Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2008, n. 16690
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Sentenza 19 giugno 2008

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Con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 1 lett. E), della legge 18 aprile 1962, n. 230, che - nel testo sostituito dalla legge 23 maggio 1977, n. 266 - permette l'assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, è necessario che ricorrano i requisiti della temporaneità e specificità, richiedendo - il primo di essi - non la straordinarietà od occasionalità dello spettacolo ma che lo stesso abbia una durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione fissata dall'azienda, tale da non consentire lo stabile inserimento del lavoratore nell'impresa, mentre - il secondo - postula che il programma sia caratterizzato dall'atipicità o singolarità rispetto ad ogni altro programma normalmente e correntemente organizzato, e che, inoltre, l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo sia tale da realizzare un peculiare contributo professionale, tecnico od artistico, che non possa essere assicurato dai dipendenti assunti in pianta stabile (nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha rigettato il ricorso dell'azienda radio-televisiva, rilevando che la sentenza impugnata, con motivazione adeguata, aveva escluso la sussistenza dei requisiti della temporaneità e della specificità dell'attività del lavoratore assunto a termine quale truccatore-parrucchiere, prestazione di per sé obbiettivamente generica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2008, n. 16690
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16690
    Data del deposito : 19 giugno 2008

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