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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1179/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1179/2022
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa RT P.IVA_1 dall'Avv. Renato Cola
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Enrico Basso e dall'Avv. Fabiana Fioranelli
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dall'Avv. Andrea Parra
APPELLATO
pagina 1 di 23 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3 P.IVA_2
Roberto Sabbatini
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1252/2022 pubblicata il 31.10.2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante “… In via istruttoria: ammettere le prove per testi richieste in I grado e che di seguito nuovamente si capitolano:
1) Vero che in occasione del sinistro per cui è giudizio (sinistro del 13.6.2019 alle ore 8 e 35 circa) mi trovavo a bordo della mia auto lungo Viale del Lavoro di con direzione Ancona-Roma e, avvicinandomi all'incrocio sul quale poi è CP_3 avvenuto l'urto, mi arrestavo sulla corsia di sinistra del Viale del Lavoro, giacché il semaforo che regolava l'incrocio dava segnale rosso.
2) Vero che, dopo che mi ero arrestata ed era scattata la luce rossa, vedevo sfilare sulla mia destra, e con la mia stessa direzione di marcia, il motociclo condotto dal il quale andava ad urtare la fiat ND condotta dalla sig.a CP_2 al centro dell'incrocio. CP_1
3) Vero che la Fiat ND era ferma all'incrocio proveniente da S. Marcello, ed è ripartita allo scattare della luce verde per la sua posizione.
4) Vero che nei giorni precedenti avevo notato una anomalia dell'impianto semaforico che regolava l'incrocio, consistente unicamente nel fatto che non era funzionante la sola luce rossa, per chi, come la sig.a proveniva da S. CP_1
Marcello e si immetteva si Viale del Lavoro.
Teste: ; Testimone_1 Testimone_2
5) Vero che dagli accertamenti eseguiti in occasione del sinistro si è potuto rilevare il malfunzionamento dell'impianto semaforico che regola il traffico tra Via
S. Giuseppe e Viale del lavoro di anomalia consistente unicamente nella CP_3 circostanza del non funzionamento della luce rossa lanterna rossa del semaforo che regola il flusso per chi proviene da S. Marcello e si immette su Viale del
Lavoro. pagina 2 di 23 6) Vero per contro che erano regolarmente funzionanti sia il semaforo che regola il flusso per chi transita su Viale del Lavoro con direzione Ancona-Roma, sia la luce verde del semaforo che regola il flusso di chi si immette su Viale del lavoro proveniente da S. Marcello.
Testi, i verbalizzanti: , Testimone_3 CP_4
Nel merito, in riforma della sentenza di I grado respingere la domanda attrice con qualsiasi statuizione condannando il sig. a restituire a CP_2 [...]
l'importo di € 48.333,39 ricevuto in esecuzione della sentenza di I RT grado, oltre a quanto sarà versato al a titolo di spese legali. CP_3
In ipotesi subordinata, voglia condannare il a rivalere CP_3 [...] di quanto questa ha pagato in favore dell'attore in esecuzione della RT sentenza di primo grado, e comunque di ogni eventuale ulteriore somma della quale fosse chiamata a rispondere in dipendenza del sinistro per cui è causa.
Rigettare l'appello incidentale proposto dalla sig.ra per quanto CP_1 riguardo il capo della impugnazione relativo alle spese di lite che costei chiede porsi a carico di RT
Con vittoria di spese”
Dell'appellata-appellante incidentale: rilevata la inammissibilità delle note scritte precedentemente depositate in data 14.3.2024 dalla difesa dell'appellato
, trattandosi di memoria difensiva non autorizzata conclude, in via CP_2 istruttoria, chiedendo di ammettere la prova per testi richiesta e non ammessa in primo grado, di cui si ripropongono di seguito i capitoli:
1. Vero che in data 13/6/2019 verso le ore 8.35 il sig. n. ad CP_2
Ancona il 10/7/2003, alla guida del ciclomotore Beta tg X7ST4V, percorrendo il
V.le del Lavoro a impegnava l'incrocio con la Via S. Giuseppe mentre il CP_3 semaforo gli mostrava luce rossa;
2. Vero che, mentre impegnava il suddetto incrocio, i veicoli che CP_2 percorrevano il Viale del Lavoro con direzione Roma erano fermi davanti al semaforo rosso;
3. Vero che in data 13/6/2019 verso le ore 8.35 la sig.na n. a CP_1
Chiaravalle il 4/8/1976, alla guida dell'autovettura Fiat ND tg FF727MB, pagina 3 di 23 percorrendo la Via S. Giuseppe a impegnava l'incrocio con il Viale del Lavoro CP_3 partendo da ferma mentre le auto che percorrevano il Viale del Lavoro con direzione Roma erano ferme in fila davanti al semaforo rosso;
4. Vero che il ciclomotore condotto da impattava l'autovettura CP_2 condotta da sulla parte anteriore sinistra all'altezza del pneumatico CP_1 anteriore sinistro.
Testimoni: residente a [...] Testimone_1
e residente a [...]; l'agente di Testimone_2
P.L. e l'agente di P.M. , domiciliati presso il Testimone_3 CP_4
Comune di in P.za dell'Indipendenza n. 1. CP_3
Nel merito:
- in via principale: riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Ancona n° 1252/2022 sent. (resa nella causa n. 3895/2020 r.g.) pubblicata in data 31.10.2022, accertando l'insussistenza di responsabilità concorsuale, in capo a , CP_1 nella causazione dell'incidente stradale per cui è processo;
- in via subordinata;
in parziale riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare che la responsabilità di nella causazione dell'incidente stradale per cui è CP_1 processo è pari al 10% (dieci per cento) o alla diversa percentuale (inferiore al
50%) ritenuta di giustizia, riformando di conseguenza il quantum della condanna risarcitoria indicato nella sentenza appellata;
- in ogni caso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1917 comma III c.c., che la compagnia è tenuta, quale assicuratore per la R.C.A. di RT
, a farsi carico delle spese sostenute da per resistere CP_1 CP_1 all'azione del danneggiato in entrambi i gradi del giudizio e, per l'effetto, condannarla a rifondere la qui convenuta delle suddette spese di resistenza, nella misura ritenuta di giustizia e, comunque, entro i limiti previsti dall'art. 1917 III comma c.p.c.
Con vittoria delle spese, compenso professionale, Iva, Cap e spese generali, come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 4 di 23 Dell'appellato : “….ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_2 disattesa e reietta, ovvero dichiarata inammissibile, improcedibile, improponibile, per le ragioni esposte nel presente atto, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza pubblicata dal Tribunale di Ancona in data RT
02/11/2022, n. 1252 R.G. notificata in data 21/11/2022. In via istruttoria si chiede che non vengano accolte le istanze istruttorie di ammissione di una prova per testi, per le ragioni ampiamente esposte nei richiamati precedenti scritti difensivi, formulate dalle controparti RT CP_5 CP_3
Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali
[...] difensive del doppio grado di giudizio oltre al rimborso forfettario del 15 %, I.V.A.
e C.P.A.”.
Dell'appellato “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_3 disattesa e reietta, ovvero dichiarata improcedibile, improponibile o inammissibile, per le ragioni tutte esposte a mezzo del presente atto, rigettare il terzo motivo di impugnazione proposto dalla e le conseguenti RT conclusioni dalla stessa formulate in via subordinata, e quindi rigettare la domanda di rivalsa nei confronti del con conseguente conferma CP_3 delle statuizioni rese dal Tribunale di Ancona favorevoli al suddetto Ente.
Allo stesso modo, respingere e rigettare completamente anche ogni e qualsiasi eventuale altra domanda che, contro il medesimo dovesse essere CP_3 svolta e/o estesa dalle altre parti del presente giudizio.
Con condanna della odierna Appellante all'integrale pagamento e/o rifusione, in favore del delle spese processuali attinenti ed afferenti il presente CP_3 grado di giudizio.
In via istruttoria, …..con la precisazione di non voler consentire inversione alcuna dell'onus probandi, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa in data
17 Gennaio 2022, ….torna ad insistere per l'ammissione della prova per testi già ritualmente formulata nel giudizio di primo grado con la propria II° memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. sui seguenti capitoli di prova:
pagina 5 di 23 1)- “Vero che, in data 13 Settembre 2019, alle ore 8,35 circa, essa rispondente si trovava alla guida del proprio veicolo e transitava su Viale del Lavoro con direzione di marcia Ancona - Roma”.
2)- “Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, giunta in prossimità dell'intersezione con Via San Giuseppe, essa rispondente arrestava la marcia del proprio veicolo sulla corsia sinistra del Viale del Lavoro, in quanto il semaforo che regolava l'incrocio proiettava luce rossa”.
3)- “Vero che, sempre nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 1) che precede, dopo essersi fermata ed aver notato la luce semaforica rossa, essa rispondente vedeva passare sulla corsia posta alla sua destra, e con la sua stessa direzione di marcia, il motociclo condotto dal minore . CP_2
4)- “Vero che il motociclo di cui al capitolo precedente, attraversava l'intersezione in presenza di luce semaforica rossa per la sua direzione di marcia”.
5)- “Vero che il motociclo di cui al capitolo 3) che precede, dopo aver superato l'intersezione, andava ad impattare con il veicolo Fiat ND condotto dalla
Signora proveniente da Via San Giuseppe”. CP_1
6)- “Vero che la Fiat ND condotta dalla Signora di cui al CP_1 capitolo precedente, prima dell'urto era ripartita insieme ad altri veicoli allo scattare del verde per la sua direzione di marcia”.
7)- “Vero che il motociclo condotto dal minore andava ad CP_2 impattare sul lato sinistro della Fiat ND condotta dalla Signora CP_1 all'altezza del pneumatico anteriore”.
8)- “Vero che alla data del 13 Giugno 2019, in occasione del sinistro in cui rimanevano coinvolti il motociclo condotto dal minore e la Fiat CP_2
ND condotta dalla Signora l'anomalia dell'impianto semaforico CP_1 che regola il traffico tra Via S. Giuseppe e Viale del Lavoro di consisteva CP_3 unicamente nel non funzionamento della lanterna rossa del semaforo che regola il flusso per chi proviene da S. Marcello e si immette su Viale del Lavoro”.
9)- “Vero che, sempre alla data del 13 Giugno 2019, e sempre in occasione del sinistro in cui rimanevano coinvolti il motociclo condotto dal minore CP_2
e la Fiat ND condotta dalla Signora erano regolarmente
[...] CP_1
pagina 6 di 23 funzionanti sia il semaforo che regola il flusso per chi transita su Viale del Lavoro con direzione Ancona - Roma, sia la luce verde del semaforo che regola il flusso di chi si immette su Viale del Lavoro proveniente da S. Marcello”.
10)- “Vero che, dopo il sinistro del 13 Giugno 2019 in cui rimanevano coinvolti il motociclo condotto dal minore e la Fiat ND condotta dalla CP_2
Signora veniva apposto su Via San Giuseppe, in prossimità CP_1 dell'intersezione con il Viale del Lavoro, un ulteriore cartello indicante: “lanterna rossa non funzionante, transitare con il verde”, come raffigurato nella fotografia che si rammostra”.”
Indica quali testimoni: , - Testimone_1 Testimone_2 capitoli di prova nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) - nonché l'Agente CP_4
l'Agente il Commissario e l'Ingegner Testimone_3 Parte_2
- capitoli di prova nn. 8), 9) e 10). Persona_1
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona, all'esito del giudizio promosso da nei confronti di e della Parte_3 CP_1 [...]
in cui è intervenuto, quale terzo chiamato, il ha RT CP_3 accolto, per quanto ritenuto di ragione, la domanda proposta dall'attore, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale, ed ha statuito quanto segue:
-dichiara che il sinistro si è verificato per responsabilità concorsuale ex art. 2054 c.c. dell'attore e della convenuta CP_2 CP_1
-condanna quest'ultima in solido con a versare all'attore RT la somma di €. 39.983,87 (pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di CP_2 risarcimento), oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro all'effettivo saldo sulla somma così determinata;
-rigetta la richiesta di di rivalsa contro il RT CP_3
-condanna in solido con a rimborsare, a parte CP_1 RT attrice, la somma di €. 4.500,00 per compensi ed €. 740,00 per spese, oltre pagina 7 di 23 accessori dovuti per legge e, al la somma di €. 3.800,00 per CP_3 compensi, oltre accessori dovuti per legge;
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che nel caso di specie:
-le risultanze istruttorie non permettevano di determinare il grado di incidenza delle singole responsabilità, sicché non poteva ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma c.c.;
-entrambi i conducenti delle due vetture coinvolte nel sinistro avrebbero dovuto adeguare la propria andatura e la complessiva condotta di guida alle regole prudenziali imposte dal Codice della Strada (artt. 140 e segg.) che prescrivono l'adozione di cautele particolari volte a ridurre il rischio di incidenti, nell'approssimarsi ad un incrocio dotato di impianto semaforico e, soprattutto, in presenza di cartelli che segnalavano malfunzionamenti del semaforo;
-nessun addebito poteva muoversi al che aveva provveduto a CP_3 segnalare l'anomalia dell'impianto semaforico con apposita cartellonistica ed aveva adottato i provvedimenti amministrativi necessari per procedere alla risoluzione del problema.
Ad avviso del Tribunale, inoltre, la concorrente responsabilità di entrambe le parti coinvolte nel sinistro era desumibile dagli elementi di prova emersi, valutati insieme al fatto che la compagnia convenuta aveva provveduto a risarcire all'attore sia i danni al motociclo che quelli agli accessori ex art. 2054 c.c., secondo comma, con appositi atti di transazione sottoscritti dalle parti.
Il giudice di primo grado ha quindi proceduto alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di Milano, tenuto conto delle risultanze della CTU espletata.
II) Ha proposto appello la per i motivi di seguito illustrati, RT lamentando la mancata ammissione delle prove testimoniali, la non corretta valutazione delle risultanze istruttorie e la erroneità della decisione con riferimento alla applicazione del criterio presuntivo di cui all'art. 2054 II comma c.c. e contestando il capo della sentenza con cui è stata respinta la richiesta di manleva formulata nei confronti del CP_3
pagina 8 di 23 Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, in via istruttoria, di ammettere le prove per testimoni già richieste in primo grado e, nel merito, di respingere la domanda dell'attore - condannando il alla restituzione della CP_2 somma di €. 48.333,39, versata in esecuzione della sentenza di primo grado - o, in via subordinata, di condannare il a rimborsare a CP_3 RT quanto da questa dovuto all'attore.
[...]
III) Si è costituita che ha contestato integralmente CP_1
l'impugnazione ed ha proposto appello incidentale diretto, previa ammissione delle prove testimoniali già richieste, ad escludere la ritenuta responsabilità concorsuale o, in subordine, ad accertare che la responsabilità della è alla CP_1 stessa attribuibile nella misura pari al 10% e, comunque, inferiore al 50%; ha chiesto inoltre e, in ogni caso, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1917
c.c., che la Compagnia Generali s.p.a. è tenuta, quale assicuratore per la R.C.A, a farsi carico delle spese sostenute dalla per resistere all'azione del CP_1 danneggiato in entrambi i gradi di giudizio .
III) Si è costituito altresì il che ha contestato l'impugnazione chiedendo CP_2 il rigetto dell'appello.
IV) Si è costituito inoltre il che, concordando con la odierna CP_3 appellante limitatamente alle doglianze concernenti la mancata ammissione delle prove testimoniali e la non corretta valutazione delle risultanze istruttorie, ha contestato l'appello nella parte in cui la ha ribadito la RT propria domanda di manleva nei confronti del ed ha concluso chiedendo CP_3
- previa ammissione delle istanze istruttorie, qualora la Corte non ritenga la domanda risarcitoria infondata nell'an debeatur, - di respingere il motivo di gravame concernente la domanda riproposta e di confermare sul punto la statuizione del primo giudice, favorevole all'Ente.
V.) Quindi, preso atto delle note scritte, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 9 di 23 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) L'appellante principale, con il primo motivo di gravame, lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale sulle circostanze del sinistro e la illegittima applicazione del criterio presuntivo di cui all'art. 2054 II comma c.c..
A tale riguardo rileva che il giudice di primo grado ha RT condotto una istruttoria che appare incomprensibile alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuto, perché - da un lato - ha dapprima ritenuto di non ammettere le prove testimoniali (poiché risultava dagli atti la ricostruzione dei fatti mediante gli accertamenti della Polizia Locale e delle dichiarazioni rese nella immediatezza dei fatti ) e – dall'altro – ha poi applicato la presunzione di pari responsabilità sul presupposto che i rilievi degli agenti non erano tali da fornire una ricostruzione dell'accaduto sufficientemente dettagliata;
osserva l'appellante che il criterio previsto dall'art. 2054 II comma c.c. è residuale e che, nella specie, sarebbe stato possibile accertare i fatti ed il grado di colpa, ammettendo le prove richieste, oggetto delle istanze istruttorie ribadite in questa sede.
1.2) Con il secondo motivo la Compagnia di Assicurazione ritiene che, ove si consideri corretta, in un'ottica di economia processuale, la decisione di non ammettere le prove, il Tribunale avrebbe comunque potuto trarre dal verbale e dalle dichiarazioni rese da e da tutti gli Testimone_4 Testimone_2 elementi per dichiarare la esclusiva responsabilità del CP_2
Lamenta quindi la omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali delle suddette testimoni oculari, acquisite dalla Polizia Locale, che, quali prove atipiche, sono ammissibili ed utilizzabili ai fini della decisione e deduce che, nella specie, dette dichiarazioni erano (e sono) dirimenti, emergendo da tali deposizioni che il aveva impegnato l'incrocio con il semaforo rosso CP_2 mentre la dapprima ferma al semaforo, aveva poi ripreso la marcia CP_1 insieme ad altri veicoli (o allo scattare della luce verde, oppure, dopo aver valutato le condizioni dell'incrocio).
L'appellante principale osserva poi che il primo giudice ha omesso di valutare il punto d'urto tra i due mezzi, così come evidenziato nel rapporto della Polizia
pagina 10 di 23 Stradale e in particolare il fatto che l'impatto è avvenuto tra la parte frontale del motociclo condotto dal e la fiancata dell'auto assicurata condotta CP_2 Pt_1 dalla sicché anche ove si volesse sostenere una anomalia del sistema CP_1 semaforico che abbia influito sulla genesi del sinistro, andrebbe comunque rilevato che il non è stato in grado di arrestarsi e di evitare l'impatto con il CP_2 veicolo della che aveva già impegnato l'incrocio. CP_1
Ad avviso dell'appellante l'attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso, da parte del avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad una diversa CP_2 conclusione, perché l'accertamento di una conclamata violazione da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di fornire prove ulteriori in ordine alla circostanza di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
1.3) Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole del fatto che il
Tribunale ha respinto la domanda di manleva nei confronti del e CP_3 rileva la erroneità degli elementi a tal fine valorizzati dal primo giudice riconducibili alla presenza sul luogo del sinistro di un cartello che avrebbe indicato il malfunzionamento del semaforo (essendo pacifico che il cartello è stato apposto nei giorni successivi al sinistro) ed al fatto che il si era attivato per CP_3 ripristinare la funzionalità del semaforo ( risultando la determina di spesa per la riparazione dell'impianto semaforico assunta a distanza di quasi un mese dall'incidente).
2.1) L'appellante incidentale, , lamenta con il primo motivo la CP_1 omessa pronuncia sulla domanda proposta dalla medesima avente ad oggetto la condanna della società al pagamento delle spese di RT resistenza ex art. 1917 III comma c.c. ed illustra i presupposti che, ad avviso della stessa, comportano l'accoglimento della domanda, contestando l'eccezione di non dover rifondere le spese alla assicurata, sollevata dalla Compagnia di
Assicurazione nel giudizio di primo grado con la memoria depositata ex art. 183
VI comma n. 2 c.p.c., sia perché tardiva sia perché, in ogni caso, infondata nel merito.
2.2) Con il secondo motivo deduce la insanabile contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ritiene pagina 11 di 23 non superata la presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro nonostante la mancata ammissione della prova per testi diretta a superare detta presunzione: osserva la a tale riguardo, che la presunzione di CP_1 corresponsabilità ex art. 2054 II comma c.c. viene meno qualora uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro stradale abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa (come nel caso di specie il , che ella CP_2 aveva impegnato l'incrocio da ferma e solo quando tutti i veicoli provenienti dalla sua sinistra (e quindi dalla direzione del motociclo) erano fermi per il semaforo rosso e che, conseguentemente, non era configurabile alcuna imprudenza a carico della stessa, tale da giustificare la concorrente responsabilità ritenuta sussistente dal primo giudice.
2.3) Con il terzo motivo l'appellante incidentale rileva la erronea applicazione della presunzione di responsabilità concorsuale anche alla luce delle risultanze istruttorie (desumibili, in particolare, dalle dichiarazioni delle persone sentite subito dopo il fatto) dalle quali si evince che la aveva impegnato l'incrocio CP_1 partendo da una situazione di arresto ) e che, quindi, Testimone_1 secondo una logica presuntiva, era inizialmente ferma davanti al semaforo rosso ed aveva iniziato l'attraversamento dell'incrocio dopoché era scattata la luce verde, procedendo a bassa velocità, mentre il sempre ragionando in via CP_2 presuntiva, aveva attraversato l'incrocio quando il semaforo segnalava, per il medesimo, la luce rossa, come avrebbero confermato i testimoni, se ammessi, e come, comunque, riferito da alla Polizia Locale. Testimone_2
3.1) Il primo ed il secondo motivo di appello principale e il secondo e terzo motivo di appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente perché concernenti questioni strettamente connesse, tutte relative alla mancata ammissione delle prove articolate nel giudizio di primo grado e alla non corretta valutazione delle risultanze istruttorie desumibili dal rapporto redatto dalla Polizia
Locale, intervenuta in occasione del sinistro di cui si tratta, e dalle dichiarazioni rese agli Agenti, subito dopo il fatto, da e . Testimone_1 Testimone_2
Le doglianze non sono fondate.
pagina 12 di 23 3.2) La ricostruzione del sinistro può essere effettuata sulla base della relazione del sinistro redatta dalla polizia locale, contenente anche le dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza da due testi oculari e : proprio Tes_1 Tes_2 dall'immediatezza e dalla neutralità delle fonti discende un'alta attendibilità di dette dichiarazioni, utilizzabili in sede giudiziale quali prove atipiche (v. Cass. civ.
n.13229/2015) e la superfluità della reiterazione dell'escussione nel corso dell'istruttoria, tenuto conto del fatto che le suddette testimoni dovrebbero essere sentite sulle medesime circostanze di fatto già riferite alla Polizia Locale, come si evince dall'oggetto dei capitoli di prova e dal contenuto delle dichiarazioni già rese, e che gli agenti intervenuti dovrebbero riferire in ordine agli accertamenti svolti in occasione del sinistro, già descritti nel rapporto e nei relativi allegati, ritualmente prodotti.
Del resto tutte le parti non hanno posto in discussione la possibilità di utilizzare il materiale probatorio, sopra indicato, quale prova atipica, ma hanno contestato le valutazioni del Tribunale che, da un lato, sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione prodotta, non ha ammesso le prove testimoniali, ritenendo gli elementi a disposizione sufficienti per ricostruzione la dinamica e, poi, sulla base di quella stessa documentazione, ha ritenuto di applicare il criterio presuntivo e residuale di cui all'art. 2054 II comma c.c., poiché le risultanze istruttorie non fornivano una ricostruzione dell'accaduto sufficientemente dettagliata, tale da poterne desumere la responsabilità del sinistro, ascrivibile a ciascun conducente.
3.3) Ciò posto è opportuno premettere che, come si evince dal rapporto della
Polizia locale e dai relativi allegati:
- il sinistro si è verificato il 13.6.2019, alle ore 8,35, a SI (AN), all'interno di una ampia intersezione tra Viale del Lavoro (dal quale stava provenendo il CP_2 alla guida di un ciclomotore) e Via San Giuseppe (dalla quale stava provenendo la alla guida della autovettura Fiat ND); CP_1
- l'incrocio è regolato da impianti semaforici;
- l'impatto tra i due mezzi è avvenuto tra la parte anteriore del ciclomotore e la fiancata sinistra del veicolo, all'altezza della ruota anteriore, come si desume dai pagina 13 di 23 danni, riprodotti nelle fotografie e descritti nel rapporto, riportati dai due mezzi,
e come riferito da che, trovandosi a bordo del primo veicolo, Testimone_1 fermo al semaforo rosso, in prossimità della intersezione, ha avuto modo di vedere l'incidente;
- all'epoca del sinistro, lungo Via San Giuseppe, nella direzione di marcia della
(San Marcello-SI) c'era un semaforo ed erano stati collocati tre segnali CP_1 che imponevano di dare la precedenza, mentre lungo Viale del Lavoro, nella direzione di marcia del (Ancona-Roma), c'erano tre semafori (due in CP_2 posizione sopraelevata ed un terzo montato su un palo infisso al suolo);
- la strada lungo la quale stava viaggiando il era divisa in due corsie, CP_2 una per i mezzi che intendevano svoltare a sinistra (ove al momento del fatto si trovavano le due testimoni oculari, la , in prima posizione, e la Tes_1
in seconda posizione, a bordo delle rispettive autovetture) e, l'altra, per i Tes_2 veicoli che intendevano procedere diritto (lungo la quale stava procedendo il
; CP_2
- i mezzi sono stati rivenuti al centro della intersezione di fronte all'incrocio con
Via San Giuseppe ad una distanza di circa 16.60 metri dalla linea di arresto posta su Viale del Lavoro.
3.4) Le due testimoni oculari hanno riferito quanto segue:
IN UL: "Transitavo su Viale del Lavoro con direzione di marcia Ancona - Roma. Giunta in prossimità dell'intersezione con Via San
Giuseppe notavo il semaforo proiettare luce gialla mi fermavo. Preciso che ero la prima della corsia posta sul lato sinistro. Appena mi sono fermata notavo la luce rossa accesa. Dopo notavo passare sulla corsia di destra un motociclo. Su Via San
Giuseppe con direzione di marcia San Marcello - un veicolo, probabilmente CP_3 con luce verde, era già partito da una situazione di arresto L'impatto avveniva sul lato sinistro del veicolo all'altezza dello pneumatico anteriore, poi notavo il conducente del motociclo cadere sulla parte anteriore del veicolo per poi cadere avanti al veicolo sull'asfalto dove ci sono le chiazze di sangue. Appena potevo svoltavo a sinistra su Via San Giuseppe e mi fermavo sul posto. Preciso che la conducente del veicolo si trovava sulla corsia di sinistra prima di ripartire con
pagina 14 di 23 direzione di marcia San Marcello - Preciso che dalla mia posizione non CP_3 riuscivo a vedere la luce semaforica posta su Via San Giuseppe con direzione San
Marcello - " CP_3
: “Mi trovavo su Viale del Lavoro con direzione di marcia Testimone_2
Ancona - Roma sulla corsia posta a sinistra. Ero con il veicolo in seconda posizione di arresto. Notavo i semafori proiettare già luce rossa quando da destra sopraggiungeva un motociclo che continuava la marcia verso Viale della Vittoria.
Preciso che la corsia di destra, prima dell'arrivo del motociclo era libera da veicoli.
Notavo nel frattempo i veicoli posti su Via San Giuseppe con direzione San
Marcello - riprendere la marcia. Con lo sguardo seguivo il motociclo quando CP_3 sentivo un forte urto. Non ho visto l'urto perché avevo il veicolo che mi precedeva che mi copriva la visuale. Subito dopo però notavo il conducente del motociclo che veniva trasportato per un po' sul cofano dell'auto. Appena la conducente ha fermato il veicolo, il conducente del motociclo scivolava a terra cadendo sull'asfalto…”.
3.5) In epoca successiva al sinistro di cui si tratta è stato apposto dal Comune di un cartello lungo Via San Giuseppe recante la dicitura “Attenzione al CP_3 semaforo lanterna rossa non funzionante transitare con il verde”: tale circostanza, dedotta e documentata nel corso del giudizio di primo grado, non ha costituito oggetto di contestazione tra le parti.
3.6) E' altresì pacifico che con determina del 10.7.2019 il CP_3 premesso che il 15.6.2019 era stato constatato il “malfunzionamento della scheda semaforica dell'impianto sito all'intersezione tra Via San Giuseppe e Viale del
Lavoro che risulta irrimediabilmente danneggiata, con conseguente messa fuori servizio dell'intero impianto” ha, tra l'altro, ritenuto di procedere alla sostituzione e posa in opera di una nuova scheda affidando l'incarico ad una società già individuata (doc. n. 26, allegato da parte attrice, nel giudizio di primo grado).
4.) Ritiene il Collegio che, in mancanza di concreti elementi di prova diretti a dimostrare quale fosse, all'epoca del sinistro, il meccanismo di sincronizzazione tra i semafori che regolavano la circolazione tra Viale del Lavoro e Via San
Giuseppe, non sia possibile ricostruire la esatta dinamica del sinistro: infatti dai pagina 15 di 23 documenti prodotti (e, in particolare, dal rapporto redatto dalla Polizia Locale) non emerge alcun elemento in tal senso che, peraltro, non è desumibile dalle deposizioni sopra trascritte.
Invero il riferimento, da parte delle due testimoni, all'impianto semaforico che proiettava la luce rossa, quando la e la si sono fermate, Tes_1 Tes_2 rispettivamente, in prima e seconda posizione, all'interno della corsia, posta sul lato sinistro, di Viale del Lavoro non assume significativo rilievo, perché non permette di accertare che tutti i semafori (come si è detto, due in posizione sopraelevata ed un terzo su un palo infisso al suolo) segnalavano la luce rossa né quindi di ritenere che la circolazione era vietata sia per coloro che (come le due testimoni) si trovavano all'interno della corsia destinata alla svolta a sinistra, sia per gli utenti che (come il stavano viaggiando nell'altra corsia, posta CP_2 sulla destra, destinata al transito dei veicoli che intendevano procedere diritto.
La teste , infatti, si è riferita esclusivamente ad un semaforo che Tes_1 segnalava la luce rossa e ciò induce a ritenere che ella abbia notato esclusivamente l'impianto che regolava la circolazione lungo la sua corsia
(destinata ai veicoli che intendevano svoltare a sinistra); né l'uso del plurale (“i semafori”) da parte della appare decisivo per sostenere che tutti e tre Tes_2 semafori posti lungo Viale del Lavoro proiettassero la luce rossa, atteso che l'impianto era destinato a regolare il transito in due corsie e in diverse direzioni per cui non può escludersi, in mancanza di ulteriori elementi di prova in ordine alle modalità di funzionamento dei tre semafori, che uno dei tre semafori proiettasse una diversa luce (gialla o verde) per coloro che, a differenza della stavano procedendo lungo la corsia posta sulla destra e intendevano Tes_2 proseguire diritto (come, nella specie, il . CP_2
D'altra parte non appare dirimente il fatto che le due testimoni, dopoché si erano fermate al semaforo, hanno visto i veicoli provenienti da Via San Giuseppe riprendere la marcia.
Invero, premesso che la e la per la posizione in cui si Tes_1 Tes_2 trovavano, non erano in condizione di verificare quale fosse la luce proiettata dal semaforo posto lungo la suddetta strada (così come precisato dalla ), Tes_1
pagina 16 di 23 si osserva che – come si è detto – non è stato precisato né è stato dimostrato quale fosse il meccanismo di sincronizzazione tra i semafori per cui non può escludersi che i veicoli abbiano ripreso la marcia, non perché il semaforo segnalava la luce verde (circostanza non dimostrata), ma perché il semaforo, temporaneamente, non proiettava alcuna luce o segnalava una luce gialla, avendo la stessa riferito di essere a conoscenza che nelle “ultime CP_1 settimane la luce rossa dell'impianto” non funzionava (v. dichiarazioni rese dalla stessa alla Polizia Locale):tale situazione appare compatibile con il transito dei veicoli provenienti da Via del Lavoro che, procedendo sulla corsia posta sulla destra (come il , intendevano proseguire diritto atteso che la circolazione CP_2 era regolata mediante la segnaletica, provvisoriamente apposta, che imponeva ai mezzi provenienti da Via San Giuseppe di dare la precedenza a quelli che transitavano su Viale del Lavoro.
In tale contesto è quindi possibile che i veicoli notati dalle due testimoni
(compreso quello condotto dalla abbiano ripreso la marcia (con il CP_1 semaforo spento o con la luce gialla e sebbene il semaforo non proiettasse la luce verde), ritenendo di poter effettuare, in condizioni di sicurezza,
l'attraversamento dell'incrocio, dopo aver verificato lo stato della circolazione lungo Viale del Lavoro.
Le circostanze delineate inducono a ritenere che le risultanze istruttorie non permettano di verificare le condotte di guida dei due conducenti coinvolti - non essendo ravvisabili concreti elementi di prova per stabilire quale fosse la luce proiettata dagli impianti semaforici, al momento in cui si è verificato il sinistro – né quindi di ricostruire con sufficiente certezza la dinamica del sinistro.
Giova ribadire che i capitoli di prova articolati dall'appellante principale e dall'appellante incidentale (trascritti in epigrafe) non evidenziano elementi ulteriori rispetto a quelli già desumibili dal rapporto della Polizia Locale e dalle deposizioni delle due testimoni sopra indicate e non chiariscono i tempi e le modalità di funzionamento dei semafori né il meccanismo di sincronizzazione degli impianti, tenuto conto anche del fatto che non risultano eseguiti accertamenti a tale riguardo, nell'immediatezza del fatto, come si evince dal rapporto redatto pagina 17 di 23 dalla Polizia Locale: in tale contesto non può essere attribuito rilievo decisivo alla violazione contestata al per non aver rispettato i segnali delle lanterne CP_2 semaforiche perché basata esclusivamente sulle deposizioni dei testi che, per le ragioni spiegate, non evidenziano, sul punto, univoci dati oggettivi.
Né peraltro elementi significativi possono evincersi dal cartello apposto dal di recante la dicitura “Attenzione al semaforo lanterna rossa non CP_3 CP_3 funzionante transitare con il verde”, sia perché è pacifico tra le parti che detto cartello è stato collocato in epoca successiva al sinistro (e quindi nulla dimostra in merito alla situazione esistente alla data dell'incidente), sia perché - e in ogni caso - per le argomentazioni sopra svolte, da tale malfunzionamento non può evincersi con certezza che la abbia iniziato l'attraversamento dell'incrocio CP_1 con il semaforo verde.
Peraltro si osserva altresì che dal suddetto non si evince con sufficiente CP_6 certezza la natura del malfunzionamento tenuto presente che il 15.6.2019 e quindi a distanza di soli due giorni dal sinistro (quando, pacificamente, il cartello non era stato ancora collocato), il ha accertato un malfunzionamento CP_3 che riguardava non (soltanto) la lampadina di accensione della luce rossa, ma la scheda semaforica dell'impianto, irrimediabilmente danneggiata, situazione tale da comportare la “messa fuori servizio dell'intero impianto” (v. doc. n. 26 dell'attore, odierno appellato).
Va poi rilevato, sotto diverso profilo, che l'impatto tra i due mezzi (tra la parte anteriore del motociclo e quella laterale sinistra del veicolo, all'altezza dello pneumatico anteriore), denota che l'autovettura aveva iniziato l'attraversamento al sopraggiungere del motociclo, ma, in mancanza di ulteriori dati oggettivi in ordine al comportamento della e del e al punto d'urto all'interno CP_1 CP_2 della intersezione, non rappresenta in sé un elemento sufficiente per ricostruire la dinamica dell'incidente.
Pertanto le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto se ed in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro, sicché nella specie è stata correttamente applicata la presunzione di pari responsabilità prevista pagina 18 di 23 dall'art.2054 II comma c.c., la cui ratio è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro
(Cass. n. 7479/2020).
Le considerazioni svolte assorbono, per il loro carattere dirimente, l'esame delle altre questioni trattate dagli appellanti, principale ed incidentale, con i motivi in esame che vanno dunque respinti.
5.) Passando ad esaminare il terzo motivo di appello principale concernente la domanda di rivalsa nei confronti del proposta dalla CP_3 RT
(non esaminata dal primo giudice), si osserva che, in mancanza di sufficienti ed oggettivi elementi di prova che permettano di individuare le modalità di funzionamento dei semafori nonché il meccanismo di sincronizzazione al momento del sinistro e di ricostruire la dinamica dell'incidente, non sono configurabili profili di colpa a carico dell'Ente.
In ogni caso si rileva che non sarebbe ravvisabile il nesso causale tra il dedotto malfunzionamento del semaforo ed il sinistro di cui si tratta.
Invero alla data dell'incidente il aveva già apposto lungo Via CP_3
San Giuseppe tre segnali che imponevano di dare la precedenza (la circostanza
è pacifica e risulta dalle fotografie allegate che riproducono lo stato dei luoghi subito dopo il sinistro) e che andavano tenuti in considerazione dagli utenti della strada qualora il semaforo fosse stato spento o lampeggiante o avesse presentato anomalie: pertanto, non essendo emersi elementi di prova per stabilire se e quale luce proiettasse il semaforo posto lungo la Via San Giuseppe, si osserva che, anche nella ipotesi in cui la avesse impegnato l'incrocio in presenza di un CP_1 semaforo spento, o lampeggiante o che presentava anomalie, al non CP_3 potrebbe essere attribuita alcuna responsabilità in ordine al sinistro ed alla condotta di guida della la quale avrebbe dovuto concedere la precedenza CP_1 in considerazione della segnaletica ivi esistente e iniziare l'attraversamento dell'incrocio dopo aver adeguatamente valutato le condizioni del traffico e della circolazione.
Il terzo motivo di appello principale va pertanto respinto.
pagina 19 di 23 6.) Tale conclusione, implicando la reiezione della domanda di rivalsa avanzata dall'appellante principale nei confronti del rende superfluo CP_3
l'esame delle ulteriori questioni trattate sul punto da e RT dall'Ente nonché delle istanze istruttorie articolate da quest'ultimo.
7.) Il primo motivo di appello incidentale, concernente la omessa pronuncia sulla domanda di condanna della società al pagamento delle RT spese di resistenza ex art. 1917 III comma c.c. è invece fondato e va accolto.
Invero, come chiarito dai giudici di legittimità, “le spese effettuate per resistere in giudizio, in realtà, sono spese che l'assicuratore si impegna (nel contratto) o comunque è tenuto nei limiti di cui all'art. 1917 c.c., solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità, perché evocato in giudizio, di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato. Le spese di resistenza presuppongono che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite, che ha causa situazioni rientranti nella garanzia assicurativa. Non ha rilievo alcuno che la presenza in giudizio dell'assicurato non sia stata causata da una posizione difensiva dell'assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato;
le spese legali per affrontare il processo prescindono da questa circostanza processuale mutevole, e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato” (Cass. civ. n.8896/2020).
E' quindi irrilevante il fatto che, nel caso in esame, la Compagnia di
Assicurazione non abbia sollevato eccezioni in ordine al rapporto assicurativo.
Né a diverse conclusioni si ritiene di dover pervenire in considerazione del fatto che, in materia di responsabilità civile automobilistica, l'assicurato non propone domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore (situazione che renderebbe necessaria l'attività processuale da parte dell'assicurato medesimo) il quale è destinatario della domanda del danneggiato secondo i principi che regolano l'azione diretta.
A tale riguardo è stato infatti osservato che è un errore di diritto “affermare che il diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese di resistenza sussisterebbe solo pagina 20 di 23 quando egli, convenuto dal terzo, chiami in causa l'assicuratore, e non quando il terzo convenga ab origine in giudizio tanto l'assicurato, quanto l'assicuratore. Tale affermazione è manifestamente erronea, dal momento che - da un lato - l'art. 1917 c.c., comma 3, non pone alcuna distinzione al riguardo;
e dall'altro che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato restano tali, e devono essere rifuse dall'assicuratore all'assicurato, sia quando quest'ultimo chiami in causa l'assicuratore, sia quando non lo chiami” (Cass. civ. n. 9948/2017).
Vero è che "nell'assicurazione della responsabilità civile il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., comma 3, va escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilità dalla costituzione in giudizio" (Cass. civ. n.
5479/2015).
Tuttavia, nel caso di specie, non può escludersi un concreto interesse della alla costituzione in giudizio tenuto presente che non risulta dagli atti che CP_1 la Compagnia di Assicurazione abbia espressamente manifestato la volontà di gestire la causa, anche in nome e nell'interesse dell'assicurata
(indipendentemente dal fatto che la polizza contenga o meno un patto di gestione della lite): infatti la missiva del 18.1.2019 allegata da RT
(inviata alla in seguito alla richiesta di risarcimento danni da parte del CP_1 danneggiato) non contiene alcun riferimento in tal senso ed anzi evidenzia motivi di possibili contrasto tra la Compagnia e l'assicurata, avendo la prima rilevato che, nella specie, non era pervenuta una denuncia del sinistro da parte della e che la mancanza di tempestività nella denuncia avrebbe potuto CP_1
“pregiudicare in tutto o in parte la possibilità di valorizzare le… ragioni della assicurata, con possibili conseguenze negative sulla polizza”.
Per le considerazioni svolte, in accoglimento del primo motivo di appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, la RT va condannata a rifondere alla le spese sostenute nel giudizio di
[...] CP_1 primo grado per resistere all'azione del danneggiato.
pagina 21 di 23 7.) In conclusione, l'appello incidentale va accolto in tali limiti e, per il resto, la impugnazione principale e quella incidentale vanno respinte confermando la sentenza impugnata, anche in ordine alla statuizione relativa alle spese processuali atteso che, quanto agli aspetti in contestazione, concernenti l'accertamento della responsabilità, la decisione del Tribunale è stata confermata, mentre la modifica della sentenza riguarda esclusivamente la domanda proposta dalla assicurata nei confronti della sua Compagnia di Assicurazione. CP_1
8.) Ciò posto, stante la reiezione dei motivi di appello - principale ed incidentale - concernenti la accertata responsabilità del sinistro, si ritiene di condannare le appellanti e a rifondere alle RT CP_1 controparti e le spese del presente grado, CP_2 CP_3 liquidate come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia, individuato in base alla somma liquidata dal primo giudice, in questa sede non contestata, e alla attività effettivamente svolta (esclusa quindi la fase di trattazione ed istruttoria in mancanza della relativa attività processuale).
Inoltre, in virtù del principio della soccombenza, va RT condannata a rifondere alla le spese del presente grado di giudizio CP_1 liquidate come in dispositivo, comprese le spese di resistenza ex art. 1917 III comma c.c.
9.) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo RT di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, proposti rispettivamente da e da RT CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1252/2022, pubblicata il
31.10.2022, respinta ogni contraria e diversa istanza, anche istruttoria, ed pagina 22 di 23 eccezione, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a rifondere a le RT CP_1 spese sostenute nel giudizio di primo grado per resistere alla azione del danneggiato che si liquidano in complessivi €. 4.000,00 – di cui €. 900,00 per la fase di studio, €. 650,00 per quella introduttiva, €. 950,00 per quella istruttoria ed €. 1.500,00 per quella decisoria - oltre spese generali al 15% , IVA e CAP come per legge;
respinge per il resto gli appelli, principale ed incidentale, confermando la sentenza impugnata;
condanna e , in solido, a rifondere agli RT CP_1 appellati e le spese del presente grado di giudizio CP_2 CP_3 che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi €. 5.276,00 – di cui €.
2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per quella introduttiva ed €. 1.800,00 per quella decisoria - oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
condanna a rifondere alla le spese del presente RT CP_1 grado di giudizio, comprese quelle ex art. 1917 III comma c.c., liquidate in complessivi €. 5.276,00 – di cui €. 2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per quella introduttiva ed €. 1.800,00 per quella decisoria - oltre spese generali al
15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo RT di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 5 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1179/2022
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa RT P.IVA_1 dall'Avv. Renato Cola
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Enrico Basso e dall'Avv. Fabiana Fioranelli
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dall'Avv. Andrea Parra
APPELLATO
pagina 1 di 23 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3 P.IVA_2
Roberto Sabbatini
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1252/2022 pubblicata il 31.10.2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante “… In via istruttoria: ammettere le prove per testi richieste in I grado e che di seguito nuovamente si capitolano:
1) Vero che in occasione del sinistro per cui è giudizio (sinistro del 13.6.2019 alle ore 8 e 35 circa) mi trovavo a bordo della mia auto lungo Viale del Lavoro di con direzione Ancona-Roma e, avvicinandomi all'incrocio sul quale poi è CP_3 avvenuto l'urto, mi arrestavo sulla corsia di sinistra del Viale del Lavoro, giacché il semaforo che regolava l'incrocio dava segnale rosso.
2) Vero che, dopo che mi ero arrestata ed era scattata la luce rossa, vedevo sfilare sulla mia destra, e con la mia stessa direzione di marcia, il motociclo condotto dal il quale andava ad urtare la fiat ND condotta dalla sig.a CP_2 al centro dell'incrocio. CP_1
3) Vero che la Fiat ND era ferma all'incrocio proveniente da S. Marcello, ed è ripartita allo scattare della luce verde per la sua posizione.
4) Vero che nei giorni precedenti avevo notato una anomalia dell'impianto semaforico che regolava l'incrocio, consistente unicamente nel fatto che non era funzionante la sola luce rossa, per chi, come la sig.a proveniva da S. CP_1
Marcello e si immetteva si Viale del Lavoro.
Teste: ; Testimone_1 Testimone_2
5) Vero che dagli accertamenti eseguiti in occasione del sinistro si è potuto rilevare il malfunzionamento dell'impianto semaforico che regola il traffico tra Via
S. Giuseppe e Viale del lavoro di anomalia consistente unicamente nella CP_3 circostanza del non funzionamento della luce rossa lanterna rossa del semaforo che regola il flusso per chi proviene da S. Marcello e si immette su Viale del
Lavoro. pagina 2 di 23 6) Vero per contro che erano regolarmente funzionanti sia il semaforo che regola il flusso per chi transita su Viale del Lavoro con direzione Ancona-Roma, sia la luce verde del semaforo che regola il flusso di chi si immette su Viale del lavoro proveniente da S. Marcello.
Testi, i verbalizzanti: , Testimone_3 CP_4
Nel merito, in riforma della sentenza di I grado respingere la domanda attrice con qualsiasi statuizione condannando il sig. a restituire a CP_2 [...]
l'importo di € 48.333,39 ricevuto in esecuzione della sentenza di I RT grado, oltre a quanto sarà versato al a titolo di spese legali. CP_3
In ipotesi subordinata, voglia condannare il a rivalere CP_3 [...] di quanto questa ha pagato in favore dell'attore in esecuzione della RT sentenza di primo grado, e comunque di ogni eventuale ulteriore somma della quale fosse chiamata a rispondere in dipendenza del sinistro per cui è causa.
Rigettare l'appello incidentale proposto dalla sig.ra per quanto CP_1 riguardo il capo della impugnazione relativo alle spese di lite che costei chiede porsi a carico di RT
Con vittoria di spese”
Dell'appellata-appellante incidentale: rilevata la inammissibilità delle note scritte precedentemente depositate in data 14.3.2024 dalla difesa dell'appellato
, trattandosi di memoria difensiva non autorizzata conclude, in via CP_2 istruttoria, chiedendo di ammettere la prova per testi richiesta e non ammessa in primo grado, di cui si ripropongono di seguito i capitoli:
1. Vero che in data 13/6/2019 verso le ore 8.35 il sig. n. ad CP_2
Ancona il 10/7/2003, alla guida del ciclomotore Beta tg X7ST4V, percorrendo il
V.le del Lavoro a impegnava l'incrocio con la Via S. Giuseppe mentre il CP_3 semaforo gli mostrava luce rossa;
2. Vero che, mentre impegnava il suddetto incrocio, i veicoli che CP_2 percorrevano il Viale del Lavoro con direzione Roma erano fermi davanti al semaforo rosso;
3. Vero che in data 13/6/2019 verso le ore 8.35 la sig.na n. a CP_1
Chiaravalle il 4/8/1976, alla guida dell'autovettura Fiat ND tg FF727MB, pagina 3 di 23 percorrendo la Via S. Giuseppe a impegnava l'incrocio con il Viale del Lavoro CP_3 partendo da ferma mentre le auto che percorrevano il Viale del Lavoro con direzione Roma erano ferme in fila davanti al semaforo rosso;
4. Vero che il ciclomotore condotto da impattava l'autovettura CP_2 condotta da sulla parte anteriore sinistra all'altezza del pneumatico CP_1 anteriore sinistro.
Testimoni: residente a [...] Testimone_1
e residente a [...]; l'agente di Testimone_2
P.L. e l'agente di P.M. , domiciliati presso il Testimone_3 CP_4
Comune di in P.za dell'Indipendenza n. 1. CP_3
Nel merito:
- in via principale: riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Ancona n° 1252/2022 sent. (resa nella causa n. 3895/2020 r.g.) pubblicata in data 31.10.2022, accertando l'insussistenza di responsabilità concorsuale, in capo a , CP_1 nella causazione dell'incidente stradale per cui è processo;
- in via subordinata;
in parziale riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare che la responsabilità di nella causazione dell'incidente stradale per cui è CP_1 processo è pari al 10% (dieci per cento) o alla diversa percentuale (inferiore al
50%) ritenuta di giustizia, riformando di conseguenza il quantum della condanna risarcitoria indicato nella sentenza appellata;
- in ogni caso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1917 comma III c.c., che la compagnia è tenuta, quale assicuratore per la R.C.A. di RT
, a farsi carico delle spese sostenute da per resistere CP_1 CP_1 all'azione del danneggiato in entrambi i gradi del giudizio e, per l'effetto, condannarla a rifondere la qui convenuta delle suddette spese di resistenza, nella misura ritenuta di giustizia e, comunque, entro i limiti previsti dall'art. 1917 III comma c.p.c.
Con vittoria delle spese, compenso professionale, Iva, Cap e spese generali, come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 4 di 23 Dell'appellato : “….ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_2 disattesa e reietta, ovvero dichiarata inammissibile, improcedibile, improponibile, per le ragioni esposte nel presente atto, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza pubblicata dal Tribunale di Ancona in data RT
02/11/2022, n. 1252 R.G. notificata in data 21/11/2022. In via istruttoria si chiede che non vengano accolte le istanze istruttorie di ammissione di una prova per testi, per le ragioni ampiamente esposte nei richiamati precedenti scritti difensivi, formulate dalle controparti RT CP_5 CP_3
Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali
[...] difensive del doppio grado di giudizio oltre al rimborso forfettario del 15 %, I.V.A.
e C.P.A.”.
Dell'appellato “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_3 disattesa e reietta, ovvero dichiarata improcedibile, improponibile o inammissibile, per le ragioni tutte esposte a mezzo del presente atto, rigettare il terzo motivo di impugnazione proposto dalla e le conseguenti RT conclusioni dalla stessa formulate in via subordinata, e quindi rigettare la domanda di rivalsa nei confronti del con conseguente conferma CP_3 delle statuizioni rese dal Tribunale di Ancona favorevoli al suddetto Ente.
Allo stesso modo, respingere e rigettare completamente anche ogni e qualsiasi eventuale altra domanda che, contro il medesimo dovesse essere CP_3 svolta e/o estesa dalle altre parti del presente giudizio.
Con condanna della odierna Appellante all'integrale pagamento e/o rifusione, in favore del delle spese processuali attinenti ed afferenti il presente CP_3 grado di giudizio.
In via istruttoria, …..con la precisazione di non voler consentire inversione alcuna dell'onus probandi, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa in data
17 Gennaio 2022, ….torna ad insistere per l'ammissione della prova per testi già ritualmente formulata nel giudizio di primo grado con la propria II° memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. sui seguenti capitoli di prova:
pagina 5 di 23 1)- “Vero che, in data 13 Settembre 2019, alle ore 8,35 circa, essa rispondente si trovava alla guida del proprio veicolo e transitava su Viale del Lavoro con direzione di marcia Ancona - Roma”.
2)- “Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, giunta in prossimità dell'intersezione con Via San Giuseppe, essa rispondente arrestava la marcia del proprio veicolo sulla corsia sinistra del Viale del Lavoro, in quanto il semaforo che regolava l'incrocio proiettava luce rossa”.
3)- “Vero che, sempre nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 1) che precede, dopo essersi fermata ed aver notato la luce semaforica rossa, essa rispondente vedeva passare sulla corsia posta alla sua destra, e con la sua stessa direzione di marcia, il motociclo condotto dal minore . CP_2
4)- “Vero che il motociclo di cui al capitolo precedente, attraversava l'intersezione in presenza di luce semaforica rossa per la sua direzione di marcia”.
5)- “Vero che il motociclo di cui al capitolo 3) che precede, dopo aver superato l'intersezione, andava ad impattare con il veicolo Fiat ND condotto dalla
Signora proveniente da Via San Giuseppe”. CP_1
6)- “Vero che la Fiat ND condotta dalla Signora di cui al CP_1 capitolo precedente, prima dell'urto era ripartita insieme ad altri veicoli allo scattare del verde per la sua direzione di marcia”.
7)- “Vero che il motociclo condotto dal minore andava ad CP_2 impattare sul lato sinistro della Fiat ND condotta dalla Signora CP_1 all'altezza del pneumatico anteriore”.
8)- “Vero che alla data del 13 Giugno 2019, in occasione del sinistro in cui rimanevano coinvolti il motociclo condotto dal minore e la Fiat CP_2
ND condotta dalla Signora l'anomalia dell'impianto semaforico CP_1 che regola il traffico tra Via S. Giuseppe e Viale del Lavoro di consisteva CP_3 unicamente nel non funzionamento della lanterna rossa del semaforo che regola il flusso per chi proviene da S. Marcello e si immette su Viale del Lavoro”.
9)- “Vero che, sempre alla data del 13 Giugno 2019, e sempre in occasione del sinistro in cui rimanevano coinvolti il motociclo condotto dal minore CP_2
e la Fiat ND condotta dalla Signora erano regolarmente
[...] CP_1
pagina 6 di 23 funzionanti sia il semaforo che regola il flusso per chi transita su Viale del Lavoro con direzione Ancona - Roma, sia la luce verde del semaforo che regola il flusso di chi si immette su Viale del Lavoro proveniente da S. Marcello”.
10)- “Vero che, dopo il sinistro del 13 Giugno 2019 in cui rimanevano coinvolti il motociclo condotto dal minore e la Fiat ND condotta dalla CP_2
Signora veniva apposto su Via San Giuseppe, in prossimità CP_1 dell'intersezione con il Viale del Lavoro, un ulteriore cartello indicante: “lanterna rossa non funzionante, transitare con il verde”, come raffigurato nella fotografia che si rammostra”.”
Indica quali testimoni: , - Testimone_1 Testimone_2 capitoli di prova nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) - nonché l'Agente CP_4
l'Agente il Commissario e l'Ingegner Testimone_3 Parte_2
- capitoli di prova nn. 8), 9) e 10). Persona_1
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona, all'esito del giudizio promosso da nei confronti di e della Parte_3 CP_1 [...]
in cui è intervenuto, quale terzo chiamato, il ha RT CP_3 accolto, per quanto ritenuto di ragione, la domanda proposta dall'attore, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale, ed ha statuito quanto segue:
-dichiara che il sinistro si è verificato per responsabilità concorsuale ex art. 2054 c.c. dell'attore e della convenuta CP_2 CP_1
-condanna quest'ultima in solido con a versare all'attore RT la somma di €. 39.983,87 (pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di CP_2 risarcimento), oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro all'effettivo saldo sulla somma così determinata;
-rigetta la richiesta di di rivalsa contro il RT CP_3
-condanna in solido con a rimborsare, a parte CP_1 RT attrice, la somma di €. 4.500,00 per compensi ed €. 740,00 per spese, oltre pagina 7 di 23 accessori dovuti per legge e, al la somma di €. 3.800,00 per CP_3 compensi, oltre accessori dovuti per legge;
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che nel caso di specie:
-le risultanze istruttorie non permettevano di determinare il grado di incidenza delle singole responsabilità, sicché non poteva ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma c.c.;
-entrambi i conducenti delle due vetture coinvolte nel sinistro avrebbero dovuto adeguare la propria andatura e la complessiva condotta di guida alle regole prudenziali imposte dal Codice della Strada (artt. 140 e segg.) che prescrivono l'adozione di cautele particolari volte a ridurre il rischio di incidenti, nell'approssimarsi ad un incrocio dotato di impianto semaforico e, soprattutto, in presenza di cartelli che segnalavano malfunzionamenti del semaforo;
-nessun addebito poteva muoversi al che aveva provveduto a CP_3 segnalare l'anomalia dell'impianto semaforico con apposita cartellonistica ed aveva adottato i provvedimenti amministrativi necessari per procedere alla risoluzione del problema.
Ad avviso del Tribunale, inoltre, la concorrente responsabilità di entrambe le parti coinvolte nel sinistro era desumibile dagli elementi di prova emersi, valutati insieme al fatto che la compagnia convenuta aveva provveduto a risarcire all'attore sia i danni al motociclo che quelli agli accessori ex art. 2054 c.c., secondo comma, con appositi atti di transazione sottoscritti dalle parti.
Il giudice di primo grado ha quindi proceduto alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di Milano, tenuto conto delle risultanze della CTU espletata.
II) Ha proposto appello la per i motivi di seguito illustrati, RT lamentando la mancata ammissione delle prove testimoniali, la non corretta valutazione delle risultanze istruttorie e la erroneità della decisione con riferimento alla applicazione del criterio presuntivo di cui all'art. 2054 II comma c.c. e contestando il capo della sentenza con cui è stata respinta la richiesta di manleva formulata nei confronti del CP_3
pagina 8 di 23 Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, in via istruttoria, di ammettere le prove per testimoni già richieste in primo grado e, nel merito, di respingere la domanda dell'attore - condannando il alla restituzione della CP_2 somma di €. 48.333,39, versata in esecuzione della sentenza di primo grado - o, in via subordinata, di condannare il a rimborsare a CP_3 RT quanto da questa dovuto all'attore.
[...]
III) Si è costituita che ha contestato integralmente CP_1
l'impugnazione ed ha proposto appello incidentale diretto, previa ammissione delle prove testimoniali già richieste, ad escludere la ritenuta responsabilità concorsuale o, in subordine, ad accertare che la responsabilità della è alla CP_1 stessa attribuibile nella misura pari al 10% e, comunque, inferiore al 50%; ha chiesto inoltre e, in ogni caso, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1917
c.c., che la Compagnia Generali s.p.a. è tenuta, quale assicuratore per la R.C.A, a farsi carico delle spese sostenute dalla per resistere all'azione del CP_1 danneggiato in entrambi i gradi di giudizio .
III) Si è costituito altresì il che ha contestato l'impugnazione chiedendo CP_2 il rigetto dell'appello.
IV) Si è costituito inoltre il che, concordando con la odierna CP_3 appellante limitatamente alle doglianze concernenti la mancata ammissione delle prove testimoniali e la non corretta valutazione delle risultanze istruttorie, ha contestato l'appello nella parte in cui la ha ribadito la RT propria domanda di manleva nei confronti del ed ha concluso chiedendo CP_3
- previa ammissione delle istanze istruttorie, qualora la Corte non ritenga la domanda risarcitoria infondata nell'an debeatur, - di respingere il motivo di gravame concernente la domanda riproposta e di confermare sul punto la statuizione del primo giudice, favorevole all'Ente.
V.) Quindi, preso atto delle note scritte, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 9 di 23 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) L'appellante principale, con il primo motivo di gravame, lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale sulle circostanze del sinistro e la illegittima applicazione del criterio presuntivo di cui all'art. 2054 II comma c.c..
A tale riguardo rileva che il giudice di primo grado ha RT condotto una istruttoria che appare incomprensibile alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuto, perché - da un lato - ha dapprima ritenuto di non ammettere le prove testimoniali (poiché risultava dagli atti la ricostruzione dei fatti mediante gli accertamenti della Polizia Locale e delle dichiarazioni rese nella immediatezza dei fatti ) e – dall'altro – ha poi applicato la presunzione di pari responsabilità sul presupposto che i rilievi degli agenti non erano tali da fornire una ricostruzione dell'accaduto sufficientemente dettagliata;
osserva l'appellante che il criterio previsto dall'art. 2054 II comma c.c. è residuale e che, nella specie, sarebbe stato possibile accertare i fatti ed il grado di colpa, ammettendo le prove richieste, oggetto delle istanze istruttorie ribadite in questa sede.
1.2) Con il secondo motivo la Compagnia di Assicurazione ritiene che, ove si consideri corretta, in un'ottica di economia processuale, la decisione di non ammettere le prove, il Tribunale avrebbe comunque potuto trarre dal verbale e dalle dichiarazioni rese da e da tutti gli Testimone_4 Testimone_2 elementi per dichiarare la esclusiva responsabilità del CP_2
Lamenta quindi la omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali delle suddette testimoni oculari, acquisite dalla Polizia Locale, che, quali prove atipiche, sono ammissibili ed utilizzabili ai fini della decisione e deduce che, nella specie, dette dichiarazioni erano (e sono) dirimenti, emergendo da tali deposizioni che il aveva impegnato l'incrocio con il semaforo rosso CP_2 mentre la dapprima ferma al semaforo, aveva poi ripreso la marcia CP_1 insieme ad altri veicoli (o allo scattare della luce verde, oppure, dopo aver valutato le condizioni dell'incrocio).
L'appellante principale osserva poi che il primo giudice ha omesso di valutare il punto d'urto tra i due mezzi, così come evidenziato nel rapporto della Polizia
pagina 10 di 23 Stradale e in particolare il fatto che l'impatto è avvenuto tra la parte frontale del motociclo condotto dal e la fiancata dell'auto assicurata condotta CP_2 Pt_1 dalla sicché anche ove si volesse sostenere una anomalia del sistema CP_1 semaforico che abbia influito sulla genesi del sinistro, andrebbe comunque rilevato che il non è stato in grado di arrestarsi e di evitare l'impatto con il CP_2 veicolo della che aveva già impegnato l'incrocio. CP_1
Ad avviso dell'appellante l'attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso, da parte del avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad una diversa CP_2 conclusione, perché l'accertamento di una conclamata violazione da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di fornire prove ulteriori in ordine alla circostanza di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
1.3) Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole del fatto che il
Tribunale ha respinto la domanda di manleva nei confronti del e CP_3 rileva la erroneità degli elementi a tal fine valorizzati dal primo giudice riconducibili alla presenza sul luogo del sinistro di un cartello che avrebbe indicato il malfunzionamento del semaforo (essendo pacifico che il cartello è stato apposto nei giorni successivi al sinistro) ed al fatto che il si era attivato per CP_3 ripristinare la funzionalità del semaforo ( risultando la determina di spesa per la riparazione dell'impianto semaforico assunta a distanza di quasi un mese dall'incidente).
2.1) L'appellante incidentale, , lamenta con il primo motivo la CP_1 omessa pronuncia sulla domanda proposta dalla medesima avente ad oggetto la condanna della società al pagamento delle spese di RT resistenza ex art. 1917 III comma c.c. ed illustra i presupposti che, ad avviso della stessa, comportano l'accoglimento della domanda, contestando l'eccezione di non dover rifondere le spese alla assicurata, sollevata dalla Compagnia di
Assicurazione nel giudizio di primo grado con la memoria depositata ex art. 183
VI comma n. 2 c.p.c., sia perché tardiva sia perché, in ogni caso, infondata nel merito.
2.2) Con il secondo motivo deduce la insanabile contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ritiene pagina 11 di 23 non superata la presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro nonostante la mancata ammissione della prova per testi diretta a superare detta presunzione: osserva la a tale riguardo, che la presunzione di CP_1 corresponsabilità ex art. 2054 II comma c.c. viene meno qualora uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro stradale abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa (come nel caso di specie il , che ella CP_2 aveva impegnato l'incrocio da ferma e solo quando tutti i veicoli provenienti dalla sua sinistra (e quindi dalla direzione del motociclo) erano fermi per il semaforo rosso e che, conseguentemente, non era configurabile alcuna imprudenza a carico della stessa, tale da giustificare la concorrente responsabilità ritenuta sussistente dal primo giudice.
2.3) Con il terzo motivo l'appellante incidentale rileva la erronea applicazione della presunzione di responsabilità concorsuale anche alla luce delle risultanze istruttorie (desumibili, in particolare, dalle dichiarazioni delle persone sentite subito dopo il fatto) dalle quali si evince che la aveva impegnato l'incrocio CP_1 partendo da una situazione di arresto ) e che, quindi, Testimone_1 secondo una logica presuntiva, era inizialmente ferma davanti al semaforo rosso ed aveva iniziato l'attraversamento dell'incrocio dopoché era scattata la luce verde, procedendo a bassa velocità, mentre il sempre ragionando in via CP_2 presuntiva, aveva attraversato l'incrocio quando il semaforo segnalava, per il medesimo, la luce rossa, come avrebbero confermato i testimoni, se ammessi, e come, comunque, riferito da alla Polizia Locale. Testimone_2
3.1) Il primo ed il secondo motivo di appello principale e il secondo e terzo motivo di appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente perché concernenti questioni strettamente connesse, tutte relative alla mancata ammissione delle prove articolate nel giudizio di primo grado e alla non corretta valutazione delle risultanze istruttorie desumibili dal rapporto redatto dalla Polizia
Locale, intervenuta in occasione del sinistro di cui si tratta, e dalle dichiarazioni rese agli Agenti, subito dopo il fatto, da e . Testimone_1 Testimone_2
Le doglianze non sono fondate.
pagina 12 di 23 3.2) La ricostruzione del sinistro può essere effettuata sulla base della relazione del sinistro redatta dalla polizia locale, contenente anche le dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza da due testi oculari e : proprio Tes_1 Tes_2 dall'immediatezza e dalla neutralità delle fonti discende un'alta attendibilità di dette dichiarazioni, utilizzabili in sede giudiziale quali prove atipiche (v. Cass. civ.
n.13229/2015) e la superfluità della reiterazione dell'escussione nel corso dell'istruttoria, tenuto conto del fatto che le suddette testimoni dovrebbero essere sentite sulle medesime circostanze di fatto già riferite alla Polizia Locale, come si evince dall'oggetto dei capitoli di prova e dal contenuto delle dichiarazioni già rese, e che gli agenti intervenuti dovrebbero riferire in ordine agli accertamenti svolti in occasione del sinistro, già descritti nel rapporto e nei relativi allegati, ritualmente prodotti.
Del resto tutte le parti non hanno posto in discussione la possibilità di utilizzare il materiale probatorio, sopra indicato, quale prova atipica, ma hanno contestato le valutazioni del Tribunale che, da un lato, sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione prodotta, non ha ammesso le prove testimoniali, ritenendo gli elementi a disposizione sufficienti per ricostruzione la dinamica e, poi, sulla base di quella stessa documentazione, ha ritenuto di applicare il criterio presuntivo e residuale di cui all'art. 2054 II comma c.c., poiché le risultanze istruttorie non fornivano una ricostruzione dell'accaduto sufficientemente dettagliata, tale da poterne desumere la responsabilità del sinistro, ascrivibile a ciascun conducente.
3.3) Ciò posto è opportuno premettere che, come si evince dal rapporto della
Polizia locale e dai relativi allegati:
- il sinistro si è verificato il 13.6.2019, alle ore 8,35, a SI (AN), all'interno di una ampia intersezione tra Viale del Lavoro (dal quale stava provenendo il CP_2 alla guida di un ciclomotore) e Via San Giuseppe (dalla quale stava provenendo la alla guida della autovettura Fiat ND); CP_1
- l'incrocio è regolato da impianti semaforici;
- l'impatto tra i due mezzi è avvenuto tra la parte anteriore del ciclomotore e la fiancata sinistra del veicolo, all'altezza della ruota anteriore, come si desume dai pagina 13 di 23 danni, riprodotti nelle fotografie e descritti nel rapporto, riportati dai due mezzi,
e come riferito da che, trovandosi a bordo del primo veicolo, Testimone_1 fermo al semaforo rosso, in prossimità della intersezione, ha avuto modo di vedere l'incidente;
- all'epoca del sinistro, lungo Via San Giuseppe, nella direzione di marcia della
(San Marcello-SI) c'era un semaforo ed erano stati collocati tre segnali CP_1 che imponevano di dare la precedenza, mentre lungo Viale del Lavoro, nella direzione di marcia del (Ancona-Roma), c'erano tre semafori (due in CP_2 posizione sopraelevata ed un terzo montato su un palo infisso al suolo);
- la strada lungo la quale stava viaggiando il era divisa in due corsie, CP_2 una per i mezzi che intendevano svoltare a sinistra (ove al momento del fatto si trovavano le due testimoni oculari, la , in prima posizione, e la Tes_1
in seconda posizione, a bordo delle rispettive autovetture) e, l'altra, per i Tes_2 veicoli che intendevano procedere diritto (lungo la quale stava procedendo il
; CP_2
- i mezzi sono stati rivenuti al centro della intersezione di fronte all'incrocio con
Via San Giuseppe ad una distanza di circa 16.60 metri dalla linea di arresto posta su Viale del Lavoro.
3.4) Le due testimoni oculari hanno riferito quanto segue:
IN UL: "Transitavo su Viale del Lavoro con direzione di marcia Ancona - Roma. Giunta in prossimità dell'intersezione con Via San
Giuseppe notavo il semaforo proiettare luce gialla mi fermavo. Preciso che ero la prima della corsia posta sul lato sinistro. Appena mi sono fermata notavo la luce rossa accesa. Dopo notavo passare sulla corsia di destra un motociclo. Su Via San
Giuseppe con direzione di marcia San Marcello - un veicolo, probabilmente CP_3 con luce verde, era già partito da una situazione di arresto L'impatto avveniva sul lato sinistro del veicolo all'altezza dello pneumatico anteriore, poi notavo il conducente del motociclo cadere sulla parte anteriore del veicolo per poi cadere avanti al veicolo sull'asfalto dove ci sono le chiazze di sangue. Appena potevo svoltavo a sinistra su Via San Giuseppe e mi fermavo sul posto. Preciso che la conducente del veicolo si trovava sulla corsia di sinistra prima di ripartire con
pagina 14 di 23 direzione di marcia San Marcello - Preciso che dalla mia posizione non CP_3 riuscivo a vedere la luce semaforica posta su Via San Giuseppe con direzione San
Marcello - " CP_3
: “Mi trovavo su Viale del Lavoro con direzione di marcia Testimone_2
Ancona - Roma sulla corsia posta a sinistra. Ero con il veicolo in seconda posizione di arresto. Notavo i semafori proiettare già luce rossa quando da destra sopraggiungeva un motociclo che continuava la marcia verso Viale della Vittoria.
Preciso che la corsia di destra, prima dell'arrivo del motociclo era libera da veicoli.
Notavo nel frattempo i veicoli posti su Via San Giuseppe con direzione San
Marcello - riprendere la marcia. Con lo sguardo seguivo il motociclo quando CP_3 sentivo un forte urto. Non ho visto l'urto perché avevo il veicolo che mi precedeva che mi copriva la visuale. Subito dopo però notavo il conducente del motociclo che veniva trasportato per un po' sul cofano dell'auto. Appena la conducente ha fermato il veicolo, il conducente del motociclo scivolava a terra cadendo sull'asfalto…”.
3.5) In epoca successiva al sinistro di cui si tratta è stato apposto dal Comune di un cartello lungo Via San Giuseppe recante la dicitura “Attenzione al CP_3 semaforo lanterna rossa non funzionante transitare con il verde”: tale circostanza, dedotta e documentata nel corso del giudizio di primo grado, non ha costituito oggetto di contestazione tra le parti.
3.6) E' altresì pacifico che con determina del 10.7.2019 il CP_3 premesso che il 15.6.2019 era stato constatato il “malfunzionamento della scheda semaforica dell'impianto sito all'intersezione tra Via San Giuseppe e Viale del
Lavoro che risulta irrimediabilmente danneggiata, con conseguente messa fuori servizio dell'intero impianto” ha, tra l'altro, ritenuto di procedere alla sostituzione e posa in opera di una nuova scheda affidando l'incarico ad una società già individuata (doc. n. 26, allegato da parte attrice, nel giudizio di primo grado).
4.) Ritiene il Collegio che, in mancanza di concreti elementi di prova diretti a dimostrare quale fosse, all'epoca del sinistro, il meccanismo di sincronizzazione tra i semafori che regolavano la circolazione tra Viale del Lavoro e Via San
Giuseppe, non sia possibile ricostruire la esatta dinamica del sinistro: infatti dai pagina 15 di 23 documenti prodotti (e, in particolare, dal rapporto redatto dalla Polizia Locale) non emerge alcun elemento in tal senso che, peraltro, non è desumibile dalle deposizioni sopra trascritte.
Invero il riferimento, da parte delle due testimoni, all'impianto semaforico che proiettava la luce rossa, quando la e la si sono fermate, Tes_1 Tes_2 rispettivamente, in prima e seconda posizione, all'interno della corsia, posta sul lato sinistro, di Viale del Lavoro non assume significativo rilievo, perché non permette di accertare che tutti i semafori (come si è detto, due in posizione sopraelevata ed un terzo su un palo infisso al suolo) segnalavano la luce rossa né quindi di ritenere che la circolazione era vietata sia per coloro che (come le due testimoni) si trovavano all'interno della corsia destinata alla svolta a sinistra, sia per gli utenti che (come il stavano viaggiando nell'altra corsia, posta CP_2 sulla destra, destinata al transito dei veicoli che intendevano procedere diritto.
La teste , infatti, si è riferita esclusivamente ad un semaforo che Tes_1 segnalava la luce rossa e ciò induce a ritenere che ella abbia notato esclusivamente l'impianto che regolava la circolazione lungo la sua corsia
(destinata ai veicoli che intendevano svoltare a sinistra); né l'uso del plurale (“i semafori”) da parte della appare decisivo per sostenere che tutti e tre Tes_2 semafori posti lungo Viale del Lavoro proiettassero la luce rossa, atteso che l'impianto era destinato a regolare il transito in due corsie e in diverse direzioni per cui non può escludersi, in mancanza di ulteriori elementi di prova in ordine alle modalità di funzionamento dei tre semafori, che uno dei tre semafori proiettasse una diversa luce (gialla o verde) per coloro che, a differenza della stavano procedendo lungo la corsia posta sulla destra e intendevano Tes_2 proseguire diritto (come, nella specie, il . CP_2
D'altra parte non appare dirimente il fatto che le due testimoni, dopoché si erano fermate al semaforo, hanno visto i veicoli provenienti da Via San Giuseppe riprendere la marcia.
Invero, premesso che la e la per la posizione in cui si Tes_1 Tes_2 trovavano, non erano in condizione di verificare quale fosse la luce proiettata dal semaforo posto lungo la suddetta strada (così come precisato dalla ), Tes_1
pagina 16 di 23 si osserva che – come si è detto – non è stato precisato né è stato dimostrato quale fosse il meccanismo di sincronizzazione tra i semafori per cui non può escludersi che i veicoli abbiano ripreso la marcia, non perché il semaforo segnalava la luce verde (circostanza non dimostrata), ma perché il semaforo, temporaneamente, non proiettava alcuna luce o segnalava una luce gialla, avendo la stessa riferito di essere a conoscenza che nelle “ultime CP_1 settimane la luce rossa dell'impianto” non funzionava (v. dichiarazioni rese dalla stessa alla Polizia Locale):tale situazione appare compatibile con il transito dei veicoli provenienti da Via del Lavoro che, procedendo sulla corsia posta sulla destra (come il , intendevano proseguire diritto atteso che la circolazione CP_2 era regolata mediante la segnaletica, provvisoriamente apposta, che imponeva ai mezzi provenienti da Via San Giuseppe di dare la precedenza a quelli che transitavano su Viale del Lavoro.
In tale contesto è quindi possibile che i veicoli notati dalle due testimoni
(compreso quello condotto dalla abbiano ripreso la marcia (con il CP_1 semaforo spento o con la luce gialla e sebbene il semaforo non proiettasse la luce verde), ritenendo di poter effettuare, in condizioni di sicurezza,
l'attraversamento dell'incrocio, dopo aver verificato lo stato della circolazione lungo Viale del Lavoro.
Le circostanze delineate inducono a ritenere che le risultanze istruttorie non permettano di verificare le condotte di guida dei due conducenti coinvolti - non essendo ravvisabili concreti elementi di prova per stabilire quale fosse la luce proiettata dagli impianti semaforici, al momento in cui si è verificato il sinistro – né quindi di ricostruire con sufficiente certezza la dinamica del sinistro.
Giova ribadire che i capitoli di prova articolati dall'appellante principale e dall'appellante incidentale (trascritti in epigrafe) non evidenziano elementi ulteriori rispetto a quelli già desumibili dal rapporto della Polizia Locale e dalle deposizioni delle due testimoni sopra indicate e non chiariscono i tempi e le modalità di funzionamento dei semafori né il meccanismo di sincronizzazione degli impianti, tenuto conto anche del fatto che non risultano eseguiti accertamenti a tale riguardo, nell'immediatezza del fatto, come si evince dal rapporto redatto pagina 17 di 23 dalla Polizia Locale: in tale contesto non può essere attribuito rilievo decisivo alla violazione contestata al per non aver rispettato i segnali delle lanterne CP_2 semaforiche perché basata esclusivamente sulle deposizioni dei testi che, per le ragioni spiegate, non evidenziano, sul punto, univoci dati oggettivi.
Né peraltro elementi significativi possono evincersi dal cartello apposto dal di recante la dicitura “Attenzione al semaforo lanterna rossa non CP_3 CP_3 funzionante transitare con il verde”, sia perché è pacifico tra le parti che detto cartello è stato collocato in epoca successiva al sinistro (e quindi nulla dimostra in merito alla situazione esistente alla data dell'incidente), sia perché - e in ogni caso - per le argomentazioni sopra svolte, da tale malfunzionamento non può evincersi con certezza che la abbia iniziato l'attraversamento dell'incrocio CP_1 con il semaforo verde.
Peraltro si osserva altresì che dal suddetto non si evince con sufficiente CP_6 certezza la natura del malfunzionamento tenuto presente che il 15.6.2019 e quindi a distanza di soli due giorni dal sinistro (quando, pacificamente, il cartello non era stato ancora collocato), il ha accertato un malfunzionamento CP_3 che riguardava non (soltanto) la lampadina di accensione della luce rossa, ma la scheda semaforica dell'impianto, irrimediabilmente danneggiata, situazione tale da comportare la “messa fuori servizio dell'intero impianto” (v. doc. n. 26 dell'attore, odierno appellato).
Va poi rilevato, sotto diverso profilo, che l'impatto tra i due mezzi (tra la parte anteriore del motociclo e quella laterale sinistra del veicolo, all'altezza dello pneumatico anteriore), denota che l'autovettura aveva iniziato l'attraversamento al sopraggiungere del motociclo, ma, in mancanza di ulteriori dati oggettivi in ordine al comportamento della e del e al punto d'urto all'interno CP_1 CP_2 della intersezione, non rappresenta in sé un elemento sufficiente per ricostruire la dinamica dell'incidente.
Pertanto le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto se ed in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro, sicché nella specie è stata correttamente applicata la presunzione di pari responsabilità prevista pagina 18 di 23 dall'art.2054 II comma c.c., la cui ratio è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro
(Cass. n. 7479/2020).
Le considerazioni svolte assorbono, per il loro carattere dirimente, l'esame delle altre questioni trattate dagli appellanti, principale ed incidentale, con i motivi in esame che vanno dunque respinti.
5.) Passando ad esaminare il terzo motivo di appello principale concernente la domanda di rivalsa nei confronti del proposta dalla CP_3 RT
(non esaminata dal primo giudice), si osserva che, in mancanza di sufficienti ed oggettivi elementi di prova che permettano di individuare le modalità di funzionamento dei semafori nonché il meccanismo di sincronizzazione al momento del sinistro e di ricostruire la dinamica dell'incidente, non sono configurabili profili di colpa a carico dell'Ente.
In ogni caso si rileva che non sarebbe ravvisabile il nesso causale tra il dedotto malfunzionamento del semaforo ed il sinistro di cui si tratta.
Invero alla data dell'incidente il aveva già apposto lungo Via CP_3
San Giuseppe tre segnali che imponevano di dare la precedenza (la circostanza
è pacifica e risulta dalle fotografie allegate che riproducono lo stato dei luoghi subito dopo il sinistro) e che andavano tenuti in considerazione dagli utenti della strada qualora il semaforo fosse stato spento o lampeggiante o avesse presentato anomalie: pertanto, non essendo emersi elementi di prova per stabilire se e quale luce proiettasse il semaforo posto lungo la Via San Giuseppe, si osserva che, anche nella ipotesi in cui la avesse impegnato l'incrocio in presenza di un CP_1 semaforo spento, o lampeggiante o che presentava anomalie, al non CP_3 potrebbe essere attribuita alcuna responsabilità in ordine al sinistro ed alla condotta di guida della la quale avrebbe dovuto concedere la precedenza CP_1 in considerazione della segnaletica ivi esistente e iniziare l'attraversamento dell'incrocio dopo aver adeguatamente valutato le condizioni del traffico e della circolazione.
Il terzo motivo di appello principale va pertanto respinto.
pagina 19 di 23 6.) Tale conclusione, implicando la reiezione della domanda di rivalsa avanzata dall'appellante principale nei confronti del rende superfluo CP_3
l'esame delle ulteriori questioni trattate sul punto da e RT dall'Ente nonché delle istanze istruttorie articolate da quest'ultimo.
7.) Il primo motivo di appello incidentale, concernente la omessa pronuncia sulla domanda di condanna della società al pagamento delle RT spese di resistenza ex art. 1917 III comma c.c. è invece fondato e va accolto.
Invero, come chiarito dai giudici di legittimità, “le spese effettuate per resistere in giudizio, in realtà, sono spese che l'assicuratore si impegna (nel contratto) o comunque è tenuto nei limiti di cui all'art. 1917 c.c., solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità, perché evocato in giudizio, di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato. Le spese di resistenza presuppongono che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite, che ha causa situazioni rientranti nella garanzia assicurativa. Non ha rilievo alcuno che la presenza in giudizio dell'assicurato non sia stata causata da una posizione difensiva dell'assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato;
le spese legali per affrontare il processo prescindono da questa circostanza processuale mutevole, e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato” (Cass. civ. n.8896/2020).
E' quindi irrilevante il fatto che, nel caso in esame, la Compagnia di
Assicurazione non abbia sollevato eccezioni in ordine al rapporto assicurativo.
Né a diverse conclusioni si ritiene di dover pervenire in considerazione del fatto che, in materia di responsabilità civile automobilistica, l'assicurato non propone domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore (situazione che renderebbe necessaria l'attività processuale da parte dell'assicurato medesimo) il quale è destinatario della domanda del danneggiato secondo i principi che regolano l'azione diretta.
A tale riguardo è stato infatti osservato che è un errore di diritto “affermare che il diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese di resistenza sussisterebbe solo pagina 20 di 23 quando egli, convenuto dal terzo, chiami in causa l'assicuratore, e non quando il terzo convenga ab origine in giudizio tanto l'assicurato, quanto l'assicuratore. Tale affermazione è manifestamente erronea, dal momento che - da un lato - l'art. 1917 c.c., comma 3, non pone alcuna distinzione al riguardo;
e dall'altro che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato restano tali, e devono essere rifuse dall'assicuratore all'assicurato, sia quando quest'ultimo chiami in causa l'assicuratore, sia quando non lo chiami” (Cass. civ. n. 9948/2017).
Vero è che "nell'assicurazione della responsabilità civile il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., comma 3, va escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilità dalla costituzione in giudizio" (Cass. civ. n.
5479/2015).
Tuttavia, nel caso di specie, non può escludersi un concreto interesse della alla costituzione in giudizio tenuto presente che non risulta dagli atti che CP_1 la Compagnia di Assicurazione abbia espressamente manifestato la volontà di gestire la causa, anche in nome e nell'interesse dell'assicurata
(indipendentemente dal fatto che la polizza contenga o meno un patto di gestione della lite): infatti la missiva del 18.1.2019 allegata da RT
(inviata alla in seguito alla richiesta di risarcimento danni da parte del CP_1 danneggiato) non contiene alcun riferimento in tal senso ed anzi evidenzia motivi di possibili contrasto tra la Compagnia e l'assicurata, avendo la prima rilevato che, nella specie, non era pervenuta una denuncia del sinistro da parte della e che la mancanza di tempestività nella denuncia avrebbe potuto CP_1
“pregiudicare in tutto o in parte la possibilità di valorizzare le… ragioni della assicurata, con possibili conseguenze negative sulla polizza”.
Per le considerazioni svolte, in accoglimento del primo motivo di appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, la RT va condannata a rifondere alla le spese sostenute nel giudizio di
[...] CP_1 primo grado per resistere all'azione del danneggiato.
pagina 21 di 23 7.) In conclusione, l'appello incidentale va accolto in tali limiti e, per il resto, la impugnazione principale e quella incidentale vanno respinte confermando la sentenza impugnata, anche in ordine alla statuizione relativa alle spese processuali atteso che, quanto agli aspetti in contestazione, concernenti l'accertamento della responsabilità, la decisione del Tribunale è stata confermata, mentre la modifica della sentenza riguarda esclusivamente la domanda proposta dalla assicurata nei confronti della sua Compagnia di Assicurazione. CP_1
8.) Ciò posto, stante la reiezione dei motivi di appello - principale ed incidentale - concernenti la accertata responsabilità del sinistro, si ritiene di condannare le appellanti e a rifondere alle RT CP_1 controparti e le spese del presente grado, CP_2 CP_3 liquidate come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia, individuato in base alla somma liquidata dal primo giudice, in questa sede non contestata, e alla attività effettivamente svolta (esclusa quindi la fase di trattazione ed istruttoria in mancanza della relativa attività processuale).
Inoltre, in virtù del principio della soccombenza, va RT condannata a rifondere alla le spese del presente grado di giudizio CP_1 liquidate come in dispositivo, comprese le spese di resistenza ex art. 1917 III comma c.c.
9.) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo RT di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, proposti rispettivamente da e da RT CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1252/2022, pubblicata il
31.10.2022, respinta ogni contraria e diversa istanza, anche istruttoria, ed pagina 22 di 23 eccezione, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a rifondere a le RT CP_1 spese sostenute nel giudizio di primo grado per resistere alla azione del danneggiato che si liquidano in complessivi €. 4.000,00 – di cui €. 900,00 per la fase di studio, €. 650,00 per quella introduttiva, €. 950,00 per quella istruttoria ed €. 1.500,00 per quella decisoria - oltre spese generali al 15% , IVA e CAP come per legge;
respinge per il resto gli appelli, principale ed incidentale, confermando la sentenza impugnata;
condanna e , in solido, a rifondere agli RT CP_1 appellati e le spese del presente grado di giudizio CP_2 CP_3 che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi €. 5.276,00 – di cui €.
2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per quella introduttiva ed €. 1.800,00 per quella decisoria - oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
condanna a rifondere alla le spese del presente RT CP_1 grado di giudizio, comprese quelle ex art. 1917 III comma c.c., liquidate in complessivi €. 5.276,00 – di cui €. 2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per quella introduttiva ed €. 1.800,00 per quella decisoria - oltre spese generali al
15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo RT di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 5 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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