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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 805/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. IT NT - Presidente
Dott. NN MA - Consigliera relatrice
Dott. Cristina Giannelli - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 805/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F./P.IVA: ), in persona dell'avv. Martina Beneventi, direttore Parte_1 P.IVA_1 legale e procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gemma e dall'avv. Elisabetta
Mattozzi, presso lo studio dei quali in Milano, via della Moscova n. 10, risulta elettivamente domiciliata
APPELLANTE/ATTRICE IN RIASSUNZIONE ex art. 392 c.p.c.
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Barbieri, presso lo studio del CP_2 quale, in Genova, via Assarotti n. 12/2 a, è elettivamente domiciliata
(C.F.: ), in persona del Liquidatore Controparte_3 P.IVA_3
e legale rappresentante pro tempore rag. rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Parte_2
Zani ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Email_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del Procuratore e legale rappresentante CP_4 P.IVA_4 pro tempore, avv. rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Zani ed elettivamente Controparte_5 domiciliata all'indirizzo pec Email_1
1 R.G. N. 805/2025
APPELLATE/CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
(C.F.: ), in persona del Controparte_6 P.IVA_5 curatore pro tempore dott. Persona_1
APPELLATA/CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in funzione di giudice di rinvio, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, nei limiti del giudizio di rinvio fissati dall'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Sez. II Civ. n. 33034/2024 pubblicata il 18 dicembre 2024 nel giudizio RG 18223/2019: (i) in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza, nonché l'inesistenza del credito vantato da nei confronti di pari a € 469.961,27, in forza della Controparte_1 Parte_1 intervenuta compensazione con il credito vantato da nei confronti di Elettrodinamica Parte_1 S.p.A. e, a seguito della cessione del credito, verso pari a € 523.342,73 e, CP_1 CP_1 per l'effetto,
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto a per le ragioni in atti;
e, per Controparte_1 l'effetto,
- condannare alla restituzione nei confronti di della somma pari Controparte_1 Parte_1 ad € 594.245,85, pagata da quest'ultima in esecuzione della Sentenza n. 1564 dell'8.4.2019 della Corte di Appello di Milano, oggi cassata, o comunque alla restituzione della diversa somma che dovesse risultare provata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali dalla data del pagamento e fino al soddisfo;
(ii) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistente il credito vantato da nei confronti di rigettare le domande in subordine Controparte_1 Parte_1 formulate da nella comparsa di costituzione e risposta in appello del 13.6.2016, in CP_4 quanto infondate in fatto e in diritto;
(iii) in via istruttoria: insiste per l'accoglimento della prova orale per testi ed Parte_1 interpello richiesta in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta del 18.5.2009 e ribadita nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. del 15.9.2010. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, incluso il presente”.
Controparte_1
come sopra rappresentata e difesa, chiede a questa Ecc.ma Corte Controparte_1 d'Appello di Milano, in sede di rinvio dopo cassazione, di voler così decidere, conformemente e coerentemente con le conclusioni rassegnate nel giudizio in cui pronunciata la sentenza cassata e, pertanto, come di seguito:
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• Accertare e dichiarare tenuta a corrispondere a l'importo di euro Pt_1 Controparte_1 469.961,27 vantato da nei confronti di risultante dal S.A.L. Controparte_1 Parte_1 Ultimo del 30/09/2001;
• Accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun controcredito di nei confronti di Parte_1 Elettrodinamica S.p.A. (oggi quale cessionaria); Controparte_1
• Per l'effetto, condannare al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di Euro 469.961,27, oltre interessi legali dal 30/09/2001 e rivalutazione monetaria come per legge, detratte le somme già versate in provvisoria esecuzione della sentenza di appello;
In ogni caso:
• Condannare al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio”. Parte_1
Controparte_3
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: confermare il rigetto delle domande proposte da nei confronti di Controparte_1 CP_4 in quanto infondate, come già ritenuto dalle sentenze n.641/2015 del Tribunale di Milano e n.1564/2019 della Corte d'Appello di Milano. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, comprese le spese del giudizio in cassazione”.
CP_4
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via principale: confermare il rigetto delle domande proposte da nei Controparte_1 confronti di in quanto infondate, come già ritenuto dalle sentenze n.641/15 del CP_4 Tribunale di Milano e n.1564/19 della Corte d'Appello di Milano;
in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistente un diritto di credito della società nei confronti di dichiarare tenuta e per l'effetto Controparte_1 CP_4 condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e Parte_1 manlevare l' dalle domande avanzate nei suoi confronti dalla CP_4 Controparte_1 In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, comprese le spese del giudizio in cassazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento costituisce giudizio di rinvio, dopo che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 33034/2024 ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 1564/2019, che aveva riformato la sentenza n. 641/2015 del Tribunale di Milano.
L'iter processuale:
1. Gli atti introduttivi
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1
d esponendo che: Parte_1 Controparte_3
- in data 17.12.1997, le società (poi e ora , Controparte_7 CP_8 Parte_1
ELETTRODINAMICA S.P.A. e Tecnonord Impianti s.r.l. si costituivano in raggruppamento temporaneo di imprese, al fine dell'assunzione in subappalto dalla società Controparte_3
ora in liquidazione, dei lavori relativi alla realizzazione di opere impiantistiche, ricomprese
[...] 3 R.G. N. 805/2025
nell'oggetto di una commessa di lavori pubblici a questa affidata in appalto dall'Università degli
Studi di Siena;
- le imprese del predetto R.T.I. stipulavano tra loro un contratto, in forza del quale veniva conferito mandato di rappresentanza alla società ora Controparte_7 Parte_1
- a seguito del conferimento di tale mandato, veniva concluso il contratto di subappalto tra il predetto e CP_9 Controparte_3
- sulla base di accordi interni tra le imprese associate, la mandataria capogruppo del subappaltatore provvedeva a liquidare il corrispettivo dovuto alle mandanti attraverso la predisposizione di stati di avanzamento lavori ulteriori rispetto a quelli relativi allo stesso contratto di subappalto e riguardanti, nello specifico, le opere eseguite dalle mandanti stesse;
- i lavori procedevano giungendo a ultimazione e, a consuntivo della commessa, il corrispettivo globale di pertinenza di ELETTRODINAMICA S.P.A., incaricata dell'esecuzione degli impianti elettrici e speciali, ammontava a Lire 3.071.499.030 (pari a € 1.586.296,86), come emergeva dallo stato di avanzamento ultimo predisposto dalla (ora ; CP_8 Parte_1
- tuttavia, tale importo non era stato integralmente corrisposto, non essendo invero mai stati pagati gli importi relativi agli stati di avanzamento lavori n. 10 (di Lire 375.353.569, pari a € 193.853,94, oltre IVA), n. 11 (di Lire 65.496.100, pari a € 33.825,91 oltre IVA) e 11 bis (di Lire 151.171.543, pari ad 78.073,59 oltre IVA), nonché l'importo relativo all'ultimo stato di avanzamento (vale a dire quello prodotto sub 2 dall'attrice), e infine mai restituite le ritenute a garanzia da svincolare;
- a fronte delle causali di cui sopra, ELETTRODINAMICA S.P.A. emetteva alcune fatture e precisamente: i) la n. 100204/01 di € 232.624,73 IVA relativa alla rata n. 10; ii) la n. 100321/01 di €
40.591,10 IVA relativa alla rata n. 11; iii) la n. 100380/01 di € 93.688,30 IVA, relativa alla rata n.
11 bis;
iv) la n. 300271/03 di 103.057,14 IVA, relativa allo svincolo delle ritenute a garanzia. Il tutto, per un totale di € 469.961,27;
- tali fatture venivano emesse direttamente nei confronti della che aveva provveduto Parte_1
a fatturare l'intero importo alla committente Controparte_3
- i crediti di cui alle predette fatture erano oggetto di cessione da parte di ELETTRODINAMICA
S.P.A. a in forza di atto del 6.8.2004; Controparte_1
- una volta eseguite da parte del R.T.I. le lavorazioni subappaltate, aveva emesso di Parte_1 sua iniziativa e senza interpellare ELETTRODINAMICA S.P.A., una dichiarazione, in calce al certificato di pagamento finale predisposto da con la quale Controparte_3 unilateralmente attestava che il R.T.I. "con l'accettazione e sottoscrizione del presente certificato di pagamento finale null'altro ha a pretendere dall relativamente al cantiere Controparte_3 in oggetto per qualsiasi titolo e ragione sia diretto e sia indiretto";
Sulla base di tali premesse, parte attrice chiedeva, ritenendo a sé non opponibile la summenzionata transazione, la condanna, in via principale, di e, in via gradata, di Parte_1 [...] al pagamento dell'importo di cui alle citate fatture, pari a complessivi € Controparte_3
469.961,27, anche sulla base di quanto disposto all'art. 6 del contratto di mandato, secondo il quale il mandato stesso si scioglie "automaticamente senza adempimento di ulteriori formalità […] in seguito all'accettazione delle opere appaltate ed alla conseguente emissione da parte dell'impresa
4 R.G. N. 805/2025
successivamente alla risoluzione di eventuali riserve, del certificato di Controparte_3 liquidazione finale a saldo del predetto contratto".
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della pretesa attorea, eccependo la Parte_1 compensazione del credito azionato da con i propri maggiori crediti e chiedendo altresì CP_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa di ELETTRODINAMICA S.P.A., nei confronti della quale proponeva domanda riconvenzionale.
Segnatamente, parte convenuta domandava: i) in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 1248, c. 1, c.c., la fondatezza del credito vantato da nei confronti della Parte_1 società cedente ELETTRODINAMICA S.P.A. e quindi, in ragione della cessione del credito, verso la dichiarando, per l'effetto, la compensazione giudiziale tra il Controparte_1 suddetto credito quantificato in € 523.342,73 con quello azionato dalla società cessionaria
ii) in via subordinata, per la denegata ipotesi di mancato Controparte_1 accoglimento della domanda di compensazione, la condanna della terza chiamata al pagamento dell'intero importo dovuto quantificato in € 523.342,73, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Si costituiva altresì in giudizio preliminarmente eccependo il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, risultando invero legittimata quale CP_4 cessionaria del ramo d'azienda comprendente la commessa dell'Università degli studi di Siena.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea, Controparte_3 evidenziando di aver integralmente corrisposto a quale mandataria del tutti Parte_1 CP_9 gli importi spettanti ad essa e alle mandanti, con la conseguenza che Controparte_1 avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese unicamente nei confronti della stessa la Parte_1 quale aveva incassato da anche gli importi relativi alle opere Controparte_3 eseguite dalla società cessionaria ELETTRODINAMICA S.P.A.
Alla luce delle difese svolte da veniva autorizzata la chiamata in Controparte_3 causa della cessionaria del ramo di azienda la quale, costituitasi in giudizio ed CP_4 affermata la propria legittimazione passiva al contraddittorio in vece di Controparte_3
ne faceva proprie le difese, instando per il rigetto di qualsivoglia domanda proposta nei
[...] propri confronti e chiedendo, nella denegata ipotesi di condanna, di essere eventualmente manlevata da Parte_1
Da ultimo, si costituiva in giudizio già ELETTRODINAMICA S.P.A., Controparte_10 chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti da esponendo di aver Parte_1 raggiunto con n accordo comportante il riconoscimento a favore Controparte_3 di quest'ultima di complessivi € 275.610,78 a detrarre dal conto finale di subappalto e di aver più volte intimato, evidentemente senza successo, non raggiungere con la committente Parte_1 accordi implicanti ammissioni o rinunzie relative alla posizione di ELETTRODINAMICA S.P.A.
Nelle more del giudizio di prime cure, interveniva la dichiarazione di fallimento di
[...] con conseguente interruzione del giudizio, poi riassunto dalla CP_10 [...]
CP_1
2. La sentenza del Tribunale di Milano
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Con sentenza n. 641/2015, pubblicata in data 19.01.2015, il Tribunale di Milano, preliminarmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo a rigettava Controparte_3 la domanda svolta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 CP_4
dichiarando per contro improcedibile, stante l'intervenuta declaratoria di fallimento, la
[...] domanda riconvenzionale esperita da nei confronti di ELETTRODINAMICA Parte_1
S.P.A. (poi e da ultimo , ponendo infine a Controparte_10 Controparte_6 carico di parte attrice la rifusione delle spese di lite in favore di tutte le altre parti costituite.
Segnatamente, il primo Giudice rilevava la piena opponibilità dell'eccezione di compensazione svolta da nei confronti di uale cessionaria del credito Parte_1 Controparte_1 già di pertinenza della cedente ELETTRODINAMICA S.P.A., ritenendo documentalmente provati gli addebiti posti a carico di quest'ultima dalla committente er un Controparte_3 importo pari – a seguito della riduzione operata in sede di accordo transattivo sottoscritto dalla mandataria del e dalla stessa – a Parte_3 Controparte_3 complessivi € 520.297,73, cui dovevano altresì essere aggiunti i costi, pari a € 3.045,00, sostenuti da per le opere di sostituzione e manutenzione dei rilevatori di presenza presso la Parte_1
Facoltà di Giurisprudenza, originariamente di competenza di ELETTRODINAMICA S.P.A., il tutto per un totale complessivo, dovuto da ELETTRODINAMICA S.P.A. a ammontante Parte_1
a € 523.342,73.
Di conseguenza, ritenuta la mancata specifica contestazione, da parte di Controparte_1
degli assunti, ritenuti all'opposto documentalmente provati, di il Giudice di
[...] Parte_1 prime cure concludeva accertando l'inesistenza del credito azionato dall'attrice con un'eccedenza a favore di pari a € 53.381,46 (€ 523.342,73 – € 469.961,27), precisando tuttavia di Parte_1 non poter conoscere della domanda riconvenzionale da quest'ultima formulata a tale fine, atteso l'intervenuto fallimento di ELETTRODINAMICA S.P.A. poi Controparte_10
***
3. L'atto di appello.
Avverso tale sentenza interponeva gravame sostenendo che, Controparte_1 contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, non potesse considerarsi provata l'esistenza dei diritti di credito opposti in compensazione da né potessero del pari ritenersi idonei a Parte_1 produrre effetti nei confronti di ELETTRODINAMICA S.P.A. (poi Controparte_10 quindi gli accordi transattivi conclusi da con Controparte_6 Parte_1
Controparte_3 CP_4
Conseguentemente, l'appellante concludeva domandando, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna, in via principale, di e, in via gradata, di al pagamento Parte_1 CP_4 dell'importo pari a € 469.961,27.
Si costituiva nel giudizio di appello preliminarmente eccependo l'inammissibilità Parte_1 del gravame avversario, di cui domandava in ogni caso il rigetto nel merito, ritenendo ampiamente raggiunta, nel corso del giudizio di prime cure, la prova degli inadempimenti posti in essere da
ELETTRODINAMICA S.P.A. e, di conseguenza, della sussistenza dei presupposti del proprio diritto di credito pari alla somma corrispondente alle spese sostenute e alla diminuzione del previsto corrispettivo causate da tali condotte inadempienti.
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Si costituivano altresì nel giudizio di appello e Controparte_3 domandando, in via principale, il rigetto del gravame interposto da CP_4 [...] nonché, in via subordinata, la condanna di a tenere indenne CP_1 Parte_1 er quanto da questa eventualmente dovuto a parte appellante. CP_4
Accertata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del Controparte_6
[...]
4. La sentenza della Corte d'appello.
Con sentenza n. 1564/2019, pubblicata in data 08.04.2019, la Corte d'appello di Milano, accoglieva l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza Controparte_1 gravata, condannava al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma pari a € 469.961,27, oltre interessi al tasso previsto all'art. 1284 c.c. a decorrere dalla data del compimento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, ponendo a carico della stessa le spese di lite sostenute nel primo e nel secondo grado di Parte_1 giudizio da in capo alla quale erano invece poste le spese sostenute Controparte_1 da nel grado di appello, restando infine compensate tra CP_4 Controparte_1
e le spese del grado di appello.
[...] Controparte_3
Preliminarmente, la Corte territoriale evidenziava che l'appello non rendeva oggetto di censura il difetto di legittimazione passiva al contraddittorio di così come Controparte_3 non veniva avanzata alcuna domanda nei suoi confronti.
Analogamente, nessuna censura era formulata in merito alla dichiarazione resa dal Tribunale di
Milano circa l'inammissibilità della domanda proposta da nei confronti del Parte_1 con la conseguenza che nessuna statuizione doveva essere al riguardo Controparte_6 assunta.
Nel merito, la Corte ha ritenuto che il credito opposto in compensazione da fosse Parte_1 stato reso oggetto di puntuale contestazione da parte di con la Controparte_1 conseguenza che il diritto di credito vantato dalla prima non si configurerebbe come liquido ed esigibile, vertendosi perciò in una ipotesi di compensazione giudiziale, sicché doveva intendersi gravante su l'onere di provare l'avvenuta realizzazione dei presupposti dei diritti di Parte_1 credito da essa opposti in compensazione ai diritti di credito fatti valere da Controparte_1
e di offrire precisi elementi idonei a confermare la corrispondenza della somma indicata
[...] come oggetto di quei diritti di credito alla differenza tra le somme costituenti il corrispettivo previsto nel contratto di appalto e le minori somme il cui pagamento dalla committente avesse trovato giustificazione negli inadempimenti di ELETTRODINAMICA S.P.A.
Ebbene, secondo i Giudici d'appello, detto onere probatorio non sarebbe stato assolto, essendosi invero limitata a richiamare documenti, tra cui la perizia asseverata, formati dalla Parte_1 stessa o da parti coinvolte nell'esecuzione delle opere e dei calcoli da essa stessa compiuti circa l'incidenza negativa degli affermati inadempimenti di ELETTRODINAMICA S.P.A. sull'entità del corrispettivo dovuto dalla committente, a nulla valendo le istanze istruttorie volte all'acquisizione della prova per testi, essendo i capitoli formulati a tal fine generici e valutativi.
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5. Il ricorso per Cassazione e l'ordinanza di cassazione con rinvio:
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione affidandosi a quattro Parte_1 motivi.
Con il primo motivo di ricorso, denunciava la falsa applicazione, da parte della Parte_1
Corte territoriale, dell'art. 342 c.p.c., atteso che dall'esame dell'atto di appello emergerebbe ictu oculi l'assenza dei requisiti prescritti dai nn. 1 e 2 dell'art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità.
Con il secondo motivo di ricorso, lamentava l'omessa valutazione di prove decisive Parte_1
e/o travisamento ed errata percezione delle prove, atteso che la Corte d'appello, contraddicendo apertamente il Tribunale, avrebbe concluso per l'inesistenza di prove del credito di Parte_1 da una parte, omettendo di valutare prove dirimenti dalla stessa offerte a supporto dell'an e del quantum del proprio credito, sebbene queste fossero state valorizzate anche dal Giudice di prime cure come rilevanti e sufficiente;
dall'altra, attribuendo ai documenti esaminati un contenuto diverso da quello oggettivamente risultante dagli stessi.
Con il terzo motivo di ricorso, si doleva dell'erroneità della mancata ammissione Parte_1 delle istanze istruttorie, ritenuta illogica a fronte del rigetto delle domande proposte dalla stessa er carenza di prova. Parte_1
Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, denunciava la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione degli artt. 1243 c.c. e 1252 c.c. in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.
La Corte d'appello avrebbe invero erroneamente sussunto la fattispecie dedotta nella sfera applicativa della compensazione giudiziale, incorrendo in una falsa applicazione dell'art. 1248 c.c.
Deduceva al proposito che sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, Pt_1 avrebbe infatti contestato l'inesistenza del credito di
[...] Controparte_1 documentando che, a causa degli inadempimenti perpetrati da ELETTRODINAMICA S.P.A., la committente aveva applicato penali per ritardo e maggiori costi che, all'esito della negoziazione condotta, erano stati ridotti e poi detratti dal corrispettivo residuo dovuto da
[...]
l R.T.I. Controparte_3
Tale modalità di regolazione delle partite di dare/avere tra committente e – rilevava poi la CP_9 ricorrente – era peraltro convenzionalmente prevista all'art. 17 del contratto di subappalto, con la conseguenza che ELETTRODINAMICA S.P.A. non aveva alcun diritto a pretendere da Pt_1 il pagamento di corrispettivi alla stessa mai erogati, essendo la dedotta compensazione
[...] intervenuta “a monte”, quale compensazione volontaria esercitata dalla committente ai sensi del contratto. All'opposto, la Corte d'appello, contraddicendo la qualificazione operata dal Tribunale che aveva a sua volta accertato l'inesistenza del credito avanzato da n Controparte_1 virtù della cessione ed eccepita compensazione, aveva ritenuto doversi applicare al caso di specie l'art. 1243, c. 2, c.c., anziché rilevare che, ai sensi dell'art. 1252 c.c. e dell'art. 17 del contratto di subappalto, veva compensato le proprie ragioni di credito verso il Controparte_3
R.T.I. con i corrispettivi ad esso dovuti, con la conseguenza che l'asserito credito di
ELETTRODINAMICA S.P.A. avrebbe dovuto ritenersi inesistente, quantomeno per la quota riferibile agli importi detratti dalla committente per fatto imputabile a ELETTRODINAMICA
S.P.A. e quantificati come da SAL ultimo.
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Infine, in base alla prospettazione di la sentenza oggetto del ricorso per cassazione Parte_1 sarebbe stata poi errata nella parte in cui riteneva non liquido il credito per i costi addebitati da per l'esecuzione delle opere in sostituzione di ELETTRODINAMICA S.P.A., Parte_1 anch'essi quantificati nell'ultimo SAL.
Con distinti controricorsi, resistevano e CP_4 Controparte_3
Controparte_1
Con ordinanza n. 33034/2024, pubblicata in data 18.12.2024, la Suprema Corte così provvedeva:
“accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità”.
Segnatamente, la Corte di legittimità remittente rilevava come l'eccezione proposta da Pt_1 fosse stata erroneamente qualificata dai Giudici d'appello come eccezione di compensazione
[...] giudiziale, trattandosi invece di un'eccezione di compensazione c.d. “impropria” – la quale si risolve in un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale – essendo relativa ad un unico rapporto nel quale Pt_1
in qualità di mandataria del aveva fatto valere i propri diritti di credito sorti nei
[...] CP_9 confronti di ELETTRODINAMICA S.P.A. per i ritardi e le omissioni nella esecuzione delle opere che quest'ultima avrebbe dovuto compiere in base a un contratto di subappalto concluso tra e il cui la medesima ELETTRODINAMICA S.P.A. aveva Controparte_3 CP_9 partecipato.
La Corte nomofilattica ha poi chiarito che l'eccezione di può altresì essere Parte_1 inquadrata quale eccezione di inadempimento, l'ammissibilità della quale non necessita di essere di facile e pronta liquidazione.
Da ultimo, la Corte di legittimità remittente ha censurato la sentenza di appello anche con riferimento alla motivazione in ordine al ritenuto difetto di prova del credito opposto in compensazione, la quale poggerebbe invero su di una statuizione contraddittoria, non essendo dato comprendere se la prova del controcredito di nei confronti di Parte_1
ELETTRODINAMICA S.P.A. non sia stata assolta ovvero se non potesse procedersi al suo accertamento perché di non pronta e facile liquidazione. Sotto questo medesimo profilo, la Suprema
Corte ha infine rilevato come in primo grado il credito derivante dai rapporti di dare e avere tra la debitrice ceduta e la creditrice cedente ELETTRODINAMICA S.P.A. fosse stato Parte_1 accertato, senza tuttavia che la Corte d'appello avesse in alcun modo chiarito le ragioni per le quali lo aveva, all'opposto, ritenuto non provato, omettendo peraltro di confutare la sentenza di prime cure.
6. La riassunzione e gli atti delle parti nel presente giudizio di rinvio:
Con atto di citazione in riassunzione instaurava il presente giudizio di rinvio, Parte_1 affinché, sulla base dei fatti e delle prove già acquisite al giudizio di prime cure, ovvero mediante l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate e giudicate tuttavia inammissibili dal Giudice di secondo grado, questa Corte provveda all'accertamento contabile dei rapporti di dare e avere tra le
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parti, a esito del quale si perverrebbe alla concludere nel senso dell'inesistenza del credito di e, conseguentemente, del diritto di a ottenere la Controparte_1 Parte_1 restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza cassata, oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo.
Con precipuo riferimento all'assolvimento dell'onere probatorio, evidenzia come, Parte_1 contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza cassata, sarebbe non Controparte_1 aver assolto il proprio onere, atteso che, pur a fronte della tempestiva eccezione di inadempimento ed inesistenza del credito da essa vantato, la società cessionaria non avrebbe efficacemente provato l'esatto adempimento, da parte della società cedente ELETTRODINAMICA S.P.A., delle prestazioni dedotte in contratto.
Si costituiva nel presente giudizio di rinvio , contestando la fondatezza del Controparte_1 gravame avversario e concludendo per la condanna di al pagamento, in proprio Parte_1 favore, della somma di € 469.961,27, oltre interessi legali dal 30.09.2001 e rivalutazione monetaria come per legge, detratte le somme già versate in provvisoria esecuzione della sentenza di appello.
Si costituiva nel presente giudizio di rinvio altresì Controparte_3 concludendo per la conferma del rigetto delle domande proposte da Controparte_1 nei confronti di in quanto infondate, come già ritenuto dalle sentenze n. 641/2015 CP_4 del Tribunale di Milano e n. 1564/2019 della Corte d'Appello di Milano, con vittoria di spese e compenso professionale, comprese le spese del giudizio in cassazione.
Da ultimo, si costituiva nel presente giudizio di rinvio concludendo, in via CP_4 principale, per la conferma del rigetto delle domande proposte da ei Controparte_1 confronti di in quanto infondate, come già ritenuto dalle sentenze n. 641/2015 del CP_4
Tribunale di Milano e n. 1564/2019 della Corte d'Appello di Milano, nonché, in via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta sussistenza di un diritto di credito della società Controparte_1 nei confronti di per la condanna di a tenere indenne e manlevare CP_4 Parte_1 dalle domande avanzate nei suoi confronti dalla il CP_4 Controparte_1 tutto con vittoria di spese e compenso professionale, comprese le spese del giudizio in cassazione.
All'udienza dell'11.09.2025, i procuratori delle parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti.
Segnatamente, il procuratore di eccepiva l'inammissibilità della Controparte_1 domanda formulata nell'atto di riassunzione volta ad accettare e dichiarare l'infondatezza, nonché
l'inesistenza, del credito vantato da ei confronti di in Controparte_1 Parte_1 quanto domanda nuova. Il procuratore di si opponeva a tale eccezione, sia perché Parte_1 detta domanda sarebbe consequenziale alle statuizioni dell'ordinanza della Cassazione, sia perché nelle precedenti fasi di merito era già stata formulata domanda di compensazione atecnica.
La Corte, sentiti i procuratori, invitava le parti a precisare le conclusioni, assegnando termine abbreviato di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni
20 per le memorie di replica, assumendo la causa in decisione alla scadenza del termine.
La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10 R.G. N. 805/2025
Preliminarmente, giova premettere che, dovendosi procedere in sede di rinvio disposto dalla Corte di legittimità remittente, il thema decidendum del presente giudizio deve intendersi circoscritto al solo principio di diritto enunciato dal giudice nomofilattico, il quale ha statuito che “l'eccezione proposta dalla è stata erroneamente qualificata dalla Corte d'Appello come eccezione di Pt_1 compensazione giudiziale mentre si tratta di una eccezione di compensazione c.d. 'impropria', essendo relativa ad un unico rapporto nel quale la in qualità di mandataria del Pt_1 raggruppamento temporaneo ha fatto valere i suoi diritti di credito sorti nei confronti della s.p.a.
Elettrodinamica per i ritardi e le omissioni nella esecuzione delle opere che essa avrebbe dovuto compiere in base ad un contratto di subappalto concluso tra la ed il Controparte_3 suddetto raggruppamento temporaneo di imprese cui la medesima s.p.a. Elettrodinamica aveva partecipato. Dunque, l'eccezione della RA deve qualificarsi come eccezione di compensazione
c.d. impropria o anche di inadempimento (inadimplenti non est adimplendum) e, in ogni caso, non necessita di essere di facile e pronta liquidazione” (cfr. ordinanza Corte di Cassazione, pp. 15-16).
Pertanto, è nei limiti di “un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza” (cfr. ordinanza di Cassazione, p. 15) che deve esaurirsi il vaglio di fondatezza (nell'an e nel quantum), devoluto a questa Corte in sede di rinvio, delle reciproche pretese creditorie avanzate, rispettivamente, da e, Controparte_1 mediante eccezione di compensazione, da Parte_1
E invero, a fronte del credito pari a € 469.961,27 (IVA inclusa) per omesso pagamento degli importi di cui al SAL del 30.09.2001 (cfr. doc. 5, fascicolo riassunzione ), azionato da CP_1 [...] con il giudizio di prime cure, ha opposto in compensazione un CP_1 Parte_1 controcredito pari a complessivi € 523.342,73, quale importo da imputarsi alla società cedente
ELETTRODINAMICA S.P.A. a titolo di penali da ritardo, nonché a titolo di esborsi sostenuti dalla mandataria per l'esecuzione dei lavori di pertinenza della medesima mandante e Parte_1 rimasti tuttavia incompiuti.
Segnatamente, quanto alla prima voce di credito (c.d. “Addebito Committente”), ha Parte_1 fornito rigorosa prova documentale degli ingenti ritardi accumulati, nell'esecuzione dei lavori, da
ELETTRODINAMICA S.P.A. (cfr. docc. 4, 5, 6, fascicolo I grado , cui conseguiva Parte_1 formale contestazione da parte della committente (cfr. doc. 2, Controparte_3 fascicolo I grado , con contestuale applicazione, nei confronti società mandante Parte_1 resasi inadempiente, delle penali nelle forme e nei modi di cui all'art. 17 del contratto di subappalto e cioè con detrazione del relativo importo dai corrispettivi dovuti al R.T.I. (cfr. doc. 2, fascicolo riassunzione . Parte_1
Nello specifico, a seguito della consegna degli impianti la cui esecuzione era stata subappaltata al
R.T.I., rasmetteva a il prospetto degli addebiti, la Controparte_3 Parte_1 maggior parte dei quali inerenti all'attività di spettanza di ELETTRODINAMICA S.P.A., quantificati in Lit. 609.982.800 per penali da ritardo;
Lit. 254.241.315 per addebiti per pulizie di cantiere e assistenze murarie e Lit. 15.764,820 per oneri assicurativi (cfr. doc. 20, fascicolo I grado
. Parte_1
Detti importi venivano poi ridotti in misura di poco inferiore al 50% per l'effetto di un accordo transattivo intervenuto tra in qualità di mandataria del e la committente Parte_1 CP_9
11 R.G. N. 805/2025
(cfr. doc. 22, fascicolo I grado , a esito del quale, Controparte_3 Parte_1 con SAL del 13.12.2001 (cfr. doc. 23, fascicolo I grado , ddebitava, Parte_1 Parte_1 per le medesime causali, alla mandante ELETTRODINAMICA S.P.A., pro quota e in misura proporzionale alla di lei responsabilità, Lit. 471.079.069,00 (oltre IVA), pari ad € 243.292,03 (oltre
IVA), per un totale complessivo di € 291.950,47 (IVA inclusa).
Quanto alla seconda voce di credito (c.d. “Addebito RA”), la società mandataria odierna riassumente ha, del pari, offerto piena prova documentale di tutti i costi sostenuti per l'esecuzione in danno dei lavori di competenza esclusiva di ELETTRODINAMICA S.P.A. (cfr. docc. 4, 12, 13,
17, 18,19, fascicolo I grado , quantificati in Lit. 368.451.635 (oltre IVA), pari a € Parte_1
190.289,38 (oltre IVA), per un totale complessivo di € 228.347,26 (IVA compresa), anch'essi Cont addebitati con del 13.12.2001 (doc. 23, fascicolo I grado , cui devono infine Parte_1 aggiungersi complessivi € 3.045,00 (IVA inclusa) di cui dovette farsi carico per la Parte_1 sostituzione e successiva manutenzione dei rilevatori di presenza presso le aule universitarie;
attività ambedue parimenti spettanti, ancora una volta, a ELETTRODINAMICA S.P.A. (cfr. doc.
27, fascicolo I grado . Parte_1
Ebbene, a fronte di tale, puntuale, eccezione, altresì sussumibile, come chiarito dalla stessa Corte di legittimità remittente, nella fattispecie di cui all'art. 1460 c.c., in ossequio al principio inadimplenti non est adimplendum, era onere dell'attrice dimostrare che la società Controparte_1 cedente ELETTRODINAMICA S.P.A. avesse all'opposto correttamente adempiuto alle prestazioni dedotte in contratto;
onere che, nel caso di specie, non può tuttavia ritenersi affatto assolto.
La difesa di lungi dal fornire la prova che la propria dante causa Controparte_1 avesse mai replicato alle contestazioni di inadempimento formulate dall'odierna riassumente, si limita invero a evocare il SAL del 30.09.2001 (cfr. doc. 5, fascicolo riassunzione ), CP_1 omettendo tuttavia di considerare che, in data 13.12.2001, interveniva un ultimo e definitivo SAL, successivo all'accordo transattivo – stipulato, peraltro, a prevalente vantaggio della società cedente
ELETTRODINAMICA S.P.A. (cfr. doc. 22, fascicolo I grado – sottoscritto, Parte_1 insieme con la committente, da a ciò legittimata, in qualità di mandataria con poteri Parte_1 di rappresentanza, in forza dell'atto costitutivo del R.T.I. (cfr. doc. 1, fascicolo I grado ). CP_1
Né vale a elidere l'efficacia probatoria della documentazione offerta da Parte_1
l'affermazione secondo la quale l'odierna riassumente si sarebbe limitata a richiamare documenti di provenienza unilaterale, trattandosi per il vero di circostanza smentita per tabulas, atteso che le contestazioni di inadempimento avanzate nei confronti di ELETTRODINAMICA S.P.A. ed evocate in giudizio dalla società mandataria trovano ampio riscontro nei prospetti di addebito fatti pervenire dalla committente così come nelle dichiarazioni rese dai Controparte_3 responsabili delle ditte e – e Controparte_12 CP_13 Controparte_14 cioè, a tutti gli effetti, da soggetti terzi – richiamate nella perizia asseverata trasmessa al R.T.I. dalla stessa committenza (cfr. doc. 13, fascicolo I grado . Parte_1
In ogni caso, e a tutto voler concedere, è la stessa dante causa di a Controparte_1 riconoscere, per il tramite di dichiarazioni dall'incontestabile e incontestato valore confessorio, il proprio inadempimento, ora proponendo soluzioni per i malfunzionamenti dei rilevatori di presenza,
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ora ammettendo che le attività a essa spettanti venivano in realtà in buona parte eseguite da Pt_1
(cfr. docc. 15 e 19, fascicolo I grado .
[...] Parte_1
In definitiva, quindi, a esito dell'accertamento del dare e avere, condotto in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte nomofilattica, a fronte del controcredito per complessivi €
523.342,73 (IVA inclusa) eccepito in compensazione da il credito per € 469.961,27 Parte_1
(IVA inclusa), azionato in giudizio da è da ritenersi compensato in Controparte_1 toto, con un'eccedenza a favore dell'odierna riassumente pari a € 53.381,46, in merito alla quale questa Corte non può, tuttavia, statuire, atteso l'intervenuto fallimento di Controparte_10
(già ELETTRODINAMICA S.P.A.).
Sul punto, è peraltro appena il caso di precisare che è proprio con riferimento a tale, integrale, elisione contabile del credito azionato da he l'odierna riassumente fa Controparte_1 parola dell'inesistenza di detta pretesa creditoria, e quindi non risulta pertinente l'eccezione, formulata da nel proprio atto introduttivo nel presente giudizio di Controparte_1 rinvio, di inammissibilità della domanda in tal senso proposta nel proprio atto di riassunzione da
La riassumente, infatti, ribadisce l'ammissibilità delle proprie domande in ragione Parte_1 dell'opponibilità dell'eccezione di compensazione formulata, sin dalla propria costituzione in primo grado, e alla quale consegue, come detto, l'azzeramento della partita contabile asseritamente vantata da Controparte_1
Alla luce di tutte le ragioni suesposte, la domanda di deve essere Controparte_1 rigettata, con conseguente condanna della stessa alla restituzione in favore di della Parte_1 somma pari a € 594.245,85, da quest'ultima pagata in esecuzione della sentenza, poi cassata, della
Corte d'appello di Milano n. 1564/2019 pubblicata in data 8.04.2019, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo.
*
All'esito del presente giudizio di rinvio, che ha visto la soccombenza integrale di
[...] consegue la condanna di quest'ultima alla rifusione, in favore di e CP_1 Parte_1 di delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, comprese quelle del giudizio di CP_4 legittimità, liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal D.M. n.
147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, pari a € 594.245,90, delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.
Quanto, invece, a le spese di lite dalla stessa sostenute rimangono Controparte_3 integralmente compensate, atteso che, a seguito della declaratoria di difetto di legittimazione passiva di cui al giudizio di prime cure, nei successivi gradi di giudizio la vocatio in ius nei suoi confronti ha avuto luogo al mero scopo di litis denuntiatio (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ., sez. II, ord. 24 marzo 2023, n. 8491: “sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di 'litis denuntiatio', non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 18.12.2024, in ordine all'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
13 R.G. N. 805/2025
n. 641/2015 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 19.01.2015, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, condanna alla restituzione in CP_4 Controparte_1 favore di ella somma pari a € 594.245,85, da quest'ultima pagata in esecuzione Parte_1 della sentenza, poi cassata, della Corte d'appello di Milano n. 1564/2019 pubblicata in data
8.04.2019, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna a rifondere le spese di lite del primo grado di giudizio, Controparte_1 del susseguente giudizio di appello, del giudizio per cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio in favore di liquidate, quanto a quelle del primo grado, in € 29.193,00 Parte_1 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
quanto a quelle del susseguente grado di appello in € 18.511,00 oltre maggiorazione del
15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
quanto al giudizio per cassazione in € 14.005,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA
(se dovuta) come per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio in € 18.511,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
- condanna a rifondere le spese di lite del primo grado di giudizio, Controparte_1 del susseguente giudizio di appello, del giudizio per cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio in favore di liquidate, quanto a quelle del primo grado, in € 29.193,00 CP_4 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
quanto a quelle del susseguente grado di appello in € 18.511,00 oltre maggiorazione del
15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
quanto al giudizio per cassazione in € 14.005,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA
(se dovuta) come per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio in € 18.511,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
- compensa le spese di lite di er tutti i gradi di giudizio. Controparte_3
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
La Consigliera rel. est.
NN MA
La Presidente
IT NT
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. IT NT - Presidente
Dott. NN MA - Consigliera relatrice
Dott. Cristina Giannelli - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 805/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F./P.IVA: ), in persona dell'avv. Martina Beneventi, direttore Parte_1 P.IVA_1 legale e procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gemma e dall'avv. Elisabetta
Mattozzi, presso lo studio dei quali in Milano, via della Moscova n. 10, risulta elettivamente domiciliata
APPELLANTE/ATTRICE IN RIASSUNZIONE ex art. 392 c.p.c.
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Barbieri, presso lo studio del CP_2 quale, in Genova, via Assarotti n. 12/2 a, è elettivamente domiciliata
(C.F.: ), in persona del Liquidatore Controparte_3 P.IVA_3
e legale rappresentante pro tempore rag. rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Parte_2
Zani ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Email_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del Procuratore e legale rappresentante CP_4 P.IVA_4 pro tempore, avv. rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Zani ed elettivamente Controparte_5 domiciliata all'indirizzo pec Email_1
1 R.G. N. 805/2025
APPELLATE/CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
(C.F.: ), in persona del Controparte_6 P.IVA_5 curatore pro tempore dott. Persona_1
APPELLATA/CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in funzione di giudice di rinvio, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, nei limiti del giudizio di rinvio fissati dall'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Sez. II Civ. n. 33034/2024 pubblicata il 18 dicembre 2024 nel giudizio RG 18223/2019: (i) in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza, nonché l'inesistenza del credito vantato da nei confronti di pari a € 469.961,27, in forza della Controparte_1 Parte_1 intervenuta compensazione con il credito vantato da nei confronti di Elettrodinamica Parte_1 S.p.A. e, a seguito della cessione del credito, verso pari a € 523.342,73 e, CP_1 CP_1 per l'effetto,
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto a per le ragioni in atti;
e, per Controparte_1 l'effetto,
- condannare alla restituzione nei confronti di della somma pari Controparte_1 Parte_1 ad € 594.245,85, pagata da quest'ultima in esecuzione della Sentenza n. 1564 dell'8.4.2019 della Corte di Appello di Milano, oggi cassata, o comunque alla restituzione della diversa somma che dovesse risultare provata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali dalla data del pagamento e fino al soddisfo;
(ii) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistente il credito vantato da nei confronti di rigettare le domande in subordine Controparte_1 Parte_1 formulate da nella comparsa di costituzione e risposta in appello del 13.6.2016, in CP_4 quanto infondate in fatto e in diritto;
(iii) in via istruttoria: insiste per l'accoglimento della prova orale per testi ed Parte_1 interpello richiesta in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta del 18.5.2009 e ribadita nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. del 15.9.2010. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, incluso il presente”.
Controparte_1
come sopra rappresentata e difesa, chiede a questa Ecc.ma Corte Controparte_1 d'Appello di Milano, in sede di rinvio dopo cassazione, di voler così decidere, conformemente e coerentemente con le conclusioni rassegnate nel giudizio in cui pronunciata la sentenza cassata e, pertanto, come di seguito:
2 R.G. N. 805/2025
• Accertare e dichiarare tenuta a corrispondere a l'importo di euro Pt_1 Controparte_1 469.961,27 vantato da nei confronti di risultante dal S.A.L. Controparte_1 Parte_1 Ultimo del 30/09/2001;
• Accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun controcredito di nei confronti di Parte_1 Elettrodinamica S.p.A. (oggi quale cessionaria); Controparte_1
• Per l'effetto, condannare al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di Euro 469.961,27, oltre interessi legali dal 30/09/2001 e rivalutazione monetaria come per legge, detratte le somme già versate in provvisoria esecuzione della sentenza di appello;
In ogni caso:
• Condannare al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio”. Parte_1
Controparte_3
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: confermare il rigetto delle domande proposte da nei confronti di Controparte_1 CP_4 in quanto infondate, come già ritenuto dalle sentenze n.641/2015 del Tribunale di Milano e n.1564/2019 della Corte d'Appello di Milano. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, comprese le spese del giudizio in cassazione”.
CP_4
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via principale: confermare il rigetto delle domande proposte da nei Controparte_1 confronti di in quanto infondate, come già ritenuto dalle sentenze n.641/15 del CP_4 Tribunale di Milano e n.1564/19 della Corte d'Appello di Milano;
in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistente un diritto di credito della società nei confronti di dichiarare tenuta e per l'effetto Controparte_1 CP_4 condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e Parte_1 manlevare l' dalle domande avanzate nei suoi confronti dalla CP_4 Controparte_1 In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, comprese le spese del giudizio in cassazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento costituisce giudizio di rinvio, dopo che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 33034/2024 ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 1564/2019, che aveva riformato la sentenza n. 641/2015 del Tribunale di Milano.
L'iter processuale:
1. Gli atti introduttivi
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1
d esponendo che: Parte_1 Controparte_3
- in data 17.12.1997, le società (poi e ora , Controparte_7 CP_8 Parte_1
ELETTRODINAMICA S.P.A. e Tecnonord Impianti s.r.l. si costituivano in raggruppamento temporaneo di imprese, al fine dell'assunzione in subappalto dalla società Controparte_3
ora in liquidazione, dei lavori relativi alla realizzazione di opere impiantistiche, ricomprese
[...] 3 R.G. N. 805/2025
nell'oggetto di una commessa di lavori pubblici a questa affidata in appalto dall'Università degli
Studi di Siena;
- le imprese del predetto R.T.I. stipulavano tra loro un contratto, in forza del quale veniva conferito mandato di rappresentanza alla società ora Controparte_7 Parte_1
- a seguito del conferimento di tale mandato, veniva concluso il contratto di subappalto tra il predetto e CP_9 Controparte_3
- sulla base di accordi interni tra le imprese associate, la mandataria capogruppo del subappaltatore provvedeva a liquidare il corrispettivo dovuto alle mandanti attraverso la predisposizione di stati di avanzamento lavori ulteriori rispetto a quelli relativi allo stesso contratto di subappalto e riguardanti, nello specifico, le opere eseguite dalle mandanti stesse;
- i lavori procedevano giungendo a ultimazione e, a consuntivo della commessa, il corrispettivo globale di pertinenza di ELETTRODINAMICA S.P.A., incaricata dell'esecuzione degli impianti elettrici e speciali, ammontava a Lire 3.071.499.030 (pari a € 1.586.296,86), come emergeva dallo stato di avanzamento ultimo predisposto dalla (ora ; CP_8 Parte_1
- tuttavia, tale importo non era stato integralmente corrisposto, non essendo invero mai stati pagati gli importi relativi agli stati di avanzamento lavori n. 10 (di Lire 375.353.569, pari a € 193.853,94, oltre IVA), n. 11 (di Lire 65.496.100, pari a € 33.825,91 oltre IVA) e 11 bis (di Lire 151.171.543, pari ad 78.073,59 oltre IVA), nonché l'importo relativo all'ultimo stato di avanzamento (vale a dire quello prodotto sub 2 dall'attrice), e infine mai restituite le ritenute a garanzia da svincolare;
- a fronte delle causali di cui sopra, ELETTRODINAMICA S.P.A. emetteva alcune fatture e precisamente: i) la n. 100204/01 di € 232.624,73 IVA relativa alla rata n. 10; ii) la n. 100321/01 di €
40.591,10 IVA relativa alla rata n. 11; iii) la n. 100380/01 di € 93.688,30 IVA, relativa alla rata n.
11 bis;
iv) la n. 300271/03 di 103.057,14 IVA, relativa allo svincolo delle ritenute a garanzia. Il tutto, per un totale di € 469.961,27;
- tali fatture venivano emesse direttamente nei confronti della che aveva provveduto Parte_1
a fatturare l'intero importo alla committente Controparte_3
- i crediti di cui alle predette fatture erano oggetto di cessione da parte di ELETTRODINAMICA
S.P.A. a in forza di atto del 6.8.2004; Controparte_1
- una volta eseguite da parte del R.T.I. le lavorazioni subappaltate, aveva emesso di Parte_1 sua iniziativa e senza interpellare ELETTRODINAMICA S.P.A., una dichiarazione, in calce al certificato di pagamento finale predisposto da con la quale Controparte_3 unilateralmente attestava che il R.T.I. "con l'accettazione e sottoscrizione del presente certificato di pagamento finale null'altro ha a pretendere dall relativamente al cantiere Controparte_3 in oggetto per qualsiasi titolo e ragione sia diretto e sia indiretto";
Sulla base di tali premesse, parte attrice chiedeva, ritenendo a sé non opponibile la summenzionata transazione, la condanna, in via principale, di e, in via gradata, di Parte_1 [...] al pagamento dell'importo di cui alle citate fatture, pari a complessivi € Controparte_3
469.961,27, anche sulla base di quanto disposto all'art. 6 del contratto di mandato, secondo il quale il mandato stesso si scioglie "automaticamente senza adempimento di ulteriori formalità […] in seguito all'accettazione delle opere appaltate ed alla conseguente emissione da parte dell'impresa
4 R.G. N. 805/2025
successivamente alla risoluzione di eventuali riserve, del certificato di Controparte_3 liquidazione finale a saldo del predetto contratto".
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della pretesa attorea, eccependo la Parte_1 compensazione del credito azionato da con i propri maggiori crediti e chiedendo altresì CP_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa di ELETTRODINAMICA S.P.A., nei confronti della quale proponeva domanda riconvenzionale.
Segnatamente, parte convenuta domandava: i) in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 1248, c. 1, c.c., la fondatezza del credito vantato da nei confronti della Parte_1 società cedente ELETTRODINAMICA S.P.A. e quindi, in ragione della cessione del credito, verso la dichiarando, per l'effetto, la compensazione giudiziale tra il Controparte_1 suddetto credito quantificato in € 523.342,73 con quello azionato dalla società cessionaria
ii) in via subordinata, per la denegata ipotesi di mancato Controparte_1 accoglimento della domanda di compensazione, la condanna della terza chiamata al pagamento dell'intero importo dovuto quantificato in € 523.342,73, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Si costituiva altresì in giudizio preliminarmente eccependo il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, risultando invero legittimata quale CP_4 cessionaria del ramo d'azienda comprendente la commessa dell'Università degli studi di Siena.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea, Controparte_3 evidenziando di aver integralmente corrisposto a quale mandataria del tutti Parte_1 CP_9 gli importi spettanti ad essa e alle mandanti, con la conseguenza che Controparte_1 avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese unicamente nei confronti della stessa la Parte_1 quale aveva incassato da anche gli importi relativi alle opere Controparte_3 eseguite dalla società cessionaria ELETTRODINAMICA S.P.A.
Alla luce delle difese svolte da veniva autorizzata la chiamata in Controparte_3 causa della cessionaria del ramo di azienda la quale, costituitasi in giudizio ed CP_4 affermata la propria legittimazione passiva al contraddittorio in vece di Controparte_3
ne faceva proprie le difese, instando per il rigetto di qualsivoglia domanda proposta nei
[...] propri confronti e chiedendo, nella denegata ipotesi di condanna, di essere eventualmente manlevata da Parte_1
Da ultimo, si costituiva in giudizio già ELETTRODINAMICA S.P.A., Controparte_10 chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti da esponendo di aver Parte_1 raggiunto con n accordo comportante il riconoscimento a favore Controparte_3 di quest'ultima di complessivi € 275.610,78 a detrarre dal conto finale di subappalto e di aver più volte intimato, evidentemente senza successo, non raggiungere con la committente Parte_1 accordi implicanti ammissioni o rinunzie relative alla posizione di ELETTRODINAMICA S.P.A.
Nelle more del giudizio di prime cure, interveniva la dichiarazione di fallimento di
[...] con conseguente interruzione del giudizio, poi riassunto dalla CP_10 [...]
CP_1
2. La sentenza del Tribunale di Milano
5 R.G. N. 805/2025
Con sentenza n. 641/2015, pubblicata in data 19.01.2015, il Tribunale di Milano, preliminarmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo a rigettava Controparte_3 la domanda svolta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 CP_4
dichiarando per contro improcedibile, stante l'intervenuta declaratoria di fallimento, la
[...] domanda riconvenzionale esperita da nei confronti di ELETTRODINAMICA Parte_1
S.P.A. (poi e da ultimo , ponendo infine a Controparte_10 Controparte_6 carico di parte attrice la rifusione delle spese di lite in favore di tutte le altre parti costituite.
Segnatamente, il primo Giudice rilevava la piena opponibilità dell'eccezione di compensazione svolta da nei confronti di uale cessionaria del credito Parte_1 Controparte_1 già di pertinenza della cedente ELETTRODINAMICA S.P.A., ritenendo documentalmente provati gli addebiti posti a carico di quest'ultima dalla committente er un Controparte_3 importo pari – a seguito della riduzione operata in sede di accordo transattivo sottoscritto dalla mandataria del e dalla stessa – a Parte_3 Controparte_3 complessivi € 520.297,73, cui dovevano altresì essere aggiunti i costi, pari a € 3.045,00, sostenuti da per le opere di sostituzione e manutenzione dei rilevatori di presenza presso la Parte_1
Facoltà di Giurisprudenza, originariamente di competenza di ELETTRODINAMICA S.P.A., il tutto per un totale complessivo, dovuto da ELETTRODINAMICA S.P.A. a ammontante Parte_1
a € 523.342,73.
Di conseguenza, ritenuta la mancata specifica contestazione, da parte di Controparte_1
degli assunti, ritenuti all'opposto documentalmente provati, di il Giudice di
[...] Parte_1 prime cure concludeva accertando l'inesistenza del credito azionato dall'attrice con un'eccedenza a favore di pari a € 53.381,46 (€ 523.342,73 – € 469.961,27), precisando tuttavia di Parte_1 non poter conoscere della domanda riconvenzionale da quest'ultima formulata a tale fine, atteso l'intervenuto fallimento di ELETTRODINAMICA S.P.A. poi Controparte_10
***
3. L'atto di appello.
Avverso tale sentenza interponeva gravame sostenendo che, Controparte_1 contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, non potesse considerarsi provata l'esistenza dei diritti di credito opposti in compensazione da né potessero del pari ritenersi idonei a Parte_1 produrre effetti nei confronti di ELETTRODINAMICA S.P.A. (poi Controparte_10 quindi gli accordi transattivi conclusi da con Controparte_6 Parte_1
Controparte_3 CP_4
Conseguentemente, l'appellante concludeva domandando, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna, in via principale, di e, in via gradata, di al pagamento Parte_1 CP_4 dell'importo pari a € 469.961,27.
Si costituiva nel giudizio di appello preliminarmente eccependo l'inammissibilità Parte_1 del gravame avversario, di cui domandava in ogni caso il rigetto nel merito, ritenendo ampiamente raggiunta, nel corso del giudizio di prime cure, la prova degli inadempimenti posti in essere da
ELETTRODINAMICA S.P.A. e, di conseguenza, della sussistenza dei presupposti del proprio diritto di credito pari alla somma corrispondente alle spese sostenute e alla diminuzione del previsto corrispettivo causate da tali condotte inadempienti.
6 R.G. N. 805/2025
Si costituivano altresì nel giudizio di appello e Controparte_3 domandando, in via principale, il rigetto del gravame interposto da CP_4 [...] nonché, in via subordinata, la condanna di a tenere indenne CP_1 Parte_1 er quanto da questa eventualmente dovuto a parte appellante. CP_4
Accertata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del Controparte_6
[...]
4. La sentenza della Corte d'appello.
Con sentenza n. 1564/2019, pubblicata in data 08.04.2019, la Corte d'appello di Milano, accoglieva l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza Controparte_1 gravata, condannava al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma pari a € 469.961,27, oltre interessi al tasso previsto all'art. 1284 c.c. a decorrere dalla data del compimento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, ponendo a carico della stessa le spese di lite sostenute nel primo e nel secondo grado di Parte_1 giudizio da in capo alla quale erano invece poste le spese sostenute Controparte_1 da nel grado di appello, restando infine compensate tra CP_4 Controparte_1
e le spese del grado di appello.
[...] Controparte_3
Preliminarmente, la Corte territoriale evidenziava che l'appello non rendeva oggetto di censura il difetto di legittimazione passiva al contraddittorio di così come Controparte_3 non veniva avanzata alcuna domanda nei suoi confronti.
Analogamente, nessuna censura era formulata in merito alla dichiarazione resa dal Tribunale di
Milano circa l'inammissibilità della domanda proposta da nei confronti del Parte_1 con la conseguenza che nessuna statuizione doveva essere al riguardo Controparte_6 assunta.
Nel merito, la Corte ha ritenuto che il credito opposto in compensazione da fosse Parte_1 stato reso oggetto di puntuale contestazione da parte di con la Controparte_1 conseguenza che il diritto di credito vantato dalla prima non si configurerebbe come liquido ed esigibile, vertendosi perciò in una ipotesi di compensazione giudiziale, sicché doveva intendersi gravante su l'onere di provare l'avvenuta realizzazione dei presupposti dei diritti di Parte_1 credito da essa opposti in compensazione ai diritti di credito fatti valere da Controparte_1
e di offrire precisi elementi idonei a confermare la corrispondenza della somma indicata
[...] come oggetto di quei diritti di credito alla differenza tra le somme costituenti il corrispettivo previsto nel contratto di appalto e le minori somme il cui pagamento dalla committente avesse trovato giustificazione negli inadempimenti di ELETTRODINAMICA S.P.A.
Ebbene, secondo i Giudici d'appello, detto onere probatorio non sarebbe stato assolto, essendosi invero limitata a richiamare documenti, tra cui la perizia asseverata, formati dalla Parte_1 stessa o da parti coinvolte nell'esecuzione delle opere e dei calcoli da essa stessa compiuti circa l'incidenza negativa degli affermati inadempimenti di ELETTRODINAMICA S.P.A. sull'entità del corrispettivo dovuto dalla committente, a nulla valendo le istanze istruttorie volte all'acquisizione della prova per testi, essendo i capitoli formulati a tal fine generici e valutativi.
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5. Il ricorso per Cassazione e l'ordinanza di cassazione con rinvio:
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione affidandosi a quattro Parte_1 motivi.
Con il primo motivo di ricorso, denunciava la falsa applicazione, da parte della Parte_1
Corte territoriale, dell'art. 342 c.p.c., atteso che dall'esame dell'atto di appello emergerebbe ictu oculi l'assenza dei requisiti prescritti dai nn. 1 e 2 dell'art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità.
Con il secondo motivo di ricorso, lamentava l'omessa valutazione di prove decisive Parte_1
e/o travisamento ed errata percezione delle prove, atteso che la Corte d'appello, contraddicendo apertamente il Tribunale, avrebbe concluso per l'inesistenza di prove del credito di Parte_1 da una parte, omettendo di valutare prove dirimenti dalla stessa offerte a supporto dell'an e del quantum del proprio credito, sebbene queste fossero state valorizzate anche dal Giudice di prime cure come rilevanti e sufficiente;
dall'altra, attribuendo ai documenti esaminati un contenuto diverso da quello oggettivamente risultante dagli stessi.
Con il terzo motivo di ricorso, si doleva dell'erroneità della mancata ammissione Parte_1 delle istanze istruttorie, ritenuta illogica a fronte del rigetto delle domande proposte dalla stessa er carenza di prova. Parte_1
Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, denunciava la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione degli artt. 1243 c.c. e 1252 c.c. in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.
La Corte d'appello avrebbe invero erroneamente sussunto la fattispecie dedotta nella sfera applicativa della compensazione giudiziale, incorrendo in una falsa applicazione dell'art. 1248 c.c.
Deduceva al proposito che sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, Pt_1 avrebbe infatti contestato l'inesistenza del credito di
[...] Controparte_1 documentando che, a causa degli inadempimenti perpetrati da ELETTRODINAMICA S.P.A., la committente aveva applicato penali per ritardo e maggiori costi che, all'esito della negoziazione condotta, erano stati ridotti e poi detratti dal corrispettivo residuo dovuto da
[...]
l R.T.I. Controparte_3
Tale modalità di regolazione delle partite di dare/avere tra committente e – rilevava poi la CP_9 ricorrente – era peraltro convenzionalmente prevista all'art. 17 del contratto di subappalto, con la conseguenza che ELETTRODINAMICA S.P.A. non aveva alcun diritto a pretendere da Pt_1 il pagamento di corrispettivi alla stessa mai erogati, essendo la dedotta compensazione
[...] intervenuta “a monte”, quale compensazione volontaria esercitata dalla committente ai sensi del contratto. All'opposto, la Corte d'appello, contraddicendo la qualificazione operata dal Tribunale che aveva a sua volta accertato l'inesistenza del credito avanzato da n Controparte_1 virtù della cessione ed eccepita compensazione, aveva ritenuto doversi applicare al caso di specie l'art. 1243, c. 2, c.c., anziché rilevare che, ai sensi dell'art. 1252 c.c. e dell'art. 17 del contratto di subappalto, veva compensato le proprie ragioni di credito verso il Controparte_3
R.T.I. con i corrispettivi ad esso dovuti, con la conseguenza che l'asserito credito di
ELETTRODINAMICA S.P.A. avrebbe dovuto ritenersi inesistente, quantomeno per la quota riferibile agli importi detratti dalla committente per fatto imputabile a ELETTRODINAMICA
S.P.A. e quantificati come da SAL ultimo.
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Infine, in base alla prospettazione di la sentenza oggetto del ricorso per cassazione Parte_1 sarebbe stata poi errata nella parte in cui riteneva non liquido il credito per i costi addebitati da per l'esecuzione delle opere in sostituzione di ELETTRODINAMICA S.P.A., Parte_1 anch'essi quantificati nell'ultimo SAL.
Con distinti controricorsi, resistevano e CP_4 Controparte_3
Controparte_1
Con ordinanza n. 33034/2024, pubblicata in data 18.12.2024, la Suprema Corte così provvedeva:
“accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità”.
Segnatamente, la Corte di legittimità remittente rilevava come l'eccezione proposta da Pt_1 fosse stata erroneamente qualificata dai Giudici d'appello come eccezione di compensazione
[...] giudiziale, trattandosi invece di un'eccezione di compensazione c.d. “impropria” – la quale si risolve in un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale – essendo relativa ad un unico rapporto nel quale Pt_1
in qualità di mandataria del aveva fatto valere i propri diritti di credito sorti nei
[...] CP_9 confronti di ELETTRODINAMICA S.P.A. per i ritardi e le omissioni nella esecuzione delle opere che quest'ultima avrebbe dovuto compiere in base a un contratto di subappalto concluso tra e il cui la medesima ELETTRODINAMICA S.P.A. aveva Controparte_3 CP_9 partecipato.
La Corte nomofilattica ha poi chiarito che l'eccezione di può altresì essere Parte_1 inquadrata quale eccezione di inadempimento, l'ammissibilità della quale non necessita di essere di facile e pronta liquidazione.
Da ultimo, la Corte di legittimità remittente ha censurato la sentenza di appello anche con riferimento alla motivazione in ordine al ritenuto difetto di prova del credito opposto in compensazione, la quale poggerebbe invero su di una statuizione contraddittoria, non essendo dato comprendere se la prova del controcredito di nei confronti di Parte_1
ELETTRODINAMICA S.P.A. non sia stata assolta ovvero se non potesse procedersi al suo accertamento perché di non pronta e facile liquidazione. Sotto questo medesimo profilo, la Suprema
Corte ha infine rilevato come in primo grado il credito derivante dai rapporti di dare e avere tra la debitrice ceduta e la creditrice cedente ELETTRODINAMICA S.P.A. fosse stato Parte_1 accertato, senza tuttavia che la Corte d'appello avesse in alcun modo chiarito le ragioni per le quali lo aveva, all'opposto, ritenuto non provato, omettendo peraltro di confutare la sentenza di prime cure.
6. La riassunzione e gli atti delle parti nel presente giudizio di rinvio:
Con atto di citazione in riassunzione instaurava il presente giudizio di rinvio, Parte_1 affinché, sulla base dei fatti e delle prove già acquisite al giudizio di prime cure, ovvero mediante l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate e giudicate tuttavia inammissibili dal Giudice di secondo grado, questa Corte provveda all'accertamento contabile dei rapporti di dare e avere tra le
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parti, a esito del quale si perverrebbe alla concludere nel senso dell'inesistenza del credito di e, conseguentemente, del diritto di a ottenere la Controparte_1 Parte_1 restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza cassata, oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo.
Con precipuo riferimento all'assolvimento dell'onere probatorio, evidenzia come, Parte_1 contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza cassata, sarebbe non Controparte_1 aver assolto il proprio onere, atteso che, pur a fronte della tempestiva eccezione di inadempimento ed inesistenza del credito da essa vantato, la società cessionaria non avrebbe efficacemente provato l'esatto adempimento, da parte della società cedente ELETTRODINAMICA S.P.A., delle prestazioni dedotte in contratto.
Si costituiva nel presente giudizio di rinvio , contestando la fondatezza del Controparte_1 gravame avversario e concludendo per la condanna di al pagamento, in proprio Parte_1 favore, della somma di € 469.961,27, oltre interessi legali dal 30.09.2001 e rivalutazione monetaria come per legge, detratte le somme già versate in provvisoria esecuzione della sentenza di appello.
Si costituiva nel presente giudizio di rinvio altresì Controparte_3 concludendo per la conferma del rigetto delle domande proposte da Controparte_1 nei confronti di in quanto infondate, come già ritenuto dalle sentenze n. 641/2015 CP_4 del Tribunale di Milano e n. 1564/2019 della Corte d'Appello di Milano, con vittoria di spese e compenso professionale, comprese le spese del giudizio in cassazione.
Da ultimo, si costituiva nel presente giudizio di rinvio concludendo, in via CP_4 principale, per la conferma del rigetto delle domande proposte da ei Controparte_1 confronti di in quanto infondate, come già ritenuto dalle sentenze n. 641/2015 del CP_4
Tribunale di Milano e n. 1564/2019 della Corte d'Appello di Milano, nonché, in via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta sussistenza di un diritto di credito della società Controparte_1 nei confronti di per la condanna di a tenere indenne e manlevare CP_4 Parte_1 dalle domande avanzate nei suoi confronti dalla il CP_4 Controparte_1 tutto con vittoria di spese e compenso professionale, comprese le spese del giudizio in cassazione.
All'udienza dell'11.09.2025, i procuratori delle parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti.
Segnatamente, il procuratore di eccepiva l'inammissibilità della Controparte_1 domanda formulata nell'atto di riassunzione volta ad accettare e dichiarare l'infondatezza, nonché
l'inesistenza, del credito vantato da ei confronti di in Controparte_1 Parte_1 quanto domanda nuova. Il procuratore di si opponeva a tale eccezione, sia perché Parte_1 detta domanda sarebbe consequenziale alle statuizioni dell'ordinanza della Cassazione, sia perché nelle precedenti fasi di merito era già stata formulata domanda di compensazione atecnica.
La Corte, sentiti i procuratori, invitava le parti a precisare le conclusioni, assegnando termine abbreviato di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni
20 per le memorie di replica, assumendo la causa in decisione alla scadenza del termine.
La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Preliminarmente, giova premettere che, dovendosi procedere in sede di rinvio disposto dalla Corte di legittimità remittente, il thema decidendum del presente giudizio deve intendersi circoscritto al solo principio di diritto enunciato dal giudice nomofilattico, il quale ha statuito che “l'eccezione proposta dalla è stata erroneamente qualificata dalla Corte d'Appello come eccezione di Pt_1 compensazione giudiziale mentre si tratta di una eccezione di compensazione c.d. 'impropria', essendo relativa ad un unico rapporto nel quale la in qualità di mandataria del Pt_1 raggruppamento temporaneo ha fatto valere i suoi diritti di credito sorti nei confronti della s.p.a.
Elettrodinamica per i ritardi e le omissioni nella esecuzione delle opere che essa avrebbe dovuto compiere in base ad un contratto di subappalto concluso tra la ed il Controparte_3 suddetto raggruppamento temporaneo di imprese cui la medesima s.p.a. Elettrodinamica aveva partecipato. Dunque, l'eccezione della RA deve qualificarsi come eccezione di compensazione
c.d. impropria o anche di inadempimento (inadimplenti non est adimplendum) e, in ogni caso, non necessita di essere di facile e pronta liquidazione” (cfr. ordinanza Corte di Cassazione, pp. 15-16).
Pertanto, è nei limiti di “un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza” (cfr. ordinanza di Cassazione, p. 15) che deve esaurirsi il vaglio di fondatezza (nell'an e nel quantum), devoluto a questa Corte in sede di rinvio, delle reciproche pretese creditorie avanzate, rispettivamente, da e, Controparte_1 mediante eccezione di compensazione, da Parte_1
E invero, a fronte del credito pari a € 469.961,27 (IVA inclusa) per omesso pagamento degli importi di cui al SAL del 30.09.2001 (cfr. doc. 5, fascicolo riassunzione ), azionato da CP_1 [...] con il giudizio di prime cure, ha opposto in compensazione un CP_1 Parte_1 controcredito pari a complessivi € 523.342,73, quale importo da imputarsi alla società cedente
ELETTRODINAMICA S.P.A. a titolo di penali da ritardo, nonché a titolo di esborsi sostenuti dalla mandataria per l'esecuzione dei lavori di pertinenza della medesima mandante e Parte_1 rimasti tuttavia incompiuti.
Segnatamente, quanto alla prima voce di credito (c.d. “Addebito Committente”), ha Parte_1 fornito rigorosa prova documentale degli ingenti ritardi accumulati, nell'esecuzione dei lavori, da
ELETTRODINAMICA S.P.A. (cfr. docc. 4, 5, 6, fascicolo I grado , cui conseguiva Parte_1 formale contestazione da parte della committente (cfr. doc. 2, Controparte_3 fascicolo I grado , con contestuale applicazione, nei confronti società mandante Parte_1 resasi inadempiente, delle penali nelle forme e nei modi di cui all'art. 17 del contratto di subappalto e cioè con detrazione del relativo importo dai corrispettivi dovuti al R.T.I. (cfr. doc. 2, fascicolo riassunzione . Parte_1
Nello specifico, a seguito della consegna degli impianti la cui esecuzione era stata subappaltata al
R.T.I., rasmetteva a il prospetto degli addebiti, la Controparte_3 Parte_1 maggior parte dei quali inerenti all'attività di spettanza di ELETTRODINAMICA S.P.A., quantificati in Lit. 609.982.800 per penali da ritardo;
Lit. 254.241.315 per addebiti per pulizie di cantiere e assistenze murarie e Lit. 15.764,820 per oneri assicurativi (cfr. doc. 20, fascicolo I grado
. Parte_1
Detti importi venivano poi ridotti in misura di poco inferiore al 50% per l'effetto di un accordo transattivo intervenuto tra in qualità di mandataria del e la committente Parte_1 CP_9
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(cfr. doc. 22, fascicolo I grado , a esito del quale, Controparte_3 Parte_1 con SAL del 13.12.2001 (cfr. doc. 23, fascicolo I grado , ddebitava, Parte_1 Parte_1 per le medesime causali, alla mandante ELETTRODINAMICA S.P.A., pro quota e in misura proporzionale alla di lei responsabilità, Lit. 471.079.069,00 (oltre IVA), pari ad € 243.292,03 (oltre
IVA), per un totale complessivo di € 291.950,47 (IVA inclusa).
Quanto alla seconda voce di credito (c.d. “Addebito RA”), la società mandataria odierna riassumente ha, del pari, offerto piena prova documentale di tutti i costi sostenuti per l'esecuzione in danno dei lavori di competenza esclusiva di ELETTRODINAMICA S.P.A. (cfr. docc. 4, 12, 13,
17, 18,19, fascicolo I grado , quantificati in Lit. 368.451.635 (oltre IVA), pari a € Parte_1
190.289,38 (oltre IVA), per un totale complessivo di € 228.347,26 (IVA compresa), anch'essi Cont addebitati con del 13.12.2001 (doc. 23, fascicolo I grado , cui devono infine Parte_1 aggiungersi complessivi € 3.045,00 (IVA inclusa) di cui dovette farsi carico per la Parte_1 sostituzione e successiva manutenzione dei rilevatori di presenza presso le aule universitarie;
attività ambedue parimenti spettanti, ancora una volta, a ELETTRODINAMICA S.P.A. (cfr. doc.
27, fascicolo I grado . Parte_1
Ebbene, a fronte di tale, puntuale, eccezione, altresì sussumibile, come chiarito dalla stessa Corte di legittimità remittente, nella fattispecie di cui all'art. 1460 c.c., in ossequio al principio inadimplenti non est adimplendum, era onere dell'attrice dimostrare che la società Controparte_1 cedente ELETTRODINAMICA S.P.A. avesse all'opposto correttamente adempiuto alle prestazioni dedotte in contratto;
onere che, nel caso di specie, non può tuttavia ritenersi affatto assolto.
La difesa di lungi dal fornire la prova che la propria dante causa Controparte_1 avesse mai replicato alle contestazioni di inadempimento formulate dall'odierna riassumente, si limita invero a evocare il SAL del 30.09.2001 (cfr. doc. 5, fascicolo riassunzione ), CP_1 omettendo tuttavia di considerare che, in data 13.12.2001, interveniva un ultimo e definitivo SAL, successivo all'accordo transattivo – stipulato, peraltro, a prevalente vantaggio della società cedente
ELETTRODINAMICA S.P.A. (cfr. doc. 22, fascicolo I grado – sottoscritto, Parte_1 insieme con la committente, da a ciò legittimata, in qualità di mandataria con poteri Parte_1 di rappresentanza, in forza dell'atto costitutivo del R.T.I. (cfr. doc. 1, fascicolo I grado ). CP_1
Né vale a elidere l'efficacia probatoria della documentazione offerta da Parte_1
l'affermazione secondo la quale l'odierna riassumente si sarebbe limitata a richiamare documenti di provenienza unilaterale, trattandosi per il vero di circostanza smentita per tabulas, atteso che le contestazioni di inadempimento avanzate nei confronti di ELETTRODINAMICA S.P.A. ed evocate in giudizio dalla società mandataria trovano ampio riscontro nei prospetti di addebito fatti pervenire dalla committente così come nelle dichiarazioni rese dai Controparte_3 responsabili delle ditte e – e Controparte_12 CP_13 Controparte_14 cioè, a tutti gli effetti, da soggetti terzi – richiamate nella perizia asseverata trasmessa al R.T.I. dalla stessa committenza (cfr. doc. 13, fascicolo I grado . Parte_1
In ogni caso, e a tutto voler concedere, è la stessa dante causa di a Controparte_1 riconoscere, per il tramite di dichiarazioni dall'incontestabile e incontestato valore confessorio, il proprio inadempimento, ora proponendo soluzioni per i malfunzionamenti dei rilevatori di presenza,
12 R.G. N. 805/2025
ora ammettendo che le attività a essa spettanti venivano in realtà in buona parte eseguite da Pt_1
(cfr. docc. 15 e 19, fascicolo I grado .
[...] Parte_1
In definitiva, quindi, a esito dell'accertamento del dare e avere, condotto in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte nomofilattica, a fronte del controcredito per complessivi €
523.342,73 (IVA inclusa) eccepito in compensazione da il credito per € 469.961,27 Parte_1
(IVA inclusa), azionato in giudizio da è da ritenersi compensato in Controparte_1 toto, con un'eccedenza a favore dell'odierna riassumente pari a € 53.381,46, in merito alla quale questa Corte non può, tuttavia, statuire, atteso l'intervenuto fallimento di Controparte_10
(già ELETTRODINAMICA S.P.A.).
Sul punto, è peraltro appena il caso di precisare che è proprio con riferimento a tale, integrale, elisione contabile del credito azionato da he l'odierna riassumente fa Controparte_1 parola dell'inesistenza di detta pretesa creditoria, e quindi non risulta pertinente l'eccezione, formulata da nel proprio atto introduttivo nel presente giudizio di Controparte_1 rinvio, di inammissibilità della domanda in tal senso proposta nel proprio atto di riassunzione da
La riassumente, infatti, ribadisce l'ammissibilità delle proprie domande in ragione Parte_1 dell'opponibilità dell'eccezione di compensazione formulata, sin dalla propria costituzione in primo grado, e alla quale consegue, come detto, l'azzeramento della partita contabile asseritamente vantata da Controparte_1
Alla luce di tutte le ragioni suesposte, la domanda di deve essere Controparte_1 rigettata, con conseguente condanna della stessa alla restituzione in favore di della Parte_1 somma pari a € 594.245,85, da quest'ultima pagata in esecuzione della sentenza, poi cassata, della
Corte d'appello di Milano n. 1564/2019 pubblicata in data 8.04.2019, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo.
*
All'esito del presente giudizio di rinvio, che ha visto la soccombenza integrale di
[...] consegue la condanna di quest'ultima alla rifusione, in favore di e CP_1 Parte_1 di delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, comprese quelle del giudizio di CP_4 legittimità, liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal D.M. n.
147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, pari a € 594.245,90, delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.
Quanto, invece, a le spese di lite dalla stessa sostenute rimangono Controparte_3 integralmente compensate, atteso che, a seguito della declaratoria di difetto di legittimazione passiva di cui al giudizio di prime cure, nei successivi gradi di giudizio la vocatio in ius nei suoi confronti ha avuto luogo al mero scopo di litis denuntiatio (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ., sez. II, ord. 24 marzo 2023, n. 8491: “sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di 'litis denuntiatio', non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 18.12.2024, in ordine all'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
13 R.G. N. 805/2025
n. 641/2015 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 19.01.2015, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, condanna alla restituzione in CP_4 Controparte_1 favore di ella somma pari a € 594.245,85, da quest'ultima pagata in esecuzione Parte_1 della sentenza, poi cassata, della Corte d'appello di Milano n. 1564/2019 pubblicata in data
8.04.2019, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna a rifondere le spese di lite del primo grado di giudizio, Controparte_1 del susseguente giudizio di appello, del giudizio per cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio in favore di liquidate, quanto a quelle del primo grado, in € 29.193,00 Parte_1 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
quanto a quelle del susseguente grado di appello in € 18.511,00 oltre maggiorazione del
15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
quanto al giudizio per cassazione in € 14.005,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA
(se dovuta) come per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio in € 18.511,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
- condanna a rifondere le spese di lite del primo grado di giudizio, Controparte_1 del susseguente giudizio di appello, del giudizio per cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio in favore di liquidate, quanto a quelle del primo grado, in € 29.193,00 CP_4 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
quanto a quelle del susseguente grado di appello in € 18.511,00 oltre maggiorazione del
15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
quanto al giudizio per cassazione in € 14.005,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA
(se dovuta) come per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio in € 18.511,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
- compensa le spese di lite di er tutti i gradi di giudizio. Controparte_3
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
La Consigliera rel. est.
NN MA
La Presidente
IT NT
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