Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 1
Con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 1 lett. E), della legge 18 aprile 1962, n. 230, che - nel testo sostituito dalla legge 23 maggio 1977, n. 266 - permette l'assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, è necessario che ricorrano i requisiti della temporaneità e specificità, richiedendo - il primo di essi - non la straordinarietà od occasionalità dello spettacolo ma che lo stesso abbia una durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione fissata dall'azienda, tale da non consentire lo stabile inserimento del lavoratore nell'impresa, mentre - il secondo - postula che il programma sia caratterizzato dall'atipicità o singolarità rispetto ad ogni altro programma normalmente e correntemente organizzato, e che, inoltre, l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo sia tale da realizzare un peculiare contributo professionale, tecnico od artistico, che non possa essere assicurato dai dipendenti assunti in pianta stabile (nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha rigettato il ricorso dell'azienda radio-televisiva, rilevando che la sentenza impugnata, con motivazione adeguata, aveva escluso la sussistenza dei requisiti della temporaneità e della specificità dell'attività del lavoratore assunto a termine quale truccatore-parrucchiere, prestazione di per sé obbiettivamente generica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2008, n. 16690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16690 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
Aula 'A' "SENTE REGISTRAZIONE-ESENTE BOLLI - ESENTE DIRTTI 166 90 .08 REPUBBLICA ITALIANA 1 9 GIU. 2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele DE LUCA Presidente R.G.N. 1700/05 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere 2347/05 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Cron. 16690 Dott. Antonio IANNIELLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere Ud. 10/04/08 ha pronunciato la seguente 19 GIU. 2008 SE NTENZA sul ricorso proposto da: R.A.I. - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S. P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RG IO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 2347/05 proposto da: 2008 RG IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1466 FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato -1- ETTORE GRIMALDI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale. nonchè
contro
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.; - intimata avversO la sentenza n. 2495/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/01/04 r.g.n. 6479/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/08 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito l'Avvocato GRIMALDI ETTORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il principale, accoglimento rigetto del ricorso dell'incidentale. - -2- 1700 e 2347/2004 r.g.n. ud.10 aprile 2008 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ritualmente notificato GI GU proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 28.9.2000, con cui il giudice del lavoro di Roma aveva respinto le sue domande nei confronti della AI così esposte: "1) dichiarare che tra la AI ed il ricorrente era intercorso, sin dalla stipula del primo contratto a termine, un unico ed unitario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente declaratoria di nullità ex art. 1416 e legge n.230/62, del termine apposto ai singoli contratti di lavoro;
2) convertire i contratti di lavoro a tempo indeterminato;
3) ordinare alla AI la ricostituzione del rapporto di lavoro, anche ai sensi dell'art. 18 legge n. 300/70, con assegnazione delle mansioni pregresse od altre analoghe per valore, con la corresponsione della retribuzione dovuta per il CCNL ai truccatori parrucchieri inquadrati nel III livello dell'operaio specíalizzato, classe ottava;
4) condannare la AI al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data della scadenza di ogni contratto e la data di inizio del successivo, nonchè di quelle maturate tra la data di scadenza dell'ultimo contratto a tempo determinato e quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Rilevava che il primo giudice aveva erroneamente considerato sussistenti i caratteri della temporaneità, della specificità e dei vincolo di necessità diretta giustificativi delle assunzioni a termine. La AI si costituiva, contestando l'appello e concludendo per il rigetto del gravame.
2. Con sentenza del 5 giugno 2003 - 7 gennaio 2004 la Corte d'appello di Roma accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità dei contratti a termine stipulati dalle parti con riferimento a quelli correnti dal 15/1/1988 al 1/3/1991; successivamente, dal 29/11/1992 al 1/5/1994, e successivamente ancora dal 25/9/1995 al 14/6/1998 con conseguente conversione dei rapporti in tre distinti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, giusta le scadenze sopra indicate e prosecuzione giuridica dell'ultimo rapporto dopo il giugno 1998; condannava la società a risarcire il danno al lavoratore, in misura pari alla retribuzione dovuta per CCNL ai truccatori - parrucchieri inquadrati nel III livello dell'operaio specializzato, classe 8°, a partire dal 18/1/1999 fino alla data di 1700 e 2347 r.g.n. 3 ud. 10 aprile 2008 scadenza del terzo anno successivo alla fine dell'ultimo rapporto (14/6/1998), oltre interessi legali dalle scadenze al saldo e rivalutazione monetaria dalle scadenze alla sentenza.
3. Avverso questa pronuncia la RAI propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste con controricorso l'intimato e propone altresì ricorso incidentale. La AI ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1, 2° comma, lett. e), I. 18 aprile 1962 n. 230 come modificato dalla 1. 23 maggio 1977 n. 266, che consente l'apposizione del termine nelle assunzioni di personale riferite a pubblici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi». In particolare lamenta che erroneamente la Corte d'appello non abbia ritenuto sussistente il nesso di specificità richiesto dall'art. 1 per l'apposizione del termine al contratto di lavoro. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1218, 1219, 1226, 1227 c.c. e vizio di motivazione dell'impugnata sentenza. La ricorrente si duole della condanna al risarcimento del danno immotivatamente fissato in tre anni di retribuzione.
2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale l'intimato censura l'impugnata sentenza per non aver riconosciuto la spettanza della retribuzione nei periodi intermedi.
3. I giudizi promossi con i due ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti avendo ad oggetto la medesima sentenza impugnata.
4. Il ricorso principale - i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente - è infondato. Più volte esaminando analoghe controversie questa Corte (cfr. ex plurimis Cass., sez. lav., 11 aprile 2006, n. 8385) ha affermato con riferimento alla fattispecie - disciplinata dall'art. 1, lett. e), legge 18 aprile 1962 n. 230, che, nel testo sostituito dalla legge 23 maggio 1977 n. 266, permette l'assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi che il prescritto requisito della - specificità della prestazione lavorativa non ne implica la straordinarietà o la 1700 e 2347 r.g.n. ud. 10 aprile 2008 occasionalità, ma richiede che lo spettacolo o il programma siano destinati a sopperire ad una temporanea necessità; che siano caratterizzati dall'appartenenza ad una species di un certo genus;
che siano individuati, determinati e nominati e tali da rendere essenziale l'apporto di un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, che non possa essere assicurato dai dipendenti assunti in pianta stabile. E' necessaria quindi la prova relativa alla sussistenza del requisito della specificità perché possa ritenersi assolto, da parte del datore di lavoro, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste per la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato. Cfr. anche Cass., sez. lav., 11 aprile 2006, n. 8385, che ha ribadito che il prescritto requisito della specificità non ne implica la straordinarietà o la occasionalità, ma richiede che lo spettacolo o il programma siano destinati a sopperire ad una temporanea necessità correlata alla specificità di un programma o di uno spettacolo o di una competenza professionale. Pertanto affinché il rapporto di lavoro a termine, disciplinato ai sensi del cit. art. 1,2° comma,lett. e), 1. 18 aprile 1962 n. 230, possa ritenersi legittimo, è necessario che ricorrano i requisiti della temporaneità e della specificità; in altre parole, lo spettacolo deve avere una durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione fissata dall'azienda, per cui, essendo destinato a esaurirsi, lo spettacolo stesso non consente lo stabile inserimento del lavoratore nell'impresa; inoltre, il programma deve essere caratterizzato dalla atipicità o singolarità rispetto a ogni altro programma normalmente e correttamente organizzato dall'azienda nell'ambito della propria ordinaria attività radiofonica e televisiva. I due requisiti sono tra loro strettamente connessi perchè solo se il programma è specifico, e quindi dotato di proprie caratteristiche, idonee ad attribuirgli una propria individualità e unicità, esso si configura come un momento episodico dell'attività imprenditoriale, e quindi risponde anche al requisito della temporaneità. È necessario, inoltre, che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicché non può considerarsi sufficiente ad integrare l'ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la semplice qualifica tecnica o artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi;
ossia è necessario che l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico 1700 e 2347 r.g.n. 5 ud. 10 aprile 2008 o artistico del soggetto esterno sia indispensabile per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sia sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell'azienda (cfr. soprattutto Cass., sez. lav., 24 gennaio 2006, n. 1291). Nella specie il ON è stato assunto a termine come truccatore-parrucchiere, ed in riferimento a questa prestazione lavorativa, obiettivamente generica, il giudici di merito hanno ritenuto insussistente il prescritto requisito della specificità. Il riscontro del requisito della specificità, unitamente a quello della temporaneità, costituisce valutazione di merito che la Corte d'appello ha fatto con motivazione sufficiente e non contraddittoria e che non è pertanto censurabile in sede di legittimità. non5. Quanto poi al profilo del risarcimento del danno deve considerarsi senza rilevare che il ricorso vale come costituzione in mora che la valutazione equitativa del danno è ben possibile ex art. 432 c.p.c.. Ha affermato questa Corte (Cass., sez. lav., 18 agisto 2005, n. 16992) che il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno patrimoniale previsto in generale dall'art. 1226 c.c. e nel rito del lavoro anche dall'art. 432 c.p.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza ed è consentito al giudice in caso di impossibilità ovvero di oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno;
nell'operare in concreto la valutazione equitativa il giudice di merito non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata dell'ammontare del danno liquidato, ma deve fornire l'indicazione del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento ed a precisare i criteri assunti a base del procedimento valutativo.
6. Anche il ricorso incidentale è infondato. Questa Corte (Cass., sez. lav., 3 marzo 2006, n. 4677) ha infatti più volte affermato che nel caso di trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell'accertata illegittimità dell'apposizione del termine, non consegue il diritto del lavoratore alla retribuzione per l'intero periodo, compresi gli «intervalli non lavorati»> fra l'uno e l'altro rapporto, mancando una deroga al principio generale secondo cui la maturazione di tale diritto presuppone la prestazione lavorativa e considerato che la suddetta riunificazione in un solo rapporto, operando ex post, non incide sulla mancanza 1700 e 2347 r.g.n. 6 ud. 10 aprile 2008 di un'effettiva prestazione negli spazi temporali tra contratti a tempo determinato;
tuttavia, il dipendente che cessa l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, a condizione che il datore stesso sia stato posto in una condizione di mora accipiendi, senza, peraltro, che si configuri l'automatica equivalenza del risarcimento ai compensi retributivi perduti, poiché tale automatismo è da escludersi ove si accerti che il danno del lavoratore (derivante dalla perdita della retribuzione) si è ridotto in misura corrispondente ad altri compensi percepiti (c.d. aliunde perceptum) per prestazioni lavorative svolte - nel periodo considerato - presso altri datori di lavoro 7. Pertanto entrambi i ricorsi vanno rigettati. La reciproca soccombenza consente la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
spese compensate. Così deciso in Roma il 10 aprile 2008 Il Consigliere estensore Il Presidente Govanni Amoroso) (Michele De Lucy) Свилен ✓ CANCELLER ✓ posiate in sángóliá 19510.2008 IL CAMELLER ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 1700 e 2347 r.g.n. 7 ud. 10 aprile 2008