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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1082 /2013
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico CA La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1082 /2013 R.G. (cui è riunito il n. 2686/2013 R.G. e da cui risultano separate le domande proposte nei confronti della confluite nel proc. Controparte_1
2627/2015 R.G. definito in data 21.11.2018 con ordinanza di incompetenza) introitata in data
18/05/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] cod. fisc Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SIRACUSANO NICOLA giusta procura C.F._1 in atti;
-attrice nel proc. n. 1082/2013 e convenuta nel proc2686/2013 R.G.-
CONTRO
nata a Messina in data 20.12.1958 c.f. Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ANASTASI ALESSANDRO, come da procura in atti;
-convenuta nel proc. n. 1082/2013 e attrice nel proc.2686/2013 R.G.-
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20 Febbraio 2013, l'arch. conveniva in Parte_1 giudizio la sig.ra e- premesso esserle stato conferito, verbalmente, da quest'ultima CP_3
l'incarico di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in Messina
Via Polidoro Caldara- richiedeva il pagamento del compenso professionale per un importo complessivo di € 8.403,92 (al lordo dell'acconto ricevuto pari a € 1.500,00) oltre la condanna al risarcimento del danno, inferto da un calunnioso esposto presentato all'ordine degli Architetti, da liquidare in via equitativa.
1 Costituitasi in data 8 Maggio 2013, la sig.ra chiedeva il rigetto delle domande assumendo CP_3 di non dover corrispondere all'attrice alcuna somma, oltre quella già pagata, sia per aver subito presunti danni sia – secondo la sua prospettazione- per il modesto valore dell'attività professionale svolta.
Con successivo atto di citazione dell'1 Marzo 2013, conveniva, a sua volta, in CP_3 giudizio l'Arch. e la ditta (esecutrice dei lavori di Parte_1 Controparte_4 ristrutturazione nell'appartamento di sua proprietà) chiedendo la condanna dell'Architetto Parte_1 al risarcimento dei danni che assumeva di aver subito come conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori commissionati all'impresa e della, concorrente, omessa vigilanza cui era tenuta la professionista nell'esercizio delle sue funzioni di direttore dei lavori.
Con comparsa del 26 Settembre 2013, la si costituiva in questo secondo giudizio Parte_1
(RG 2686/2013) deducendo l'infondatezza delle domande proposte dalla . CP_3
L'impresa convenuta, in via preliminare, chiedeva che venisse dichiarata la improcedibilità e/o inammissibilità della domanda appartenendo, la controversia, alla cognizione del collegio arbitrale, in conformità a quanto previsto nell'art. 9 del contratto di appalto.
Depositate in entrambi i giudizi (RG 1082/2013 e 2686/2013) le note ex art. 183 VI cpc, il
Giudice del giudizio 2686/2013 -con provvedimento reso all'udienza dell' 11 Maggio 2015- decidendo sull'istanza di riunione (avanzata dalla difesa della ) disponeva la separazione della CP_3 domanda relativa al rapporto (con formazione di un autonomo fascicolo processuale Controparte_5 da assegnare ad altro giudice) e la riunione del giudizio RG 2686/2013 promosso dalla nei CP_3 confronti della ( per il risarcimento dei danni) al procedimento RG 1082/2013 (avente ad Parte_1 oggetto la richiesta di pagamento del compenso professionale).
La con le note di trattazione depositate in data 29 Marzo 2021, provvedeva al CP_1 deposito del provvedimento con il quale è stato definito il predetto giudizio, con l'accoglimento della eccezione preliminare, la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Messina e la conseguente devoluzione della controversia al collegio arbitrale (vedasi verbale 8 Aprile 2021).
Con comparsa depositata telematicamente in data 30 Marzo 2021 si costituiva un nuovo procuratore nell'interesse della . CP_3
Con ordinanza del 12 Aprile 2023, veniva ammesso: 1)l'interrogatorio formale della sulle CP_3 circostanze di cui ai punti b) e c) della memoria istruttoria ex art. 183 VI° comma cpc n.2 depositata il 18 Settembre 2013 nel giudizio RG 1082/2013 e sui punti d), e) ed f) della memoria istruttoria ex art. 183 VI° comma cpc n.2 depositata in data 1 Dicembre 2014 nel procedimento RG 2686/2013;
2)la prova per testi richiesta dalla sulle medesime circostanze e la causa veniva rinviata - per CP_3
l'espletamento dei mezzi istruttori- all'udienza del 28 Settembre 2023.
2 A detta udienza, non compariva né l'interroganda né il suo procuratore. CP_3
Espletata la prova, la difesa di chiedeva: a)darsi per ammessi i fatti oggetto Parte_1 dell'interrogatorio formale attea la manata comparizione dell'interroganda; b) la pronunzia della decadenza dalla prova testimoniale non avendo la difesa avversaria depositato le intimazioni dei testi.
Rigettata la richiesta di rimessione in termini per l'assunzione dei mezzi di prova formulata dall'Avv. Alessandro Anastasi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
°°°°°°°°°°°°°°°°
Preliminarmente deve precisarsi che l'odierno giudizio ha ad oggetto le domande inerenti il rapporto intercorso tra la Sig.ra e l'Arch. . CP_3 Parte_1
Le domande riguardanti il rapporto contrattuale tra la e l'impresa hanno, CP_3 CP_1 invece, formato oggetto di altro giudizio (n. 2627/2015 R.G. formatosi previa separazione della domanda disposta con provvedimento reso all'udienza dell'11.05.2015) definito con ordinanza del
21.11.2018 (prodotta in data 29.03.2021 dalla in data 22.09.2022 dall'Arch. CP_1 Parte_1 con la quale è stata dichiarata l'incompetenza del tribunale di Messina a conoscere delle domande concernenti i lavori di cui al contratto di appalto stipulato tra le parti il 27.03.2012 “trattandosi di controversia devolta agli arbitri, ai sensi dell'art. 9 del predetto contratto”.
Deve, inoltre, chiarirsi che ai fini dell'odierna decisione potrà tenersi conto solo delle domande allegazioni e produzioni effettuate nel rispetto dei termini perentori di legge.
Non possono, pertanto, trovare ingresso nel presente giudizio la produzione fotografica allegata dalla alle note di trattazione scritta del 04.04.2025 nonché le nuove allegazioni difensive CP_3 contenute ivi e nella comparsa conclusionale.
Quanto alle decadenze probatorie maturate, l'Avv. Anastasi – nell'interesse di Controparte_3 aggiungendo, in comparsa conclusionale argomentazioni ulteriori rispetto all'istanza di rimessione in termini depositata in data 29.12.2013, insiste nella riapertura dell'istruttoria deducendo che l'assenza dello stesso e della sua assistita all'udienza del 28.09.2023 (in cui la avrebbe dovuto CP_3 rendere l'interrogatorio formale e si sarebbero dovuti sentire i testi dalla stessa indicati a prova contraria) sarebbe dipesa dai molteplici rinvii a cui è stata sottoposta la causa e alla sostituzione continua del giudicante (Dott. ri , , e La Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
Torre); fattori tutti che avrebbero visto le parti processuali sottoposte ad un carico di controllo non indifferente.
L'Avv. Anastasi si duole, altresì, del fatto che “non sono mai state sentite direttamente neanche le parti in causa per garantire alle stesse un contraddittorio integro ai fini istruttori e, nelle note di udienza del 04.04.2025, dichiara che “proprio per fornire ulteriori mezzi probatori, sono state
3 allegate n. 10 fotografie riproducenti l'immobile di proprietà nello stato di fatto esistente al CP_3 momento in cui la ha abbandonato l'immobile non concludendo il proprio mandato Parte_1 contrattuale di ristrutturazione e ponendo in essere una serie di opere totalmente dannose rifatte integralmente data la nefasta iniziale esecuzione”.
Anche le argomentazioni di cui alla comparsa conclusionale non appaiono idonee a giustificare una rimessione in termini della parte.
L'udienza del 28.09.2023 ore 11.00 risulta, invero, fissata con ordinanza del 12.04.2023
(emessa all'esito di scioglimento riserva) ritualmente comunicata via pec ai procuratori costituiti a cura della cancelleria in data 13.04.2023 e non è frutto di plurimi rinvii. La detta pec (come emerge dalle risultanze del fascicolo telematico) è stata regolarmente ricevuta dall'Avv. Anastasi in pari data
(13.04.2023).
Non può, pertanto, ritenersi sussistente nella fattispecie alcuna “anomalia processuale” che possa far ritenere che la decadenza in oggetto sia dipesa da causa non imputabile alla “parte”, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. secondo comma.
Anche la pregressa designa di più magistrati, susseguitisi nella trattazione della causa, alcuna incidenza può determinare al fine di giustificare la mancata comparizione del procuratore e della parte per rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 28.09.2023 fissata, come detto, con ordinanza del
12.04.2023, regolarmente comunicata e non intervallata da udienze di rinvio.
A quanto sopra aggiungasi che all'udienza del 28.09.2023 risultava presente l'arch. Parte_1 personalmente e l'Avv. Crupi in sostituzione dell'avv. Siracusano, cui l'ordinanza di
[...] fissazione udienza di espletamento dei mezzi di prova ammessi è stata comunicata al pari di quanto
è avvenuto per l'Avv. Anastasi.
Quanto alla doglianza dell'Avv. Anastasi, nell'interesse di , secondo cui “non CP_3 sono mai state sentite direttamente neanche le parti in causa per garantire alle stesse un contraddittorio integro ai fini istruttori”, si rileva che il nostro ordinamento, ai fini istruttori, non prevede alcun obbligo per il giudice di interrogare liberamente le parti, atteso peraltro che anche nel caso in cui il giudice rinvenisse l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 117 c.p.c. potrebbe trarre solo argomenti di prova dalle risultanze dell'interrogatorio libero, svolgendo quest'ultimo un mera funzione integrativa e mai sostitutiva degli elementi propri della trattazione.
Alcun “vulnus” -pertanto- al “principio del contraddittorio” può essere determinato dal mancato esercizio di una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
Come detto, inoltre, la documentazione fotografica depositata dopo la scadenza dei termini perentori concessi ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. non può essere presa in considerazione ai fini della decisione.
4 Nel merito, risulta pacifico e non contestato da , l'avvenuto conferimento CP_3
(verbale) dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori in favore dell'arch. Parte_1 nel Gennaio del 2012.
Risulta provato dalla produzione in atti che l'arch. abbia redatto il progetto ed abbia Parte_1 svolto l'incarico di Direttore dei lavori per il periodo che va dal 28 Marzo 2012 (data di inizio dei lavori) al 17 Maggio 2012 (epoca cui risale la revoca dell'incarico, come affermato dalla stessa CP_3 nell' atto di citazione del 1 Marzo 2013 pag. 5, introduttivo del processo riunito n. 2686/2013 R.G. e come si evince dalla raccomandata in atti).
Risulta sempre dalla documentazione prodotta che, cessato il rapporto, l'Arch. con Parte_1 nota 31 Maggio 2012 (allegato “c” dell'atto di citazione 14 Febbraio 2013 – proc. 1082/2013 R.G.)- abbia inviato alla la parcella invitandola al pagamento quantificata secondo la tariffa CP_3 professionale allora vigente.
Premesso quanto sopra, deve rilevarsi l'infondatezza della doglianza della relativa alla CP_3 mancata sottoscrizione preliminare di un preventivo, atteso che la legge 124/2017, che tale previsione ha introdotto, è successiva al conferimento dell'incarico oggetto di causa avvenuto nel 2012.
Quanto al giudizio riunito n. 2686/2013 R.G., nell'atto di citazione del 01.03.2013 devono estrapolarsi le sole domande formulate nei confronti dell'Arch. (atteso che quelle rivolte Parte_1 alla impresa esecutrice hanno formato oggetto della pronuncia di incompetenza sopra richiamata) e precisamente le domande n. 8) 9) e 10) delle conclusioni.
Deve da subito evidenziarsi come le suddette domande presuppongano l'accertamento dell'inadempimento contestato alla ditta esecutrice, demandato alla competenza di arbitri.
Sulla sig.ra (attrice nel proc. 2686/2013 R.G.) incombeva l'onere di provare i fatti posti CP_3
a fondamento delle domande di cui al suddetto giudizio riunito (ex art. 2697 c.c.).
Ad oggi non è dato, tuttavia, sapere se la abbia avviato il procedimento arbitrale (dopo CP_3
l'ordinanza del 21.11.2018) e quale sia stato l'eventuale esito dello stesso. Nulla dice la nei CP_3 suoi atti sul punto.
La sig.ra si limita a dedurre che i vizi elencati nell'atto di citazione dell'1.03.2013 CP_3 sarebbero connessi a inadempimento dell'Arch. ma, in corso di causa, non ha provato che Parte_1
l'insorgenza dei presunti vizi si riferisca al periodo in cui l'Arch. rivestì l'incarico di Parte_1
Direttore Lavori (28 Marzo/17 Maggio 2012).
Il teste escusso all'udienza del 28.09.2025 che ha dichiarato di conoscere i Testimone_6 fatti di causa in quanto, come falegname, ha eseguito delle lavorazioni all'interno dell'appartamento oggetto di giudizio per conto della sig.ra , ha riferito: - che mentre eseguiva i lavori la CP_3 sua referente era la sig.ra ma era sempre presente come tecnico l'Arch. - che gli CP_3 Parte_1
5 incontri per i sopralluoghi sono avvenuti all'inizio del 2012 e, sempre nel 2012, prima dell'estate, recatosi nell'appartamento unitamente alla sig.ra , sia la sig.ra che gli operai presenti gli
CP_3 CP_3 dissero che era stato revocato l'incarico conferito all'Arch. -di essere stato in cantiere Parte_1 saltuariamente nel corso di tutta l'esecuzione dei lavori durati circa un anno (per effettuare le sue lavorazioni) e che, fin quando il tecnico incaricato come direttore dei lavori è stato l'Arch. Parte_1 da parte della sig.ra non ha mai sentito alcuna lamentela in relazione ai lavori svolti;
-
CP_3 che la Sig.ra iniziò a lamentare dei vizi solo in relazione ai lavori eseguiti successivamente alla
CP_3 cessazione dell'incarico dell'Arch. -che tutte le volte che si è recato nell'appartamento Parte_1 oggetto di causa la sig.ra era sempre presente.
CP_3
Il teste, quindi, ha confermato che le problematiche inerenti l'appalto, ove esistenti, non hanno riguardato il periodo in cui la ha espletato l'incarico come direttore dei lavori. Parte_1
La non ha provato il contrario omettendo di comparire, come sopra detto, all'udienza del CP_3
28.09.2023 fissata sia per la prova diretta articolata dall'arch. che per la prova contraria. Parte_1
Alcun elemento può trarsi ai fini della prova dell'inadempimento dalla perizia di parte allegata al fascicolo di produzione della Sig.ra nel proc n. 2686/2013. CP_3
La Suprema Corte con recentissima sentenza (cfr. 5362 del 28 febbraio 2025) ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale non è dotata di efficacia probatoria la perizia giurata ( nel caso di specie trattasi di perizia di parte non giurata) depositata da una parte, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova. Pertanto ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Ad ogni buon conto, risulta incontestato che i lavori a mezzo della ditta siano CP_1 proseguiti fino a dicembre del 2012 (vedasi comparsa di risposta della 13 Novembre 2013 CP_1 pag.6) e poi con altra impresa, come conferma la . CP_3
La perizia del tecnico di parte Ing. reca la data del 20 Novembre 2012 e, in essa, egli Per_1 dichiara di essere stato incaricato a redigere la stessa in data 10.10.2025. Non viene indicata la data del sopralluogo ma si deduce, dalla cronologia egli eventi, che lo stesso sia avvenuto tra la data di conferimento dell'incarico e quella di redazione della perizia e, quindi, circa sei mesi dopo la cessazione dell'incarico di Direttore Lavori conferito alla Parte_1
Nella relazione il tecnico suddetto si limita a descrivere lo stato dei luoghi al momento del sopralluogo affermando che la causa dei vizi sarebbe da imputare a negligenza del direttore dei lavori senza, tuttavia, chiarire, stante che i lavori sono proseguiti con la fino a dicembre 2012, da CP_1 quali elementi abbia dedotto che le opere che giudica non eseguite a regola d'arte risalgano proprio
6 al periodo anteriore alla revoca dell'incarico di direttore dei lavori all'arch. (17 Maggio Parte_1
2012).
Quanto sopra, rende comunque inammissibile la prova articolata dalla (relativa alla CP_3 posizione della residuata in esito alla separazione del giudizio nei confronti della Parte_1
volta a sentir confermare (a mezzo del teste indicato ing. che “i vizi rilevati nella CP_1 Per_1 fase di ristrutturazione sono da addebitare alla negligenza del direttore dei lavori “ (cfr. memoria
183 VI coma n. 1 depositata in data 02.07.2013 pag. 4 e 5 punto 13).
Il teste, invero, avrebbe potuto solo rispondere in ordine alle circostanze di fatto accertate non potendo, secondo i principi generali, esprimere giudizi e/o valutazioni.
La conferma delle circostanze inerenti ai presunti vizi accertati come esistenti dopo sei mesi dalla cessazione dell'incarico dell'Arch. nulla avrebbe potuto aggiungere al tema Parte_1 decidendum, non potendo contribuire a provare che gli stessi si riferissero, come detto, a lavorazioni eseguite quanto l'incarico era vigente (marzo- maggio 2012).
Deve, a tal proposito, tenersi conto del fatto che il nostro ordinamento mette a disposizione della parte che ha “urgenza” di far verificare prima del giudizio (cfr. art. 696 c.p.c.) o in corso di causa (art. 699 c.p.c.) la condizione delle cose, appositi strumenti processuali.
Sarebbe pertanto stato onere della , subito dopo che la stessa ha revocato l'incarico al CP_3 direttore dei lavori, far accertare nel contraddittorio tra le parti, lo stato dei luoghi a mezzo degli strumenti sopra indicati, al fine di poter cristallizzare lo stato suddetto nel rispetto del principio del contraddittorio in conformità alle disposizioni processuali vigenti e poterne utilizzare gli esiti nel giudizio di merito.
A quanto sopra si aggiunga, in relazione al proc. 2686/2013 che la sig.ra non ha provato CP_3 il danno (che nell'atto di citazione dell'1.03.2023 quantifica genericamente in euro 10.000 –vedasi domanda n. 10).
A fondamento della domanda la deduce di aver dovuto ricorrere all'intervento di altra CP_3 impresa per porre rimedio ai vizi asseritamente riscontrati. Tuttavia di ciò non viene data dimostrazione in atti. Non viene, invero prodotto il contratto avente ad oggetto l'appalto per i presunti lavori di ripristino e le fatture attestanti i costi sostenuti dalla medesima a tal fine. CP_3
A fronte delle superiori carenze probatorie, l'eventuale espletamento di CTU avrebbe avuto finalità meramente esplorativa.
La Suprema Corte ha più volte ribadito (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n.
26048), sul punto, che è precluso al giudice predisporre indagini tecniche al solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di
7 questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In assenza di assolvimento dell'onere probatorio suddetto anche richiesta di liquidazione del danno in via equitativa si palesa inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità (da ultimo sent Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 18 marzo 2022,
n. 8941 ) ha chiarito che “La valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare
i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447).
Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione. (vedasi anche Cass.
5956/2022; 11698/2019). Prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Alla luce di quanto sopra le domande introitate dalla nel giudizio riunito n. 2686/2013 CP_3
R.G. non possono trovare accoglimento.
Nel giudizio 1082/2013 R.G. la come si evince dalla documentazione allegata, Parte_1 richiede il pagamento delle proprie spettanze unicamente per la fase della progettazione e direzione lavori fino alla revoca dell'incarico.
La sig.ra non contesta la rispondenza delle somme richieste alle tariffe professionali, ma CP_3 deduce che il versamento effettuato di Euro 1500,00 sarebbe da ritenere satisfattivo in ragione delle inadempienze contestate.
Inadempienze che, tuttavia, sono rimaste sfornite di supporto probatorio.
Dal canto suo l'Arch ha prodotto tutta la documentazione che prova l'effettuazione Parte_1 della progettazione cui si riferisce il compenso richiesto e dei successivi adempimenti burocratici. Il teste , come detto, ha escluso inoltre che le problematiche lamentate dalla si Tes_7 CP_3 riferissero al periodo in cui la ha espletato l'incarico di direzione (marzo- maggio 2012). Parte_1
Ne consegue la condanna della al pagamento in favore dell'Arch. della CP_3 CP_6 complessiva somma di Euro 7.918,44 (data dalla differenza tra la soma di euro 8.403.92 e l'acconto versato di euro 1.500, maggiorata del corrispettivo di Euro 1.374,52 per la progettazione preliminare
8 del giardino di inverno) oltre IVA e oneri previdenziali e interessi dalla domanda al soddisfo nella misura di legge.
La chiede infine la condanna della Currò al risarcimento dei danni non patrimoniali Parte_1 discendenti dalla asserita condotta diffamatoria concretizzatasi nell'esposto all'Ordine degli
Architetti della provincia di Messina prodotta all' allegato “e” dell'atto introduttivo del giudizio e, successivamente, depositata con Nota telematica del 25 Marzo 2021 unitamente al verbale della seduta 26 Marzo 2013 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti che ha prosciolto da ogni addebito la professionista in quanto, dalla prova documentale acquisita, le accuse mosse dalla si sono CP_3 palesate infondate.
Occorre premettere che configura diffamazione quella condotta che ha ad oggetto la lesione dell'altrui reputazione e che può verificarsi quando si parla in modo ingiurioso di una persona in sua assenza o, ad esempio, quando si diffondano a mezzo stampa delle notizie offensive nei confronti di un determinato soggetto. Con la precisazione che mentre in sede penale si esige la dimostrazione del dolo dell'agente, appare più agevole la dimostrazione del danno in sede civile, ove è sufficiente dimostrare soltanto la colpa dell'autore e non necessariamente anche la sua volontà di ledere la reputazione e l'immagine del diffamato. Con una recente sentenza, affrontando un caso sostanzialmente analogo la Suprema Corte (Cass. penale n. 39486/2018) ha affermato che l'invio di una missiva o di un esposto gratuitamente offensivo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati integra gli estremi del reato di diffamazione (art. 595 c.p.), sussistendo il requisito della comunicazione con più persone, atteso che il Consiglio è un organo collegiale. Non ricorre, invece, la speciale causa di non punibilità (art. 51 c.p.) prevista per le offese in scritti diretti alle autorità giudiziarie o amministrative (quale diritto di critica) poiché l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare. Infatti, colui che presenta un esposto disciplinare ad un Ordine professionale sollecita l'esercizio di una potestà pubblicistica di verifica del rispetto delle regole deontologiche da parte di un professionista e non è legittimato dalla tutela di una sua specifica posizione soggettiva, non è contraddittore in seno al procedimento, non riceve notizia dei provvedimenti emessi dagli organi disciplinari, né può impugnarne le decisioni e non ha neppure diritto di essere informato dei suoi sviluppi. Si è precisato che non sussiste diffamazione laddove l'esposto contenga solo dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del professionista, mentre ove l'atto - travalicando tale limite - contenga anche frasi ed affermazioni offensive e, soprattutto indimostrate, la condotta può definirsi diffamatoria. Dal punto di vista del diritto civile ci si trova di fronte ad un tipico caso di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), a fronte della quale sarà possibile per l'offeso agire per il risarcimento del danno, consistente nella violazione di diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto all'immagine, alla reputazione, all'onore, alla privacy.
9 Dalla lesione della reputazione deriva, quindi, un diritto al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., oggetto di specifica dimostrazione, e del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., riconoscibile quest'ultimo in quanto di per sé derivante dal solo fatto lesivo. La prova della diffamazione può essere data per presunzioni posto che, una volta dimostrata la lesione della reputazione personale il danno è in "re ipsa", in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benché non patrimoniale, della persona umana, come è stato già precisato dal Suprema
Corte (Cass. civ. sez. III, 28.09.2012 n. 16543).
Nella specie, appare evidente la offensività delle affermazioni profuse dalla nel suo CP_3 esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli architetti, con cui ha deferito l'arch. per Parte_1 aver - a suo dire – nel corso del rapporto tenuto un comportamento scorretto, palesemente non congruo alla deontologia professionale in quanto “Ella avendo anche l'incarico di curare i rapporti con i fornitori, si è fatta lecita di maggiorare i prezzi delle forniture e dei materiali per almeno il 5%, come potrà essere confermato dalle ditte fornitrici”.
Affermazioni, queste, rimaste del tutto indimostrate (e smentite dalla documentazione prodotta dall'Arch. già innanzi ai componenti dell'Ordine -cfr verbale del 26.03.2013) e, quindi, Parte_1 da ritenersi diffamatorie e lesive della reputazione della professionista, con conseguente insorgenza dell'obbligo risarcitorio a carico della che di esse ne è colpevole e responsabile autrice. A tal CP_3 riguardo, mancando la configurazione di un danno patrimoniale, appare risarcibile il solo danno non patrimoniale per la lesione subita dall'Arch. al diritto all'immagine, alla reputazione, Parte_1 all'onore.
Se tale danno, come detto, è "in re ipsa", nella sua liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.) appare altrettanto equo dover tener conto del concreto esiguo pregiudizio arrecato, poiché l'atto e le offese in esso contenute sono di fatto pervenute a conoscenza - in mancanza di diversa prova - dei soli componenti del Consiglio dell'Ordine che peraltro, dopo averlo esaminato, ritenendone la evidente infondatezza, ne hanno disposto la archiviazione. Quindi, la capacità offensiva e lesiva delle dichiarazioni può ritenersi sostanzialmente esigua ed attenuata proprio dal fatto che lo stesso Organo
Collegiale che ne ha conosciuto, composto da esperti professionisti, affermandone la infondatezza, ha di fatto ritenuto la insussistenza delle asserite violazioni e la correttezza della condotta dell'appartenente all'ordine.
Pertanto, appare equo determinare in via equitativa tale danno nella misura di Euro 2.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, al cui pagamento va condannata la sig.ra , quale CP_3 autrice delle affermazioni lesive.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda (per determinare il quale si applicherà il criterio del “decisum” -Cass. S.U. sentenza
10 11 settembre 2007, n.19014) della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri medi approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande proposte da nei confronti di nel CP_3 Parte_1 procedimento riunito n. 2686/2013 R.G.
In accoglimento delle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_3 nel procedimento n. 1082/2013 R.G., condanna al pagamento in favore dell'arch. CP_3
della somma di euro 7.918,44 per le causali di cui in parte motiva oltre IVA, oneri Parte_1 previdenziali e interessi dalla domanda al soddisfo nella misura di legge.
Condanna al pagamento in favore dell'arch. della somma di CP_3 Parte_1
Euro 2000,00 a titolo di risarcimento del danno discendente dalla condotta diffamatoria di cui in parte motiva.
Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di CP_3 Parte_1 che liquida in Euro 550,00 per spese, Euro 5077,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Messina il 17/11/2025
Il Giudice
(CA La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
11
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico CA La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1082 /2013 R.G. (cui è riunito il n. 2686/2013 R.G. e da cui risultano separate le domande proposte nei confronti della confluite nel proc. Controparte_1
2627/2015 R.G. definito in data 21.11.2018 con ordinanza di incompetenza) introitata in data
18/05/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] cod. fisc Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SIRACUSANO NICOLA giusta procura C.F._1 in atti;
-attrice nel proc. n. 1082/2013 e convenuta nel proc2686/2013 R.G.-
CONTRO
nata a Messina in data 20.12.1958 c.f. Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ANASTASI ALESSANDRO, come da procura in atti;
-convenuta nel proc. n. 1082/2013 e attrice nel proc.2686/2013 R.G.-
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20 Febbraio 2013, l'arch. conveniva in Parte_1 giudizio la sig.ra e- premesso esserle stato conferito, verbalmente, da quest'ultima CP_3
l'incarico di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in Messina
Via Polidoro Caldara- richiedeva il pagamento del compenso professionale per un importo complessivo di € 8.403,92 (al lordo dell'acconto ricevuto pari a € 1.500,00) oltre la condanna al risarcimento del danno, inferto da un calunnioso esposto presentato all'ordine degli Architetti, da liquidare in via equitativa.
1 Costituitasi in data 8 Maggio 2013, la sig.ra chiedeva il rigetto delle domande assumendo CP_3 di non dover corrispondere all'attrice alcuna somma, oltre quella già pagata, sia per aver subito presunti danni sia – secondo la sua prospettazione- per il modesto valore dell'attività professionale svolta.
Con successivo atto di citazione dell'1 Marzo 2013, conveniva, a sua volta, in CP_3 giudizio l'Arch. e la ditta (esecutrice dei lavori di Parte_1 Controparte_4 ristrutturazione nell'appartamento di sua proprietà) chiedendo la condanna dell'Architetto Parte_1 al risarcimento dei danni che assumeva di aver subito come conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori commissionati all'impresa e della, concorrente, omessa vigilanza cui era tenuta la professionista nell'esercizio delle sue funzioni di direttore dei lavori.
Con comparsa del 26 Settembre 2013, la si costituiva in questo secondo giudizio Parte_1
(RG 2686/2013) deducendo l'infondatezza delle domande proposte dalla . CP_3
L'impresa convenuta, in via preliminare, chiedeva che venisse dichiarata la improcedibilità e/o inammissibilità della domanda appartenendo, la controversia, alla cognizione del collegio arbitrale, in conformità a quanto previsto nell'art. 9 del contratto di appalto.
Depositate in entrambi i giudizi (RG 1082/2013 e 2686/2013) le note ex art. 183 VI cpc, il
Giudice del giudizio 2686/2013 -con provvedimento reso all'udienza dell' 11 Maggio 2015- decidendo sull'istanza di riunione (avanzata dalla difesa della ) disponeva la separazione della CP_3 domanda relativa al rapporto (con formazione di un autonomo fascicolo processuale Controparte_5 da assegnare ad altro giudice) e la riunione del giudizio RG 2686/2013 promosso dalla nei CP_3 confronti della ( per il risarcimento dei danni) al procedimento RG 1082/2013 (avente ad Parte_1 oggetto la richiesta di pagamento del compenso professionale).
La con le note di trattazione depositate in data 29 Marzo 2021, provvedeva al CP_1 deposito del provvedimento con il quale è stato definito il predetto giudizio, con l'accoglimento della eccezione preliminare, la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Messina e la conseguente devoluzione della controversia al collegio arbitrale (vedasi verbale 8 Aprile 2021).
Con comparsa depositata telematicamente in data 30 Marzo 2021 si costituiva un nuovo procuratore nell'interesse della . CP_3
Con ordinanza del 12 Aprile 2023, veniva ammesso: 1)l'interrogatorio formale della sulle CP_3 circostanze di cui ai punti b) e c) della memoria istruttoria ex art. 183 VI° comma cpc n.2 depositata il 18 Settembre 2013 nel giudizio RG 1082/2013 e sui punti d), e) ed f) della memoria istruttoria ex art. 183 VI° comma cpc n.2 depositata in data 1 Dicembre 2014 nel procedimento RG 2686/2013;
2)la prova per testi richiesta dalla sulle medesime circostanze e la causa veniva rinviata - per CP_3
l'espletamento dei mezzi istruttori- all'udienza del 28 Settembre 2023.
2 A detta udienza, non compariva né l'interroganda né il suo procuratore. CP_3
Espletata la prova, la difesa di chiedeva: a)darsi per ammessi i fatti oggetto Parte_1 dell'interrogatorio formale attea la manata comparizione dell'interroganda; b) la pronunzia della decadenza dalla prova testimoniale non avendo la difesa avversaria depositato le intimazioni dei testi.
Rigettata la richiesta di rimessione in termini per l'assunzione dei mezzi di prova formulata dall'Avv. Alessandro Anastasi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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Preliminarmente deve precisarsi che l'odierno giudizio ha ad oggetto le domande inerenti il rapporto intercorso tra la Sig.ra e l'Arch. . CP_3 Parte_1
Le domande riguardanti il rapporto contrattuale tra la e l'impresa hanno, CP_3 CP_1 invece, formato oggetto di altro giudizio (n. 2627/2015 R.G. formatosi previa separazione della domanda disposta con provvedimento reso all'udienza dell'11.05.2015) definito con ordinanza del
21.11.2018 (prodotta in data 29.03.2021 dalla in data 22.09.2022 dall'Arch. CP_1 Parte_1 con la quale è stata dichiarata l'incompetenza del tribunale di Messina a conoscere delle domande concernenti i lavori di cui al contratto di appalto stipulato tra le parti il 27.03.2012 “trattandosi di controversia devolta agli arbitri, ai sensi dell'art. 9 del predetto contratto”.
Deve, inoltre, chiarirsi che ai fini dell'odierna decisione potrà tenersi conto solo delle domande allegazioni e produzioni effettuate nel rispetto dei termini perentori di legge.
Non possono, pertanto, trovare ingresso nel presente giudizio la produzione fotografica allegata dalla alle note di trattazione scritta del 04.04.2025 nonché le nuove allegazioni difensive CP_3 contenute ivi e nella comparsa conclusionale.
Quanto alle decadenze probatorie maturate, l'Avv. Anastasi – nell'interesse di Controparte_3 aggiungendo, in comparsa conclusionale argomentazioni ulteriori rispetto all'istanza di rimessione in termini depositata in data 29.12.2013, insiste nella riapertura dell'istruttoria deducendo che l'assenza dello stesso e della sua assistita all'udienza del 28.09.2023 (in cui la avrebbe dovuto CP_3 rendere l'interrogatorio formale e si sarebbero dovuti sentire i testi dalla stessa indicati a prova contraria) sarebbe dipesa dai molteplici rinvii a cui è stata sottoposta la causa e alla sostituzione continua del giudicante (Dott. ri , , e La Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
Torre); fattori tutti che avrebbero visto le parti processuali sottoposte ad un carico di controllo non indifferente.
L'Avv. Anastasi si duole, altresì, del fatto che “non sono mai state sentite direttamente neanche le parti in causa per garantire alle stesse un contraddittorio integro ai fini istruttori e, nelle note di udienza del 04.04.2025, dichiara che “proprio per fornire ulteriori mezzi probatori, sono state
3 allegate n. 10 fotografie riproducenti l'immobile di proprietà nello stato di fatto esistente al CP_3 momento in cui la ha abbandonato l'immobile non concludendo il proprio mandato Parte_1 contrattuale di ristrutturazione e ponendo in essere una serie di opere totalmente dannose rifatte integralmente data la nefasta iniziale esecuzione”.
Anche le argomentazioni di cui alla comparsa conclusionale non appaiono idonee a giustificare una rimessione in termini della parte.
L'udienza del 28.09.2023 ore 11.00 risulta, invero, fissata con ordinanza del 12.04.2023
(emessa all'esito di scioglimento riserva) ritualmente comunicata via pec ai procuratori costituiti a cura della cancelleria in data 13.04.2023 e non è frutto di plurimi rinvii. La detta pec (come emerge dalle risultanze del fascicolo telematico) è stata regolarmente ricevuta dall'Avv. Anastasi in pari data
(13.04.2023).
Non può, pertanto, ritenersi sussistente nella fattispecie alcuna “anomalia processuale” che possa far ritenere che la decadenza in oggetto sia dipesa da causa non imputabile alla “parte”, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. secondo comma.
Anche la pregressa designa di più magistrati, susseguitisi nella trattazione della causa, alcuna incidenza può determinare al fine di giustificare la mancata comparizione del procuratore e della parte per rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 28.09.2023 fissata, come detto, con ordinanza del
12.04.2023, regolarmente comunicata e non intervallata da udienze di rinvio.
A quanto sopra aggiungasi che all'udienza del 28.09.2023 risultava presente l'arch. Parte_1 personalmente e l'Avv. Crupi in sostituzione dell'avv. Siracusano, cui l'ordinanza di
[...] fissazione udienza di espletamento dei mezzi di prova ammessi è stata comunicata al pari di quanto
è avvenuto per l'Avv. Anastasi.
Quanto alla doglianza dell'Avv. Anastasi, nell'interesse di , secondo cui “non CP_3 sono mai state sentite direttamente neanche le parti in causa per garantire alle stesse un contraddittorio integro ai fini istruttori”, si rileva che il nostro ordinamento, ai fini istruttori, non prevede alcun obbligo per il giudice di interrogare liberamente le parti, atteso peraltro che anche nel caso in cui il giudice rinvenisse l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 117 c.p.c. potrebbe trarre solo argomenti di prova dalle risultanze dell'interrogatorio libero, svolgendo quest'ultimo un mera funzione integrativa e mai sostitutiva degli elementi propri della trattazione.
Alcun “vulnus” -pertanto- al “principio del contraddittorio” può essere determinato dal mancato esercizio di una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
Come detto, inoltre, la documentazione fotografica depositata dopo la scadenza dei termini perentori concessi ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. non può essere presa in considerazione ai fini della decisione.
4 Nel merito, risulta pacifico e non contestato da , l'avvenuto conferimento CP_3
(verbale) dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori in favore dell'arch. Parte_1 nel Gennaio del 2012.
Risulta provato dalla produzione in atti che l'arch. abbia redatto il progetto ed abbia Parte_1 svolto l'incarico di Direttore dei lavori per il periodo che va dal 28 Marzo 2012 (data di inizio dei lavori) al 17 Maggio 2012 (epoca cui risale la revoca dell'incarico, come affermato dalla stessa CP_3 nell' atto di citazione del 1 Marzo 2013 pag. 5, introduttivo del processo riunito n. 2686/2013 R.G. e come si evince dalla raccomandata in atti).
Risulta sempre dalla documentazione prodotta che, cessato il rapporto, l'Arch. con Parte_1 nota 31 Maggio 2012 (allegato “c” dell'atto di citazione 14 Febbraio 2013 – proc. 1082/2013 R.G.)- abbia inviato alla la parcella invitandola al pagamento quantificata secondo la tariffa CP_3 professionale allora vigente.
Premesso quanto sopra, deve rilevarsi l'infondatezza della doglianza della relativa alla CP_3 mancata sottoscrizione preliminare di un preventivo, atteso che la legge 124/2017, che tale previsione ha introdotto, è successiva al conferimento dell'incarico oggetto di causa avvenuto nel 2012.
Quanto al giudizio riunito n. 2686/2013 R.G., nell'atto di citazione del 01.03.2013 devono estrapolarsi le sole domande formulate nei confronti dell'Arch. (atteso che quelle rivolte Parte_1 alla impresa esecutrice hanno formato oggetto della pronuncia di incompetenza sopra richiamata) e precisamente le domande n. 8) 9) e 10) delle conclusioni.
Deve da subito evidenziarsi come le suddette domande presuppongano l'accertamento dell'inadempimento contestato alla ditta esecutrice, demandato alla competenza di arbitri.
Sulla sig.ra (attrice nel proc. 2686/2013 R.G.) incombeva l'onere di provare i fatti posti CP_3
a fondamento delle domande di cui al suddetto giudizio riunito (ex art. 2697 c.c.).
Ad oggi non è dato, tuttavia, sapere se la abbia avviato il procedimento arbitrale (dopo CP_3
l'ordinanza del 21.11.2018) e quale sia stato l'eventuale esito dello stesso. Nulla dice la nei CP_3 suoi atti sul punto.
La sig.ra si limita a dedurre che i vizi elencati nell'atto di citazione dell'1.03.2013 CP_3 sarebbero connessi a inadempimento dell'Arch. ma, in corso di causa, non ha provato che Parte_1
l'insorgenza dei presunti vizi si riferisca al periodo in cui l'Arch. rivestì l'incarico di Parte_1
Direttore Lavori (28 Marzo/17 Maggio 2012).
Il teste escusso all'udienza del 28.09.2025 che ha dichiarato di conoscere i Testimone_6 fatti di causa in quanto, come falegname, ha eseguito delle lavorazioni all'interno dell'appartamento oggetto di giudizio per conto della sig.ra , ha riferito: - che mentre eseguiva i lavori la CP_3 sua referente era la sig.ra ma era sempre presente come tecnico l'Arch. - che gli CP_3 Parte_1
5 incontri per i sopralluoghi sono avvenuti all'inizio del 2012 e, sempre nel 2012, prima dell'estate, recatosi nell'appartamento unitamente alla sig.ra , sia la sig.ra che gli operai presenti gli
CP_3 CP_3 dissero che era stato revocato l'incarico conferito all'Arch. -di essere stato in cantiere Parte_1 saltuariamente nel corso di tutta l'esecuzione dei lavori durati circa un anno (per effettuare le sue lavorazioni) e che, fin quando il tecnico incaricato come direttore dei lavori è stato l'Arch. Parte_1 da parte della sig.ra non ha mai sentito alcuna lamentela in relazione ai lavori svolti;
-
CP_3 che la Sig.ra iniziò a lamentare dei vizi solo in relazione ai lavori eseguiti successivamente alla
CP_3 cessazione dell'incarico dell'Arch. -che tutte le volte che si è recato nell'appartamento Parte_1 oggetto di causa la sig.ra era sempre presente.
CP_3
Il teste, quindi, ha confermato che le problematiche inerenti l'appalto, ove esistenti, non hanno riguardato il periodo in cui la ha espletato l'incarico come direttore dei lavori. Parte_1
La non ha provato il contrario omettendo di comparire, come sopra detto, all'udienza del CP_3
28.09.2023 fissata sia per la prova diretta articolata dall'arch. che per la prova contraria. Parte_1
Alcun elemento può trarsi ai fini della prova dell'inadempimento dalla perizia di parte allegata al fascicolo di produzione della Sig.ra nel proc n. 2686/2013. CP_3
La Suprema Corte con recentissima sentenza (cfr. 5362 del 28 febbraio 2025) ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale non è dotata di efficacia probatoria la perizia giurata ( nel caso di specie trattasi di perizia di parte non giurata) depositata da una parte, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova. Pertanto ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Ad ogni buon conto, risulta incontestato che i lavori a mezzo della ditta siano CP_1 proseguiti fino a dicembre del 2012 (vedasi comparsa di risposta della 13 Novembre 2013 CP_1 pag.6) e poi con altra impresa, come conferma la . CP_3
La perizia del tecnico di parte Ing. reca la data del 20 Novembre 2012 e, in essa, egli Per_1 dichiara di essere stato incaricato a redigere la stessa in data 10.10.2025. Non viene indicata la data del sopralluogo ma si deduce, dalla cronologia egli eventi, che lo stesso sia avvenuto tra la data di conferimento dell'incarico e quella di redazione della perizia e, quindi, circa sei mesi dopo la cessazione dell'incarico di Direttore Lavori conferito alla Parte_1
Nella relazione il tecnico suddetto si limita a descrivere lo stato dei luoghi al momento del sopralluogo affermando che la causa dei vizi sarebbe da imputare a negligenza del direttore dei lavori senza, tuttavia, chiarire, stante che i lavori sono proseguiti con la fino a dicembre 2012, da CP_1 quali elementi abbia dedotto che le opere che giudica non eseguite a regola d'arte risalgano proprio
6 al periodo anteriore alla revoca dell'incarico di direttore dei lavori all'arch. (17 Maggio Parte_1
2012).
Quanto sopra, rende comunque inammissibile la prova articolata dalla (relativa alla CP_3 posizione della residuata in esito alla separazione del giudizio nei confronti della Parte_1
volta a sentir confermare (a mezzo del teste indicato ing. che “i vizi rilevati nella CP_1 Per_1 fase di ristrutturazione sono da addebitare alla negligenza del direttore dei lavori “ (cfr. memoria
183 VI coma n. 1 depositata in data 02.07.2013 pag. 4 e 5 punto 13).
Il teste, invero, avrebbe potuto solo rispondere in ordine alle circostanze di fatto accertate non potendo, secondo i principi generali, esprimere giudizi e/o valutazioni.
La conferma delle circostanze inerenti ai presunti vizi accertati come esistenti dopo sei mesi dalla cessazione dell'incarico dell'Arch. nulla avrebbe potuto aggiungere al tema Parte_1 decidendum, non potendo contribuire a provare che gli stessi si riferissero, come detto, a lavorazioni eseguite quanto l'incarico era vigente (marzo- maggio 2012).
Deve, a tal proposito, tenersi conto del fatto che il nostro ordinamento mette a disposizione della parte che ha “urgenza” di far verificare prima del giudizio (cfr. art. 696 c.p.c.) o in corso di causa (art. 699 c.p.c.) la condizione delle cose, appositi strumenti processuali.
Sarebbe pertanto stato onere della , subito dopo che la stessa ha revocato l'incarico al CP_3 direttore dei lavori, far accertare nel contraddittorio tra le parti, lo stato dei luoghi a mezzo degli strumenti sopra indicati, al fine di poter cristallizzare lo stato suddetto nel rispetto del principio del contraddittorio in conformità alle disposizioni processuali vigenti e poterne utilizzare gli esiti nel giudizio di merito.
A quanto sopra si aggiunga, in relazione al proc. 2686/2013 che la sig.ra non ha provato CP_3 il danno (che nell'atto di citazione dell'1.03.2023 quantifica genericamente in euro 10.000 –vedasi domanda n. 10).
A fondamento della domanda la deduce di aver dovuto ricorrere all'intervento di altra CP_3 impresa per porre rimedio ai vizi asseritamente riscontrati. Tuttavia di ciò non viene data dimostrazione in atti. Non viene, invero prodotto il contratto avente ad oggetto l'appalto per i presunti lavori di ripristino e le fatture attestanti i costi sostenuti dalla medesima a tal fine. CP_3
A fronte delle superiori carenze probatorie, l'eventuale espletamento di CTU avrebbe avuto finalità meramente esplorativa.
La Suprema Corte ha più volte ribadito (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n.
26048), sul punto, che è precluso al giudice predisporre indagini tecniche al solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di
7 questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In assenza di assolvimento dell'onere probatorio suddetto anche richiesta di liquidazione del danno in via equitativa si palesa inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità (da ultimo sent Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 18 marzo 2022,
n. 8941 ) ha chiarito che “La valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare
i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447).
Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione. (vedasi anche Cass.
5956/2022; 11698/2019). Prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Alla luce di quanto sopra le domande introitate dalla nel giudizio riunito n. 2686/2013 CP_3
R.G. non possono trovare accoglimento.
Nel giudizio 1082/2013 R.G. la come si evince dalla documentazione allegata, Parte_1 richiede il pagamento delle proprie spettanze unicamente per la fase della progettazione e direzione lavori fino alla revoca dell'incarico.
La sig.ra non contesta la rispondenza delle somme richieste alle tariffe professionali, ma CP_3 deduce che il versamento effettuato di Euro 1500,00 sarebbe da ritenere satisfattivo in ragione delle inadempienze contestate.
Inadempienze che, tuttavia, sono rimaste sfornite di supporto probatorio.
Dal canto suo l'Arch ha prodotto tutta la documentazione che prova l'effettuazione Parte_1 della progettazione cui si riferisce il compenso richiesto e dei successivi adempimenti burocratici. Il teste , come detto, ha escluso inoltre che le problematiche lamentate dalla si Tes_7 CP_3 riferissero al periodo in cui la ha espletato l'incarico di direzione (marzo- maggio 2012). Parte_1
Ne consegue la condanna della al pagamento in favore dell'Arch. della CP_3 CP_6 complessiva somma di Euro 7.918,44 (data dalla differenza tra la soma di euro 8.403.92 e l'acconto versato di euro 1.500, maggiorata del corrispettivo di Euro 1.374,52 per la progettazione preliminare
8 del giardino di inverno) oltre IVA e oneri previdenziali e interessi dalla domanda al soddisfo nella misura di legge.
La chiede infine la condanna della Currò al risarcimento dei danni non patrimoniali Parte_1 discendenti dalla asserita condotta diffamatoria concretizzatasi nell'esposto all'Ordine degli
Architetti della provincia di Messina prodotta all' allegato “e” dell'atto introduttivo del giudizio e, successivamente, depositata con Nota telematica del 25 Marzo 2021 unitamente al verbale della seduta 26 Marzo 2013 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti che ha prosciolto da ogni addebito la professionista in quanto, dalla prova documentale acquisita, le accuse mosse dalla si sono CP_3 palesate infondate.
Occorre premettere che configura diffamazione quella condotta che ha ad oggetto la lesione dell'altrui reputazione e che può verificarsi quando si parla in modo ingiurioso di una persona in sua assenza o, ad esempio, quando si diffondano a mezzo stampa delle notizie offensive nei confronti di un determinato soggetto. Con la precisazione che mentre in sede penale si esige la dimostrazione del dolo dell'agente, appare più agevole la dimostrazione del danno in sede civile, ove è sufficiente dimostrare soltanto la colpa dell'autore e non necessariamente anche la sua volontà di ledere la reputazione e l'immagine del diffamato. Con una recente sentenza, affrontando un caso sostanzialmente analogo la Suprema Corte (Cass. penale n. 39486/2018) ha affermato che l'invio di una missiva o di un esposto gratuitamente offensivo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati integra gli estremi del reato di diffamazione (art. 595 c.p.), sussistendo il requisito della comunicazione con più persone, atteso che il Consiglio è un organo collegiale. Non ricorre, invece, la speciale causa di non punibilità (art. 51 c.p.) prevista per le offese in scritti diretti alle autorità giudiziarie o amministrative (quale diritto di critica) poiché l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare. Infatti, colui che presenta un esposto disciplinare ad un Ordine professionale sollecita l'esercizio di una potestà pubblicistica di verifica del rispetto delle regole deontologiche da parte di un professionista e non è legittimato dalla tutela di una sua specifica posizione soggettiva, non è contraddittore in seno al procedimento, non riceve notizia dei provvedimenti emessi dagli organi disciplinari, né può impugnarne le decisioni e non ha neppure diritto di essere informato dei suoi sviluppi. Si è precisato che non sussiste diffamazione laddove l'esposto contenga solo dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del professionista, mentre ove l'atto - travalicando tale limite - contenga anche frasi ed affermazioni offensive e, soprattutto indimostrate, la condotta può definirsi diffamatoria. Dal punto di vista del diritto civile ci si trova di fronte ad un tipico caso di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), a fronte della quale sarà possibile per l'offeso agire per il risarcimento del danno, consistente nella violazione di diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto all'immagine, alla reputazione, all'onore, alla privacy.
9 Dalla lesione della reputazione deriva, quindi, un diritto al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., oggetto di specifica dimostrazione, e del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., riconoscibile quest'ultimo in quanto di per sé derivante dal solo fatto lesivo. La prova della diffamazione può essere data per presunzioni posto che, una volta dimostrata la lesione della reputazione personale il danno è in "re ipsa", in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benché non patrimoniale, della persona umana, come è stato già precisato dal Suprema
Corte (Cass. civ. sez. III, 28.09.2012 n. 16543).
Nella specie, appare evidente la offensività delle affermazioni profuse dalla nel suo CP_3 esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli architetti, con cui ha deferito l'arch. per Parte_1 aver - a suo dire – nel corso del rapporto tenuto un comportamento scorretto, palesemente non congruo alla deontologia professionale in quanto “Ella avendo anche l'incarico di curare i rapporti con i fornitori, si è fatta lecita di maggiorare i prezzi delle forniture e dei materiali per almeno il 5%, come potrà essere confermato dalle ditte fornitrici”.
Affermazioni, queste, rimaste del tutto indimostrate (e smentite dalla documentazione prodotta dall'Arch. già innanzi ai componenti dell'Ordine -cfr verbale del 26.03.2013) e, quindi, Parte_1 da ritenersi diffamatorie e lesive della reputazione della professionista, con conseguente insorgenza dell'obbligo risarcitorio a carico della che di esse ne è colpevole e responsabile autrice. A tal CP_3 riguardo, mancando la configurazione di un danno patrimoniale, appare risarcibile il solo danno non patrimoniale per la lesione subita dall'Arch. al diritto all'immagine, alla reputazione, Parte_1 all'onore.
Se tale danno, come detto, è "in re ipsa", nella sua liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.) appare altrettanto equo dover tener conto del concreto esiguo pregiudizio arrecato, poiché l'atto e le offese in esso contenute sono di fatto pervenute a conoscenza - in mancanza di diversa prova - dei soli componenti del Consiglio dell'Ordine che peraltro, dopo averlo esaminato, ritenendone la evidente infondatezza, ne hanno disposto la archiviazione. Quindi, la capacità offensiva e lesiva delle dichiarazioni può ritenersi sostanzialmente esigua ed attenuata proprio dal fatto che lo stesso Organo
Collegiale che ne ha conosciuto, composto da esperti professionisti, affermandone la infondatezza, ha di fatto ritenuto la insussistenza delle asserite violazioni e la correttezza della condotta dell'appartenente all'ordine.
Pertanto, appare equo determinare in via equitativa tale danno nella misura di Euro 2.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, al cui pagamento va condannata la sig.ra , quale CP_3 autrice delle affermazioni lesive.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda (per determinare il quale si applicherà il criterio del “decisum” -Cass. S.U. sentenza
10 11 settembre 2007, n.19014) della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri medi approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande proposte da nei confronti di nel CP_3 Parte_1 procedimento riunito n. 2686/2013 R.G.
In accoglimento delle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_3 nel procedimento n. 1082/2013 R.G., condanna al pagamento in favore dell'arch. CP_3
della somma di euro 7.918,44 per le causali di cui in parte motiva oltre IVA, oneri Parte_1 previdenziali e interessi dalla domanda al soddisfo nella misura di legge.
Condanna al pagamento in favore dell'arch. della somma di CP_3 Parte_1
Euro 2000,00 a titolo di risarcimento del danno discendente dalla condotta diffamatoria di cui in parte motiva.
Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di CP_3 Parte_1 che liquida in Euro 550,00 per spese, Euro 5077,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Messina il 17/11/2025
Il Giudice
(CA La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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