Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/1999, n. 7839
CASS
Sentenza 21 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il contribuente che, presentata domanda di condono ex art. 53 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, si avvalga, quale mezzo di pagamento, di un assegno circolare, inviato con raccomandata che, sebbene spedita prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione dell'imposta dovuta, sia pervenuta all'amministrazione finanziaria successivamente, incorre nella decadenza dal condono prevista dal comma 8 dell'art. 53 della legge citata, senza che l'indicazione dell'assegno circolare, quale mezzo di pagamento, da parte dell'amministrazione finanziaria e l'incameramento della somma da parte della stessa valgano ad escludere la tardivita' del pagamento. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

Il contribuente che, presentata domanda di condono ex art. 53 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, si avvalga, quale mezzo di pagamento, di un assegno circolare, inviato con raccomandata che, sebbene spedita prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione dell'imposta dovuta, sia pervenuta all'amministrazione finanziaria successivamente, incorre nella decadenza dal condono prevista dal comma 8 dell'art. 53 della legge citata, senza che l'indicazione dell'assegno circolare, quale mezzo di pagamento, da parte dell'amministrazione finanziaria e l'incameramento della somma da parte della stessa valgano ad escludere la tardività del pagamento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/1999, n. 7839
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7839
    Data del deposito : 21 luglio 1999
    Fonte ufficiale :

    Testo completo