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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/10/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. N. 1177 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. IO AR RC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: restituzione somma e pendente
TRA
( ) con l'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
COLANGELO come da procura in atti ATTORE E
( ) titolare della MC Service Consulting, CP_1 C.F._2
Viterbo CONVENUTO -CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.10.2025 tenutasi in modalità telematica, parte attrice ha trasmesso note contenenti le proprie conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. , ha convenuto in giudizio l'odierno convenuto Parte_1 CP_1
nella sua qualità di titolare della MC Service Consulting chiedendo la condanna
[...] di quest'ultimo al pagamento della somma di euro 20mila ovvero alla restituzione della minor somma versata (euro 8.000) in occasione dell'acquisto di un motoveicolo Harley Davidson, modello Dyna Super Glide, tg. AD89681 che parte convenuta, pur avendolo proposto in vendita, mai aveva consegnato all'istante. A tal fine deduceva che: a) in data 14.06.2023 aveva stipulato con il Sig. CP_1 un contratto per l'acquisto dell'indicato motociclo e versato, con bonifico bancario, la somma di euro 1.000 a titolo di caparra, per la moto che era detenuta in conto vendita dal che ne aveva pubblicizzato la vendita sul proprio sito internet;
b) che CP_1 successivamente in data 28.06.2023, sempre su richiesta dello stesso CP_1 aveva versato la restante somma concordata di euro 7.000,00, con bonifico bancario e su richiesta del convenuto, su un c/c intestato a parente Parte_2 del convenuto;
c) che nonostante il versamento della complessiva somma di euro 8mila il aveva iniziato a tergiversare in merito ai tempi di consegna del CP_1 motoveicolo ed al compimento delle necessarie formalità, fino a non farsi più trovare né in negozio, né a telefono;
c) che perdurando la mancanza di riscontri da parte del convenuto, tramite il suo legale, in data 4.08.2023 aveva richiesto sia alla
[...]
che al Sig. (proprietario del veicolo che aveva Parte_3 Controparte_2 consegnato la moto in conto vendita al la restituzione della somma pagata, CP_1 pari a euro 8.000,00, non avendo più alcun interesse all'acquisto di quel motoveicolo;
d) che a fronte di tale diffida il Sig. confermava Persona_1 di aver conferito procura a vendere il motoveicolo al ma di non mani saputo CP_1 nulla circa gli accordi intercorsi tra l'istante e il né dei pagamenti eseguiti CP_1 dall'attore. Alla luce di tanto, risultando evidente la illecita condotta posta in essere suo in danno chiedeva la condanna del al pagamento di una somma, euro 20.000, CP_1 comprensiva di quanto già versato oltre che del risarcimento del danno;
in subordine alla restituzione, oltre interessi, di quanto versato (euro 8.000). Nel corso del processo, nella contumacia del convenuto, all'esito delle prove acquisite (interrogatorio formale e documenti) la causa veniva trattenuta in decisione La domanda è fondata nei limiti che seguono. Dalla documentazione in atti risulta in maniera evidente la consegna di parte attrice della somma di euro 8.000,00, versata in ragione della vendita del motociclo che il deteneva in conto vendita (cfr doc. bancaria).A fronte di tale versamento parte CP_1 convenuta non aveva in alcun modo provveduto alla consegna del motoveicolo dal medesimo detenuto;
né mai lo stesso aveva addotto impedimenti in merito alla CP_1 consegna;
né aveva poi, a fronte della dedotta condotta, restituito quanto ricevuto. A conferma di tali circostanze, nel corso del processo sono state acquisite prove documentali (cfr doc. bancaria oltre che il contratto di acquisto del 14.6.2023 per euro 8mila), la testimonianza di in merito alla consegna della moto al Controparte_2 ed al rilascio in suo favore di quest'ultimo della procura a vendere, oltre infine, CP_1 le risultanze del disposto interrogatorio formale rispetto al quale il convenuto, non comparendo, non ha dato risposta, dato, questo, dal quale ricavare elementi utili di prova in favore dell'istante (art. 232 cpc). La domanda di danno, in assenza di qualsiasi allegazione non può essere accolta. All'accoglimento della domanda consegue la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo (parametro da 5.200 a 26mila, quattro fasi di legge, valori medi)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, condanna CP_1 nella sua qualità di titolare della MC Service Consulting, alla restituzione, in favore di , della somma di euro 8.000,00 oltre interessi come per legge. Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 [...]
, spese che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre IVA, CPA e 15% Parte_1 spese generali. Viterbo, 28.10.2025
Il Giudice
IO AR RC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. IO AR RC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: restituzione somma e pendente
TRA
( ) con l'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
COLANGELO come da procura in atti ATTORE E
( ) titolare della MC Service Consulting, CP_1 C.F._2
Viterbo CONVENUTO -CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.10.2025 tenutasi in modalità telematica, parte attrice ha trasmesso note contenenti le proprie conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. , ha convenuto in giudizio l'odierno convenuto Parte_1 CP_1
nella sua qualità di titolare della MC Service Consulting chiedendo la condanna
[...] di quest'ultimo al pagamento della somma di euro 20mila ovvero alla restituzione della minor somma versata (euro 8.000) in occasione dell'acquisto di un motoveicolo Harley Davidson, modello Dyna Super Glide, tg. AD89681 che parte convenuta, pur avendolo proposto in vendita, mai aveva consegnato all'istante. A tal fine deduceva che: a) in data 14.06.2023 aveva stipulato con il Sig. CP_1 un contratto per l'acquisto dell'indicato motociclo e versato, con bonifico bancario, la somma di euro 1.000 a titolo di caparra, per la moto che era detenuta in conto vendita dal che ne aveva pubblicizzato la vendita sul proprio sito internet;
b) che CP_1 successivamente in data 28.06.2023, sempre su richiesta dello stesso CP_1 aveva versato la restante somma concordata di euro 7.000,00, con bonifico bancario e su richiesta del convenuto, su un c/c intestato a parente Parte_2 del convenuto;
c) che nonostante il versamento della complessiva somma di euro 8mila il aveva iniziato a tergiversare in merito ai tempi di consegna del CP_1 motoveicolo ed al compimento delle necessarie formalità, fino a non farsi più trovare né in negozio, né a telefono;
c) che perdurando la mancanza di riscontri da parte del convenuto, tramite il suo legale, in data 4.08.2023 aveva richiesto sia alla
[...]
che al Sig. (proprietario del veicolo che aveva Parte_3 Controparte_2 consegnato la moto in conto vendita al la restituzione della somma pagata, CP_1 pari a euro 8.000,00, non avendo più alcun interesse all'acquisto di quel motoveicolo;
d) che a fronte di tale diffida il Sig. confermava Persona_1 di aver conferito procura a vendere il motoveicolo al ma di non mani saputo CP_1 nulla circa gli accordi intercorsi tra l'istante e il né dei pagamenti eseguiti CP_1 dall'attore. Alla luce di tanto, risultando evidente la illecita condotta posta in essere suo in danno chiedeva la condanna del al pagamento di una somma, euro 20.000, CP_1 comprensiva di quanto già versato oltre che del risarcimento del danno;
in subordine alla restituzione, oltre interessi, di quanto versato (euro 8.000). Nel corso del processo, nella contumacia del convenuto, all'esito delle prove acquisite (interrogatorio formale e documenti) la causa veniva trattenuta in decisione La domanda è fondata nei limiti che seguono. Dalla documentazione in atti risulta in maniera evidente la consegna di parte attrice della somma di euro 8.000,00, versata in ragione della vendita del motociclo che il deteneva in conto vendita (cfr doc. bancaria).A fronte di tale versamento parte CP_1 convenuta non aveva in alcun modo provveduto alla consegna del motoveicolo dal medesimo detenuto;
né mai lo stesso aveva addotto impedimenti in merito alla CP_1 consegna;
né aveva poi, a fronte della dedotta condotta, restituito quanto ricevuto. A conferma di tali circostanze, nel corso del processo sono state acquisite prove documentali (cfr doc. bancaria oltre che il contratto di acquisto del 14.6.2023 per euro 8mila), la testimonianza di in merito alla consegna della moto al Controparte_2 ed al rilascio in suo favore di quest'ultimo della procura a vendere, oltre infine, CP_1 le risultanze del disposto interrogatorio formale rispetto al quale il convenuto, non comparendo, non ha dato risposta, dato, questo, dal quale ricavare elementi utili di prova in favore dell'istante (art. 232 cpc). La domanda di danno, in assenza di qualsiasi allegazione non può essere accolta. All'accoglimento della domanda consegue la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo (parametro da 5.200 a 26mila, quattro fasi di legge, valori medi)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, condanna CP_1 nella sua qualità di titolare della MC Service Consulting, alla restituzione, in favore di , della somma di euro 8.000,00 oltre interessi come per legge. Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 [...]
, spese che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre IVA, CPA e 15% Parte_1 spese generali. Viterbo, 28.10.2025
Il Giudice
IO AR RC