Sentenza 19 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 19/12/2018, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2018
N. 01193/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00229/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2018, proposto da:
L'Ultima Spiaggia S.a.s. di RE MA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Donegà, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nel ricorso e domicilio fisico presso lo studio dell'avvocato Luca Donegà, in Piove di Sacco, Via Michiel 81;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Papa e Debora Perini, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC dell’avvocato Debora Perini indicato nell’atto di costituzione e domicilio fisico eletto presso i predetti difensori nella sede municipale di Chioggia – Ufficio dell’Avvocatura civica, in Chioggia, Corso del Popolo 1193;
Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del ET - sede di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Chiara S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Alegiani, con domicilio ex lege presso l’indirizzo PEC indicato nel controricorso e domicilio fisico presso lo studio dell'avvocato Pierpaolo Alegiani, in Jesolo, Piazza Venezia 9 - Laguna Center;
per l'annullamento
dell’atto pluriennale di concessione demaniale marittima turistica, sottoscritto dal Comune di Chioggia in favore di Chiara S.r.l.s. in data 2/10/2017, a rogito del Notaio in Chioggia Dott. Alessandro Caputo, repertorio 155.877, raccolta 21.490, registrato a Chioggia il 16/10/2017, al n. 2491, Serie 1T, relativo all’ambito n. 61 del piano particolareggiato dell’arenile di Sottomarina e Isola Verde, e di ogni atto antecedente e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia e di Chiara S.r.l.s.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone la società ricorrente di essere concessionaria di una porzione di spiaggia in località Isola Verde di Chioggia, individuata con l’ambito n. 63 del piano dell’arenile di Sottomarina e Isola Verde, in cui svolge la sua attività di gestione di uno stabilimento balneare.
Rappresenta, dunque, che essendo interessata ad ampliare la propria attività ed avendo appreso che la concessione demaniale n. 5 del 2011, relativa all’ambito n. 61 del piano dell'arenile, era scaduta o prossima alla scadenza, ha avanzato al Comune di Chioggia istanza di accesso (civico ex art. 5 co. 2 D.Lgs 33/2013 s.m.i.) in data 20 aprile 2017 per prendere visione ed ottenere copia della concessione demaniale turistica rilasciata alla società Chiara S.r.l.s. sull’arenile della località Isola Verde di Chioggia, ambito n. 61, e dell’ultimo atto di rinnovo della medesima, indicante la scadenza della sua validità.
Rappresenta altresì parte ricorrente che, dopo alcuni solleciti il Comune di Chioggia, con e-mail del 18 maggio 2017, ha inviato copia della concessione demaniale n. 5/2011, che riportava come scadenza della sua validità il 31 dicembre 2016, e le due successive autorizzazioni al subingresso, che avevano portato all’intestazione della concessione demaniale de qua alla società Chiara S.r.l.s..
La ricorrente - con istanza del 20 giugno 2017 (prot. n. 28726) - ha quindi segnalato formalmente al Comune di Chioggia l'intervenuta scadenza della concessione demaniale rilasciata alla società Chiara S.r.l.s. (in data 31 dicembre 2016), evidenziando che la predetta società continuava nondimeno a gestire quel tratto di spiaggia, e ha chiesto contestualmente allo stesso Comune di far cessare l’occupazione e l’utilizzo senza titolo dell’ambito in questione ed avviare il procedimento per l’assegnazione (dell’ambito n. 61 dell’arenile) ad un nuovo concessionario mediante gara, aggiungendo che non risultava più possibile concedere la proroga della concessione.
La società ricorrente rappresenta di non aver tuttavia ricevuto alcuna risposta e di non aver trovato alcuna pubblicazione sull’albo pretorio comunale on-line relativa all’avviso di concorso per l’assegnazione di quel suolo; di conseguenza, con nota in data 14 novembre 2017 ha chiesto al Comune di Chioggia spiegazioni in merito alla permanenza di Chiara S.r.l.s. sul suolo demaniale (sul presupposto dell’intervenuta scadenza della concessione nel dicembre 2016), e contestualmente ha avanzato istanza di accesso civico generalizzato sugli atti relativi alla concessione demaniale marittima turistica per l’ambito 61 dell’arenile in località Isola Verde, al fine di prenderne visione ed ottenerne copia, per verificare la sopravvenienza di fatti o provvedimenti a giustificazione della occupazione del suolo demaniale.
La società ricorrente rappresenta di essere stata ammessa a prendere visione degli atti amministrativi presso il competente ufficio comunale in data 12 dicembre 2017, venendo così a conoscenza del fatto che il 2 ottobre 2017 il Comune di Chioggia, su istanza di Chiara S.r.l.s., aveva modificato la durata della concessione de qua , prorogandola per venti anni; infatti, espone la ricorrente, con contratto a rogito del notaio in Chioggia dott. Alessandro Caputo, in data 2 ottobre 2017, Rep. n. 155.877, Racc. n. 21.490, il Comune ha concesso alla società Chiara S.r.l.s. il mutamento della durata della concessione demaniale marittima per l’ambito n. 61 della spiaggia in località Isola Verde, invocando l’art. 54 e la lett. e) bis dell’allegato S/3 della L.R.V. 33/2002.
Ciò, lamenta parte ricorrente, è avvenuto nonostante che la concessione fosse già scaduta il 31 dicembre 2016, e che, di conseguenza, per la gestione del relativo ambito dell'arenile, avrebbe dovuto essere rilasciata una nuova concessione, con la necessaria procedura comparativa delle richieste concorrenti.
Con il richiamato mutamento del contenuto della concessione precedente, si duole parte ricorrente, il Comune ha invece in sostanza prorogato per venti anni una concessione demaniale (la n. 5/2011) ormai non più sussistente; inoltre, tale proroga è anche avvenuta - lamenta l’esponente - in mancanza di un presupposto che sarebbe stato comunque necessario e indefettibile, quand'anche fosse stata rilasciata tempestivamente (ossia prima della scadenza della concessione), e cioè senza che Chiara S.r.l.s. avesse proposto di realizzare nuovi investimenti economici che potessero giustificare almeno formalmente la proroga medesima (ed infatti, sostiene parte ricorrente, l’investimento economico sull’area demaniale, preso in considerazione dal Comune per poter sostenere di avere applicato quanto disposto dalla lett. e) bis dell’allegato S/3 della L.R.V. 33/2002, ovvero la costruzione di un chiosco da spiaggia, è in realtà già stato realizzato nell’anno 2014, come dichiarato nello stesso atto di concessione demaniale impugnato, cioè ben tre anni prima del rilascio della proroga impugnata).
Il Comune, lamenta infine parte ricorrente, ha concesso la proroga nella gestione dell'ambito di arenile a Chiara S.r.l.s. pur sapendo della domanda dell'odierna ricorrente di mettere a concorso la concessione, e senza nemmeno risponderle sul punto.
Dunque, con ricorso, spedito per la notifica in data 2 febbraio 2018 e depositato in data 23 febbraio 2018, L'Ultima Spiaggia S.a.s. di RE MA & C. ha avversato gli atti indicati in epigrafe.
1.1. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Chioggia e Chiara S.r.l.s., chiedendo la declaratoria di inammissibilità del gravame e comunque insistendo per la sua infondatezza.
Non si è costituita l’Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del ET - sede di Venezia.
1.2. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2018, presenti i difensori delle parti, come da verbale, i quali si sono riportati alle conclusioni già prese chiedendone l’accoglimento, il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
1. In limine litis , il Collegio dichiara l’inutilizzabilità del documento depositato dalla parte ricorrente in data 14 novembre 2018 (come risulta dal sistema), in violazione del termine perentorio fissato dall'art. 73, comma 1, cod. proc. amm. (arg. ex Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2018, n. 3477; Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2018, n. 2247; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 maggio 2018, n. 3602; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 maggio 2018, n. 1053), non avendo peraltro la parte autrice del deposito fornito dimostrazione dell’estrema difficoltà di produzione nei termini di legge (art. 54, comma 1, cod. proc. amm.; cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2017, n. 3705; Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3192).
2. Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni frapposte dalle parti resistente e controinteressata.
2.1. Il Comune resistente ha dedotto l’ inammissibilità del ricorso per carenza di interesse , argomentando nel senso che la società ricorrente non ha partecipato alla gara avviata dal Comune per selezionare l’avente titolo alla variazione della concessione demaniale n. 5/2011.
La ricorrente avrebbe dovuto presentare al Comune, nel termine stabilito nell’avviso di gara, una domanda concorrente rispetto a quella della controinteressata, o quantomeno avrebbe dovuto formulare le sue osservazioni alla domanda di variazione demaniale della controinteressata per poter ora legittimamente contestare la concessione pluriennale ad essa rilasciata.
In difetto di domanda di partecipazione alla gara il ricorso è dunque inammissibile.
2.2. La controinteressata ha parimenti eccepito l’ inammissibilità del ricorso. Carenza di interesse. Secondo Chiara S.r.l.s. non corrisponde a verità che l’avviso di concorso per l’assegnazione del suolo oggetto di concessione non sia stato pubblicato sull’albo pretorio impedendo la partecipazione di altri interessati alla procedura ad evidenza pubblica; espone di aver in data 20.05.2016 presentato istanza di variazione della concessione demaniale marittima turistica n. 05/2011, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Chioggia con prot. 31146 del 29.06.2016, n. reg. 2070, per la durata di 5 giorni e in visione per 60 giorni sul foglio annunci on-line del Comune, in relazione alla quale non è pervenuta nessuna osservazione né istanza concorrente, tanto meno da parte della ricorrente.
La ricorrente, dunque, si duole di una presunta illegittimità del provvedimento di concessione pur non avendo partecipato alla procedura di evidenza pubblica cui il Comune di Chioggia ha dato corso in ossequio alle previsioni normative di cui all’allegato S/3 lettera e) bis e ter della L.R.V. n.33/2002, e dunque, pur non essendo titolare di alcun interesse leso dal provvedimento impugnato.
2.3. Le eccezioni – accomunate dalla medesima quaestio iuris - sono fondate.
Giova premettere, in punto di fatto e seguendo la prospettiva diacronica, che la concessione demaniale marittima turistica n. 5/2011, in relazione alla quale in data 31 maggio 2013 (prot. 23041, n. reg. 4/2013) il Comune di Chioggia ha autorizzato la controinteressata Chiara s.r.l. a subentrare, aveva scadenza 31 dicembre 2016 (cfr. pag. 2 della concessione de qua ).
Con nota assunta al protocollo del Comune di Chioggia in data 20 maggio 2016 (prot. 0024565) la controinteressata ha richiesto la variazione del contenuto della concessione 05 del 09.02.2011 comportante una durata superiore a sei anni e non superiore a vent’anni in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 4 novembre 2002, n. 33, allegato S3, punto “e/bis” .
Veniva quindi, con nota prot. n. 31146 del 29 giugno 2016 da parte del Comune di Chioggia - Settore P.d.T. – Servizio Demanio Marittimo Turistico indirizzata all’Ufficio Messi, trasmesso l’avviso inerente la variazione del contenuto della concessione demaniale marittima turistica n. 05/2011, in corso di validità, comportante una durata di anni 20 ai sensi dell’art. 54 della Legge regionale ET n. 33/2002 al fine di provvedere tempestivamente alla pubblicazione ai sensi dell’art. 48, II comma L.R. 33/02 all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Nell’avviso in questione si richiama espressamente l’art. 54 e le procedure di cui all’allegato S/3 lettera e)bis-e)ter della legge regionale ET n. 33/2002 sull’obbligo di dar corso ad una procedura di evidenza pubblica.
Il messo comunale ha attestato (n. reg. 2070) in data 15 luglio 2016 che l’atto in questione è rimasto affisso all’albo on line del Comune di Chioggia dal 29 giugno 2016 al 14 luglio 2016.
Il legale della controinteressata Chiara S.r.l.s. ha poi contestato - con nota del 27 aprile 2017 indirizzata al presidente della Regione ET (prot. n. 167532 del 2 maggio 2017) - il ritardo del Comune nella formalizzazione dell’atto (non avendo l’Amministrazione convocato l’istante innanzi al notaio), chiedendo di diffidare il Comune a provvedere o, in alterativa, esercitare i poteri sostituivi di legge.
Con la sopra richiamata istanza del 20 giugno 2017 (prot. n. 28726) la società ricorrente ha segnalato formalmente al Comune di Chioggia l'intervenuta scadenza della concessione demaniale rilasciata alla società Chiara S.r.l.s. (in data 31 dicembre 2016), evidenziando che la predetta società continuava nondimeno a gestire quel tratto di spiaggia, e ha chiesto contestualmente allo stesso Comune di far cessare l’occupazione e l’utilizzo senza titolo dell’ambito in questione ed avviare il procedimento per l’assegnazione (dell’ambito n. 61 dell’arenile) ad un nuovo concessionario mediante gara, aggiungendo che non risultava più possibile concedere la proroga della concessione.
Successivamente, la Regione ET con nota in data 7 agosto 2017 (prot. n. 340868) - alla luce della nota del 27 aprile 2017 del legale di Chiara S.r.l.s. - chiedeva al Comune di Chioggia di relazionare in merito alla asserita inerzia nel rilascio del titolo di concessione.
Il Comune di Chioggia, con nota in data 10 agosto 2017 (prot. n. 0038558 del 14 agosto 2017) riscontrava la richiesta regionale, evidenziando le ragioni sottese alla necessità di rimandare la stesura degli atti, invitando al contempo il legale di Chiara S.r.l.s. a prendere contatti con l’ufficio demanio per comunicare e fissare congiuntamente la data di stipula dell’atto.
Dunque, con atto pluriennale in data 2 ottobre 2017 (registrato il successivo 16 ottobre 2017 al n. 2491, Serie 1T) sottoscritto dal Comune di Chioggia e da Chiara S.r.l.s., a rogito del notaio dott. Alessandro Caputo, repertorio 155877, raccolta 21490, relativo all’ambito n. 61 del piano particolareggiato dell’arenile di Sottomarina e Isola Verde, dopo aver ricostruito l’ iter procedimentale, è stata autorizzata la variazione della concessione demaniale marittima ad uso turistico n. 05/2011, comportante una durata di anni 20 ai sensi dell’art. 54 della legge regionale ET n. 33/2002, con le modalità e le procedure previste dagli allegati S/2 e S/3.
Ciò premesso in punto di fatto, giova ricordare che l’art. 48 ( Procedura per il rilascio, rinnovo e variazione del contenuto delle concessioni ) della legge reg. ET 4 novembre 2002, n. 33 stabilisce che << 1. Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle concessioni di cui alla presente legge devono essere presentate presso i competenti uffici corredate dalla documentazione prevista dall'allegato S/2 e con le procedure di cui all'allegato S/3. 2. La domanda è pubblicata mediante affissione nell'albo del comune. Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della domanda >> e l’art. 54 ( Procedura comparativa in materia di concessioni ) della medesima legge – come sostituito dall'art. 3 della legge reg. ET 16 febbraio 2010, n. 13 - che << 1. La durata delle concessioni è disciplinata dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il comune rilascia, modifica e rinnova le concessioni, applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui all’allegato S/3, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE subordinando il rilascio di nuove concessioni a seguito di procedura comparativa al pagamento dell’indennizzo di cui al comma 5. 3. Nel caso di rinnovo della concessione, il comune acquisisce dall’originario concessionario, una perizia di stima asseverata di un professionista abilitato da cui risulti l’ammontare del valore aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità di cui all’allegato S/3. 4. Le domande di nuova concessione devono essere corredate a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d’obbligo in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo nella misura di cui al comma 5; decorso tale termine senza la corresponsione dell’indennizzo, si procede all’aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell’indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all’esaurimento della stessa. 5. Nell’ipotesi di concorso di domande, l’originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell’ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 da parte dell’eventuale nuovo aggiudicatario >>.
Quanto all’allegato S/3 della medesima legge reg. ET 4 novembre 2002, n. 33, ed in particolare la lett. e) bis ( Procedura per il rilascio di nuove concessioni di durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni e per la variazione del contenuto di concessioni in corso di validità comportante una durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni ), in essa è espressamente previsto lo svolgimento di procedure comparative nel rispetto della Direttiva 2006/123/CE.
Nel caso in esame, appaiono prive di base le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui non si sarebbe svolta “ alcuna procedura comparativa ” – cfr. in particolare pagg. 2 e 5 della memoria di replica - (argomento smentito dalla documentazione versata in giudizio dalla quale risulta - cit. nota prot. n. 31146 del 29 giugno 2016 - l’avviso inerente la variazione del contenuto della concessione demaniale marittima turistica n. 05/2011 e l’affissione all’albo on line del Comune di Chioggia dal 29 giugno 2016 al 14 luglio 2016 - attestato (n. reg. 2070) in data 15 luglio 2016); inconferenti sono poi le ulteriori argomentazioni circa l’avvenuta scadenza della concessione n. 5/2011 nel dicembre 2016, avendo la società controinteressata Chiara S.r.l.s. avanzato in data 20 maggio 2016 (prot. n. 0024565) richiesta di variazione del contenuto della concessione demaniale 05 del 09.02.2011 comportante una durata superiore a sei anni e non superiore a vent’anni in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 4 novembre 2002, n. 33, allegato S3, punto “e/bis” , ben prima dunque della scadenza sopra indicata; apodittica ed indimostrata è poi l’affermazione secondo cui il Comune non può far riferimento all’istanza del maggio 2016 per giustificare la sottoscrizione dell’atto pluriennale del 2 ottobre 2017, senza considerare poi che il richiamato iter procedurale depone in senso contrario a quanto affermato dalla ricorrente (cfr. proprio pagg. 1 e 2 dell’atto pluriennale in data 2 ottobre 2017 registrato il successivo 16 ottobre 2017 al n. 2491, Serie 1T, a rogito del notaio dott. Alessandro Caputo, repertorio 155877, raccolta 21490); ed ancora, inconferente è l’argomentazione della parte ricorrente che fa leva sulla domanda del 20 giugno 2017 (prot. n. 28726) con la quale si segnalava al Comune di Chioggia l'intervenuta scadenza della concessione demaniale rilasciata alla società Chiara S.r.l.s. e si chiedeva di avviare il procedimento per l’assegnazione di quella porzione di spiaggia mediante gara, posto che quella domanda non può in alcun modo configurarsi come istanza di partecipazione alla procedura comparativa di cui all’avviso nota prot. n. 31146 del 29 giugno 2016.
Del tutto irrilevanti appaiono poi le doglianze formulate dalla parte ricorrente in merito al comportamento serbato dall’Amministrazione, e segnatamente: sul riscontro alla prima istanza di accesso in data 20 aprile 2017 (cfr. supra ), poiché in quel momento (il riscontro è del 18 maggio 2017) non era stato ancora stipulato l’atto pluriennale (che è del 2 ottobre 2017); in relazione all’istanza del 20 giugno 2017 prot. n. 28726 (cfr. supra ) - in disparte il fatto che la stessa non poteva configurarsi come partecipazione alla procedura comparativa in precedenza indetta - era onere dell’istante agire avverso l’asserita inerzia dell’Amministrazione comunale.
Dovendosi concludere, infine, che non vi era alcun obbligo del Comune resistente di comunicare alla società ricorrente l’avvenuta stipula dell’atto pluriennale del 2 ottobre 2017 e che l’“atto pluriennale Chiara” risulta elencato (con link al documento) nel sito del Comune di Chioggia (sezione amministrazione trasparente ).
Orbene, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4, la legittimazione al ricorso è correlata ad una situazione differenziata conseguente alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica , e tale regola subisce deroghe solo nei casi infra evidenziati (cfr., più di recente, Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2018, n. 5198).
Segue da ciò che, al di fuori delle ipotesi tassativamente individuate dalla giurisprudenza, resta fermo il principio per cui, nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti pubblici (i principi di seguito esposti sono stati elaborati con riguardo al contenzioso in materia di gare d’appalto, ma ben possono estendersi anche al contenzioso in esame), la legittimazione al ricorso spetta esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara, poiché solo da tale circostanza deriva il riconoscimento di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela .
Schematizzando, può dirsi che la legittimazione al ricorso deve essere correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione e che chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è dunque legittimato a chiederne l’annullamento ancorchè vanti un interesse di fatto a che la competizione, per lui res inter alios, venga nuovamente bandita (cfr., più di recente, Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4, che richiama Cons. Stato, Ad. Plen. 25 febbraio 2014, n. 9; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 22 settembre 2018, n. 1603; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 10 settembre 2018, n. 1329; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 luglio 2018, n. 418; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 16 giugno 2018, n. 6738).
A tale regola generale può derogarsi, per esigenze di ampliamento della tutela della concorrenza, solo in tre ipotesi (soluzione recentemente confermata dalla cit. Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4): a) ove si contesti in radice l’indizione della gara; b) laddove all’inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l’Amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto; c) ove si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti.
Nel caso che occupa la ricorrente ha infondatamente sostenuto il difetto nella vicenda in esame dello svolgimento di una “ procedura comparativa ” (cfr. in particolare pagg. 2 e 5, della memoria di replica), che invece è stata attivata (ben prima della scadenza del 31 dicembre 2016) e che non ha visto la partecipazione dell’odierna ricorrente; donde l’assenza in capo a quest’ultima di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela e, in definitiva, della legittimazione al ricorso.
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 (€. millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nei confronti della parte resistente Comune di Chioggia e in Euro 1.500,00 (€. millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nei confronti della parte controinteressata Chiara S.r.l.s..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore
Silvia De Felice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Maurizio Nicolosi |
IL SEGRETARIO