Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 2638/2020 del R.G. promossa da:
Parte_1
[...]
[...]
eredi in qualità di vedova e figli del sig. Persona_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Maria Emanuela Sborgia e Giacomo Barbara
-Ricorrente-
Contro
CP_1 in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale rappr. e dif. da avv. Carmen Cassano
Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con ricorso depositato in data 26.02.2020 i ricorrenti chiedevano:
1
E sono eredi legittimi del sig.
[...] Parte_1 Per_1
, deceduto in data 15.06.2016, per mesotelioma pleurico;
[...]
- accertare e dichiarare che il Sig. ha svolto Persona_1 attività lavorativa dal 17.10.1966 al 01.01.1984 e fino al 31.12.1995, presso il C.I.A.P.I. e successivamente divenuto con sede in Controparte_2
Bari, alla via Corigliano n. 1, con le mansioni meglio specificate nel curriculum lavorativo, assoggettato al potere organizzativo, disciplinare e gerarchico della , con sede in Bari alla Via Lungomare Nazario CP_1
Sauro n. 31-, CAP 70121 e quindi con imputabilità dell'evento morte del all'Ente convenuto, ex artt. 2050 e 2051 c.c. e/o 2043 e 2059 c.c., Per_1 ovvero ex artt. 589 e 185 e 187 c.p., in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. - ovvero per tutti i profili fattuali e giuridici di cui alla premessa in fatto e in diritto del presente atto, che agli effetti si intende qui integralmente riportata e riscritta, e comunque per responsabilità contrattuale;
- accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, della in persona del suo CP_1
l.r.p.t., per tutti i titoli, ragioni e motivi di cui in premessa, per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, sofferti dal
Sig. per via dell'insorgenza del mesotelioma pleurico, Persona_1 patologia asbesto correlata e per gli illeciti tutti e le violazioni tutte dei diritti del Sig. in qualsiasi modo relativi o connessi con Per_1 quanto esposto in narrativa e, comunque, con riguardo alla condotta ed alla responsabilità, diretta, vicaria e per fatto altrui, della resistente, ed ai concorrenti profili di responsabilità alla stessa imputati, meglio descritti in narrativa e gli inadempimenti e la responsabilità della convenuta, diretta e vicaria e per fatto altrui, anche ex artt. 1218, 1228,2043, 2049, 2050,
2059 e 2087 c.c. e per ogni altro profilo, per tutti i motivi esposti in narrativa, ed incidenter tantum, la configurabilità ai fini civilistico- risarcitori della fattispecie di cui all'art. 589 c.p. e quindi degli ulteriori profili di responsabilità civile extracontrattuale, e ogni altro fatto e circostanza dedotta nella premessa in fatto e in diritto, che qui si intende riscritta;
nonché per i danni patrimoniali e non patrimoniali meglio specificati nell'atto, subiti dai ricorrenti iure proprio per la morte del congiunto con quantificazione equitativa, ex art. 1226 c.c. e/o 2056 c.c.; Per_1
2 conseguentemente e comunque, condannare l'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, sofferti dagli odierni ricorrenti, iure proprio e iure hereditario, con quantificazione nella misura di cui in premessa, ovvero per gli importi maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti equi in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex artt. 432 c.p.c. e 1226 e 2056 c.c. oltre interessi e rivalutazioni, per tutti i profili di responsabilità in premessa fatti valere e, in particolare:
- condannare la resistente a risarcire i danni subiti dal Sig. Per_1
nella misura ritenuta equa di € 1.000.000,00 ovvero l'importo
[...] maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, ovvero ex artt. 432, 1226 e 2056 c.c., somma comunque maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno dal sorgere del relativo credito sino al suo saldo. Con liquidazione iure hereditario in favore dei ricorrenti, eredi legittimi, per la quota di 1/3 ciascuno e, quindi, per la somma di €
400.000,00 per la vedova ed € 300.000,00 per ciascuno dei Parte_1 figli, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e secondo le norme della successione legittima;
e comunque per gli importi che saranno accertati e/o ritenuti equi in corso di causa e/o dal Giudice adito, anche ex artt. 432, 1226 e 2056 c.c., somma comunque maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno dal sorgere del relativo credito sino al suo saldo;
condannare, altresì, La resistente, anche per i fatti dei loro dipendenti, in accoglimento di tutte le domande di cui in premessa, a risarcire gli odierni ricorrenti anche dei danni iure proprio sofferti, biologici, morali, esistenziali e patrimoniali da aggiungere ai danni iure hereditario, con quantificazione sempre equitativa, nella misura di cui in premessa e per gli effetti:
-quanto alla Sig.ra si chiede che la resistente sia Parte_1 condannata al risarcimento dei danni subiti innanzitutto quale erede del defunto marito e quindi nella misura di quanto a lei dovuto, quantificato equitativamente in € 400.000,00 ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, e quindi con l'aggiunta della liquidazione dei danni iure proprio, per l'importo complessivo di ulteriori
€ 350.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o
3 ritenuto equo dal Giudice adito, nei termini di cui in premessa, ovvero con la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa per il pregiudizio iure proprio non patrimoniale e patrimoniale ovvero la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex art. 1226 c.c. e/o 2056 c.c. e/o 432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazioni, e quindi complessivamente nell'importo di €
750.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito;
-quanto al Sig. si chiede che la resistente sia Parte_1 condannata al risarcimento dei danni subiti dallo stesso, innanzitutto quale erede del defunto padre e quindi nella misura di quanto a lui dovuto, quantificato equitativamente in € 300.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, e quindi con l'aggiunta della liquidazione dei danni iure proprio, per l'importo complessivo di ulteriori
€ 300.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, nei termini di cui in premessa, ovvero con la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa per il pregiudizio iure proprio non patrimoniale e patrimoniale ovvero la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex art. 1226 c.c. e/o 2056 c.c. e/o 432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazioni, e quindi complessivamente nell'importo di €
600.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito;
-quanto al Sig. si chiede che la resistente sia Parte_1 condannata al risarcimento dei danni subiti dallo stesso, innanzitutto quale erede del defunto padre e quindi nella misura di quanto a lui dovuto, quantificato equitativamente in € 300.000,00 ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, e quindi con l'aggiunta della liquidazione dei danni iure proprio, per l'importo complessivo di ulteriori € 300,000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, nei termini di cui in premessa, ovvero con la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa per il pregiudizio iure proprio non patrimoniale e patrimoniale ovvero la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex art. 1226 c.c. e/o 2056 c.c. e/o
432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazioni, e quindi complessivamente
4 nell'importo di € 600.000,00 ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito;
-con tutte le somme comunque maggiorate per rivalutazione, interessi e maggior danno dal sorgere del relativo credito sino al suo saldo, per i motivi in fatto ed in diritto come indicati in premessa, e che si intendono riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni;
- si chiede che comunque ed in ogni caso le domande degli odierni ricorrenti, così come formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, che agli effetti, unitamente ai documenti, si intendono riscritte, siano accolte”.
Con sentenza n. 2113/2024 non definitiva del 23.05.2024 resa nella presente controversia, questo Tribunale provvedeva nei seguenti termini:
“- accoglie il ricorso per quanto di ragione e:
- accerta che dipendente della ha Persona_1 CP_1 contratto il mesotelioma pleurico a causa delle condizioni di lavoro, svolto in ambiente con presenza di amianto e in assenza di dispositivi di protezione individuale;
- accerta la responsabilità contrattuale della nella CP_1 causazione dell'evento, attesa la violazione dell'art. 2087, c.c.;
- condanna la al risarcimento del danno in favore degli CP_1 aventi causa ricorrenti nel presente giudizio;
- dispone la prosecuzione della causa per la quantificazione del danno iure hereditario e fissa la udienza del 20 giugno 2024, ore 9.45, disponendo che a cura della Cancelleria sia citato quale CTU il dott. , che Persona_2 si nomina quale consulente, per il conferimento dell'incarico;
- riserva la liquidazione delle spese di lite anche di questa fase alla definizione del giudizio”.
5 Nel prosieguo era disposta CTU e, all'esito di tale operazione, nel rispondere ai quesiti rivoltigli, il consulente esponeva le seguenti conclusioni:
“QUANTIFICAZIONE DEL DANNO TERMINALE
Nel caso di specie con un decesso non immediato, ma con l'intercorrere di un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione ed il decesso, si riapre uno spazio di risarcibilità e acquista rilievo la nozione di “danno terminale” vero e proprio. Si tratta di una duplice tipologia di danno.
La prima è il danno biologico temporaneo che il soggetto soffra dalla lesione alla morte. In linea con i principi generali, il danno biologico temporaneo consiste nella perdita della possibilità, durante una malattia, di attendere alle proprie ordinarie occupazioni;
pertanto, la persona che, in conseguenza di un fatto illecito, rimanga per un certo periodo di tempo in condizione di invalidità temporanea (totale o parziale), e poi venga a mancare, acquista, prima della morte, un danno terminale, nella sua componente biologica, che può dunque trasmettere agli eredi.
Pertanto, il danno biologico terminale, che come indicato dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 23183/2014, n. 18163/2007 e n. 1877/2006) è comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale a cui si somma una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico).
Il risarcimento può essere richiesto e ottenuto a prescindere dallo stato di coscienza della vittima, la richiesta di risarcimento per danno catastrofale presuppone necessariamente che la persona sia vigile e cosciente e, in quanto tale, moralmente e psicologicamente colpita dalla prossima dipartita.
Le “Tabelle relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e per la capitalizzazione anticipata di una rendita” – Tribunale Ordinario di
Milano - del 05 giugno 2024, come da indicazioni delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n.
15350/2015), cui si riporta come riferimento, si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
6 Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale.
Pertanto, nello specifico del de cuius come previsto Persona_1 dalle Tabelle del Tribunale Ordinario di Milano del 05.06.2024, possiamo definire quanto segue:
- Un danno biologico temporaneo di giorni 40 al 100% per ricoveri e controlli clinici ad iniziare dalla comparsa della sintomatologia insorta il
22.8.2015 con il ricorso alle prime cure ospedaliere;
- Un danno biologico di giorni 185 mediamente al 50% per la sintomatologia e le limitazioni algo-disfunzionali come riportato nella documentazione sanitaria;
- Un danno terminale a partire dal 04.04.2016 (diagnosi istologia della neoplasia) sino all'exitus del 15.6.2016 per un totale di 72 giorni;
Pertanto, in riferimento a quanto riportato nelle Tabelle di cui sopra la liquidazione del danno non patrimoniale terminale per i primi tre giorni
è pari a euro 35.247,00, mentre per i successivi giorni è di euro 55.158,00;
a quest'ultimo importo (quello relativo a quanto liquidabile dal quarto giorni in poi, è possibile aggiungere l'aumento personalizzato del 50% (euro
27.579,00) alla luce della elevata sofferenza patita dal de cuius che a seguito dell'intensa sintomatologia algica si sottopose alle cure dei terapisti del dolore.
Pertanto, la liquidazione del danno terminale dovrà essere pari ad euro
117.984,00 (euro centodiciasettemilanovecentoottantaquattro,00)”.
Pertanto, spetta alla parti ricorrenti la somma di euro 117.984,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Parte_1 Parte_1
- proc. n. 2638/2020 RG – ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
e della somma di 117.984,00 euro, oltre Parte_1 Parte_1 accessori;
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
e delle spese processuali sostenute da Parte_1 Parte_1 parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 10.400,00. oltre rimborso per spese forfetarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di consulenza.
Bari, 20 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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