2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorita' della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.
3. La priorita' di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando piu' disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorita' e' attribuita al disegno o modello per il quale e' stata depositata per prima la domanda di registrazione))