Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 6134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6134 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06134/2025REG.PROV.COLL.
N. 05097/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5097 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grottaglie, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. 1801/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaglie;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Prete Gianluca e Fanelli Giuseppe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del diniego di permesso di costruire con cui il Comune di Grottaglie datato 21 giugno 2018.
2. L’appellata è proprietaria di un’area nel Comune di Grottaglie della estensione di mq. 10.000, tipizzata nel vigente PRG come zona E1 agricola e assoggettata a vincolo paesaggistico nonché ricadente in ambito esteso di valore distinguibile B nel PUTT/P nel Comune di Grottaglie alla via Parri n. 6, su cui avrebbe voluto realizzare due ville unifamiliari.
Il diniego era stato fondato sulla necessità della previa adozione di strumenti esecutivi di iniziativa pubblica o privata perché il lotto dell’appellante e quelli confinanti non erano urbanizzati.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché, in mancanza del piano attuativo o di misure equipollenti, il Comune non poteva accedere alla richiesta di rilascio di un titolo edilizio. Nel caso di specie non poteva parlarsi di lotto intercluso poiché l’aerofotogrammetria esibita dalla ricorrente non evidenzia una situazione di pressoché completa edificazione della zona.
Non sussisteva neanche la disparità di trattamento, che oltretutto non può essere invocata laddove altro soggetto avesse ottenuto un titolo edilizio in violazione delle norme urbanistiche.
4. L’appello è affidato a tre motivi.
4.1. Il primo lamenta la validità del motivo posto a fondamento del diniego e condiviso dal primo giudice e cioè della necessità del piano attuativo per consentire l’urbanizzazione della zona.
Venendo meno ai suoi poteri istruttori il T.a.r. avrebbe indebitamente negato la verificazione tesa a dimostrare l’esistenza di un lotto intercluso a causa dell’avvenuta edificazione della zona circostante come dimostrato dalla perizia di parte allegata al ricorso. Evidenzia che la zona C Comparto 6°, che complessivamente risulta essere estesa circa 19 ettari, è in buona parte interessata da piani di lottizzazione approvati, oltre a quelli già realizzati ed alle preesistenze storiche.
4.2. Il secondo motivo ripropone la censura di disparità di trattamento per essere stati concessi titoli edilizi in casi perfettamente sovrapponibili a quello dell’appellante e che sono stati rilasciati legittimamente per cui il precedente giurisprudenziale citato dal T.a.r. per respingere il motivo è inconferente.
La circostanza è dimostrata anche dalla relazione istruttoria contenuta nella determina del Comune di Grottaglie del 9 giugno 2014 nella quale viene espresso parere favorevole all’intervento edilizio proprio in ragione dello stato di completezza delle urbanizzazioni primarie nonché del rilievo che anche in quel caso si era in presenza di un lotto urbanisticamente intercluso.
4.3. Il terzo motivo contesta la mancanza delle dotazioni di urbanizzazione primari che renderebbe necessario il piano attuativo; se le opere sopra indicate - ed in specie strade, fognature, rete idrica, di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, di pubblica illuminazione ecc. - fossero assenti gli edifici che circondano il lotto della ricorrente non potrebbero essere dotati di regolare certificato di agibilità.
5. Il Comune di Grottaglie si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. Per vagliare il fondamento del primo motivo di appello è opportuno sottolineare quali siano i casi in cui il piano di lottizzazione previsto dalla disciplina urbanistica prima di poter concedere un permesso di costruire non sia necessario.
L’inutilità dello strumento attuativo si riscontra quando il lotto del richiedente il provvedimento edilizio è totalmente intercluso cioè circondato da una lottizzazione che ha esaurito qualunque spazio limitrofo per poter ipotizzare scelte pianificatorie che vadano al di là delle scelte da operare sul terreno di proprietà del richiedente.
L’altra ipotesi individuata dalla giurisprudenza è quella in cui comunque l’area di riferimento è satura di abitazioni e presenta la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria cosicché una pianificazione attuativa non potrebbe dispiegarsi in alcun modo perché le scelte urbanistiche sono state nei fatti realizzate.
Orbene la situazione dei lotti di terreno limitrofi alla proprietà dell’appellante non presentano quelle caratteristiche che renderebbero superflua l’adozione di un piano di lottizzazione.
Il comparto C6 in cui è ricompreso il lotto di proprietà dell’appellante presenta delle aree non piccole non edificate o con costruzioni isolate e la stessa presenza delle opere di urbanizzazione primaria non è così completa ed estesa da non aver più bisogno di alcun completamento.
In particolare nei pressi del terreno dell’appellante vi sono terreni con presenza di alberi più che villini signorili otto-novecenteschi coi loro giardini.
Solo in alcune parti del comparto esistono piani esecutivi già attuati o in corso di attuazione e quindi è necessario completare l’inserimento delle opere di urbanizzazione e l’individuazione delle
aree per l’ulteriore edificazione.
Peraltro anche la Regione, nel descrivere il tipo di pianificazione da adottare, ha affermato che la zona: “ dovrà essere assoggettata altresì a Piano Particolareggiato esteso all’intera maglia teso ad armonizzare in una visione unitaria il vecchio con il nuovo, garantendo aree di rispetto opportunamente estese all’intorno dei villini (da classificare come zone Omogenee A3 insieme alle aree di pertinenza), con divieto assoluto di abbattimento di alberature ”.
6.2. In ordine al secondo motivo, va rilevato che la circostanza che siano stati concessi altri permessi in situazioni analoghe di per sé non è decisiva poiché se l’Amministrazione ha emanato atti che contrastano con le previsioni urbanistiche ciò non autorizza a perseverare su tale condotta. La constatazione avrebbe una sua pregnanza se l’esistenza di tali permessi servisse a corroborare la tesi che la zona è ormai completamente edificata, ma ciò è in contrasto con le osservazioni svolte nell’esame del precedente motivo di ricorso.
La delibera del 9 giugno 2014 del Comune non risulta agli atti e ben poteva essere acquisita dall’appellante senza invocare i poteri officiosi istruttori del Consiglio di Stato e comunque il suo eventuale valore probatorio sarebbe confutato da una serie di altri elementi presenti in atti che hanno condotto alla reiezione del primo motivo di ricorso.
6.3. Venendo al terzo motivo, la circostanza che alcune abitazioni circostanti abbiano ottenuto il certificato di agibilità, non significa che le opere di urbanizzazione siano complete; emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante che sono presenti solo alcuni tronchi fognari non altre opere di urbanizzazione primaria e nemmeno opere di urbanizzazione secondaria.
Il piano urbanistico di dettaglio per una certa zona di territorio non è necessario non quando esistono alcune urbanizzazioni, ma solo laddove queste ultime siano progettate e realizzate in misura adeguata ad assicurare la dotazione di standard urbanistici nelle quantità imposte dalla legge.
In conclusione l’entità delle opere di urbanizzazione già presenti in loco non sono di entità tale da consentire di prescindere dal piano attuativo.
7. Tanto premesso, l’appello è da respingere.
7.1. La complessità della valutazione necessaria per stabilire se si imponga o meno uno strumento attuativo rende equa la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO