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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1237 DEL 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1237 del 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CINZIA Parte_1 C.F._1
BERSANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Aprilia (LT) via degli
Aranci n. 33, e da (C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Alessandro Ciammaruconi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina (LT) via Oberdan n. 63, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto di disporre l'affido condiviso del figlio minore nato in data [...], Persona_1
dalla loro relazione more uxoria ormai interrotta, alle condizioni concordate e riportate nel ricorso introduttivo.
Tuttavia, dopo il deposito del ricorso congiunto, formulava un'istanza di Parte_1
mutamento del rito da congiunto a contenzioso, allegando gravi criticità: deduceva, infatti, che dal
22 agosto 2024 la ex compagna non gli faceva vedere più il bambino, senza alcuna spiegazione, e chiedeva l'affido esclusivo del minore, la previsione del diritto di visita della madre solo all'esito di
Pagina 1 una c.t.u. sulle capacità genitoriali delle parti, con un assegno per il mantenimento della prole a carico della con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. Pt_2
Il Giudice rel. rilevava l'inammissibilità della suddetta istanza, fissava udienza per la trattazione del ricorso congiunto, disponeva la trasmissione degli atti al PM per rendere il parere di cui all'art. 473- bis.51 c.p.c., nonché per depositare informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi ai fatti ivi allegati, con trasmissione degli atti relativi non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.,
e mandava al Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina di verificare le condizioni di vita del minore nella frequentazione di entrambi i genitori.
Tale decreto è stato vistato dal PM che non ha formulato osservazioni, né sono stati trasmessi atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.
Il Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina ha depositato una relazione in cui ha dato atto di una complessa situazione familiare, nonché di una situazione altamente preoccupante per il minore: dava atto, infatti, che le parti avevano riferito di una conflittualità di coppia agita spesso anche davanti ai minori (il figlio minore di entrambe le parti e la primogenita della nata Pt_2 dal matrimonio della suddetta con ) con “litigi verbali animati che spesso Controparte_1 sfociavano in colluttazioni tra i due adulti (a loro dire, caratterizzati da pugni, morsi e sputi” Il
Servizio Sociale ha relazionato che la ha riferito di un peggioramento nelle condotte del Pt_2
Donato a partire da gennaio 2024, sicché a giugno 2024 la suddetta si era trasferita con i figli in un'altra casa. Il Servizio Sociale, pure, ha allegato che la ha riferito che, dopo che le parti Pt_2
avevano depositato il ricorso congiunto e dopo che il minore aveva cominciato a frequentare la casa del padre nei fine settimana, la stessa avrebbe notato un disagio del minore, il quale il 14 luglio
2024, le avrebbe confidato di essere stato oggetto di offese e violenze fisiche dal padre;
inoltre la ha raccontato che il 21 agosto 2024 il bambino aveva raccontato alla madre, in presenza Pt_2
anche della sorella di essere stato oggetto di attenzioni particolari da parte del padre, il Per_2
quale avrebbe toccato il bambino nelle parti intime nelle notti trascorse insieme, introducendo, una volta, anche le dita delle sue mani nell'ano, provocandone il sanguinamento. Il , invece, ha Pt_1
riferito al Servizio che dopo le vacanze estive la ex compagna non le aveva fatto più vedere il figlio e che aveva ricevuto dalla ex compagna una e mail che lo aveva informato che non avrebbe più rivisto il figlio, “sino a chiarimenti “su cose” che lui avrebbe fatto al bambino”, raccontando di non sapere a cosa si riferisse la donna.
Il Servizio Sociale del Comune di Latina ha inoltre dato contezza della pendenza di un procedimento davanti al Tribunale per i minorenni di Roma (proc. 4089 del 2024), e della nomina, in tale sede, di un Curatore speciale per il minore.
Pagina 2 In sede di udienza entrambe le parti hanno rassegnato conclusioni in contrasto con quelle di cui al ricorso congiunto, il ha ribadito la richiesta di affido esclusivo del minore a lui, con Pt_1 collocazione presso di lui e nomina di un c.t.u.; la ha chiesto l'affidamento esclusivo del Pt_2
minore a lei con collocamento presso la stessa, con un assegno di mantenimento a carico del Pt_1 di € 250,00 per il minore nonché l'attribuzione alla stessa del 100% dell'assegno unico del minore.
Successivamente all'udienza, il difensore del ha depositato una ulteriore memoria con Pt_1
documenti, totalmente inammissibile in quanto non autorizzata, al di fuori del contraddittorio e depositata dopo che il Giudice rel si era già riservato di riferire al Collegio, trattenendo, pertanto, la causa in decisione.
***
Il ricorso congiunto delle parti va rigettato alla stregua di quanto previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c, comma 4 c.p.c.
Va ritenuto infatti che sia inammissibile la richiesta, inizialmente esplicata solo dal , poi in Pt_1
sede di udienza, anche dalla che a sua volta ha formulato conclusioni difformi da quelle Pt_2
contenute nel ricorso introduttivo congiunto, di trasformazione contenziosa del procedimento da domanda congiunta a procedimento contenzioso.
Alla luce di quanto previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149 del 2022, applicabile al ricorso in oggetto depositato in data 7 agosto 2024, deve ritenersi che per tutti i procedimenti a domanda congiunta ex art. 473 bis 51 c.p.c. non sia revocabile il consenso esplicato in sede di ricorso alle condizioni concordate indicate nel ricorso medesimo (v. in tal senso Tribunale di
Milano, sez. IX civ. sent. 18 dicembre 2024), dovendosi riconoscere valenza negoziale alle condizioni concordate in tutti e tre i procedimenti (separazione, divorzio, ricorso per l'affidamento di figlio minorenni) unificati nella norma succitata.
Sono, pertanto, inammissibili, le domande nuove, diverse da quelle del ricorso congiunto, formulate da entrambe le parti.
Ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c. comma 4 c.p.c. “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda”.
Nel caso di specie è evidente che, allo stato degli atti, le condizioni di cui al ricorso (affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con diritto di visita del padre come indicato in ricorso, anche a fine settimana alterni), in assenza di ulteriore istruttoria, incompatibile con il rito di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., appaiono in contrasto con gli interessi del figlio minore.
Pagina 3 Né il Tribunale può, allo stato degli atti e alla luce della complessa vicenda familiare emersa successivamente all'instaurazione del giudizio, indicare alle parti le modificazioni necessarie al fine di indicare un regime di affido, collocamento e diritto di visita del minore.
Il ricorso congiunto va, pertanto, rigettato.
SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene alla luce dell'inammissibilità delle domande nuove formulate da entrambe di parti di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. n 1237 del 2024, così provvede:
“Dichiara l'inammissibilità delle domande nuove formulate dalle parti e diverse da quelle di cui al ricorso congiunto depositato in data 17 giugno 2024.
Rigetta allo stato le domande di cui al ricorso congiunto.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi per opportuna conoscenza anche al Tribunale per i minorenni, presso cui pende il giudizio, inerente al figlio minore delle parti, 4089 del 2024.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1237 del 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CINZIA Parte_1 C.F._1
BERSANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Aprilia (LT) via degli
Aranci n. 33, e da (C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Alessandro Ciammaruconi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina (LT) via Oberdan n. 63, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto di disporre l'affido condiviso del figlio minore nato in data [...], Persona_1
dalla loro relazione more uxoria ormai interrotta, alle condizioni concordate e riportate nel ricorso introduttivo.
Tuttavia, dopo il deposito del ricorso congiunto, formulava un'istanza di Parte_1
mutamento del rito da congiunto a contenzioso, allegando gravi criticità: deduceva, infatti, che dal
22 agosto 2024 la ex compagna non gli faceva vedere più il bambino, senza alcuna spiegazione, e chiedeva l'affido esclusivo del minore, la previsione del diritto di visita della madre solo all'esito di
Pagina 1 una c.t.u. sulle capacità genitoriali delle parti, con un assegno per il mantenimento della prole a carico della con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. Pt_2
Il Giudice rel. rilevava l'inammissibilità della suddetta istanza, fissava udienza per la trattazione del ricorso congiunto, disponeva la trasmissione degli atti al PM per rendere il parere di cui all'art. 473- bis.51 c.p.c., nonché per depositare informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi ai fatti ivi allegati, con trasmissione degli atti relativi non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.,
e mandava al Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina di verificare le condizioni di vita del minore nella frequentazione di entrambi i genitori.
Tale decreto è stato vistato dal PM che non ha formulato osservazioni, né sono stati trasmessi atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.
Il Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina ha depositato una relazione in cui ha dato atto di una complessa situazione familiare, nonché di una situazione altamente preoccupante per il minore: dava atto, infatti, che le parti avevano riferito di una conflittualità di coppia agita spesso anche davanti ai minori (il figlio minore di entrambe le parti e la primogenita della nata Pt_2 dal matrimonio della suddetta con ) con “litigi verbali animati che spesso Controparte_1 sfociavano in colluttazioni tra i due adulti (a loro dire, caratterizzati da pugni, morsi e sputi” Il
Servizio Sociale ha relazionato che la ha riferito di un peggioramento nelle condotte del Pt_2
Donato a partire da gennaio 2024, sicché a giugno 2024 la suddetta si era trasferita con i figli in un'altra casa. Il Servizio Sociale, pure, ha allegato che la ha riferito che, dopo che le parti Pt_2
avevano depositato il ricorso congiunto e dopo che il minore aveva cominciato a frequentare la casa del padre nei fine settimana, la stessa avrebbe notato un disagio del minore, il quale il 14 luglio
2024, le avrebbe confidato di essere stato oggetto di offese e violenze fisiche dal padre;
inoltre la ha raccontato che il 21 agosto 2024 il bambino aveva raccontato alla madre, in presenza Pt_2
anche della sorella di essere stato oggetto di attenzioni particolari da parte del padre, il Per_2
quale avrebbe toccato il bambino nelle parti intime nelle notti trascorse insieme, introducendo, una volta, anche le dita delle sue mani nell'ano, provocandone il sanguinamento. Il , invece, ha Pt_1
riferito al Servizio che dopo le vacanze estive la ex compagna non le aveva fatto più vedere il figlio e che aveva ricevuto dalla ex compagna una e mail che lo aveva informato che non avrebbe più rivisto il figlio, “sino a chiarimenti “su cose” che lui avrebbe fatto al bambino”, raccontando di non sapere a cosa si riferisse la donna.
Il Servizio Sociale del Comune di Latina ha inoltre dato contezza della pendenza di un procedimento davanti al Tribunale per i minorenni di Roma (proc. 4089 del 2024), e della nomina, in tale sede, di un Curatore speciale per il minore.
Pagina 2 In sede di udienza entrambe le parti hanno rassegnato conclusioni in contrasto con quelle di cui al ricorso congiunto, il ha ribadito la richiesta di affido esclusivo del minore a lui, con Pt_1 collocazione presso di lui e nomina di un c.t.u.; la ha chiesto l'affidamento esclusivo del Pt_2
minore a lei con collocamento presso la stessa, con un assegno di mantenimento a carico del Pt_1 di € 250,00 per il minore nonché l'attribuzione alla stessa del 100% dell'assegno unico del minore.
Successivamente all'udienza, il difensore del ha depositato una ulteriore memoria con Pt_1
documenti, totalmente inammissibile in quanto non autorizzata, al di fuori del contraddittorio e depositata dopo che il Giudice rel si era già riservato di riferire al Collegio, trattenendo, pertanto, la causa in decisione.
***
Il ricorso congiunto delle parti va rigettato alla stregua di quanto previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c, comma 4 c.p.c.
Va ritenuto infatti che sia inammissibile la richiesta, inizialmente esplicata solo dal , poi in Pt_1
sede di udienza, anche dalla che a sua volta ha formulato conclusioni difformi da quelle Pt_2
contenute nel ricorso introduttivo congiunto, di trasformazione contenziosa del procedimento da domanda congiunta a procedimento contenzioso.
Alla luce di quanto previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149 del 2022, applicabile al ricorso in oggetto depositato in data 7 agosto 2024, deve ritenersi che per tutti i procedimenti a domanda congiunta ex art. 473 bis 51 c.p.c. non sia revocabile il consenso esplicato in sede di ricorso alle condizioni concordate indicate nel ricorso medesimo (v. in tal senso Tribunale di
Milano, sez. IX civ. sent. 18 dicembre 2024), dovendosi riconoscere valenza negoziale alle condizioni concordate in tutti e tre i procedimenti (separazione, divorzio, ricorso per l'affidamento di figlio minorenni) unificati nella norma succitata.
Sono, pertanto, inammissibili, le domande nuove, diverse da quelle del ricorso congiunto, formulate da entrambe le parti.
Ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c. comma 4 c.p.c. “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda”.
Nel caso di specie è evidente che, allo stato degli atti, le condizioni di cui al ricorso (affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con diritto di visita del padre come indicato in ricorso, anche a fine settimana alterni), in assenza di ulteriore istruttoria, incompatibile con il rito di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., appaiono in contrasto con gli interessi del figlio minore.
Pagina 3 Né il Tribunale può, allo stato degli atti e alla luce della complessa vicenda familiare emersa successivamente all'instaurazione del giudizio, indicare alle parti le modificazioni necessarie al fine di indicare un regime di affido, collocamento e diritto di visita del minore.
Il ricorso congiunto va, pertanto, rigettato.
SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene alla luce dell'inammissibilità delle domande nuove formulate da entrambe di parti di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. n 1237 del 2024, così provvede:
“Dichiara l'inammissibilità delle domande nuove formulate dalle parti e diverse da quelle di cui al ricorso congiunto depositato in data 17 giugno 2024.
Rigetta allo stato le domande di cui al ricorso congiunto.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi per opportuna conoscenza anche al Tribunale per i minorenni, presso cui pende il giudizio, inerente al figlio minore delle parti, 4089 del 2024.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
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