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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2148/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Tripolitania n. 17, presso C.F._1 lo studio dell'avv. Stefano D. A. Melluso, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma via Giuseppe Grezar n. 14, p.iva n. , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Catania, Corso delle Province n.22, presso lo studio dell'avv. Maria Di Gregorio, che la rappresenta e difende, per procura in atti telematici
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Marina Marinelli, d'intesa con P.IVA_2
l'avv. Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, ed elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , giusta procura in atti telematici CP_3
-RESISTENTI-
Pagina 1 CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 27.02.2024 ha impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento n.29320229017439412000 in relazione all'avviso di addebito n.59320130008161309000, asseritamente notificato in data 04.03.2014 e relativo a contributi previdenziali - Sede di Siracusa, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per un ammontare CP_4
complessivo pari ad euro 3.593,03.
A fondamento dell'atto di opposizione de quo, in sintesi, il ricorrente ha eccepito la prescrizione delle pretese contributive avanzate con il titolo sopra indicato, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva di esso, “… nel merito, (di) dichiarare in parte qua
(contributi previdenziali - Sede di Siracusa, anni 2005, 2006 e 2007) l'intervenuta CP_4 prescrizione dei diritti di credito in ultimo azionati con l'opposta intimazione di pagamento, per i motivi sopra rassegnati;
- per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace in parte qua
(contributi previdenziali - Sede di Siracusa, anni 2005, 2006 e 2007), unitamente ai CP_4
sottostanti ruoli ed al relativo avviso di addebito n. 59320130008161309000, asseritamente notificato in data 04.03.2014, l'opposta intimazione di pagamento n. 29320229017439412000, notificata a cura di in data 29.01.2024, per i motivi sopra Controparte_1
rassegnati.
Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi ex art. 83 c.p.c. in favore del … procuratore anticipatario”.
In data 2.10.2024 si è ritualmente costituita l' depositando Controparte_1
nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto:
- che è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, “essendo il carico sotteso all'atto impugnato relativo a ruoli antecedenti al 2015 ed essendo il relativo avviso di addebito di importo inferiore ad € 1000,00, e pertanto rientrante nello “Stralcio” previsto dalla legge di
Bilancio 2023” e più precisamente dall'art. 1 commi 222-230;
- che “con riferimento alla sola partita S 001 00002 2013 0001017365, l'importo di €
1.720,55 è stato annullato e successivamente sgravato ai sensi dell'art. 4, commi da 4 a 9, del CP_ decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) dall' ;
Pagina 2 - che difetta in capo alla stessa la legittimazione passiva in ordine alle doglianze lamentate da parte ricorrente e comunque la stessa ha regolarmente espletato la procedura di riscossione.
Conseguentemente, il Concessionario alla riscossione ha chiesto “…- in via preliminare dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- sempre in via preliminare, dare atto carenza di legittimazione passiva per quanto dedotto;
- dare atto della regolarità della procedura di riscossione;
- in via subordinata, nella denegata ma non temuta ipotesi che il ricorso proposto ex adverso venga accolto per motivi imputabili all'
[...]
ritenere l' , indenne dalle conseguenze di lite. Con CP_5 Controparte_1 compensazione di spese e compensi”.
In data 19.11.2024 si è costituito in giudizio l' depositando nel presente giudizio CP_4
memoria di costituzione con la quale ha dedotto:
- che gli avvisi di addebito non sono stati mai impugnati in giudizio e pertanto essi sono divenuti definitivi ed incontestabili, sia nell'an che nel quantum;
- che nella notifica degli avvisi di addebito a mezzo posta non trovano applicazione le regole di cui alla l. n. 890/82, ma le disposizioni di cui all'art. 1335 c.c. e le regole ordinarie che disciplinano il servizio postale universale -invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'ente impositore, forma semplificata di notifica che non richiede l'intervento dell'agente notificatore, né la compilazione di una relata di notifica, né l'invio della
C.A.D.;
- che per le azioni esecutive intraprese dal Concessionario della riscossione, unico legittimato passivo è l'esattore, essendo la titolarità dell'azione esecutiva in capo a quest'ultimo con la conseguenza che è rimessa allo stesso la scelta delle modalità di esazione del credito e/o delle modalità di garanzia e/o di tutela del credito
- che la domanda dispiegata quale opposizione proposta ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 deve ritenersi tardiva;
- che l'AVA n. 59320130008161309000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, riguarda tributi previdenziali commercianti, sicché il contenzioso è di competenza della sede di
Siracusa poiché il ricorrente è ivi iscritto.
In considerazione delle superiori deduzioni, l'ente previdenziale ha espressamente chiesto di
“- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' vinte le spese;
Nel merito in via CP_4 principale, dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per i motivi esposti in narrativa;
-
Ritenere e dichiarare la tardività dell'azione spiegata da Controparte con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio. In subordine, ritenere e dichiarare comunque dovute le somme di cui agli atti opposti. In via ancora più subordinata, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità
Pagina 3 dell' . In via gradata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in Controparte_6
capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito di competenza ovvero nella CP_4 somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. In via ancora più subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di accertamento opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge. ➢ con espressa riserva di procedere nei confronti dell' in Controparte_7 separato giudizio o con l'apposita azione di discarico per la tutela dei diritti di credito dell'Istituto. Vinte le spese”.
La controversia che ci occupa è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali prodotte dalle parti;
quindi, all'udienza dell'8.01.2025 sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
__________________________
Secondo il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., in via pregiudiziale ed assorbente –finanche rispetto ai profili di profili di competenza
(Cass. 21.09.2016, n. 18530; conf., tra le tante, Cass. 19.09.2013, n. 21507; Cass. 18.03.2009,
n.6581; parimenti;
in tema di giurisdizione, emblematica Cass. Sez. Unite, 11.12.2003 n.18956;
Cass. 1.06.2004, n.10478; Cass. 28.05.2012, n.8448), si prende atto che, nelle more del presente giudizio, a norma dell'art. 4 comma 4 del d.l. 22.03.2021 n. 41 (coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, “Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle
Pagina 4 persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”.
In ottemperanza di quanto stabilito dall'art. 4 comma 5 del d.l. n.41/2021 sono state adottate con il D.M. 14.07.2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2.08.2021 le relative linee applicative, restando chiarito dalla Suprema Corte che “i criteri di stralcio, soprattutto per quanto attiene ai requisiti reddituali soggettivi, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità e sono rimessi, in assenza di meccanismi sospensivi, a separato procedimento amministrativo (cfr., su questi argomenti, circ. Agenzia delle entrate 22 settembre 2021, n.
11/E)” (Cass. 29.03.2022, n. 10134)
Successivamente, l'art. 1 comma 222 della l. 29.12.2022 n.197 ha stabilito testualmente che
“Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
Ebbene, alla lettura complessiva delle disposizioni legislative sopra richiamate emerge che tanto i debiti di importo inferiore ad euro mille di cui all'art. 1 comma 222 della l. 29.12.2022
n.197, quanto i debiti di ammontare inferiore ad euro cinque mila nei termini presi in
Pagina 5 considerazione dall'art. 4 del d.l. n.41/2021 –in entrambi i casi comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione- ricadenti nell'ambito temporale preso in considerazione dalle richiamate discipline, sono oggetto di annullamento legislativo senza che restino riservati al giudice margini di valutazione di merito in ordine alla legittimità della pretesa creditoria.
Nella fattispecie concreta, dalla consultazione degli estratti di ruolo aggiornati al mese di marzo 2024 versati in atti dall' , resta accertato che i crediti contributivi Controparte_6
di cui all'avviso di addebito n. 59320130008161309 000 sono stati azzerati in quanto CP_4
relativi ad annualità ricomprese tra il 2005 e il 2008 ed aventi un ammontare non eccedente, per ciascun singolo carico, l'importo stabilito dal legislatore con le disposizioni normative sopra citate.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “la pretesa contributiva oggetto del presente giudizio rientra, quindi, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata, il che impone –e lo avrebbe imposto anche di ufficio- di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa correlata alla suindicata cartella di pagamento in quanto riferita a debiti del contribuente annullati ex lege (cfr. Cass. del 24.09.2022, n. 28069; Cass. del 12 maggio 2021, n. 16362;
Cass. del 18 maggio 2021, 13345; Cass. del 21 maggio 2021, n. 11656), con conseguente cassazione della sentenza impugnata (v., amplius, Cass. 23.09.2011, n. 19533 richiamata da
Cass. 18.04.2017, n. 9753). Come già ritenuto da questa Corte, lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, prevedendo la legge l'automaticità dell'annullamento, pur nelle more ed indipendentemente dalla successiva adozione (entro il termine ordinatorio previsto dalla normativa citata) del consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione, contemplato nella seconda parte dell'art. cit. La mancata adozione, allo stato, di tale provvedimento non assume alcun rilievo nel presente giudizio, in quanto si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione "per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili" nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori.
L'annullamento del carico tributario travolge la successiva cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con conseguente estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dal d.lgs. n.546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: "Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti
Pagina 6 dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere” (tra le tante, così, in motivazione, Cass. 08.05.2023 n. 12075; conf., tra le tante, Cass. 09.06.2023, n. 16421).
Alla luce delle risultanze dei ruoli aggiornati, pertanto, deve darsi atto dell'annullamento automatico ex lege dei carichi inerenti i crediti previdenziali di cui alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito per cui è causa.
Di qui, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese nascenti dal titolo di cui si discute, restando assorbito l'interesse giuridicamente rilevante delle parti all'accertamento della legittimità delle pretese creditorie di cui ai ruoli ricadenti nell'area di efficacia della normativa appena esaminata (Cass. 07.07.2020 n. 13991).
Quanto alle spese di lite, secondo l'indirizzo costante dei giudici di legittimità, va disposta tra le parti l'integrale compensazione in dipendenza della definizione ope legis della controversia de qua (v., tra le tante, Cass. n. 12075/2023 cit;
Cass. 09.06.2023, n. 16421; Cass.
28.06.2023, n. 18413; Cass.
7.06.2019 n. 15471).
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa all'avviso di addebito n.59320130008161309000 per le ragioni di cui in parte motiva
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 9.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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