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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/05/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1637/2021 R.G. promossa da
( ), ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), ( ), rappresentati C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
e difesi dall'avv. Nicola Zirone;
appellanti contro
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_4
collettivamente ed impersonalmente;
appellati con l'intervento di
( , Controparte_2 CodiceFiscale_5 Controparte_3
( ), ( CodiceFiscale_6 Controparte_4 C.F._7
), ( ), ,
[...] CP_5 CodiceFiscale_8 CP_6
( , ( ), CodiceFiscale_9 Controparte_7 CodiceFiscale_10
( ), rappr. e difesi dall'avv. Gianluca Parte_1 CodiceFiscale_11
Piccione.
1 All'udienza collegiale del 10 gennaio 2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
avendo versato, in data 7.2.1992, in qualità di fideiussore del Controparte_1
fratello sul conto corrente da questi intrattenuto, in vita, presso Parte_4
Sicilcassa s.p.a., Agenzia di Canicattini Bagni, e a deconto della esposizione debitoria di quest'ultimo, la somma di vecchie lire 5.800.000, nel giugno 2016 ha convenuto innanzi al Tribunale di Siracusa i figli, nonché eredi, del summenzionato fratello, nelle persone di e al fine di Parte_1 Parte_2 Parte_3
recuperare la somma versata, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nella resistenza dei convenuti, l'adito tribunale, in accoglimento della domanda, ha condannato i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €.
2.995,45 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. con decorrenza dal 7 febbraio 1992 al saldo.
Ha esposto il primo giudice, a fondamento della decisione:
i) corretta è la qualificazione giuridica dell'azione data dalla parte attrice, che ha agito quale fideiussore in regresso avverso gli eredi del debitore principale;
ii) l'eccezione di prescrizione dei convenuti è infondata, a causa della deroga all'art. 2945, terzo comma, c.c. apportata dall'art. 1 bis del decreto legge n. 64 del
17 marzo 1999, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1999 n. 134, il quale ha previsto che, per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8.9.1998, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2945 c.c., l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione ed il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione;
nel caso in esame il credito, sorto nel 1992 a seguito del versamento del denaro sul conto corrente bancario intestato al debitore principale, è stato esercitato, ad opera della parte attrice, il 10 marzo 1997, con l'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare RG n. 180/1993 pendente alla data dell'8.9.1998, la quale, essendo stata dichiarata estinta in data 11.11.2013, a causa della tardiva trascrizione del pignoramento immobiliare, ha trascinato l'effetto interruttivo sino a tale data;
2 iii) le eccezioni concernenti la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario su cui sono state depositate le somme a ristoro della posizione debitoria del defunto e l'illegittimità del saldo esistente al momento del decesso Parte_4
dello stesso, prospettate dalla difesa di parte convenuta, oltre che indimostrate nella presente sede, sono irrilevanti nei rapporti interni tra debitore principale e fideiussore.
Hanno appellato la sentenza e , con Parte_1 Parte_2 Parte_3
atto notificato il 9.11.2021, cui ha resistito Controparte_1
A seguito del decesso dell'appellata (verificatosi il 14.5.2024), il giudizio, è stato dichiarato interrotto con ordinanza resa all'udienza del 12.7.2024 e, quindi, riassunto dagli appellanti, con atto depositato telematicamente il 18.10.2024 e notificato, unitamente al decreto di comparizione, in data 18.11.2024 agli eredi della stessa collettivamente ed impersonalmente, presso ultimo domicilio di Controparte_1
residenza della stessa.
Con comparsa depositata telematicamente il 9.1.2025 si sono costituiti i soggetti in epigrafe indicati quali intervenienti, nella affermata qualità di eredi legittimi di chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Posta in decisione, al maturare dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui li ha condannati al pagamento della somma per cui è causa senza la dicitura “pro quota” e quindi di fatto in solido tra di loro, in violazione dell'art. 752
c.c., in base al quale i coeredi del debitore contribuiscono tra di loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie.
Con un secondo motivo gli appellanti si dolgono del mancato esame, da parte del primo giudice, della proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva;
si assume che il versamento citato dall'attrice è stato posto in essere prima della chiusura del conto corrente e quindi prima del sorgere della presunta obbligazione del debitore principale , mentre alla chiusura del conto il saldo è Parte_4
3 risultato positivo e lo sarebbe stato comunque, indipendentemente da tutti i versamenti, in base al ricalcolo susseguente alla nullità di alcune clausole del c/c; conseguenza di ciò è che il versamento operato da non trova titolo Controparte_1
nella fideiussione, ma costituisce un indebito oggettivo per il quale risponde la banca che lo ha avallato, preteso ed ottenuto.
Con un terzo, articolato, motivo gli appellanti si dolgono del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Deducono anzitutto che, come statuito dalla Cassazione in un caso identico a quello oggetto di causa (cfr. sentenza n.
12239/19), l'art. 1 bis del decreto legge n. 64/99 non può trovare applicazione al caso in esame stanche che “Tale norma fu dettata specificatamente in relazione all'introduzione dell'estinzione per mancato deposito della documentazione ipocatastale, e risulta eccezionalmente derogatoria della disciplina codicistica rispetto a essa generale (Cass. 22/02/2018, n. 4366, pag. 4), e come tale non applicabile fuori dello specifico caso cui si riferisce”. Aggiungono, altresì, che la disposizione in commento non è applicabile ratione temporis, essendo stata l'istanza di vendita - atta a determinare l'ultrattività della disciplina previgente secondo le pronunce nn. 8105/13 e 26244/17 della S.C. - presentata in data antecedente all'8.9.1998, ossia l'8.6.1993.
Con il quarto motivo censurano la sentenza nella parte in cui ha disatteso le proposte eccezioni di nullità delle clausole del contratto di conto corrente intestato a
(concernenti gli interessi ultralegali tramite rinvio agli usi su Parte_4
piazza, la capitalizzazione trimestrale, la provvigione di massimo scoperto, la determinazione della valuta) e di applicazione di spese non contrattualmente previste;
deducono in contrario di aver ritualmente prodotto in primo grado copia integrale di tutti i resoconti trimestrali inviati dalla banca dalla data di apertura del conto (1980), nonché, in diritto, che il fideiussore che abbia soddisfatto il credito garantito può agire in via surrogatoria contro il debitore, nei limiti in cui era consentito al creditore stesso.
Con il quinto motivo, assumono la nullità della sentenza per aver omesso la trascrizione, ed il relativo esame, delle conclusioni da essi rassegnate.
4 2.) Tali le ragioni di gravame, occorre preliminarmente rilevare la tempestività dell'atto di riassunzione, siccome depositato entro il termine semestrale di cui all'art. 305 c.p.c. (Cass. n. 2526 del 2021), ed avendo, peraltro, gli appellanti rispettato il
(diverso) termine loro concesso per il ripristino del contraddittorio interrotto, avendo consegnato l'atto da notifica all'ufficiale giudiziario prima della sua scadenza.
Sempre in via preliminare, in conformità all'eccezione formulata dagli appellanti, deve affermarsi il difetto di legittimazione ad intervenire dei signori CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, Essi, infatti, si sono costituiti, con comparsa del Controparte_7 Parte_1
9.1.2025, nella dichiarata qualità di eredi legittimi di senza Controparte_1
tuttavia in alcun modo documentare tale qualità. Con la comparsa conclusionale, poi, hanno - diversamente - rappresentato la loro qualità di eredi testamentari, in forza, in tesi, di atto testamentario pubblicato il 23.7.2024. E, tuttavia, sia tale nuova prospettazione, sia la correlata produzione documentale (concernente un atto che, già sul piano della prospettazione, risulta preesistente alla costituzione degli intervenienti) sono inammissibili, siccome effettuate - non già in sede di costituzione in giudizio, né di udienza di precisazione delle conclusioni, bensì - solo con la comparsa conclusionale, quando è ormai preclusa ogni nuova attività assertiva (Cass.
n. 2023 del 2022), così come ogni produzione di documenti di formazione precedente. D'altra parte, anche la qualità di eredi legittimi di Controparte_1
labialmente affermata da parte del difensore degli odierni appellanti all'udienza di p.c. del 10.1.2025, risulta priva di riscontro probatorio, sicchè non v'è luogo a provvedere alla nomina di un curatore speciale.
3.) Passando all'esame dei motivi, premesso che la doglianza concernente il difetto di motivazione della impugnata sentenza su talune eccezioni assume rilievo solo nella misura in cui si esplicita in specifico motivo di gravame contro l'ingiustizia della sentenza (Cass. S.U. 12541/1998) ed ai soli fini della decisione delle questioni omesse - o non adeguatamente esaminate - dal primo giudice, non integrando ipotesi di rimessione, quali tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. (Cass. n. 28838 del
2008, tra le altre), è fondato in via assorbente il terzo motivo di appello.
5 Come esattamente evidenziato dalla pronuncia di legittimità n. 12239 del 2019, richiamata dagli appellanti, infatti, nella fattispecie in esame (caratterizzata dal fatto chele la procedura esecutiva nella quale ha proposto intervento si Controparte_1
non è giunta a utile conclusione per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c.), la norma di cui all'art. 1 bis del d.lgs.
17 marzo 1999 n. 64, convertito dalla l. 14 maggio 1999 n. 134, richiamata dal primo giudice a sostegno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione, in deroga all'art. 2945 terzo comma c.c., non trova applicazione, in quanto essa “fu dettata specificatamente in relazione all'introduzione dell'estinzione per mancato deposito della documentazione ipocatastale, e risulta eccezionalmente derogatoria della disciplina codicistica rispetto a essa generale (Cass., 22/02/2018, n. 4366, pag. 4),
e come tale non applicabile fuori dello specifico caso cui si riferisce. Si trattò, in effetti, di norma introdotta per bilanciare le esigenze di buona amministrazione della giustizia con quelle riferibili alla tutela del credito, così da bilanciare gli effetti della rilevante novità normativa (Cass., 11/10/2006, n. 21733, pagg. 7-8)”.
Sicchè nel caso in esame trovano applicazione i principi generali più volte affermati dal Supremo Collegio, secondo cui:
a) nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., a interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass., 19/12/2014, n. 26929);
b) l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento - e, come detto, dell'atto di intervento del creditore - si protrae, agli effetti dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto, ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore (si pensi alla perdita del bene vincolato o all'impossibilità di ottenerne ricavato utile);
6 c) in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ. (Cass. 9/5/2019, n. 12239 citata, la quale - in caso sovrapponibile a quello in esame - ha ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter, cod. civ., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea - e non già permanente - della prescrizione); la ratio dell'art. 2945 terzo comma c.c. è infatti quella di escludere l'effetto interruttivo permanente in caso di un'inerziale mancanza di coltivazione procedimentale della stessa.
I principi su richiamati non trovano smentita - ma piuttosto conferma - nella recente pronuncia della Cassazione n. 20614/2024, la quale afferma l'effetto interruttivo permanente dell'infruttuoso intervento del creditore nella procedura esecutiva, nel caso - diverso da quello in esame - di procedura esecutiva immobiliare concernente una pluralità di beni immobili, che tuttavia sia giunta alla sua naturale conclusione rispetto anche ad uno solo dei beni immobili ivi compresi, sebbene il ricavato dalla vendita non sia stato sufficiente a soddisfare il creditore interveniente.
Ne consegue che, al momento della proposizione del presente giudizio da parte di il prospettato credito risultava ormai prescritto. Controparte_1
L'appello, per tali assorbenti ragioni, deve, pertanto, trovare accoglimento, con conseguente rigetto della domanda proposta da (oggi eredi Controparte_1
collettivamente ed impersonalmente) nei confronti degli appellanti.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, applicati i parametri delle vigenti tabelle, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico degli eredi di collettivamente ed impersonalmente. Controparte_1
Limitatamente alle spese del presente grado va disposta la condanna in solido anche degli intervenienti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando:
7 dichiara il difetto di legittimazione di , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , ; CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 Parte_1
in riforma dell'appellata sentenza, rigetta la domanda proposta da
[...]
oggi eredi collettivamente ed impersonalmente, nei confronti degli CP_1
appellanti; condanna al rimborso in favore degli appellanti delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €.3.500,00 quanto al primo grado ed €.3.966,00 quanto al presente grado, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge, gli eredi di collettivamente ed impersonalmente, in solido, quanto alle Controparte_1
spese del presente grado, con , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7 Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1637/2021 R.G. promossa da
( ), ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), ( ), rappresentati C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
e difesi dall'avv. Nicola Zirone;
appellanti contro
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_4
collettivamente ed impersonalmente;
appellati con l'intervento di
( , Controparte_2 CodiceFiscale_5 Controparte_3
( ), ( CodiceFiscale_6 Controparte_4 C.F._7
), ( ), ,
[...] CP_5 CodiceFiscale_8 CP_6
( , ( ), CodiceFiscale_9 Controparte_7 CodiceFiscale_10
( ), rappr. e difesi dall'avv. Gianluca Parte_1 CodiceFiscale_11
Piccione.
1 All'udienza collegiale del 10 gennaio 2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
avendo versato, in data 7.2.1992, in qualità di fideiussore del Controparte_1
fratello sul conto corrente da questi intrattenuto, in vita, presso Parte_4
Sicilcassa s.p.a., Agenzia di Canicattini Bagni, e a deconto della esposizione debitoria di quest'ultimo, la somma di vecchie lire 5.800.000, nel giugno 2016 ha convenuto innanzi al Tribunale di Siracusa i figli, nonché eredi, del summenzionato fratello, nelle persone di e al fine di Parte_1 Parte_2 Parte_3
recuperare la somma versata, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nella resistenza dei convenuti, l'adito tribunale, in accoglimento della domanda, ha condannato i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €.
2.995,45 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. con decorrenza dal 7 febbraio 1992 al saldo.
Ha esposto il primo giudice, a fondamento della decisione:
i) corretta è la qualificazione giuridica dell'azione data dalla parte attrice, che ha agito quale fideiussore in regresso avverso gli eredi del debitore principale;
ii) l'eccezione di prescrizione dei convenuti è infondata, a causa della deroga all'art. 2945, terzo comma, c.c. apportata dall'art. 1 bis del decreto legge n. 64 del
17 marzo 1999, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1999 n. 134, il quale ha previsto che, per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8.9.1998, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2945 c.c., l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione ed il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione;
nel caso in esame il credito, sorto nel 1992 a seguito del versamento del denaro sul conto corrente bancario intestato al debitore principale, è stato esercitato, ad opera della parte attrice, il 10 marzo 1997, con l'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare RG n. 180/1993 pendente alla data dell'8.9.1998, la quale, essendo stata dichiarata estinta in data 11.11.2013, a causa della tardiva trascrizione del pignoramento immobiliare, ha trascinato l'effetto interruttivo sino a tale data;
2 iii) le eccezioni concernenti la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario su cui sono state depositate le somme a ristoro della posizione debitoria del defunto e l'illegittimità del saldo esistente al momento del decesso Parte_4
dello stesso, prospettate dalla difesa di parte convenuta, oltre che indimostrate nella presente sede, sono irrilevanti nei rapporti interni tra debitore principale e fideiussore.
Hanno appellato la sentenza e , con Parte_1 Parte_2 Parte_3
atto notificato il 9.11.2021, cui ha resistito Controparte_1
A seguito del decesso dell'appellata (verificatosi il 14.5.2024), il giudizio, è stato dichiarato interrotto con ordinanza resa all'udienza del 12.7.2024 e, quindi, riassunto dagli appellanti, con atto depositato telematicamente il 18.10.2024 e notificato, unitamente al decreto di comparizione, in data 18.11.2024 agli eredi della stessa collettivamente ed impersonalmente, presso ultimo domicilio di Controparte_1
residenza della stessa.
Con comparsa depositata telematicamente il 9.1.2025 si sono costituiti i soggetti in epigrafe indicati quali intervenienti, nella affermata qualità di eredi legittimi di chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Posta in decisione, al maturare dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui li ha condannati al pagamento della somma per cui è causa senza la dicitura “pro quota” e quindi di fatto in solido tra di loro, in violazione dell'art. 752
c.c., in base al quale i coeredi del debitore contribuiscono tra di loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie.
Con un secondo motivo gli appellanti si dolgono del mancato esame, da parte del primo giudice, della proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva;
si assume che il versamento citato dall'attrice è stato posto in essere prima della chiusura del conto corrente e quindi prima del sorgere della presunta obbligazione del debitore principale , mentre alla chiusura del conto il saldo è Parte_4
3 risultato positivo e lo sarebbe stato comunque, indipendentemente da tutti i versamenti, in base al ricalcolo susseguente alla nullità di alcune clausole del c/c; conseguenza di ciò è che il versamento operato da non trova titolo Controparte_1
nella fideiussione, ma costituisce un indebito oggettivo per il quale risponde la banca che lo ha avallato, preteso ed ottenuto.
Con un terzo, articolato, motivo gli appellanti si dolgono del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Deducono anzitutto che, come statuito dalla Cassazione in un caso identico a quello oggetto di causa (cfr. sentenza n.
12239/19), l'art. 1 bis del decreto legge n. 64/99 non può trovare applicazione al caso in esame stanche che “Tale norma fu dettata specificatamente in relazione all'introduzione dell'estinzione per mancato deposito della documentazione ipocatastale, e risulta eccezionalmente derogatoria della disciplina codicistica rispetto a essa generale (Cass. 22/02/2018, n. 4366, pag. 4), e come tale non applicabile fuori dello specifico caso cui si riferisce”. Aggiungono, altresì, che la disposizione in commento non è applicabile ratione temporis, essendo stata l'istanza di vendita - atta a determinare l'ultrattività della disciplina previgente secondo le pronunce nn. 8105/13 e 26244/17 della S.C. - presentata in data antecedente all'8.9.1998, ossia l'8.6.1993.
Con il quarto motivo censurano la sentenza nella parte in cui ha disatteso le proposte eccezioni di nullità delle clausole del contratto di conto corrente intestato a
(concernenti gli interessi ultralegali tramite rinvio agli usi su Parte_4
piazza, la capitalizzazione trimestrale, la provvigione di massimo scoperto, la determinazione della valuta) e di applicazione di spese non contrattualmente previste;
deducono in contrario di aver ritualmente prodotto in primo grado copia integrale di tutti i resoconti trimestrali inviati dalla banca dalla data di apertura del conto (1980), nonché, in diritto, che il fideiussore che abbia soddisfatto il credito garantito può agire in via surrogatoria contro il debitore, nei limiti in cui era consentito al creditore stesso.
Con il quinto motivo, assumono la nullità della sentenza per aver omesso la trascrizione, ed il relativo esame, delle conclusioni da essi rassegnate.
4 2.) Tali le ragioni di gravame, occorre preliminarmente rilevare la tempestività dell'atto di riassunzione, siccome depositato entro il termine semestrale di cui all'art. 305 c.p.c. (Cass. n. 2526 del 2021), ed avendo, peraltro, gli appellanti rispettato il
(diverso) termine loro concesso per il ripristino del contraddittorio interrotto, avendo consegnato l'atto da notifica all'ufficiale giudiziario prima della sua scadenza.
Sempre in via preliminare, in conformità all'eccezione formulata dagli appellanti, deve affermarsi il difetto di legittimazione ad intervenire dei signori CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, Essi, infatti, si sono costituiti, con comparsa del Controparte_7 Parte_1
9.1.2025, nella dichiarata qualità di eredi legittimi di senza Controparte_1
tuttavia in alcun modo documentare tale qualità. Con la comparsa conclusionale, poi, hanno - diversamente - rappresentato la loro qualità di eredi testamentari, in forza, in tesi, di atto testamentario pubblicato il 23.7.2024. E, tuttavia, sia tale nuova prospettazione, sia la correlata produzione documentale (concernente un atto che, già sul piano della prospettazione, risulta preesistente alla costituzione degli intervenienti) sono inammissibili, siccome effettuate - non già in sede di costituzione in giudizio, né di udienza di precisazione delle conclusioni, bensì - solo con la comparsa conclusionale, quando è ormai preclusa ogni nuova attività assertiva (Cass.
n. 2023 del 2022), così come ogni produzione di documenti di formazione precedente. D'altra parte, anche la qualità di eredi legittimi di Controparte_1
labialmente affermata da parte del difensore degli odierni appellanti all'udienza di p.c. del 10.1.2025, risulta priva di riscontro probatorio, sicchè non v'è luogo a provvedere alla nomina di un curatore speciale.
3.) Passando all'esame dei motivi, premesso che la doglianza concernente il difetto di motivazione della impugnata sentenza su talune eccezioni assume rilievo solo nella misura in cui si esplicita in specifico motivo di gravame contro l'ingiustizia della sentenza (Cass. S.U. 12541/1998) ed ai soli fini della decisione delle questioni omesse - o non adeguatamente esaminate - dal primo giudice, non integrando ipotesi di rimessione, quali tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. (Cass. n. 28838 del
2008, tra le altre), è fondato in via assorbente il terzo motivo di appello.
5 Come esattamente evidenziato dalla pronuncia di legittimità n. 12239 del 2019, richiamata dagli appellanti, infatti, nella fattispecie in esame (caratterizzata dal fatto chele la procedura esecutiva nella quale ha proposto intervento si Controparte_1
non è giunta a utile conclusione per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c.), la norma di cui all'art. 1 bis del d.lgs.
17 marzo 1999 n. 64, convertito dalla l. 14 maggio 1999 n. 134, richiamata dal primo giudice a sostegno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione, in deroga all'art. 2945 terzo comma c.c., non trova applicazione, in quanto essa “fu dettata specificatamente in relazione all'introduzione dell'estinzione per mancato deposito della documentazione ipocatastale, e risulta eccezionalmente derogatoria della disciplina codicistica rispetto a essa generale (Cass., 22/02/2018, n. 4366, pag. 4),
e come tale non applicabile fuori dello specifico caso cui si riferisce. Si trattò, in effetti, di norma introdotta per bilanciare le esigenze di buona amministrazione della giustizia con quelle riferibili alla tutela del credito, così da bilanciare gli effetti della rilevante novità normativa (Cass., 11/10/2006, n. 21733, pagg. 7-8)”.
Sicchè nel caso in esame trovano applicazione i principi generali più volte affermati dal Supremo Collegio, secondo cui:
a) nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., a interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass., 19/12/2014, n. 26929);
b) l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento - e, come detto, dell'atto di intervento del creditore - si protrae, agli effetti dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto, ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore (si pensi alla perdita del bene vincolato o all'impossibilità di ottenerne ricavato utile);
6 c) in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ. (Cass. 9/5/2019, n. 12239 citata, la quale - in caso sovrapponibile a quello in esame - ha ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter, cod. civ., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea - e non già permanente - della prescrizione); la ratio dell'art. 2945 terzo comma c.c. è infatti quella di escludere l'effetto interruttivo permanente in caso di un'inerziale mancanza di coltivazione procedimentale della stessa.
I principi su richiamati non trovano smentita - ma piuttosto conferma - nella recente pronuncia della Cassazione n. 20614/2024, la quale afferma l'effetto interruttivo permanente dell'infruttuoso intervento del creditore nella procedura esecutiva, nel caso - diverso da quello in esame - di procedura esecutiva immobiliare concernente una pluralità di beni immobili, che tuttavia sia giunta alla sua naturale conclusione rispetto anche ad uno solo dei beni immobili ivi compresi, sebbene il ricavato dalla vendita non sia stato sufficiente a soddisfare il creditore interveniente.
Ne consegue che, al momento della proposizione del presente giudizio da parte di il prospettato credito risultava ormai prescritto. Controparte_1
L'appello, per tali assorbenti ragioni, deve, pertanto, trovare accoglimento, con conseguente rigetto della domanda proposta da (oggi eredi Controparte_1
collettivamente ed impersonalmente) nei confronti degli appellanti.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, applicati i parametri delle vigenti tabelle, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico degli eredi di collettivamente ed impersonalmente. Controparte_1
Limitatamente alle spese del presente grado va disposta la condanna in solido anche degli intervenienti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando:
7 dichiara il difetto di legittimazione di , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , ; CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 Parte_1
in riforma dell'appellata sentenza, rigetta la domanda proposta da
[...]
oggi eredi collettivamente ed impersonalmente, nei confronti degli CP_1
appellanti; condanna al rimborso in favore degli appellanti delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €.3.500,00 quanto al primo grado ed €.3.966,00 quanto al presente grado, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge, gli eredi di collettivamente ed impersonalmente, in solido, quanto alle Controparte_1
spese del presente grado, con , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7 Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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