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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 628/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 628/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] l'[...] e residente in [...]
n. 81, c.f. , elettivamente domiciliato in Catania Via Nicola Coviello CodiceFiscale_1
n. 25 nello studio dell'avv.to Marco Galvagno che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via CP_1
Adriano Olivetti n. 7 Trento, partita iva;
P.IVA_1
Convenuta contumace
e
, partita iva;
Controparte_2 P.IVA_2
Chiamata in causa contumace
----------------
Conclusioni
pagina 1 di 6 All'udienza del 16 dicembre 2024 la sola parte opponente costituita precisava le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
Svolgimento del processo
Con il ricorso notificato, in uno al decreto di comparizione delle parti, in data 3 ottobre
2022 ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento presso Parte_1
n. Controparte_2
202203821494511944941131 del 7 maggio 2022 sino alla concorrenza dell'importo di €.
1.845,91, sì come intimatogli da , ai sensi e per gli effetti di cui all'art 72 bis CP_1
DPR 602/1973, in forza di due distinti processi verbali di contravvenzione al CdS, il primo, n.
5666182 del 4 maggio 2015, e, il secondo, n. 9071488 del 13 novembre 2015.
Contestava la mancata notificazione dell'atto di pignoramento, per vero indirizzato in luogo diverso da quello di residenza, comunque ad esso medesimo non riconducibile, del quale assumeva di avere avuto conoscenza con la comunicazione di
[...]
dell' 1 settembre 2022 resa in risposta alla richiesta di Controparte_2
informazioni in ordine alla rilevata detrazione, in seno alla distinta delle competenze del mese di agosto 2022, dell'importo di €. 184,60.
Opponeva altresì l'illegittimità della procedura di riscossione esattoriale in ragione della mancata notificazione dei processi verbali di contravvenzione e, con essa, l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azionata pretesa.
Con l'ordinanza del 3 novembre 2022, emessa a seguito della costituzione in giudizio di
, il GE “rilevato che l'opposizione è qualificabile come opposizione agli atti CP_1 esecutivi nella parte in cui si lamenta l'illegittimità dell'avviata esecuzione per inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e la nullità derivata dell'atto di pignoramento per la mancata notifica degli atti presupposti mentre va qualificata come opposizione all'esecuzione nella parte in cui si deduce l'infondatezza della pretesa creditoria” ha disposto la sospensione dell'esecuzione al contempo condannando alla refusione delle spese del CP_1 procedimento sommario e fissando il termine per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione.
pagina 2 di 6 Con la presente comparsa in riassunzione notificata il 16 gennaio 2023
[...] ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'atto di pignoramento opposto e Parte_1
condannarsi alla restituzione delle somme staggite ed anche al risarcimento CP_1
del danno per responsabilità aggravata.
, se pur ritualmente chiamata in giudizio, mancava di costituirsi. CP_1
Altrettanto , chiamata in Controparte_2
giudizio con atto di integrazione del contraddittorio notificato in data 8 marzo 2023.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2024 previa concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di e CP_1 [...]
che, se pur vocate in giudizio, hanno mancato di Controparte_2
costituirsi.
Nel merito risulta fondata la doglianza mossa da sì come vertente Parte_1 sulla mancata notificazione dell'impugnato atto di pignoramento.
Non è stata, al riguardo, fornita, come scrive il GE, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, per vero solo tentato (senza alcuna consegna) presso un indirizzo del comune di Biancavilla che non presenta alcun collegamento con l'opponente - residente nel Comune di Aci Catena dal 17.06.2019, comunque in assenza dell'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del piego.
Con il che va pure affermata la tempestività ex art. 617 comma 2° cpc dell'opposizione iscritta a ruolo il 19 settembre 2022, stante che, in assenza di perfezionamento del procedimento notificatorio, deve aversi riguardo al momento di conoscenza effettiva dell'atto pignoratizio, per vero verificatasi, alla stregua degli atti di causa, con la comunicazione di dell' 1 settembre 2022 resa in Controparte_2
risposta alla richiesta di informazioni in ordine alla rilevata detrazione, in seno alla distinta delle competenze del mese di agosto 2022, dell'importo di €. 184,60.
pagina 3 di 6 In punto di diritto, condivisibile è il richiamo operato dal GE in seno all'ordinanza sospensiva della giurisprudenza (cfr, da ultimo, Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26549 del
30/09/2021 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 2857 del 13/02/2015) secondo cui “La speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo..”, il che induce a reputare che anche il pignoramento c.d. esattoriale, ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, debba essere notificato al debitore esecutato, assolvendo all'esigenza di garanzia del diritto di difesa.
E' stato d'altra parte escluso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 11290 del 12/06/2020) la possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo nell'ipotesi (come quella ora in esame) di notifica inesistente, in quanto mai eseguita, affermando, per quanto di interesse che “l'inesistenza di una notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603
- 01)”.
Nel caso di specie, come si è detto, non vi è in atti la prova che l'atto opposto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario e tale circostanza appare assorbente di pagina 4 di 6 ogni altra considerazione in quanto l'inesistenza della notifica rende improcedibile l'esecuzione forzata.
Non resta che dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento opposto e, in accoglimento della domanda restitutoria, condannare al rimborso della somma di €. 553,80 CP_1
(€. 184,60 x 3 mensilità), sì come pari a quanto indebitamente trattenuto da
[...]
nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2022. Controparte_2
Le spese processuali vanno poste a carico di (DM 147/2022, valore della CP_1 causa €. 1.100/€. 5.200, compensi minimi, fasi introduttiva, trattazione e decisionale).
Ricorrono gusti motivi per dichiarare l'irripetibilità delle stesse nei confronti dell'
[...]
, estranea all'avvio dell'esecuzione. Controparte_2
Va accolta la domanda di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 uc cpc. E' noto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 2018 n. 8064), agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione,
e comunque, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione: in tale ultima negligenza si connota, la notificazione da parte di dell'opposto atto di pignoramento e tanto basta per condannarla, in CP_1
accoglimento della spiegata domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, al pagamento, in aggiunta alle spese processuali, di una somma equitativamente determinata in misura pari all'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa n. 628/2023 RG, così statuisce nella contumacia di e CP_1 Controparte_2
:
[...] dichiara l'illegittimità dell'atto di pignoramento n. 202203821494511944941131 del 7 maggio 2022.
Condanna a restituire a la somma di €. 553,80 con gli CP_1 Parte_1
interessi al tasso legale dal dì delle singole trattenute sino al soddisfo.
pagina 5 di 6 Condanna alla refusione, in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali che si liquidano in complessivi €. 1.190,00, in essi compresi €. 125,00 per esborsi ed €. 1.065,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
Condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di CP_1 Parte_1
€. 1.065,00, oltre interessi legali, in forza dell'art. 96 comma 3° cpc.
Sono irripetibili le spese processuali nei confronti di
[...]
. Controparte_2
Così deciso in Catania, il 19 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 628/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] l'[...] e residente in [...]
n. 81, c.f. , elettivamente domiciliato in Catania Via Nicola Coviello CodiceFiscale_1
n. 25 nello studio dell'avv.to Marco Galvagno che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via CP_1
Adriano Olivetti n. 7 Trento, partita iva;
P.IVA_1
Convenuta contumace
e
, partita iva;
Controparte_2 P.IVA_2
Chiamata in causa contumace
----------------
Conclusioni
pagina 1 di 6 All'udienza del 16 dicembre 2024 la sola parte opponente costituita precisava le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
Svolgimento del processo
Con il ricorso notificato, in uno al decreto di comparizione delle parti, in data 3 ottobre
2022 ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento presso Parte_1
n. Controparte_2
202203821494511944941131 del 7 maggio 2022 sino alla concorrenza dell'importo di €.
1.845,91, sì come intimatogli da , ai sensi e per gli effetti di cui all'art 72 bis CP_1
DPR 602/1973, in forza di due distinti processi verbali di contravvenzione al CdS, il primo, n.
5666182 del 4 maggio 2015, e, il secondo, n. 9071488 del 13 novembre 2015.
Contestava la mancata notificazione dell'atto di pignoramento, per vero indirizzato in luogo diverso da quello di residenza, comunque ad esso medesimo non riconducibile, del quale assumeva di avere avuto conoscenza con la comunicazione di
[...]
dell' 1 settembre 2022 resa in risposta alla richiesta di Controparte_2
informazioni in ordine alla rilevata detrazione, in seno alla distinta delle competenze del mese di agosto 2022, dell'importo di €. 184,60.
Opponeva altresì l'illegittimità della procedura di riscossione esattoriale in ragione della mancata notificazione dei processi verbali di contravvenzione e, con essa, l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azionata pretesa.
Con l'ordinanza del 3 novembre 2022, emessa a seguito della costituzione in giudizio di
, il GE “rilevato che l'opposizione è qualificabile come opposizione agli atti CP_1 esecutivi nella parte in cui si lamenta l'illegittimità dell'avviata esecuzione per inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e la nullità derivata dell'atto di pignoramento per la mancata notifica degli atti presupposti mentre va qualificata come opposizione all'esecuzione nella parte in cui si deduce l'infondatezza della pretesa creditoria” ha disposto la sospensione dell'esecuzione al contempo condannando alla refusione delle spese del CP_1 procedimento sommario e fissando il termine per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione.
pagina 2 di 6 Con la presente comparsa in riassunzione notificata il 16 gennaio 2023
[...] ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'atto di pignoramento opposto e Parte_1
condannarsi alla restituzione delle somme staggite ed anche al risarcimento CP_1
del danno per responsabilità aggravata.
, se pur ritualmente chiamata in giudizio, mancava di costituirsi. CP_1
Altrettanto , chiamata in Controparte_2
giudizio con atto di integrazione del contraddittorio notificato in data 8 marzo 2023.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2024 previa concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di e CP_1 [...]
che, se pur vocate in giudizio, hanno mancato di Controparte_2
costituirsi.
Nel merito risulta fondata la doglianza mossa da sì come vertente Parte_1 sulla mancata notificazione dell'impugnato atto di pignoramento.
Non è stata, al riguardo, fornita, come scrive il GE, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, per vero solo tentato (senza alcuna consegna) presso un indirizzo del comune di Biancavilla che non presenta alcun collegamento con l'opponente - residente nel Comune di Aci Catena dal 17.06.2019, comunque in assenza dell'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del piego.
Con il che va pure affermata la tempestività ex art. 617 comma 2° cpc dell'opposizione iscritta a ruolo il 19 settembre 2022, stante che, in assenza di perfezionamento del procedimento notificatorio, deve aversi riguardo al momento di conoscenza effettiva dell'atto pignoratizio, per vero verificatasi, alla stregua degli atti di causa, con la comunicazione di dell' 1 settembre 2022 resa in Controparte_2
risposta alla richiesta di informazioni in ordine alla rilevata detrazione, in seno alla distinta delle competenze del mese di agosto 2022, dell'importo di €. 184,60.
pagina 3 di 6 In punto di diritto, condivisibile è il richiamo operato dal GE in seno all'ordinanza sospensiva della giurisprudenza (cfr, da ultimo, Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26549 del
30/09/2021 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 2857 del 13/02/2015) secondo cui “La speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo..”, il che induce a reputare che anche il pignoramento c.d. esattoriale, ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, debba essere notificato al debitore esecutato, assolvendo all'esigenza di garanzia del diritto di difesa.
E' stato d'altra parte escluso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 11290 del 12/06/2020) la possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo nell'ipotesi (come quella ora in esame) di notifica inesistente, in quanto mai eseguita, affermando, per quanto di interesse che “l'inesistenza di una notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603
- 01)”.
Nel caso di specie, come si è detto, non vi è in atti la prova che l'atto opposto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario e tale circostanza appare assorbente di pagina 4 di 6 ogni altra considerazione in quanto l'inesistenza della notifica rende improcedibile l'esecuzione forzata.
Non resta che dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento opposto e, in accoglimento della domanda restitutoria, condannare al rimborso della somma di €. 553,80 CP_1
(€. 184,60 x 3 mensilità), sì come pari a quanto indebitamente trattenuto da
[...]
nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2022. Controparte_2
Le spese processuali vanno poste a carico di (DM 147/2022, valore della CP_1 causa €. 1.100/€. 5.200, compensi minimi, fasi introduttiva, trattazione e decisionale).
Ricorrono gusti motivi per dichiarare l'irripetibilità delle stesse nei confronti dell'
[...]
, estranea all'avvio dell'esecuzione. Controparte_2
Va accolta la domanda di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 uc cpc. E' noto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 2018 n. 8064), agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione,
e comunque, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione: in tale ultima negligenza si connota, la notificazione da parte di dell'opposto atto di pignoramento e tanto basta per condannarla, in CP_1
accoglimento della spiegata domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, al pagamento, in aggiunta alle spese processuali, di una somma equitativamente determinata in misura pari all'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa n. 628/2023 RG, così statuisce nella contumacia di e CP_1 Controparte_2
:
[...] dichiara l'illegittimità dell'atto di pignoramento n. 202203821494511944941131 del 7 maggio 2022.
Condanna a restituire a la somma di €. 553,80 con gli CP_1 Parte_1
interessi al tasso legale dal dì delle singole trattenute sino al soddisfo.
pagina 5 di 6 Condanna alla refusione, in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali che si liquidano in complessivi €. 1.190,00, in essi compresi €. 125,00 per esborsi ed €. 1.065,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
Condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di CP_1 Parte_1
€. 1.065,00, oltre interessi legali, in forza dell'art. 96 comma 3° cpc.
Sono irripetibili le spese processuali nei confronti di
[...]
. Controparte_2
Così deciso in Catania, il 19 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6