Sentenza 21 luglio 1999
Massime • 2
Il contribuente che, presentata domanda di condono ex art. 53 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, si avvalga, quale mezzo di pagamento, di un assegno circolare, inviato con raccomandata che, sebbene spedita prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione dell'imposta dovuta, sia pervenuta all'amministrazione finanziaria successivamente, incorre nella decadenza dal condono prevista dal comma 8 dell'art. 53 della legge citata, senza che l'indicazione dell'assegno circolare, quale mezzo di pagamento, da parte dell'amministrazione finanziaria e l'incameramento della somma da parte della stessa valgano ad escludere la tardivita' del pagamento. * Massima tratta dal CED della Cassazione.
Il contribuente che, presentata domanda di condono ex art. 53 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, si avvalga, quale mezzo di pagamento, di un assegno circolare, inviato con raccomandata che, sebbene spedita prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione dell'imposta dovuta, sia pervenuta all'amministrazione finanziaria successivamente, incorre nella decadenza dal condono prevista dal comma 8 dell'art. 53 della legge citata, senza che l'indicazione dell'assegno circolare, quale mezzo di pagamento, da parte dell'amministrazione finanziaria e l'incameramento della somma da parte della stessa valgano ad escludere la tardività del pagamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/1999, n. 7839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7839 |
| Data del deposito : | 21 luglio 1999 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Cons. relatore -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 9745 R.G. 1997, proposto da
EL AD, EL RE, EL NG, EL RA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo DANIELI e Giovanna FIORE, domiciliataria in Roma alla via Salndra 6 -int. 36-, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro "pro tempore", rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 36/42/97 del 28 aprile 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 marzo 1999 dal Relatore Cons. Enrico Papa;
Udito l'avv. Giovanna Fiore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo e per l'accoglimento del terzo.
Svolgimento del processo
A seguito di domanda di condono "ex" art. 53 legge 413/1991, l'Ufficio del Registro - Successioni di Milano invitò FR LO -che aveva agito anche nell'interesse dei coeredi DA, DR ed LA LO- al pagamento della somma di lire 200.000 entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso, avvenuta il 9 ottobre 1993. Essendosi il contribuente avvalso del mezzo di pagamento dell'assegno circolare, questo, inviato con raccomandata spedita il 6 dicembre, pervenne all'ufficio solo l'11 successivo. L'Ufficio medesimo, incamerata la somma, ritenne decaduta l'istanza di condono ed emise avviso di accertamento di valore dei beni caduti in successione. Il ricorso del LO -i quali, sulla resistenza dell'Ufficio, dedussero l'adempimento del condono e, in subordine, chiesero annullarsi l'accertamento per mancanza di motivazione ed incongruità dei valori accertati- fu accolto dalla Commissione tributaria di primo grado.
Il gravame dell'Ufficio -fondato sulla intervenuta decadenza dal condono- è stato, sulla resistenza dei contribuenti, accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza del 28 aprile 1997, depositata col n. 36/42/97 il 7 maggio successivo. Ha ritenuto infatti il giudice "a quo" che, mancando una previsione espressa circa le modalità di pagamento, in applicazione della regola generale dell'art. 1182 comma 3 c.c., il versamento della somma, in adempimento del condono, andasse eseguito presso le casse erariali -senza possibilità di applicazione di disposizioni relative alla "spedizione della documentazione, dei ricorsi e/o delle dichiarazioni che non hanno immediata valenza finanziaria"-; ha poi, con riguardo alle richieste subordinate dei contribuenti, affermato che, nell'avviso di accertamento, risultavano indicate per ciascun bene le argomentazioni poste a base della valutazione, non raggiunte da motivate critiche dei contribuenti, i quali avevano limitato l'impugnativa a generiche affermazioni di principio, peraltro non pertinenti alla fattispecie da decidere.
Per la cassazione della sentenza ricorrono, attraverso tre motivi, illustrati da memoria, i LO.
L'Amministrazione resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Denunziano i contribuenti, col primo mezzo, violazione o falsa applicazione degli artt. 1182 comma 1 c.c. e 53 comma 8 legge 413/1991, poiché la regola principale circa il termine di adempimento è quella che richiama la "convenzione", gli "usi", la "natura della prestazione" ovvero "altre circostanze", e, nel caso in esame, l'avviso di liquidazione conseguente alla istanza di condono espressamente avvertiva che "l'importo può anche essere versato con "assegno circolare" non trasferibile intestato all'Ufficio Successioni o con vaglia postale". Dalla correttezza del mezzo di pagamento (assegno circolare non trasferibile) fanno discendere la tempestività dello stesso, negando -sulla scorta della risoluzione ministeriale n. 350917 del 31 ottobre 1991- la addebitabilità al contribuente di ritardi nel recapito, in quanto "il principio secondo cui chi scegliesse di affidarsi al servizio postale lo farebbe a suo rischio e pericolo . . . non avrebbe ragione di esistere nei rapporti con l'Amministrazione Statale di cui il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni fa(ceva) parte"; e traendo conferma della prospettazione dalla disciplina degli artt. 194 r.d. 689/1940 e 28 d.lgs. 346/1990, che "considerano tempestivamente effettuati gli adempimenti ivi previsti "con la spedizione" entro il termine di legge".
Si dolgono, col successivo motivo, di violazione o falsa applicazione dell'art. 1188 c.c., osservando che l'incameramento della somma da parte dell'ufficio, implicando acquiescenza all'operato del contribuente, avrebbe reso invalida la successiva liquidazione dell'imposta.
Deducono infine, attraverso il terzo, un vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, riferito alla ritenuta validità e sufficienza della motivazione in rettifica, contrastate invece dalla disciplina dell'art. 34 d.lgs. 346/1990 e, comunque, dalla documentazione offerta dai contribuenti circa i valori effettivi, rispetto a cui l'ufficio non ha fornito alcun riscontro probatorio degli elementi genericamente posti a sostegno della rettifica. Si dolgono, infatti, che il giudice "a quo" abbia affermato, da un lato, la congruità della motivazione e completamente ignorato, dall'altro, le contestazioni mosse, senza considerare che l'onere a carico dell'amministrazione finanziaria sorge per effetto delle contestazioni medesime, senza richiedere la formulazione di specifiche eccezioni sulla carenza degli elementi di fatto posti a sostegno della rettifica (Cass. 4565/1993 e 5783/1987). L'Amministrazione oppone, rispettivamente: a) l'infondatezza del primo mezzo, giacché, fermo restando il principio dell'adempimento presso la creditrice, non è dato riferire "convenzioni" od "usi" a mere prescrizioni unilaterali della p.A., non essendo, d'altronde, contestabile che l'apparente assimilabilità dell'assegno circolare al vaglia postale -come mezzi di pagamento- non considera, sotto il profilo della tempestività, che solo nel secondo caso il pagamento è eseguito presso un ente che fa pur sempre parte dell'Amministrazione dello Stato, laddove, nel primo, il denaro, finché l'assegno circolare non pervenga al creditore, resta nella disponibilità della banca trattaria;
b) l'infondatezza, altresì, del secondo, per la rilevanza solo processuale dell'istituto della acquiescenza, laddove, nel caso in esame -non inquadrabile nell'art. 1188 c.c., per l'identità tra "accipiens" e creditore-, il potere sostanziale dell'amministrazione trae la sua fonte dalla già incorsa decadenza;
c) l'infondatezza, infine, del terzo, in quanto, mentre l'ufficio, nell'operata rettifica "aveva indicato partitamente e per ogni singola area la argomentazione ed i fattori assunti alla base delle valutazioni", controparte aveva eccepito "piuttosto la sussistenza di un potere autonomo per procedere a nuova valutazione", senza impugnare, a sua volta partitamente, le ripetute valutazioni. Il ricorso, infondato, va respinto.
Premesso che l'art. 53 comma 8, ultimo periodo, della legge 413/1991 dispone che "le somme dovute debbono essere pagate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione" e che, intervenuta quest'ultima il 9 ottobre 1993, l'assegno circolare per l'importo dovuto è pervenuto all'Ufficio soltanto l'11 dicembre 1993, la questione posta in linea principale dai ricorrenti attiene alla regolarità del pagamento in tal modo eseguito. Essa è affermata, nel primo motivo, da un lato, col sostenere -avuto riguardo alle modalità del pagamento stesso- che la possibilità del ricorso all'assegno circolare risulta stabilita nell'avviso di liquidazione, onde la fattispecie concreta sarebbe regolata dall'art. 1183 comma 1 c.c., che l'adempimento affida alla "convenzione", agli "usi" o ad "altre circostanze"; e, dall'altro, col rapportare la tempestività alla spedizione del titolo (eseguita con raccomandata del 6 dicembre 1993). Orbene, mentre non è contestato trattarsi di obbligazione da eseguirsi presso il creditore, a mente dell'art. 1182 comma 3 - come espressamente ha affermato il giudice "a quo" entrambi i rilievi critici appaiono sforniti di pregio, in quanto: a) le fattispecie astratte regolate dal comma 1 art. 1183, invocato dai contribuenti, attengono a possibili eccezioni al principio generale - espressamente evocato dalla disposizione- "quod sine die debetur statim debetur", mentre, nel caso in esame, il termine di adempimento non soltanto risulta fissato dalla legge, ma è dettato addirittura a pena di decadenza;
b) l'indicazione del "mezzo" di pagamento, da parte del creditore, riguardando il "quomodo" dell'adempimento, non è idonea a superare, di per sè sola, il criterio desumibile dal cit. art. 1182 comma 3, e con esso, la considerazione di tempestività del versamento compiuto in relazione al momento in cui la somma sia pervenuta -come pure si legge nella decisione impugnata- "presso le casse erariali". E ciò, se può indurre in valutazioni favorevoli al contribuente che si sia avvalso del mezzo del vaglia postale (trattandosi di versamento eseguito pur sempre, alla stregua della risoluzione ministeriale richiamata, presso un'amministrazione statale), non incide sulla tardività dell'assegno circolare pervenuto al creditore successivamente alla scadenza del termine, poiché il rischio del tardivo recapito risulta liberamente accettato dal debitore col ricorrere al servizio postale (nell'avviso di liquidazione, invero, si fa riferimento alla modalità di 'versamento' e non anche a quelle di consegna del titolo) ed insuperabile appare il rilievo della resistente Amministrazione, secondo cui "medio tempore" la disponibilità della somma è stata della banca trattaria;
con la conseguenza ulteriore della estraneità alla concreta fattispecie di norme che considerano espressamente verificati gli adempimenti al momento della "spedizione", relativamente ad attività processuali o procedimentali specifiche, senza possibilità di estensione a rapporti d'ordine sostanziale come quello in esame, nella maniera che precede autonomamente regolato.
Ancor meno producente è il rilievo mosso col secondo mezzo, poiché l'art. 1188 c.c., in esso invocato, attiene al "pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo", situazione non ricorrente nel caso in esame, e che, lungi dal configurare una "acquiescenza" (istituto, come si legge nel controricorso, di carattere meramente processuale) ad opera del creditore, richiederebbe espressamente la ratifica ovvero altro producente comportamento dello stesso, inteso ad approfittare del pagamento, attività comunque incompatibili con la qualità del creditore (pubblica amministrazione), che non può rinunziare alla decadenza ormai verificatasi.
Il terzo motivo, formulato sul vizio di motivazione circa l'impugnativa della rettifica -seguita alla decadenza più sopra esaminata- ad opera dei contribuenti, risulta esso pure infondato. La premessa di ordine logico -con sottesa censura di violazione di legge, che non assurge tuttavia ad autonomo rilievo, sotto il profilo della validità dell'accertamento con riguardo agli elementi indicati nell'art. 34 d.lgs. 346/1990, la cui insufficienza (e non mancanza) appare oltre tutto espressa in forma dubitativa- attiene alla ripartizione dell'onere probatorio, nel caso di contestazione dei criteri "astrattamente" enunciati dall'amministrazione, tenuta a dimostrare in giudizio gli elementi su cui il valore accertato si fonda, indipendentemente dalla formulazione di eccezioni specifiche del contribuente.
E tuttavia, nella sentenza impugnata, si muove dal presupposto, di segno contrario, della sufficienza, in concreto, della motivazione dell'accertamento, per avere l'Ufficio "indicato, per ogni mappale, le argomentazioni assunte a base delle formulate valutazioni", puntualizzandosi che, queste stesse, "il contribuente non ha ritenuto o non ha potuto motivatamente contestare, limitando il proprio ricorso a generiche affermazioni di principio, per altro non pertinenti al caso". A tutto ciò i contribuenti contrappongono l'intervenuta documentazione di valori minori "per terreni limitrofi ed analoghi a quelli oggetto di causa", inoltre contestando la "potenzialità edificatoria futura", sempre dall'ufficio considerata, alla stregua dei parametri circa l'edificabilità legale e quella effettiva, desuntì dalla materia dell'espropriazione per pubblica utilità. La complessiva censura, di fronte alla "ratio decidendi" chiaramente espressa dal giudice "a quo", risulta nondimeno generica, non rivelando (al di fuori di indicazioni di carattere numerico) una correlazione precisa dei dati da confrontare -e che si assumono ignorati-, e sostanzialmente teorica, quanto ai parametri richiamati, complessivamente risolvendosi nella sollecitazione di una ulteriore istanza, attraverso la pura e semplice contrapposizione, alla motivazione impugnata, di differenti valutazioni di fatto. Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le peculiarità della vicenda consigliano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999