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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15125 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2291 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2291 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 DEL DUCA VINCENZO
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GALLUCCIO PAOLO APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
adiva in primo grado il Giudice di Pace di nel Parte_1 CP_1 procedimento iscritto al R.g.n. 955/2022 assumendo di aver avuto contezza di una pretesa creditoria vantata nei suoi confronti a mezzo di notifica dell'avviso di intimazione n. 09720219024120021000 relativa alla cartella di pagamento n. 09720130190831466000 da parte dell' Controparte_2
e conveniva in giudizio la costituita al fine di fsr
[...] Controparte_3 accertare - previa istanza di sospensiva - l'inesistenza di qualsiasi pretesa da parte dell'esattore, per intervenuta prescrizione e/o inesistenza assoluta del credito. In tale giudizio si costituiva tempestivamente l' che, Controparte_2 nell'impugnare tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto della domanda. Restava contumace la . CP_4 Con sentenza n. 13008/2022, il Giudice di Pace adito rigettava la domanda attorea con condanna del alla refusione delle spese di lite. Pt_1
L'epigrafato appellante con atto di citazione proponeva appello dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo la riforma totale della sentenza n. 13008/2022 resa dal Giudice di Pace di nel CP_1 presente grado si costituiva nuovamente solo l' restando invece contumace la . CP_5 CP_4
Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado, il Giudice con ordinanza del 23 giugno 2025 tratteneva la causa in decsione.
In via preliminare deve darsi atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere poiché, nelle more tra la notifica dell'atto di appello e l'udienza di prima comparizione, è stato attuato lo stralcio automatico della cartella di pagamento oggetto di impugnativa n. 097 2013 019083 1466000 di € 827,22. La Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 197/2022) nel disporre la Definizione agevolata dei carichi affidati all' dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. “rottamazione Controparte_6 quater”), è infatti intervenuta contestualmente istituendo lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro affidati all' dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Tale Controparte_6 circostanza, dedotta dall'appellante, è stata confermata dall'appellata CP_5 Entrambe le parti hanno chiesto dichiarasi cessata la materia del contendere e l'appellante ha chiedsto condannarsi la Concessionaria al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Ciò premesso, ai fini della determinazione delle spese di lite, deve rilevarsi la fondatezza delle censure di parte appellante, sollevate dallo stesso già in primo grado, sia con riferimento all'eccepita omessa notifica dell'originario verbale di accertamento di violazione al Codice della strada sotteso alla cartella impugnata, stante la persistente contumacia dell'ente creditore, la Controparte_7 (non costituitasi né in primo grado né in appello) e non essendo risucito comunque a supplire a tale onere probatorio l'Agente della Riscossione- che, al riguardo, ha difatti omesso ogni correlativa produzione documentale- sia in relazione all'eccepita prescrizione, dovendosi ritenere nullo l'atto interruttivo ritenuto rilevante dal Giudice di Pace. Con riguardo a questo ultimo aspetto, infatti, in relazione all'intimazione di pagamento n. 097 2017 90847254 62000 (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado , la notifica non poteva considerarsi CP_2 perfezionata poiché il notificante, pur dopo avere dato atto di diversi tentativi, aveva attestato la
“irreperibilità assoluta -dest.sconosciuto” in data 7 febbraio 2018, provvedendo, poi, al successivo deposito presso la casa comunale il 19 febbraio 2018. Ad un attento esame delle relate emerge, tuttavia, che la notifica de qua sarebbe stata eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. mentre, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere semmai eseguita ai sensi dell'Art.143 c.p.c. (rubricato “Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”). A riprova di ciò l'appellante ha documentato che detta notifica fu eseguita presso un indirizzo dove lo stesso non aveva mai risieduto, ossia all'indirizzo di Via Salaria n. 1441 in come pure risultava, e risulta, dal certificato storico- CP_1 anagrafico di residenza versato in atti del primo grado di giudizio con memoria ex art. 320 c.p.c., dal quale, appunto, si poteva, e si doveva, evincere che l'odierno appellante non ha mai risieduto in Via Salaria n. 1441 e che alla data del 07.02.2018 aveva la residenza in Via Parte_1 CP_1 San Antonio di Padova n. 34. Per tali ragioni, va dichiarata la cessazionr della materia del contendere e, anche in parziale riforma della sentenza di primo grado, vanno condannate le odierne appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia:
1. dichiara cessata la materia.
2. Condanna l' e la , in solido tra loro, a rifondere le spese del doppio CP_5 Controparte_7 grado di giudizio che si liquidano, per il primo grado, in euro 336,00 per compensi, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, oltre rimborso del contributo unificato, e rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge,e , per il secondo grado, in euro 662,00 per compensi, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, oltre rimborso del contributo unificato, e rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Roma, 30 ottobre 2025
Il giudice, dott.ssa Fabiana Corbo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2291 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 DEL DUCA VINCENZO
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GALLUCCIO PAOLO APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
adiva in primo grado il Giudice di Pace di nel Parte_1 CP_1 procedimento iscritto al R.g.n. 955/2022 assumendo di aver avuto contezza di una pretesa creditoria vantata nei suoi confronti a mezzo di notifica dell'avviso di intimazione n. 09720219024120021000 relativa alla cartella di pagamento n. 09720130190831466000 da parte dell' Controparte_2
e conveniva in giudizio la costituita al fine di fsr
[...] Controparte_3 accertare - previa istanza di sospensiva - l'inesistenza di qualsiasi pretesa da parte dell'esattore, per intervenuta prescrizione e/o inesistenza assoluta del credito. In tale giudizio si costituiva tempestivamente l' che, Controparte_2 nell'impugnare tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto della domanda. Restava contumace la . CP_4 Con sentenza n. 13008/2022, il Giudice di Pace adito rigettava la domanda attorea con condanna del alla refusione delle spese di lite. Pt_1
L'epigrafato appellante con atto di citazione proponeva appello dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo la riforma totale della sentenza n. 13008/2022 resa dal Giudice di Pace di nel CP_1 presente grado si costituiva nuovamente solo l' restando invece contumace la . CP_5 CP_4
Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado, il Giudice con ordinanza del 23 giugno 2025 tratteneva la causa in decsione.
In via preliminare deve darsi atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere poiché, nelle more tra la notifica dell'atto di appello e l'udienza di prima comparizione, è stato attuato lo stralcio automatico della cartella di pagamento oggetto di impugnativa n. 097 2013 019083 1466000 di € 827,22. La Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 197/2022) nel disporre la Definizione agevolata dei carichi affidati all' dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. “rottamazione Controparte_6 quater”), è infatti intervenuta contestualmente istituendo lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro affidati all' dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Tale Controparte_6 circostanza, dedotta dall'appellante, è stata confermata dall'appellata CP_5 Entrambe le parti hanno chiesto dichiarasi cessata la materia del contendere e l'appellante ha chiedsto condannarsi la Concessionaria al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Ciò premesso, ai fini della determinazione delle spese di lite, deve rilevarsi la fondatezza delle censure di parte appellante, sollevate dallo stesso già in primo grado, sia con riferimento all'eccepita omessa notifica dell'originario verbale di accertamento di violazione al Codice della strada sotteso alla cartella impugnata, stante la persistente contumacia dell'ente creditore, la Controparte_7 (non costituitasi né in primo grado né in appello) e non essendo risucito comunque a supplire a tale onere probatorio l'Agente della Riscossione- che, al riguardo, ha difatti omesso ogni correlativa produzione documentale- sia in relazione all'eccepita prescrizione, dovendosi ritenere nullo l'atto interruttivo ritenuto rilevante dal Giudice di Pace. Con riguardo a questo ultimo aspetto, infatti, in relazione all'intimazione di pagamento n. 097 2017 90847254 62000 (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado , la notifica non poteva considerarsi CP_2 perfezionata poiché il notificante, pur dopo avere dato atto di diversi tentativi, aveva attestato la
“irreperibilità assoluta -dest.sconosciuto” in data 7 febbraio 2018, provvedendo, poi, al successivo deposito presso la casa comunale il 19 febbraio 2018. Ad un attento esame delle relate emerge, tuttavia, che la notifica de qua sarebbe stata eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. mentre, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere semmai eseguita ai sensi dell'Art.143 c.p.c. (rubricato “Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”). A riprova di ciò l'appellante ha documentato che detta notifica fu eseguita presso un indirizzo dove lo stesso non aveva mai risieduto, ossia all'indirizzo di Via Salaria n. 1441 in come pure risultava, e risulta, dal certificato storico- CP_1 anagrafico di residenza versato in atti del primo grado di giudizio con memoria ex art. 320 c.p.c., dal quale, appunto, si poteva, e si doveva, evincere che l'odierno appellante non ha mai risieduto in Via Salaria n. 1441 e che alla data del 07.02.2018 aveva la residenza in Via Parte_1 CP_1 San Antonio di Padova n. 34. Per tali ragioni, va dichiarata la cessazionr della materia del contendere e, anche in parziale riforma della sentenza di primo grado, vanno condannate le odierne appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia:
1. dichiara cessata la materia.
2. Condanna l' e la , in solido tra loro, a rifondere le spese del doppio CP_5 Controparte_7 grado di giudizio che si liquidano, per il primo grado, in euro 336,00 per compensi, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, oltre rimborso del contributo unificato, e rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge,e , per il secondo grado, in euro 662,00 per compensi, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, oltre rimborso del contributo unificato, e rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Roma, 30 ottobre 2025
Il giudice, dott.ssa Fabiana Corbo