Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 06/10/2025, n. 6573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6573 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06573/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Alfieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Lavoro, depositata in data -OMISSIS-, passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di legge, come si evince dall’attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza rilasciata dal Tribunale -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente espone che:
- con sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale di Santa Maria C. V., Sezione Lavoro, così si pronunciava: “1) Accerta il diritto della ricorrente, assunta con contratti a tempo determinato nei periodi indicati in ricorso, al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, e segnatamente dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento a carico del MIUR, di un’anzianità di servizio complessiva pari -OMISSIS- anni; 2) Condanna il MIUR al pagamento in favore della ricorrente, delle differenze retributive scaturenti dal collocamento nella fascia stipendiale di cui al capo che precede, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all’effettivo soddisfo; 3) compensa le spese di lite” ;
- la sentenza è passata in giudicato come da certificazione depositata;
- la sentenza è stata notificata in -OMISSIS- ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
L’Amministrazione non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente ricorso con cui la ricorrente agisce per l’ottemperanza della predetta sentenza, per la nomina di un commissario ad acta e, in caso di ulteriore inottemperanza, per la fissazione di una somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ex art.114 lett. e) c.p.a.
L’amministrazione intimata si è costituita con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale; sotto tale ultimo profilo, la nota depositata in giudizio dalla difesa erariale in data 20.1.2025, nella quale si dà conto di “ iniziative per l’esecuzione della decisione ” non integra l’adempimento della sentenza, non risultando comunque corrisposta la somma dovuta, come dichiarato dalla ricorrente nella richiesta di passaggio in decisione depositata in giudizio il 22.9.2025.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato in favore del ricorrente di cui alla sentenza in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr. Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-, nei modi e nei termini specificati in motivazione;
b) nomina Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Capo del Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che provvederà nei sensi e termini di cui in motivazione; determina in euro 1.000,00 (mille/00) l’importo del compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, ponendolo a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
c) condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura, e con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
d) condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del legale antistatario, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di € 500,00 (cinquecento), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Esposito, Presidente FF
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Giuseppe Esposito |
IL SEGRETARIO