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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 469 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE. Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 469 /2025 promossa da:
, nata MA (MI) in data 20/06/1992, c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in Trecate, Cascina Magazzeno 25, elettivamente domiciliata in Vercelli, Via Cagna 9, presso lo studio dell'avv. BRUSA CINZIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliato in Vercelli, Via Cagna 9, presso lo studio dell'avv. BRUSA CINZIA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“-i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
-i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunziano reciprocamente al contributo al mantenimento;
- i coniugi sono comproprietari al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale (e relative pertinenze), sito in Trecate Via Leonardi 6, e nell'ambito della definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, con il presente atto, la Sig.ra si impegna a trasferire in favore del Sig. Parte_1 [...]
che si impegna ad acquistare, la propria quota del 50% di tale compendio CP_1 immobiliare, sito in Trecate, Via Leonardi 6 ed identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Trecate, foglio 62, part.472 sub3, cat. C/6, classe 2, consistenza 18 mq e foglio 62, part.472 sub.18, cat. A/2, classe 2, vani 6 (tali subalterni derivano da variazione catastale del 3.12.2024, pratica n.NO0082729 – fusione-ultimazione di fabbricato urbano, delle precedenti particelle indicate nel Rogito di compravendita Notaio in data 13.7.2023, rep.50406; racc. 18444). La Persona_1 cessione della quota dell'immobile coniugale è elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale ed avviene senza corrispettivo, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti. Il trasferimento sarà pertanto regolato ai sensi dell'art.19 L.74/1987, con esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, registro ed ogni altra tassa. Il trasferimento della proprietà della quota del suddetto compendio immobiliare avverrà entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione dei coniugi dinanzi al Notaio individuato dal Sig.
con eventuale accollo delle residue rate del mutuo in essere da parte del Sig. CP_1
Le spese del trasferimento rimarranno ad esclusivo carico del Sig. CP_1 CP_1
[...]
-la Sig.ra ha già provveduto a ritirare i propri effetti personali dall'abitazione Parte_1 coniugale e gli altri arredi presenti nella casa coniugale vengono assegnati definitivamente al Sig.
. CP_1
Per il P.M
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1 Trecate in data 11/06/2021 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 12, parte I. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 2/12/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti tra le parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
4/12/2025
IL PRESIDENTE Andrea Ghinetti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE. Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 469 /2025 promossa da:
, nata MA (MI) in data 20/06/1992, c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in Trecate, Cascina Magazzeno 25, elettivamente domiciliata in Vercelli, Via Cagna 9, presso lo studio dell'avv. BRUSA CINZIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliato in Vercelli, Via Cagna 9, presso lo studio dell'avv. BRUSA CINZIA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“-i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
-i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunziano reciprocamente al contributo al mantenimento;
- i coniugi sono comproprietari al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale (e relative pertinenze), sito in Trecate Via Leonardi 6, e nell'ambito della definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, con il presente atto, la Sig.ra si impegna a trasferire in favore del Sig. Parte_1 [...]
che si impegna ad acquistare, la propria quota del 50% di tale compendio CP_1 immobiliare, sito in Trecate, Via Leonardi 6 ed identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Trecate, foglio 62, part.472 sub3, cat. C/6, classe 2, consistenza 18 mq e foglio 62, part.472 sub.18, cat. A/2, classe 2, vani 6 (tali subalterni derivano da variazione catastale del 3.12.2024, pratica n.NO0082729 – fusione-ultimazione di fabbricato urbano, delle precedenti particelle indicate nel Rogito di compravendita Notaio in data 13.7.2023, rep.50406; racc. 18444). La Persona_1 cessione della quota dell'immobile coniugale è elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale ed avviene senza corrispettivo, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti. Il trasferimento sarà pertanto regolato ai sensi dell'art.19 L.74/1987, con esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, registro ed ogni altra tassa. Il trasferimento della proprietà della quota del suddetto compendio immobiliare avverrà entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione dei coniugi dinanzi al Notaio individuato dal Sig.
con eventuale accollo delle residue rate del mutuo in essere da parte del Sig. CP_1
Le spese del trasferimento rimarranno ad esclusivo carico del Sig. CP_1 CP_1
[...]
-la Sig.ra ha già provveduto a ritirare i propri effetti personali dall'abitazione Parte_1 coniugale e gli altri arredi presenti nella casa coniugale vengono assegnati definitivamente al Sig.
. CP_1
Per il P.M
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1 Trecate in data 11/06/2021 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 12, parte I. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 2/12/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti tra le parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
4/12/2025
IL PRESIDENTE Andrea Ghinetti