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Decreto 12 giugno 2025
Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario, dott.ssa Anna Difalco, nel procedimento recante n° 2131/2024 R.G.L., pendente tra
, con l'avv. PALMERI PAOLO Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO PALERMO
convenuto
Alle ore 15,15, alla fine della camera di consiglio;
letti gli atti e sentito il procuratore di parte;
vista la dichiarazione resa in udienza dalla parte personalmente di rinuncia agli atti del giudizio pendente;
ritenuto che
detta istanza è stata formulata in udienza e che parte resistente ha accettato;
ritenuto pertanto che vi sia carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio;
visto l'art. 306 cpc, ai sensi del quale le spese sono a carico del rinunciante salvo diverso accordo, indipendentemente dalla fondatezza della domanda (cfr. Cass. 21933/2006) e ciò vale anche quando il convenuto abbia un interesse alla prosecuzione della causa sufficiente a rendere necessaria l'accettazione della rinuncia (Cass.9066/2002), salvo il caso in cui la rinuncia sia avvenuta prima della costituzione in giudizio del convenuto non dovendosi in tal caso statuire alcunché sulle spese di lite.
PQM
Dichiara l'estinzione del procedimento;
Condanna parte ricorrente a rifondere all' resistente le spese del giudizio, che CP_1
liquida in € 849,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
Palermo, 10/06/2025
Il Giudice Anna Difalco
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario, dott.ssa Anna Difalco, nel procedimento recante n° 2131/2024 R.G.L., pendente tra
, con l'avv. PALMERI PAOLO Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO PALERMO
convenuto
Alle ore 15,15, alla fine della camera di consiglio;
letti gli atti e sentito il procuratore di parte;
vista la dichiarazione resa in udienza dalla parte personalmente di rinuncia agli atti del giudizio pendente;
ritenuto che
detta istanza è stata formulata in udienza e che parte resistente ha accettato;
ritenuto pertanto che vi sia carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio;
visto l'art. 306 cpc, ai sensi del quale le spese sono a carico del rinunciante salvo diverso accordo, indipendentemente dalla fondatezza della domanda (cfr. Cass. 21933/2006) e ciò vale anche quando il convenuto abbia un interesse alla prosecuzione della causa sufficiente a rendere necessaria l'accettazione della rinuncia (Cass.9066/2002), salvo il caso in cui la rinuncia sia avvenuta prima della costituzione in giudizio del convenuto non dovendosi in tal caso statuire alcunché sulle spese di lite.
PQM
Dichiara l'estinzione del procedimento;
Condanna parte ricorrente a rifondere all' resistente le spese del giudizio, che CP_1
liquida in € 849,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
Palermo, 10/06/2025
Il Giudice Anna Difalco