Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2502/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2502/2019 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. DEL VACCHIO EUGENIO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA MARESCA 12 CP_1 P.IVA_2
80058 TORRE ANNUNZIATA, presso lo studio dell'Avv. MONTANI RICCARDO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.).
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La curatela ha chiesto revocarsi ai sensi dell'art. 67 co. 2 legge fall. o in alternativa e/o in subordine ex art. 66 legge fall. e art. 2901 c.c. l'atto pubblico di compravendita del
26/01/2017 a Rogito del Notaio di rep. 78458, racc. 35532, (all Persona_1 Pt_1
n. 3), con il quale la aveva ceduto a titolo oneroso alla soc. Parte_1 [...]
, in sigla con sede in NI alla Via Formichelli Controparte_2 CP_1
Pagina 1 di 8
costituito da un opificio industriale al piano terra con soppalco e con circostante corte di pertinenza esclusiva, confinante con area sub 136, con opificio sub 146 e con opificio sub
148, censito in Catasto fabbricati al Foglio 14 del Comune di p.lla 330 sub 147, cat. Pt_1
D1, R.C. € 3.260,00.
Ha evidenziato che il contratto di compravendita in questione è stato stipulato nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento della venditrice;
che sussisteva, ai fini della revocabilità dell'atto ex art. 67\2 L.F., anche l'elemento soggettivo della consapevolezza, da parte dell'acquirente, dello stato di insolvenza, in cui la versava al momento Parte_1
della stipula della vendita;
che dalla allegata visura ipotecaria, già in data 19.1.2017, in danno della risultava essere stata iscritta, ai nn.ri 294/2065, un'ipoteca giudiziale a Parte_1
garanzia di credito portato da decreto ingiuntivo esecutivo. Prima ancora, in data 30.12.2016. sempre in forza di decreto ingiuntivo, altra ipoteca giudiziale su beni immobili della Pt_1
risultava essere stata iscritta ai nn.ri 6721/51038 (all. n. 4); che tali evenienze erano
[...]
ampiamente dimostrative del fatto che la risultava, già prima della vendita, Parte_1
esposta per debitorie che non riusciva a pagare, tanto che i suoi creditori avevano azionato, in suo danno, decreto ingiuntivi esecutivi ed avevano provveduto a cautelare i propri crediti tramite garanzie ipotecarie;
che dal bilancio al 31.12.2015 (approvato, con molto ritardo, in data 15.11.2016 e pubblicato nel Registro delle Imprese in data 31.12.2016: si v. visura storica all. n. 5 pag. 11) emergeva che la Società medesima accusava perdite complessive per euro 1.727.820, di cui euro 262.466 soltanto nel 2014 ed euro 53.578 nel 2015 (all. n. 6); che la Società esponeva, inoltre, debiti per il ragguardevole importo di euro 15.943.923; che, come emerge dal bilancio al 31.12.2013 (all. 7), pubblicato nel Registro delle Imprese in data
14.11.2014 (si v. all. 5 pag. 18), la Società aveva registrato considerevoli perdite già negli esercizi 2012 (per euro 276.047) e 2013 (per euro 417.535), sicché la sua negativa situazione economica risultava ben consolidata e conoscibile tramite la consultazione di atti debitamente pubblicati;
che all'inizio del 2015, erano apparse sui giornali locali notizie che davano atto del timore diffusosi tra i creditori e i promissari acquirenti degli immobili della , Parte_1
a riguardo della sostenibilità del pesante indebitamento che la Società esponeva;
tanto che, per rasserenare gli animi dei vari soggetti interessati, era dovuto intervenire il Sindaco di Pt_1
alle cui (purtroppo non fondate) rassicurazioni era stato dato ampio risalto tramite i mezzi di comunicazione (all. n. 8); che nel settembre del 2016, su giornali diffusi nell'agro nocerino sarnese e nel vesuviano, erano state pubblicate notizie riguardanti l'avvio, da parte della competente D.D.A., di una indagine tesa ad accertare l'esistenza di infiltrazioni di stampo
Pagina 2 di 8 mafioso nell'amministrazione comunale scafatese;
indagini che riguardavano proprio la gestione degli appalti per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'area “ex
Copmes” di proprietà della , e che avrebbero di lì a poco portato al Parte_1
commissariamento, appunto per mafia, del (si v. all.ti 9,10 e 11); che Controparte_3
qualsiasi imprenditore operante (così come la soc. che ha sede operativa nel comune CP_1
limitrofo di Pompei) nella medesima area geografica in cui operava la fallita, non avrebbe
(nemmeno sforzandosi) potuto non percepire e non conoscere la situazione sopra descritta.
Si costituiva in giudizio la società la quale contestava la sussistenza dell'elemento CP_1
soggettivo scientia decoctionis, atteso che la procedura di commissariamento del CP_3
è stata avviata successivamente all'atto di compravendita in oggetto;
che le notizie
[...]
allegate da controparte risalgono al 21.09.2016 e ed al 18.12.2016 e, dunque, sono successive al contratto preliminare di acquisto di cosa futura stipulato inter partes ed ai pagamenti effettuati a titolo di acconto dall'attuale convenuta e fanno riferimento all'intervento della
DIA presso il in considerazione di un presunto coinvolgimento del clan dei Controparte_3
Casalesi negli affari del stesso, ivi compresa la realizzazione dei capannoni CP_3
industriali affidata alla odierna fallita che l'articolo allegato da controparte datato 21.01.2015, lo stesso si intitola “ Ex Copmes, rasserena gli acquirenti” e si riferisce alle Pt_1 CP_4
rassicurazioni sulla solvibilità finanziaria della e sull'imminente Parte_1
finanziamento del progetto di riqualificazione industriale da parte del socio unico CP_3
che i bilanci allegati offrono l'immagine di una società grandemente
[...] patrimonializzata, titolare di rimanenze per oltre 14 milioni di euro, e registrano nell'esercizio al 31.12.2015 una perdita di esercizio pari ad €.53.578,00, assai inferiore rispetto a quella relativa all'esercizio al 31.12.2014 di €.262.466,00, quest'ultima a sua volta in diminuzione rispetto a quella relativa all'esercizio al 31.12.2013 di €.417.535,00; che le ipoteche giudiziali riscontrate da controparte afferiscono immobili diversi da quello acquistato dalla e CP_1
oggetto del presente giudizio;
che, consultando in forma anonima i registri pubblici di cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore, mediante l'inserimento del numero - 18/2017 - della sentenza di fallimento della si riscontra che l'istanza che è Parte_1
sfociata con la dichiarazione dello stato di insolvenza risulta essere stata iscritta a ruolo in data 02.02.2017, ovvero successivamente la compravendita oggetto dell'odierno giudizio di revocatoria;
che per quanto attiene la domanda esercitata ai sensi dell'art.2901 c.c. non risulta raggiunto l'onere probatorio da parte della curatela attrice sia dell'eventus damni sia del consilim fraudis della non avendo controparte argomentato alcunché in merito. CP_1
***
Pagina 3 di 8 Preliminarmente, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità pacifica e costante, la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare di un atto a titolo oneroso compiuto nel periodo sospetto (come nel caso di specie), secondo la previsione dell'art. 67, comma 2, l. fall., dev'essere effettiva e non meramente potenziale (Cass. n. 25635 del 2017); - agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore ma soltanto la concreta situazione psicologica dell'acquirente al momento del compimento dell'atto impugnato (Cass. n. 27070 del 2022, in motiv.; Cass. n. 25635 del 2017), la quale, tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi (Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n. 13169 del 2020), sempre che questi (come ad es. protesti, procedure esecutive, ipoteche giudiziali), in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da parte dell'acquirente (Cass. n. 14978 del 2007; Cass. n. 5265 del 2010;
Cass. n. 3299 del 2017; Cass. n. 29257 del 2019; Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n. 13169 del
2020), nel senso che quest'ultimo, a fronte dell'emergenza di siffatte circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versava il venditore (cfr.
Cass. n. 27070 del 2022; Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n. 18196 del 2012; più di recente,
Cass. n. 13445 del 2023); - in particolare, ai fini della revocatoria fallimentare di compravendita ai senso dell'art. 67, comma 2, l. fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo (Cass. n. 13169 del 2020, la quale ha confermato una sentenza nella quale il giudice di merito aveva tratto il convincimento dello stato soggettivo di consapevolezza da parte del terzo contraente dal fatto che, oltre all'emissione di due decreti ingiuntivi, risultavano iscritte sull'immobile due ipoteche menzionate nell'atto pubblico di vendita); - la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto (come la scientia decoctionis) costituiscono, peraltro, un apprezzamento di fatto che, se (come nel caso in esame) adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità
(Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 3854 del 2019).
La giurisprudenza della S.C. è ferma nel ritenere che, in tema di revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti debba essere compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto
Pagina 4 di 8 la L.Fall., art. 67 ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione, salvo che ne sia provato il carattere fraudolento;
inoltre, qualora nel momento fissato per la stipulazione del contratto definitivo, sussista pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha la facoltà di non addivenire alla stipulazione, invocando la tutela dell'art. 1461 c.c. (cfr.: Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21927 del 21/10/201; v. anche: Cass. n. 2967 del 1993; n. 3165 dei 1994; n. 500 del 1992; n. 11798 del 1991; n. 264 del 1981). D'altronde, neppure può sostenersi che il contratto preliminare renda dovuta, alle condizioni in precedenza stabilite, la disposizione patrimoniale, in quanto la disciplina dell'art. 1469 c.c., è applicabile al contratto preliminare e comprende anche il pericolo di vicende ablatorie connesse al dissesto della controparte, sicché il promissario ha facoltà di non stipulare il contratto definitivo, qualora al momento della stipulazione sussista pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore
(così. anche: Cass. n. 3165 del 1994; e Cass., 29 gennaio 2008, n. 2005, in motivazione;
v. anche Cass. n. 3390 del 2016).
In ogni caso si rileva come in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente debba, certamente, essere effettiva e non meramente potenziale, ma che la relativa dimostrazione possa basarsi, anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., (quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive, iscrizioni ipotecarie etc.), tali da indurre a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore
(cfr. Cass., Sez. I, 8/02/2018, n. 3081; 24/10/2012, n. 18196; 18/04/2011, n. 8827). E' stato peraltro precisato che, vertendosi in tema di prova indiziaria, la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo può ritenersi legittimamente acquisita allorquando sia raggiunta la prova non già della conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (la cui dimostrazione, configurandosi come una prova diretta, deve considerarsi inesigibile dal curatore), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova, questa, che risulterebbe inutilizzabile, in quanto correlata ad un parametro del tutto teorico di creditore avveduto), bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle
Pagina 5 di 8 condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare (cfr. Cass., Sez. VI, 3/05/2012, n. 6686; Cass., Sez. I,
4/11/2003, n. 16512; 26/01/1999, n. 684). A tal fine, il giudice è tenuto innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, e successivamente a sottoporli ad una valutazione complessiva, volta ad accertarne la concordanza, in modo tale da appurare se la loro combinazione risulti idonea ad integrare una valida prova presuntiva (cfr. Cass., Sez. I, 12/11/2019, n. 29257; 18/02/2005, n. 3390).
Alla luce della documentazione versata in atti, il Tribunale ritiene che il curatore fallimentare abbia fornito la prova della scientia decotionis attraverso i seguenti elementi indiziari.
In primo luogo rilevano le numerose iscrizioni ipotecarie a carico della società
[...]
1) iscrizione del 29.4.2011 di ipoteca volontaria derivante da concessione a Parte_1
garanzia di mutuo;
2) iscrizione del 12.12.2016 di ipoteca volontaria da concessione di mutuo;
iscrizione del 13.12.2016 di ipoteca volontaria da concessione di mutuo;
3) iscrizione del
14.12.2016 di ipoteca volontaria da concessione di mutuo;
4) iscrizione del 19.1.2017 di ipoteca giudiziale da d.i..
Dell'esistenza dell'iscrizione pregiudizievole di cui al n. 1), la società aveva, CP_1
peraltro, conoscenza diretta, atteso che nel contratto di compravendita per cui è causa, nella premessa, si fa espresso riferimento alla concessione alla , in data Parte_1
21.4.2011, di un finanziamento di originari euro 10.600.000 (poi ridotti ad euro 5.730.400 e ad euro 4.779.000,00) da parte della garantito da ipoteca volontaria. Pt_2
Dunque, la era a conoscenza dell'esistenza della notevole esposizione debitoria CP_1
della società venditrice nei confronti dell'istituto di credito nel momento in cui ha stipulato il contratto di compravendita oggetto di revocatoria.
In secondo luogo, rilevano gli articoli di giornali online della stampa locale che riportano notizie circa l'esistenza di notevoli debiti a carico della società e la presentazione di più istanze (almeno due) da parte dei creditori volte ad ottenere la dichiarazione di fallimento.
In terzo luogo, rilevano le risultanze, sempre in perdita, degli ultimi bilanci pubblicati (cfr. bilanci del 2013 e del 2015 allegati).
È priva di pregio l'eccezione sollevata dalla convenuta società in merito all'inutilizzabilità dei documenti allegati alla prima memoria ex art. 183 VI co cpc.
Invero, le rigide preclusioni istruttorie impediscono il deposito di documenti oltre il secondo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ma di certo non impediscono di effettuare il predetto deposito con il primo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. (cfr. TRIBUNALE
DI NAPOLI, Sentenza n. 10/2023 del 02-01-2023).
Pagina 6 di 8 Pertanto, alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene che l'acquirente, nel momento in cui ha stipulato il definitivo, non poteva non avere conoscenza (tenuto conto dei sintomi rivelatori rappresentati dai bilanci in perdita, dalle iscrizioni pregiudizievoli e dalla rassegna stampa) dello stato di decozione del debitore-venditore.
Pertanto, sussistendo tutte le condizioni ed i requisiti della domanda, questa deve trovare accoglimento, con la declaratoria di inefficacia rispetto alle ragioni del fallimento dell'atto rogato a ministero del Notaio di rep. 78458 racc. 35532, Persona_1 Pt_1
trascritto nei RR.II. di NO (Ufficio Provinciale del Territorio di NO. Servizio
Pubblicità Immobiliare) in data 25.1.2017 ai nn.ri 2336 reg. part. e 3057 reg. gen., con cui la soc. ha venduto ad essa soc. " limitata Parte_1 Controparte_2
– in sigla , con sede in NI alla Via Formichelli n. 13, codice fiscale e numero CP_1
d'iscrizione al Registro delle Imprese di NI , la consistenza immobiliare P.IVA_2
facente parte del complesso industriale sopra descritto, ubicato nel Comune di alla via Pt_1
Domenico Catalano numero 88 costituita precisamente da opificio industriale al piano terra con soppalco e con circostante corte di pertinenza esclusiva, confinante con area sub 136, con opificio sub 146 e con opificio sub 148, censito in Catasto fabbricati al Foglio 14 del Comune di p.lla 330 sub 147, cat. D1, R.C. € 3.260,00. Pt_1
Ne discende la condanna della società (acquirente) a restituire detto bene al CP_1
fallimento.
Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di annotazione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. con esonero da responsabilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara inefficace ex art. 67 co. 2 legge fall. nei confronti del l'atto rogato a ministero del Parte_1
Notaio di rep. 78458 racc. 35532, trascritto nei RR.II. di Persona_1 Pt_1
NO (Ufficio Provinciale del Territorio di NO. Servizio Pubblicità
Immobiliare) in data 25.1.2017 ai nn.ri 2336 reg. part. e 3057 reg. gen., con cui la soc.
ha venduto ad essa soc. " Parte_1 Controparte_2
– in sigla , con sede in NI alla Via Formichelli n. 13, codice
[...] CP_1
fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di NI la P.IVA_2
consistenza immobiliare facente parte del complesso industriale sopra descritto,
Pagina 7 di 8 ubicato nel Comune di alla via Domenico Catalano numero 88 costituita Pt_1
precisamente da opificio industriale al piano terra con soppalco e con circostante corte di pertinenza esclusiva, confinante con area sub 136, con opificio sub 146 e con opificio sub 148, censito in Catasto fabbricati al Foglio 14 del Comune di p.lla Pt_1
330 sub 147, cat. D1, R.C. € 3.260,00;
2) Condanna a restituire al la consistenza CP_1 Parte_1 Parte_1
immobiliare facente parte del complesso industriale ubicato nel Comune di alla Pt_1
via Domenico Catalano numero 88 costituita precisamente da opificio industriale al piano terra con soppalco e con circostante corte di pertinenza esclusiva, confinante con area sub 136, con opificio sub 146 e con opificio sub 148, censito in Catasto fabbricati al Foglio 14 del Comune di p.lla 330 sub 147, cat. D1; Pt_1
3) Ordina al competente Conservatore dei RR.II., ora Responsabile dell'Ufficio del
Territorio, di procedere alle annotazioni e trascrizioni, e ad ogni altro adempimento conseguente, con esonero da responsabilità;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 Parte_1
che si liquidano in euro 1.713,00 per spese vive ed euro 29.193,00 per compenso,
[...]
oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 17/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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