Art. 7.
In alto mare e nei confronti delle navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate, l'uso delle armi da parte dei militari della Guardia di finanza e' disciplinato dalle stesse norme stabilite per la zona di vigilanza doganale marittima.
In alto mare e nei confronti delle navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate, l'uso delle armi da parte dei militari della Guardia di finanza e' disciplinato dalle stesse norme stabilite per la zona di vigilanza doganale marittima.