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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 15417/2024 R.G.
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai GNi:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Giudice estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15417 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 30.07.2024 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a[...]6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Gnata ( PEC:
in Mirano (VE), via Villafranca n. 17/2, la quale lo rappresenta ed Email_1
assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrente contro
(c.f. ), contumace;
CP_1 CodiceFiscale_2
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 intervenuto
In punto: modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis. 29 c.p.c.
Con provvedimento del 14.01.2025 il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti
Conclusioni del ricorrente: come da ricorso, che di seguito di riproducono: “a parziale modifica delle condizioni di divorzio statuite con la sentenza n. 668/2022, emessa dal Tribunale di Venezia l'1/04/2022 e pubblicata il 7/04/2022 nel procedimento n. 4337/2020 r.g.: - disporre che il GN versi alla GN Parte_1 [...]
entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio – CP_1
per un totale, quindi, di € 400,00 mensili – o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli (per l'esaustiva individuazione delle quali e, tra di esse, di quelle da sostenersi con o senza preventivo accordo, si rinvia al “Protocollo Famiglia” approvato dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia il
20/09/2019) continueranno a gravare sui genitori nella misura del 50% ciascuno;
gli assegni unici familiari per i figli continueranno ad essere percepiti integralmente dalla GN - disporre che gli effetti della sentenza decorrano CP_1
a far data dal deposito del presente ricorso e, per l'effetto, condannare la GN alla restituzione in favore CP_1
del GN delle somme eccedenti l'importo di € 400,00 che ella ha percepito, a partire dal deposito del Parte_1
presente ricorso, a titolo di concorso al mantenimento dei figli. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Conclusioni del P.M: “accoglimento ricorso introduttivo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 il IG. ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Venezia n. 668/2022 pubblicata in data
07/04/2022 all'esito del procedimento n. 4337/2020 R.G., che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dal ricorrente con la IG.ra . La predetta sentenza prevede CP_1
l'affidamento condiviso dei figli minori (n. 06/12/2007) e (n. 15/10/2009) con collazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre, disciplina modalità e tempi di frequentazione e visita dei figli da parte del padre e stabilisce a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare mensilmente alla GN , a titolo CP_1
di concorso al mantenimento dei figli, la somma di € 350,00 ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT su base
2 annua, ed il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi. Assegni unici familiari per i figli interamente a favore della IG.ra . CP_1
Il IG. espone che rispetto all'epoca del divorzio sono mutate in maniera IGnificativa le Pt_1
circostanze di fatto sulla base della quali era stata pronunciata sentenza, sicché sussistono i giustificati motivi richiesti ex art. 473 bis. 29 c.p.c. per la modifica delle condizioni economiche originariamente stabilite.
Rappresenta in particolare che la GN , disoccupata all'epoca del divorzio, ha ora CP_1
un'occupazione a tempo indeterminato e continua a percepire integralmente gli assegni unici familiari per i figli. Di contro, il ricorrente afferma di non usufruire più delle detrazioni fiscali di cui godeva all'epoca del divorzio (riassorbite ex lege nell'Assegno Unico) e di continuare a pagare le rate del mutuo
(dell'importo mensile di euro 460,00) contratto per l'acquisto dell'abitazione in Mirano (VE), via Varotara
n. 27/a/3, ove tutt'ora la GN vive con i figli. CP_1
Il GN chiede pertanto la riduzione dell'importo del concorso al mantenimento dei figli da Pt_1
complessivi € 700,00 a complessivi € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) mensili. Dimette inoltre dichiarazione sottoscritta dalla GN , nella quale quest'ultima manifesta il proprio assenso alla CP_1
riduzione nei termini predetti.
Il ricorrente chiede poi confermare la disposizione prevista in sede di divorzio relativa alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli (per l'esaustiva individuazione delle quali e, tra di esse, di quelle da sostenersi con o senza preventivo accordo, rinvia al “Protocollo Famiglia” approvato dal
ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia il 20/09/2019) che continueranno a gravare sui genitori nella misura del 50% ciascuno, così come quella relativa agli assegni unici familiari per i figli, che continueranno ad essere percepiti integralmente dalla GN . CP_1
Chiede, infine, disporsi che gli effetti della sentenza decorrano a far data dal deposito del ricorso e, per l'effetto, condannarsi la GN alla restituzione in proprio favore delle somme eccedenti CP_1
l'importo di € 400,00 che ella ha percepito a titolo di concorso al mantenimento dei figli a far data dal deposito del ricorso.
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La GN , pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Il ricorrente, CP_1
comparso personalmente, ha confermato il ricorso.
Il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Il pubblico ministero, intervenuto in data 14.04.2025, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere rigettato per le motivazioni qui di seguito esplicitate.
Com'è noto, le sentenze di separazione e di divorzio passano in giudicato rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi (Cass. 14.09.2020, n. 19020; Cass. 01.07.2015, n. 13514).
L'opinione della giurisprudenza sulla validità rebus sic stantibus dei provvedimenti sui figli e sui provvedimenti economici nel diritto di famiglia appare del tutto consolidata (Cass. civ. Sez. VI, 18 luglio
2013, n. 17618; Cass. civ. Sez. I, 8 maggio 2013, n. 10720; Cass. civ. Sez. I, 29 dicembre 2011, n. 30033;
Cass. civ. Sez. I, 9 maggio 2011, n. 10077) ed è alla base stessa del principio di modificabilità espresso nell'art. 473 bis. 29 c.p.c., che ha quindi recepito un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento.
Presupposto per la revisione delle condizioni della separazione e/o del divorzio, comprese quelle di contenuto economico, anche in ordine alla prole, è la sopravvenienza di giustificati motivi, ravvisabili in fatti nuovi e sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati (Cass. civ. 22.06.2023, n. 177785; Cass. civ. Sez. VI, 6.06.2014, n. 12781;
Cass. civ. Sez. I, 17.06.2009, n. 14093).
Sotto il profilo sostanziale, l'art. 337 quinquies c.c., stabilisce che i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio
4 della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.
Del resto, il diritto dei figli minori previsto dall'art. 337 ter c.c. di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori è un diritto destinato ad essere riconosciuto e tutelato per tutto il corso della minore età e opportunamente ricalibrato sulle eIGenze personali, anche indotte dalla crescita.
A fronte della richiesta di revisione delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione o di divorzio, anche con riguardo alla prole, il Giudice è quindi chiamato a verificare l'idoneità dei fatti sopravvenuti a modificare l'assetto economico patrimoniale pregresso, sulla base del quale erano stati assunti gli originari provvedimenti, vagliando l'adeguatezza della modifica richiesta a garantire il superiore interesse dei minori (Cass. civ. 30.06.2021, n. 18608).
Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto la riduzione del contributo al mantenimento dei figli minori posto a suo carico, sulla base della circostanza che la IG.ra , disoccupata all'epoca del divorzio, ha CP_1
trovato occupazione a tempo indeterminato e dispone quindi di reddito proprio. Circostanza in relazione alla quale il IG. ha dimesso dichiarazione di assenso alla modifica che è stata sottoscritta dalla Pt_1
convenuta ( doc. 7), rimasta tuttavia contumace in questo giudizio.
Si osserva a tale riguardo che, avendo i diritti dei figli minori carattere indisponibile ed essendo quindi la tutela dei loro interessi morali e materiali sottratta all'iniziativa e alla disponibilità delle parti, al giudice è sempre riconosciuto il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione degli stessi, senza essere vincolato all'accordo fra i genitori che escluda o limiti il contributo al mantenimento (Così, Cass. civ. sez. VI, Ord. n. 5777 del
22.02.22; Cass. civ. sez. VI, Ord. n. 32529 del 14.12.2018). Conseguentemente, ogni considerazione in ordine al valore processuale della dichiarazione di consenso sottoscritta dalla convenuta rimasta contumace nel presente giudizio, resta assorbita dal rilievo che il giudice provvede sulla domanda di modifica del contributo al mantenimento dei figli avuto riguardo alla tutela dei loro interessi, anche in difformità di un eventuale accordo dei genitori.
5 Quanto alla valutazione della idoneità delle circostanze dedotte dal ricorrente a modificare la situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa, si osserva quanto più volte ribadito dalla Cassazione, ovvero che la sopravvenuta occupazione lavorativa del genitore collocatario non è sufficiente a determinare la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli posto a carico dell'altro genitore. Infatti, la quantificazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento,
l'educazione, e l'istruzione della prole non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore collocatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue eIGenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (Cass. civ. sez. VI, Ord. 19.02.2018, n. 3926; Cass. civ. 02.08.2013 n. 18538)
Tanto più che nel valutare l'adeguatezza del contributo al mantenimento della prole alla luce della dedotta nuova occupazione del genitore collocatario, non si può prescindere dalla considerazione di ulteriori elementi che assumono rilevanza in relazione al tempo trascorso dalla sentenza di divorzio, con riguardo sia alla rivalutazione medio tempore maturata, sia con riferimento alle aumentate eIGenze di vita dei figli che oggi hanno 15 e 17 anni.
Tali eIGenze sono notoriamente legate alla crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale
(Cassazione civ. Ord. 04.05.2023, n.11724). E ciò anche in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione e senza necessità di una prova specifica sul punto.
Inoltre, la dichiarazione dei redditi, modello 730/2024, e le buste baga dimesse dal ricorrente (doc. 4) documentano un reddito netto mensile da lavoro dipendente di circa 3.000,00 mensili, superiore rispetto alla retribuzione netta mensile di euro 2.000,00 di cui si dà atto nella sentenza di divorzio di questo
Tribunale n. n. 668/2022.
6 Sulla base di quanto fin qui esposto, deve pertanto escludersi che sussistano nel caso di specie i presupposti per la richiesta riduzione de contributo al mantenimento dei figli minori, che va quindi confermato nella misura di euro 700,00 (350,00 per ciascun figlio) stabilita in sede di divorzio.
Nulla deve provvedersi in punto spese di lite non avendo la convenuta, rimasta contumace, spiegato alcuna attività processuale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa rg. n 15417/2024 promossa da nei Parte_1
confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di conIGlio del giorno 08.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tania Vettore
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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