Sentenza 12 febbraio 2002
Massime • 1
In sede di esame di questione preliminare concernente la competenza, il Tribunale può valutare, e conseguentemente escludere, un evidente errore nel capo di imputazione a seguito del quale si determinerebbe una diversa competenza, ma a condizione che l'errore sia così manifesto e grossolano da costituire una radicale estravaganza rispetto alla previsione normativa contenuta nell'imputazione medesima. (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito non avesse tenuto conto, nel valutare la gravità del reato ai fini della competenza, della circostanza di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato non in relazione al reato di traffico di stupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. citato (e richiamato dallo stesso art. 80) bensì in relazione, evidentemente errata, al reato associativo previsto dall'art. 74 stessa legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2002, n. 23398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23398 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI OL - Presidente - del 12/02/2002
1. Dott. BATTISTI MARIANO - est. Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO - Consigliere - N. 211
3. Dott. LICARI RL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GALBIATI RUGGERO - Consigliere - N. 016046/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO VA N. IL 11/05/1957
2) LI UA N. IL 15/08/1972
3) SA VA N. IL 01/01/1953
4) EO RL N. IL 25/01/1951
5) GL AN N. IL 26/03/1970
6) LO OI OL N. IL 22/05/1954
avverso SENTENZA del 19/12/2000 CORTE APPELLO di PALERMO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Cosentino che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di ER, AL, UL e GL e per il rigetto dei ricorsi di TR e Lo VO;
uditi i difensori Avv. Vincenzo Fragalà e AN Natoli per Lo VO, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
Avv. LO Riboulet per TR;
Avv. Piergiorgio Manca per ER, UL e AG, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
Avv. Valerio Vianello per AL che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corte di appello di Palermo, con sentenza del 19 dicembre 2000, confermava la sentenza, in data 11 febbraio 2000, del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, il quale aveva affermato la penale responsabilità, condannandoli alle pene di legge, di:
A - VA ER, CA UL, AN AG, per il reato di illecita detenzione, in concorso tra di loro, di Kg. 21 di hascisc, accertato in Palermo il 31 luglio 1998, e di
B - VA ER, SQ TR, VA AL e LO Lo VO per il reato di illecita detenzione, in concorso tra di loro, di Kg. 12 di cocaina, accertato in Roma l'8 giugno 1999. 2 - La corte accertava, quanto alla detenzione di hascisc, che la Squadra Mobile di Palermo, avuta notizia, da fonte confidenziale, del trasferimento a Palermo di un carico di stupefacente a mezzo del traghetto SNAM proveniente da Napoli, aveva predisposto un servizio di osservazione e aveva potuto constatare che, all'arrivo del traghetto, era sbarcato dalla nave, oltre ad UL, alla guida di una BMW, anche AG, a piedi, mentre ER, che si era portato nei pressi della banchina di attracco alla guida di una motocicletta Honda, ne attendeva l'arrivo.
I tre, servendosi UL e AG della BMW e ER della Honda, si erano recati e fermati nei pressi della casa di abitazione di UL, dove avevano aperto il porta-bagagli della BMW, ne avevano prelevato numerosi panetti, confezionati con del nastro adesivo per imballaggio, per collocarli in due scatole di cartone, dalle quali avevano tolto delle confezioni di pasta "Barilla".
AG e ER, poi, si erano allontanati e gli agenti, nel corso della successiva, immediata, perquisizione della casa di abitazione di UL, rinvenivano le due scatole una delle quali con panetti di hascisc per circa 21 kg..
3 - Il concorso nel reato anche di AG e di ER era provato, secondo la corte di merito, oltre che dall'essere sceso, AG, dalla nave dalla quale era sceso UL, dall'avere avvicinato, subito dopo, ER e dall'essere salito nella BMW insieme con UL e, ER, dall'essersi fatto trovare al porto, dall'essersi mosso, con la propria moto, allorché si erano mossi gli altri due e dall'essersi diretto, precedendoli, verso la casa di abitazione di UL, soprattutto dalla circostanza che tutti, una volta aperto il porta-bagagli, ne avevano estratto i panetti occultandoli in quelle scatole tra alcune confezioni di pasta. Non v'era, inoltre, alcun dubbio che la merce estratta dal porta- bagagli della BMW fosse la stessa ritrovata nella casa di UL, avendo gli agenti rinvenuto, poco dopo, proprio le due scatole di cartone "Barilla" con i panetti di hascisc nascosti in una di esse.
4 - Quanto al reato di illecita detenzione di cocaina, la corte, rilevato che le difese di ER, di Lo VO e di TR avevano tempestivamente eccepito, dinanzi al g.i.p., l'incompetenza per territorio e che avevano riproposto l'eccezione nei motivi di appello, la esaminava rigettandola.
La corte, premesso che agli imputati era stato contestato, al capo A), anche il reato - dal quale erano stati assolti perché il fatto non sussiste - di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 5, 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990, per essersi associati in Palermo al fine di commettere più delitti concernenti gli stupefacenti, e che a ER, VA AL e OC AL era stato contestato di avere organizzato e diretto l'associazione, osservava che l'aggravante della ingente quantità non era compatibile con il reato associativo, per sua natura astratto e indeterminato, sicché ne derivava che erroneamente era stata contestata e, pertanto, non poteva tenersene conto, aggiungendo, però, che, "nel capo A), era stata contestata pure l'aggravante di cui al comma 5 del citato art. 74, il quale prevede che 'la pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80'". La corte sottolineava, poi, che "la pena massima di venti anni di reclusione, comminata per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n.309/1990, può giungere a trenta anni per effetto delle aggravanti di cui al comma 6 dello stesso articolo - l'aggravante del numero delle persone - e della aggravante della ingente quantità" e che "l'art. 74 prevede la pena minima di anni venti, mentre la pena massima, non indicata nella norma, non può andare al di là dei ventiquattro anni, come prescrive l'art. 23 c.p.". "Ma", - osservava - "per effetto dell'aggravante specifica contestata - l'aggravante di cui all comma 5 dell'art. 74 - la pena massima di ventiquattro anni doveva essere aumentata di un terzo giungendo, così, a trenta anni, non superabili ai sensi dell'art. 64 c.p.", con la conseguenza che, poiché entrambi i reati potevano giungere nel massimo alla stessa pena di trenta anni di reclusione, doveva considerarsi reati più grave, ai sensi dell'art. 16, comma 3, c.p.p., quello che aveva la pena più elevata nel minimo, ossia l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, donde la competenza del tribunale di Palermo.
5 - La Corte territoriale, inoltre, esaminava i motivi di merito, che rigettava ritenendoli infondati.
6 - Ricorrono per cassazione UL, AG, VA AL e i difensori di ER, TR, Lo VO.
1^ - AG, denuncia, con il primo motivo, - e identica denuncia si legge nell'unico motivo di ricorso di UL e nel primo motivo di ricorso del difensore di ER - "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione gli artt. 81 c.p., 8, 9, e 16 c.p.p.", e, con il secondo motivo, - identico al secondo motivo di ricorso nell'interesse di ER - "violazione dell'art. 606, lett. a), c.p.p. in relazione agli artt. 192 e 530, comma 2, c.p.p.".
a - Deduce, nel primo, - e lo deducono anche UL e ER - che, dovendo aversi riguardo, ai fini della determinazione della competenza, alla pena più grave stabilita dal legislatore e dovendo prendersi atto che il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n.309/1990 è punito con la pena massima di anni trentatrè e mesi 4 di reclusione grazie all'aggravante della ingente quantità, il reato astrattamente più grave è, certamente, il reato di illecita detenzione di cocaina commesso a Roma.
b) - Deduce, nel secondo motivo, - lo deduce anche, e negli stessi, identici, termini ER - che non v'è alcun elemento che possa far ritenere attribuibile anche a AG il possesso dell'hascisc sequestrato.
2^ - Il difensore di ER denuncia, nel terzo motivo, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 62 bis, 69 e 81 c.p.", deducendo che la sentenza manca di motivazione in ordine al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, alla fissazione nel minimo dell'aumento per la continuazione e al contenimento della pena nel minimo edittale.
3^ - Il difensore di TR denuncia, con il primo motivo, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c.p.p.), c.p.p. in relazione all'art. 16, comma 1, stesso codice e contraddittorietà della motivazione sul punto", con il secondo motivo "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riferimento al ruolo attribuito al TR in relazione alla contestazione di cui al capo b)" e, con il terzo motivo, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per negata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 606, lett. e), per difetto assoluto di motivazione sul punto".
Deduce, nel primo motivo, che la corte di appello ha ritenuto che il reato più grave andasse ravvisato nel reato contestato al capo A) perché con pena edittale minima superiore a quella prevista per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e con uguale pena edittale massima di trenta anni di reclusione grazie alla aggravante di cui all'art. 74, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, commettendo, però di considerare, per un verso, che la norma dell'art. 4 c.p.p. dispone, tra l'altro, che, per determinare la competenza, non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale e, per altro verso, che la circostanza indicata nel comma 5 dell'art. 74 è circostanza comune, sicché, non dovendo tenersene conto, il reato più grave e il reato contestato al capo B), commesso a Roma, donde la incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo".
4^ - Uno dei due difensori di Lo VO denuncia, con il primo motivo, "mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), ed erronea applicazione della legge processuale penale ex art. 606, comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 4 e 12 c.p.p.", deducendo che all'imputato è stato contestato, nel reato associativo, di essere stato soltanto partecipe e che la semplice partecipazione è punita con la pena non inferiore a 10 anni e, nel massimo, con pena non superiore a 2 anni, donde la maggiore gravità del reato contestato al capo b), punito, astrattamente, con pena da 14 anni e due mesi a trenta anni di reclusione, con la conseguenza che, per il Lo VO, il giudice territorialmente competente è certamente il tribunale di Roma.
Denuncia, con gli altri motivi - ed è la denuncia che si legge anche nel ricorso dell'altro difensore - "mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 110, 73, commi 1 e 6, D.P.R. n. 309/1990", deducendo che non v'è la prova della responsabilità dell'imputato, e "manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 62 bis c.p., deducendo che la corte avrebbe dovuto concedere all'imputato le attenuanti generiche.
5^ - AL denuncia "nullità della sentenza per violazione di legge", deducendo che la corte di merito ha violato l'art. 486 c.p.p., in relazione all'art. 179 stesso codice, che nel fatto contestato andava ravvisato il reato di favoreggiamento, che non v'è alcuna prova che egli abbia partecipato al traffico in qualità di organizzatore o promotore, che nessuna considerazione è stata prestata alla sua collaborazione, che dovevano essergli concesse le attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso di AL deve essere dichiarato inammissibile, avendo l'imputato proposto impugnazione, dalla Cassa circondariale di Termini Imerese, il 21 dicembre 2000, riservando la presentazione dei motivi all'avvocato di fiducia, motivi, peraltro, presentati dallo stesso AL il 19 aprile 2001, come si ricava dal timbro - "Termini Imerese Centro: 19.4.01" - apposto sulla busta con la quale sono stati spediti, e, dunque, oltre il termine di legge. Questo termine, nel caso di specie, era di centocinque giorni decorrenti dalla data della sentenza, emessa, presente l'imputato, il 19 dicembre 2000 e depositata il 14 febbraio 2001, nella quale si indicava in sessanta giorni il termine per il deposito - che sarebbe scaduto, quindi, il 17 febbraio -, cui erano da aggiungere i 45 giorni previsti dall'art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p., donde il terminus ad quem del 3 aprile 2001.
Può discutersi - e la giurisprudenza della corte di cassazione si è divisa sul punto - se i motivi debbano essere contestuali alla dichiarazione di impugnazione, con la conseguenza della inammissibilità di quest'ultima nel caso in cui i motivi non accompagnino la dichiarazione (Cass., 7 ottobre 1991, Mattia;
4 marzo 1994, Magnante;
21 dicembre 1993, Colagrossi, ecc.), o se l'impugnazione sia ammissibile qualora i motivi, non contestuali, siano depositati nel termine (Cass., 17 dicembre 1991; 9 novembre 1993, Marrazzo;
16 luglio 1993, Saturno;
2 novembre 1999, Ceanza, ecc.).
Ma, si sposi l'uno all'altro indirizzo, nel caso di specie la declaratoria di inammissibilità è sicuramente inevitabile avendo AL depositato i motivi ben oltre il termine il cui rispetto l'art. 591 c.p.p. pretende a pena di inammissibilità.
2 - Il ricorso di RI, nel quale questi eccepisce esclusivamente l'incompetenza per territorio, è inammissibile sia perché e i rilievi valgono anche per il primo motivo di ricorso di AG - il ricorrente non ha mai sollevato l'eccezione in precedenza, sia perché - e il rilievo vale anche per il primo motivo di ricorso di ER - in ogni caso l'eccezione è manifestamente infondata, non potendo ritenersi reato più grave il reato di illecita detenzione di cocaina perché la pena edittale massima sarebbe di trentatrè anni e quattro mesi, sia, infine - ed è il rilievo assorbente - perché RI e AG non hanno alcun interesse a sollevare un'eccezione il cui accoglimento determinerebbe il trasferimento del processo per un reato che non è quello ad essi contestato, reato, quest'ultimo, la cui competenza per territorio è indiscutibilmente del tribunale di Palermo.
Quanto alla pena edittale massima di anni trentatrè e mesi quattro di reclusione è opportuno, comunque, precisare che la stessa è irraggiungibile, disponendo l'art. 66 c.p. che, se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'art. 63, ne', comunque, eccedere gli anni trenta della reclusione.
3 - Il primo motivo di ricorso del difensore di TR, con il quale si denuncia "violazione di legge in ordine alla eccezione di incompetenza per territorio, è fondato.
1^ - La Corte di merito incorre certamente in errore quando, per determinare, ai fini della competenza per territorio, la gravità del reato previsto dall'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, mentre esclude - a ragione, come si vedrà tra poco - che possa tenersi conto dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, dello stesso decreto, ritiene, però, che la pena massima per il reato associativo salga comunque a trenta anni di reclusione grazie all'aggravante dell'art.74, comma 5, D.P.R. n. 309/1990.
Come bene sottolinea il ricorrente, l'art. 4 c.p.p., che detta le "regole per la determinazione della competenza", prescrive che, "per determinare la competenza, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato" e che "non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale".
Ebbene, l'aggravante dell'art. 74, comma 5, non è ne' aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, ne' aggravante ad effetto speciale, limitandosi la norma a disporre che la pena è aumentata se ricorre la circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino ad un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso".
È certo, in altri termini, che per l'aggravante in questione non è prevista una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, così come è certo che non si tratta di un'aggravante ad effetto speciale, essendo tali, ai sensi dell'art. 63, comma terzo, seconda parte, c.p., "le aggravanti che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo".
Nè, potrebbe pervenirsi a diversa conclusione obiettando che l'aggravante dell'art. 80, comma 1, richiamata dall'art. 74, comma 5, è aggravante ad effetto speciale, prevedendo l'aumento della pena da un terzo alla metà, e ciò per la decisiva ragione che l'art. 74, comma 5, non dispone che, ricorrendone le condizioni, si applica l'aumento di pena previsto dall'art. 80, comma 1, ma, semplicemente, che, se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80, la pena è aumentata, formulazione che, nella parte in cui richiama la circostanza, intende richiamare il solo dato di fatto descritto nella lettera e) del comma 1 dell'art. 80 e che, là dove dice che la pena è aumentata, usa la formula usata dal legislatore quando vuole indicare che l'aggravante considerata è aggravante comune e non aggravante ad effetto speciale.
Non è superfluo ricordare, a questo punto, che la norma dell'art. 4 c.p.p. è identica a quella che si leggeva nell'art. 32 dell'abrogato codice di rito, così come sostituito dall'art. 21 L. 31 luglio 1984, n. 400, il cui precedente testo prevedeva, invece, che si tenesse conto, per la determinazione della competenza per materia, delle circostanze aggravanti, cioè di tutte le circostanze aggravanti, ed è noto che il legislatore del nuovo codice di rito ha scritto la norma dell'art. 4, che è la prima dettata in tema di competenza, per risolvere in radice il dibattito, che aveva dato luogo a contrasto interpretativo nella vigenza dell'abrogato codice, sulla applicabilità della norma dell'art. 32, prevista espressamente per determinare la competenza per materia, anche per determinare la competenza per territorio.
2^ - La corte di merito, peraltro, non ha tenuto conto, come si diceva, dell'aggravante, contestata anche per il reato di cui all'art. 74, prevista dall'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990, dell'aggravante, cioè, della ingente quantità, affermando che detta aggravante è incompatibile con il reato associativo "per sua natura astratto e indeterminato".
L'affermazione, corretta, esige alcune puntualizzazioni. Secondo un principio affermato mentre vigeva l'abrogato codice di procedura penale, "la disposizione dell'art. 42, che attribuisce al giudice del dibattimento la facoltà di riconoscere la propria incompetenza per territorio, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui l'incompetenza stessa sia rilevabile dalla stessa formulazione del capo di imputazione e non anche nel caso in cui sia condizionata alla modifica del capo stesso o alla diversa definizione giuridica del fatto contestato, nelle quali ipotesi il giudice deve trattenere il procedimento e pronunciare sentenza di condanna con piena facoltà di ravvisare nel fatto contestato un reato diverso, sicché il giudice del dibattimento non può, prima della pronuncia della sentenza, esaminare il merito della causa e dare al fatto contestato una diversa definizione giuridica che valga a legittimare una dichiarazione di incompetenza per territorio" (Cass., 21 dicembre 1962, Venturini). Il principio, che vale, innegabilmente, anche nel nuovo codice, impone alcune precisazioni che ne circoscrivono l'ambito di applicazione.
Non può negarsi, in linea di principio, che allorché si discuta, tra le questioni preliminari ex art. 491 c.p.p., della competenza per territorio, debba tenersi conto della formulazione del capo di imputazione e non possa anticiparsi un giudizio di merito eliminando, ad esempio, aggravanti, la cui presenza e, specularmente, la cui eliminazione incidano sulla competenza, e ciò perché il giudizio di merito sulle aggravanti eventualmente contestate ha la propria sede nella sentenza che decide il merito.
Ma, non può definirsi illegittima anticipazione del giudizio di merito la eliminazione, come nel caso di specie, di un'aggravante o, meglio, la non considerazione di un'aggravante, non perché ictu oculi insussistente nel merito, sibbene perché, indiscutibilmente, ontologicamente estranea rispetto al reato contestato, estraneità ontologica dal legislatore puntualmente rilevata, estraneità, dunque, che, nel momento in cui si discute della competenza per territorio, non può non essere tamquam non esset, se quell'aggravante incide sul mantenimento e, pertanto, sul non trasferimento della competenza.
In altri termini, se - ipotesi di scuola - venisse contestata, per il reato di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, una delle aggravanti previste per il reato di omicidio volontario, incidente sulla competenza, l'ossequio alla formulazione del capo di imputazione sarebbe un ossequio a qualcosa di irreale e, in questo senso, a qualcosa di abnorme, che, come tale, non ha diritto di rilevare, non solo nel merito, ma neppure ai fini della determinazione della competenza.
E è difficilmente negabile che la contestazione dell'aggravante dell'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990, allorché si contesti il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 del citato D.P.R. -, sia contestazione di qualcosa ontologicamente, prima che giuridicamente, inesistente e, quindi, di qualcosa di irreale.
L'art. 74, infatti, punisce il semplice fatto associativo prescindendo dai reati fine, soltanto nell'accertamento dei quali ha senso ontologico e logico porsi il problema della ingente o non ingente quantità.
È ciò trova puntuale conferma nella legge, disponendo l'incipit dell'art. 80, comma 1, - la cui rubrica preannuncia che l'art. si interesserà delle aggravanti specifiche - che, in determinati casi, sono aumentate da un terzo alla metà le pene previste per i delitti di cui all'art. 73 e, come dispone il comma 2, dalla metà ai due terzi "se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti, ma deve sempre trattarsi di uno dei fatti descritti nell'art. 73, richiamato anche dal comma 2, di uno dei fatti-reati fine e non di uno dei fatti descritti nell'art. 74.
Un evidentissimo errore nella formulazione del capo di imputazione, dunque, non può condizionare la determinazione della competenza per territorio, allorché la eliminazione dell'errore non richieda una particolare considerazione o decisione di merito, ma, per constatarne l'esistenza e trarre conseguenze assolutamente non opinabili quanto alla estraneità di quell'aspetto della formulazione rispetto all'oggetto del contendere, rispetto alla imputazione, sia sufficiente la semplice lettura del capo di imputazione. Tutto ciò a maggior ragione se si riflette che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale - sent. n. 77 del 1977 e ord. N. 521 del 1991 - come interpretata dalla dottrina, "il collegamento della competenza al 'locus delicti' - e nell'ipotesi di reati connessi uno dei criteri per la determinazione del 'locus delicti', se i reati appartengono alla competenza per territorio di più giudici, è il criterio del reato più grave - integra il requisito di 'naturalita'' del giudice richiesto dall'art. 25, comma 1, Cost. accanto al requisito della precostituzione, requisito,
quello della naturalità, che non può essere frustrato da contestazioni, idonee ad incidere sulla competenza, che, con uno dei reati, che potrebbe essere ritenuto il reato più grave grazie ad una di quelle contestazioni, non hanno, manifestamente, nulla a che fare nei termini dianzi indicati.
3^ - Se non si tiene conto, come non deve tenersene, delle aggravanti di cui al comma 5 dell'art. 74 e di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990, il reato più grave risulta essere il reato di illecita detenzione di cocaina, commesso in Roma, donde la competenza per territorio del tribunale di Roma.
3 - Il primo motivo di ricorso del difensore di Lo VO, dedicato alla questione della competenza per territorio - se ne tratta per completezza - è manifestamente infondato.
Il ricorrente, dopo aver detto di condividere, con la corte, l'esclusione della aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n.309/1990, rileva che, in ogni caso, all'imputato era stata contestata soltanto la partecipazione nel delitto associativo e per la sola partecipazione la legge prevede la pena minima non inferiore ad anni dieci, sicché, tenendo conto dell'aumento ex art. 74, comma 5, si ottiene una pena minima di anni dieci e giorni uno, nel inferiore alla pena minima prevista per il reato dell'art. 73, comma 1, che, per effetto della aggravante ad effetto speciale dell'ingente quantità, sale ad anni 13 e mesi quattro con tutte le conseguenze in ordine alla competenza per territorio.
L'affermazione è manifestamente infondata.
Ribadito che l'aggravante di cui all'art. 74, comma 5, non può avere rilevanza nella determinazione della competenza perché non è un'aggravante per la quale la legge preveda una speciale diversa da quella ordinaria del reato, ne' un'aggravante ad effetto speciale, ma un'aggravante comune, è senz'altro priva di fondamento giuridico la tesi che, essendo stata contestata a Lo VO, nell'ambito dell'art. 74, la sola partecipazione - punita con la pena minima di dieci anni, inferiore a quella prevista dall'art. 73 - la competenza per territorio del tribunale di Roma, per quanto riguarda l'imputato, sarebbe inevitabile.
Se, invero, le condotte criminose previste nei primi due commi dell'art. 74, D.P.R. n. 309/1990 costituiscono fattispecie penali autonome e ricomprendono una molteplicità di forme di partecipazione all'associazione da parte dei singoli, il reato contestato a tutti i partecipi è, però, uno solo, ed è il reato, a concorso necessario, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, anche se il legislatore, "sin dalla legge n. 685 del 1975, ha individuato, appunto, e selezionato alcune figure all'interno dell'associazione, distinguendo, ai fini della gravità del reato, la figura del mero partecipe, punito per il solo fatto di partecipare all'associazione, da quelle forme che invece costituiscono un tipico apporto organizzativo-gestionale all'associazione e che, quindi, rappresentano un maggior pericolo per l'ordine pubblico in relazione alla posizione di preminenza dei soggetti nell'ambito della struttura delinquenziale".
Il legislatore, descrivendo questo reato a concorso necessario, ha fatto ciò che in dottrina si discute se non debba essere fatto anche nel concorso eventuale, ha tipicizzato, cioè, le condotte di partecipazione e modellato le relative pene sul contributo causale attribuibile, grazie a quelle condotte, a coloro che partecipano alla commissione del reato, unico per tutti.
Ma, se il reato è unico, è lo stesso, qualora debba accertarsi, per la determinazione della competenza per territorio, quale sia il reato più grave, dovrà farsi riferimento, per il reato previsto dall'art.74 D.P.R. n. 309/1990 - che sia contestato, come nella specie,
insieme con altri reati - alla pena comminata per la condotta, attribuita ad uno o più partecipi, punita edittalmente con maggiore severità.
Altre, come si è visto, sono le ragioni per la competenza del tribunale di Roma.
4 - Il secondo motivo, del tutto identico, dei ricorsi di AG e di ER è inammissibile per evidente non specificità, avendo la corte di merito, come già il g.i.p., indicato la prova della responsabilità dei due imputati nell'essere stati visti insieme al porto, nell'essere stati visti muoversi insieme dal porto e, soprattutto, nell'essere stati visti, nei pressi della casa di abitazione di RI, aprire il porta-bagagli della BMW e prelevarne i panetti di hascisc per collocarli in un cartone di pasta "Barilla" e avendo obiettato i ricorrenti a tutto ciò, contra verum, che la corte ha argomentato la responsabilità esclusivamente dalla loro presenza al porto.
5 - ER ha interesse all'esame del terzo motivo soltanto in relazione alla censura di mancanza di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, riguardando le altre censure - irragionevole determinazione della pena base, per la violazione più grave, non nel minimo edittalmente previsto e irragionevole determinazione non nel minimo dell'aumento di pena per la continuazione - il reato continuato, continuazione che l'annullamento delle due sentenze di merito, quanto alla violazione più grave - illecita detenzione di cocaina - far venir meno, donde, tra l'altro, l'esigenza di una nuova determinazione della pena, da parte della competente corte di appello di Palermo, per l'unico reato, allo Stato, di illecita detenzione di hascisc.
La censura di mancanza di motivazione del diniego delle attenuanti generiche è, peraltro, manifestamente infondata, avendole la corte di merito negate per la gravità del fatto e per la personalità dell'imputato desunta "dai numerosi precedenti penali", parametri, la gravità del fatto e i precedenti penali, ai quali il giudice di merito può legittimamente fare riferimento e ritenerli, anche implicitamente, non neutralizzati da altri, eventuali, parametri a favore dell'imputato.
5 - Ciò premesso, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di ER, TR e Lo VO in ordine al reato di cui al capo b) e, per l'effetto, va ordinata la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per competenza;
conseguenza di questo annullamento è, nei confronti del ER, il rinvio, per il reato di illecita detenzione di hascisc, alla corte di appello di Palermo per la rideterminazione della relativa pena.
I ricorso di AG, di RI e di ER vanno dichiarati inammissibili, declaratoria, per ER, implicita, nel dispositivo, nel rinvio alla corte di appello per la determinazione della pena.
P.Q.M.
Nei confronti di ER VA, TR SQ, Lo VO LO la sentenza impugnata e quella in data 11 febbraio 2000 del g.i.p. del tribunale di Palermo relativamente al reato di cui al capo B) e ordina trasmettersi gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma;
rinvia inoltre alla corte di appello di Palermo, altra sezione, per la rideterminazione della pena nei riguardi di ER in ordine al reato di cui al capo C);
dichiara infine inammissibili i ricorso di UL, AG e AL condannandoli in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di 500,00 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2002