore e precisare, in relazione ai fatti di causa e tenendo conto di quanto già emerso dalla CTU espletata durante il procedimento iscritto al RG n. 14781/2017, se siano sopraggiunti aggravamenti delle patologie ivi già accertate;
c) riferire, in caso di risposta positiva al quesito sub b), la causa di tali aggravamenti, ovvero se siano conseguenza inevitabile delle patologie già accertate quali cause del sinistro o se dipendano da altra causa e/o concausa indipendente;
d) stabilire se le condizioni di salute dell'attore (con riferimento alle patologie oggetto del contendere) possano dirsi stabili o siano suscettibili di miglioramento o peggioramento e, se si, a che condizioni;
f) determinare gli eventuali esiti di carattere permanente patiti dal periziando, valutandoli in percentuale di danno biologico, tenendo conto delle condizioni di salute del periziando e indicando il barème di riferimento e/o il metodo comunque utilizzato”.
Il consulente, all'esito degli accertamenti effettuati ha così riferito : “ considerato quanto già evidenziato a suo tempo nella risposta alle osservazioni presentate dal C.T. di parte attrice (a cui integralmente si rimanda), si ritiene che i ricoveri ospedalieri per l'impianto degli elettrostimolatori non possano essere messi in rapporto causale con il sinistro de quo e, quindi, non siano sopraggiunti aggravamenti relativamente alle patologie già accertate e a suo tempo riconosciute come derivanti dal sinistro del 2014. A tal proposito per si ritiene opportuno riportare la risposta alle note del precedente procedimento relativamente al nervo pudendo. Il nervo pudendo appartiene al sistema nervoso periferico, è un nervo misto pari, che ha il compito di innervare i genitali esterni di uomo e donna, il perineo e l'ano, e di controllare i muscoli del pavimento pelvico. Il nervo pudendo è una derivazione del plesso sacrale e del plesso pudendo;
transita tra i muscoli piriforme e ischiococcigeo, fuoriesce dalla pelvi in un punto per poi rientrarvi da un'altra posizione, imbocca il cosiddetto canale pudendo e si dirama in varie branche. Risulta dall'unione delle radici nervose che derivano dai rami ventrali dei nervi spinali sacrali S2, S3 ed S4; queste strutture nervose appartengono in parte al plesso sacrale ed in parte dal plesso pudendo. All'interno del canale pudendo, il nervo pudendo dà origine a tre branche che sono: il nervo rettale inferiore, il nervo perineale ed il nervo dorsale del pene (nell'uomo) o della clitoride (nella donna). rientrarvi da un'altra posizione, imbocca il cosiddetto canale pudendo e si pagina 5 di 11 dirama in varie branche. Risulta dall'unione delle radici nervose che derivano dai rami ventrali dei nervi spinali sacrali S2, S3 ed S4; queste strutture nervose appartengono in parte al plesso sacrale ed in parte dal plesso pudendo. All'interno del canale pudendo, il nervo pudendo dà origine a tre branche che sono: il nervo rettale inferiore, il nervo perineale ed il nervo dorsale del pene (nell'uomo) o della clitoride (nella donna). Il nervo pudendo può subire lesioni o compressioni che possono causare forme di neuropatia temporanee o permanenti e sono condizioni osservabili soprattutto nelle persone con diabete o sclerosi multipla. Inoltre, la compressione del nervo pudendo a livello del canale pudendo
(sindrome del canale Alcock) è un fenomeno raro che colpisce soprattutto chi pratica ciclismo a livello professionale. Appare evidente, quindi, come l'avere riferito una marcata difficoltà a mantenere in maniera prolungata la posizione seduta possa essere la conseguenza di una irritazione della zona perineale o anale. Da considerare, ancora, che tutti gli accertamenti eseguiti nell'immediata vicinanza temporale con il trauma, ad eccezione dell'intervento chirurgico di resezione parziale del testicolo sinistro, sono nella norma. Tra l'altro allo viene diagnosticata (esame istologico del Pt_1
14/04/2014) una idatide del che ben spiega il dolore in fossa iliaca sinistra dallo stesso Pt_2
lamentato a più riprese. Pertanto, si conferma, sia in termini di I.T. che di quanto a Controparte_6
suo tempo già riconosciuto.”.
Rispondendo ulteriormente alle osservazioni formulate dalle parti, il ctu ha osservato “ l'enorme latenza temporale, che nel caso di specie va collocata tra la data del sinistro per cui è causa e i primi sintomi qualificati di nevralgia, comparsi nella sostanza il 9 giugno 2015, depongono per fenomeni cronici e alterazioni anatomiche non imputabili al trauma testicolare, le cui uniche e dirette conseguenze sono rappresentate dalla involuzione del residuo testicolare sinistro che, in fascia acuta, i chirurghi vollero salvare, asportando solo la parte della polpa testicolare con infarcimento emorragico e sovvertimento strutturale e connessi conseguente oligospermia, fattori patologici ampiamente presi in considerazione sia sotto il profilo causale che valutativo del danno biologico permanente che ne è derivato . Lo stesso dicasi per la prostato- vescicolo- epididimite bilaterale cronica lamentata dallo a distanza di circa un anno dal trauma che non può assolutamente essere inquadrato come Pt_1
evento traumatico. Il fatto che l'esame PES del n pudendo eseguito in data 30 ottobre 2015 abbia evidenziato una sofferenza della via esaminata con componente corticale tendente alla dispersione, riguarda la via sensitiva che raccoglie informazioni dai genitali e li convoglia verso il nervo pudendo fino al midollo sacrale e da qui alle deputate aree cerebrali, ma non è indicativo di una lesione diretta del nervo pudendo, né dimostrativo che il dolore nevralgico localizzato alle pelvi era una conseguenza pagina 6 di 11 di una sindrome da intrappolamento del nervo. Si ha l'impressione che quest'ultima sindrome da intrappolamento del nervo sia stata fraintesa dallo stimato collega C , perché non è espressione di una organizzazione fibrosa post – traumatica, se volessimo ipotizzare un ematoma della pelvi o pavimento pelvico conseguente al trauma e la graduale organizzazione fibrosa con intrappolamento del nervo pudendo fino al quadro clinico e sintomatologico della nevralgia dolorosa cronica, ma il termine è riservato alle forme cliniche di intrappolamento conseguenziale ad alterazioni anatomiche in prevalenza ischiatiche o da conflitto neurovascolare pelvico. Quindi, nel caso dell'esame PES il pudendo era integro, altrimenti non avrebbe potuto condurre lo stimolo sensitivo a partenza dai genitali, riscontro assolutamente coerente con la patologia scrotale post traumatica e non dimostrativo di sindrome da intrappolamento cronico…. Per le argomentazioni avanti esposte è evidente che anche la patologia psichica... documentata con la valutazione neurologica del gennaio 2021 e la valutazione psichiatrica del febbraio 2021 non possono essere considerate gravemente di quanto già riconosciuto come danno biologico nel precedente procedimento in quanto le stesse sono dovute ad una situazione patologica non innesto causale fra l'evento del marzo 2014 e le lesioni riconosciute come cause di detto evento”.
Le conclusioni raggiunte dal CTU sono del tutto condivise dal decidente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito.
Non risulta pertanto dimostrato che le patologie allegate dall'attore costituiscano aggravamenti delle conseguenze del sinistro per cui è causa.
Risulta dunque dimostrato che il sig. a seguito ed a causa del sinistro abbia riportato un danno Pt_1
biologico permanente pari al 15%, ed un danno temporaneo così specificato : ITA gg 2, ITP al 75% gg
30, ITP al 50% gg 30 ed ITP al 25% gg 75.
Sussiste, dunque in astratto il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella pagina 7 di 11 compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Al fine di liquidare i danni alla persona non di lieve entità, può farsi riferimento ai criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (in atto quelli del 2024), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro;
l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione
pagina 8 di 11 monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto pre- visti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Orbene, tenuto conto delle Tabelle di Milano anno 2024, in relazione all'età dell'attore al momento del sinistro ( 43 anni), all'invalidità permanente residuata – pari al 15% - ed ai giorni di ITA ( gg 2), di
ITP al 75% ( gg 30) e di ITP al al 50% ( gg 30) e ITP al 25% ( gg 70), spetta la complessiva somma di
€ 44611,00 di cui € 38.056,00 per invalidità permanente, € 230,00 per ITA, € 2587,50 per ITP al 75%,
€ 1725,00 per ITP al 50% ed € 6555,00 per ITP al 25%.
Non risulta debitamente allegata, né dimostrata l'esistenza di danni e conseguenze ulteriori e diverse conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dall'attore diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, si che non spetta alcuna personalizzazione, né tantomeno risulta dimostrato il danno morale.
Non è oggetto di contestazione, che l'attore abbia percepito nell'anno 2016, la somma di € 38.000,00.
Al fine di verificare se l'attore abbia diritto ad ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno biologico, occorre dunque procedere a devalutare la somma di € 44.611,00 all'anno 2016; applicando il software disponibile sul sito internet , emerge che l'importo di 44.611,00 devalutato Parte_3 all'anno 2016 è pari ad € 37.033,44, dunque sostanzialmente corrispondente a quanto già percepito in via stragiudiziale, si che l'importo va senz'altro ritenuto equo.
È infondata la domanda di risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica o generica, genericamente formulata e nulla essendo stato concretamente documentato in ordine all'attività
pagina 9 di 11 lavorativa svolta prima del sinistro;
in particolare, l'attore ha depositato solo una lettera di dimissioni indirizzata a Katafrittu srls del 16.10.2017 e ricevuta brevi manu da tale società; ebbene , non è dato sapere di cosa si occupasse l'attore in tale società, poiché pur avendo lo stesso dichiarato di aver svolto mansioni di tecnico di telecomunicazioni e bartender , non risulta depositata una busta né altro documento proveniente dalla società ex datrice di lavoro che dimostri le dette circostanze, ovvero il settore di attività economica di Katafrittu srls;
ed infine, l'assenza di qualsivoglia documentazione reddituale, impedisce di verificare la durata del rapporto di lavoro di che trattasi e la misura del reddito eventualmente perduto a causa della allegata diminuita capacità lavorativa.
Va ulteriormente respinta la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale in ordine alle spese mediche, poiché dall'esame dell'allegato n. 36, trattasi di ricevute di scontrini di pagamento ticket da cui non è possibile evincere il nesso con il presente procedimento, ovvero con prescrizioni di farmaci sostanzialmente per terapia del dolore, ovvero di spese inerenti accertamenti diagnostici successivi ai fatti di causa e connessi con gli aggravamenti che il ctu non ha ritenuto collegati al sinistro.
Concludendo, la domanda attorea può essere solo parzialmente accolta, poiché pur potendo affermarsi che il sinistro si è verificato per fatto e colpa del conducente del veicolo Peugeot assicurato con la compagnia assicurativa, risulta che il danno non patrimoniale è stato interamente ristorato.
Avuto riguardo alla reciproca e parziale soccombenza, essendo stato accertato che il sinistro è stato causato dal veicolo di proprietà della parte convenuta, possono essere compensate le spese del processo.
Le spese delle ctu , già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo di proprietà di;
Controparte_2
- Dichiara che a causa del sinistro, ha riportato danno biologico nella misura di Parte_1
cui in parte motiva e dichiara congrua e conforme alle tabelle del Tribunale di Milano l'importo di € 38.000,00 già conseguito in via stragiudiziale;
- Rigetta ogni altra domanda;
pagina 10 di 11 - Compensa le spese del processo;
- Pone le spese di ctu a carico dell'Erario.
Così deciso in Catania, il 6.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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