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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/08/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1078 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 04.02.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08.04.1994, titolare della ditta individuale “Acquolina di IL EP, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Giuliano, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
E
P. VA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Costanzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
opposta
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , in qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale “Acquolina di IL EP, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1516/2020, emesso dal Tribunale di
Benevento in data 30.12.2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 8.001,72, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura monitoria, in virtù di n. 5 fatture emesse dalla predetta società per la fornitura di energia elettrica, rimaste insolute.
1 A fondamento dell'opposizione, il sig. IL deduceva l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova del credito azionato, rilevando che l'ingiunzione di pagamento sarebbe stata emessa sulla base di documentazione formata unilateralmente dalla società fornitrice del servizio elettrico, senza che la stessa – peraltro - avesse mai inviato le fatture relative alle somme ingiunte, dalle quali poter verificare, in qualche modo, i criteri di calcolo degli importi richiesti in pagamento.
Con comparsa del 22.11.2021, si costituiva in giudizio la società
[...]
contestando l'avversa opposizione e deducendo la piena Controparte_1 legittimità del decreto ingiuntivo opposto, emesso sulla base dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili della società, nonché dell'estratto conto delle fatture insolute, documenti ritualmente prodotti nel procedimento per ingiunzione.
La società creditrice evidenziava che tali documenti, unitamente alle fatture depositate nel giudizio de quo, secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono, ai sensi dell'art. 2710 c.c., prova idonea all'accertamento del diritto di credito nel giudizio di cognizione, quando le parti siano - come nel caso di specie - imprenditori e le fatture riguardino rapporti inerenti all'esercizio d'impresa.
Evidenziava che il sig. IL non aveva mai contestato l'esistenza del rapporto di fornitura e che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, le fatture gli erano sempre state tutte regolarmente inviate all'indirizzo fornito al momento della stipula del contratto, senza che fosse mai pervenuta alcuna disdetta e/o variazione.
Respingeva, inoltre, tutte le censure mosse dall'opponente sulle modalità di calcolo dei consumi energetici, evidenziando che nelle fatture inviategli, conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore, erano stati analiticamente indicati tutti gli elementi rilevanti ai fini della contabilizzazione dei consumi, quali:
1. periodo di riferimento, data di emissione e scadenza;
2. consumo di energia elettrica rilevato, stimato o reale;
3. dati della fornitura e POD;
4. tipologia di bolletta in acconto o di conguaglio;
5. dettaglio degli importi;
6. riepilogo degli importi fatturati.
2 Con ordinanza del 28.04.2022, veniva concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata la prova testimoniale ammessa, all'udienza del 04.02.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni (riportandosi ai rispettivi atti di causa) e la causa veniva introitata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento.
Anche se – come giustamente evidenziato da parte opposta – non era stata in alcun modo contestata la sussistenza del contratto di fornitura e non veniva dedotta, né tantomeno documentata alcuna disdetta, in ogni caso nel corso del giudizio - con il verbale di rilascio allegato alle memorie istruttorie depositate il 14.11.2022 e con la prova testimoniale espletata - parte opponente provava compiutamente di aver rilasciato l'immobile collegato all'utenza oggetto di causa sin dal 2015, mentre le fatture azionate in questa sede sono relative a consumi che sarebbero stati fatti tra il
2017 ed il 2019.
Richiesta di provare compiutamente l'effettiva utilizzazione di energia elettrica nel citato periodo, parte opposta con le memorie istruttorie depositate l'8.11.2022 produceva in giudizio lo storico delle letture dei consumi di energia elettrica con cui il distributore competente le aveva comunicato le letture del gruppo di misura relative alla fornitura de qua e sulla base delle quali aveva provveduto alla fatturazione oggetto dell'odierno giudizio (cfr. doc. n. 11), precisando “Con la predetta certificazione, il competente Distributore di zona, E-Distribuzione Spa, oltre ad allegare lo storico delle letture rilevate, ha confermato a Controparte_1
“ .. l'attribuzione del POD IT001E80061090 per il periodo dal
[...]
12.06.2014 al 09.09.2019”.
Come giustamente rilevato dall'opponente, però, il POD indicato nella citata certificazione non corrisponde a quello indicato nelle fatture azionate che è
IT001E800610907.
Parte opponente rilevava detta discrasia già con le memorie di replica depositate il
5.12.2022 eppure parte opposta nulla deduceva in merito, non comparendo alle due udienze successive del 17.1.2023 e del 13.4.2023, limitandosi – poi –
3 semplicemente a riportarsi ai propri atti all'udienza di precisazione delle conclusioni (cui presenziava) ed omettendo – infine – di avvalersi dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Alla luce della documentazione depositata da parte opponente nel corso del giudizio, della prova testimoniale espletata, della discrasia rilevata nella certificazione depositata da parte opposta nonché del comportamento processuale tenuto da quest'ultima (rilevante ex art. 116 c.p.c.), che – come già evidenziato – una volta istruita la causa e rilevata da controparte detta discrasia, ometteva di difendersi e di prendere posizione in merito, si ritiene di dover accogliere l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/22, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
1516/2020, emesso dal Tribunale di Benevento in data 30.12.2020;
2) CONDANNA a rimborsare Controparte_1 direttamente in favore dell'Avv. LUIGI GIULIANO – dichiaratosi antistatario - le spese relative al presente giudizio di opposizione che si liquidano in € 145,50 per C.U. e diritti ed € 3.896,00 per onorari (di cui €
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 28.08.2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Giada Castaldo, funzionaria addetta all' CP_2
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