Sentenza 5 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/12/2023, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2023
N. 00860/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2022, proposto da
Società Prodotti Ittici Mare-Nostrum, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Paul Simon Falzini e Giuseppe Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro e dello Stretto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
nei confronti
Compagnia Impresa Lavoratori Portuali S.r.l., Marenostrum Società Coop.a.r.l, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Catanzaro e Crotone, Compagnia Portuale di Crotone Soc. Coop, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, prot. n. 0008185/U/PRES del 4 maggio 2022, recante il rigetto dell'istanza presentata dalla Società Prodotti Ittici Mare-Nostrum in data 14 settembre 2021 relativa alla “concessione demaniale marittima quadriennale per licenza, intesa ad ottenere una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.224,69, di cui mq. 706,21 coperti con manufatti, ubicata nel porto vecchio di Crotone, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 38 particella n. 434, allo scopo di destinarla ad uffici dell'istante e punto vendita”;
- della nota dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio prot. n. 0018094 U/21 AAMM datata al 3 novembre 2021, recante “preavviso di rigetto” ai sensi dell'art. 10 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
e per la condanna dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'adozione del provvedimento di concessione demaniale di cui istanza del 14 settembre 2021 eventualmente con prescrizioni compatibili con il rilascio della medesima concessione demaniale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro e dello Stretto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha esposto:
- di aver chiesto all’Autorità Portuale di Gioia Tauro, con istanza trasmessa in data 14.09.2021, il rilascio di una concessione demaniale marittima volta “ ad ottenere una zona demaniale marittima nella superficie complessiva di mq. 1.224,69, di cui mq. 706,21 coperti con manufatti, ubicati nel porto vecchio di Crotone, identificati catastalmente al foglio di mappa n. 38, particella n. 434, allo scopo di destinarla ad uffici sede legale, deposito merci e vendita di prodotti ittici ”;
- che analoga istanza di concessione demaniale, presentata nel recente passato per la trasformazione degli stessi manufatti in una struttura ricettiva alberghiera mediante un intervento di demolizione-ricostruzione, non aveva sortito esito positivo, essendo stata rigettata dall’Autorità a causa del parere negativo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, Catanzaro e Crotone (v. sent. TAR Reggio Calabria 19 agosto 2021 n. 659);
- di aver specificato nella nuova istanza che i manufatti oggetto di interesse venivano richiesti nello stato in cui essi si trovavano, dichiarando di non voler apportarne alcuna modifica di sorta;
- che l’Autorità Portuale, con nota prot. n.0018094 del 03.11.2021, aveva comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/90, poiché l’istanza non sarebbe corredata da alcuna documentazione tecnica e progettuale attestante interventi di tipo migliorativo e/o conservativo dei fabbricati, resi oltremodo necessari alla luce della loro non conformità alla normativa antisismica. In particolare, veniva segnalata la “ necessità di interventi urgenti di consolidamento statico e messa in sicurezza con adeguamento sismico ai sensi del D.M. 14/1/2018 poiché esso risulta pericolante (note prot. 15667 del 28/7/2016 e prot. n. 4664 del 10/3/2017 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria – ufficio 6 Tecnico e Opere marittime per la Calabria di Reggio Calabria) ”;
- di aver riscontrato il preavviso di diniego in data 10.11.2021, ma che, ciò nondimeno, l’Autorità Portuale aveva rigettato con provvedimento prot. n. 008185 del 04.05.2022, l’istanza di concessione demaniale, ribadendo la mancanza di documentazione tecnica “ necessaria a superare le criticità statiche del manufatto in parola (…) avendo anzi cura di rimarcare l’intendimento di acquisire in concessione tale manufatto nello stato in cui si trovava ”;
2. Avverso il predetto diniego è insorta parte ricorrente, deducendone l’illegittimità attraverso un unico ed articolato gruppo di censure, così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 47 e 54 Cod. Nav. e dell’art. 16 della l. 28 gennaio 1994, n. 84. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza della motivazione, avendo l’Autorità omesso la trasmissione delle note istruttorie asseritamente ostative. – Eccesso di potere per sviamento e difetto d’istruttoria avendo l’Autorità omesso ogni valutazione del contributo istruttorio della ricorrente per i seguenti motivi ”.
Nel rilevare come il diniego gravato non avesse affatto indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della propria decisione, la ricorrente lamenta che le due richiamate note del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, sulle quali poggia l’evidenza istruttoria del diniego, non sarebbero state allegate al provvedimento impugnato, viziato, per ciò solo, da difetto di motivazione.
In ogni caso, le note citate, pur non allegate al provvedimento finale, non darebbero conto dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’immobile, già eseguito, che avrebbe definitivamente eliminato lo stato di pericolosità rilevato dall’Amministrazione intimata.
Il diniego gravato, inoltre, non avrebbe tenuto in considerazione nessuna delle osservazioni svolte dalla ricorrente in sede procedimentale, con conseguente ricaduta sulla illegittimità dell’operato della P.A. afflitto da reiterato deficit motivazionale.
L’istante, infine, ribadisce la volontà già manifestata in sede procedimentale di eseguire le opere di manutenzione necessarie ad ottenere il rilascio della concessione demaniale, concludendo per l’annullamento del provvedimento impugnato con condanna dell’Autorità Portuale a rilasciare il titolo, sia pure condizionato a tutte le prescrizioni del caso.
3. L’Autorità Portuale di Gioia Tauro, costituitasi in giudizio con atto di mera forma in data 12.10.2022, resisteva al ricorso avversario e ne chiedeva il rigetto, stante l’infondatezza di ogni censura dedotta.
4. Con memoria depositata il 06.10.2023 la ricorrente insisteva per l’accoglimento del gravame.
5. All’udienza pubblica dell’08.11.2023 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
Non sussistono carenze significative nell’istruttoria condotta dall’Amministrazione resistente che ha illustrato in modo soddisfacente i presupposti di diritto e di fatto delle determinazioni assunte.
Il Collegio non ravvisa innanzitutto alcun vizio di illegittimità dell’azione amministrativa nel non aver allegato le note prot. n. 15667 del 28.07.2016 e prot. n. 4664 del 10.03.2017 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria – ufficio 6 Tecnico e Opere marittime per la Calabria di Reggio Calabria, presupposte al diniego e non espressamente impugnate.
Vale, infatti, il principio dettato da antica ma sempre valida giurisprudenza secondo cui “ Ai sensi dell'art. 3 comma 3, l. n. 241 del 1990, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama, con la conseguenza che non ne è necessaria l'allegazione, essendo sufficiente che l'atto sia messo a disposizione del destinatario del provvedimento e che cioè esso possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi. In altri termini, la motivazione del provvedimento deve essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, il che comporta, nella motivazione per relationem, che siano espressamente indicati gli estremi dell'atto richiamato, mentre non è necessario che lo stesso sia allegato, dovendo semplicemente essere messo a disposizione e mostrato su istanza di parte ” (v. TAR Emilia Romagna, Parma, 1 luglio 2008 n. 341; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 2 settembre 2005 n. 6534).
In seconda battuta, è pacifico che la società ricorrente intendeva ottenere in concessione il manufatto de quo nelle condizioni fisiche e strutturali in cui esso si trovava ed attualmente si trova, per destinarlo non a struttura ricettiva, come da precedente istanza rigettata dall’Amministrazione per mancanza del necessario parere della Soprintendenza, ma ad uffici, sede legale, deposito merci e vendita di prodotti ittici.
Ebbene, rispetto alla nuova destinazione d’uso, la ricorrente non ha dato la prova né dell’entità degli interventi di manutenzione straordinaria già realizzati sullo stabile nel 2016 che, a suo dire, supererebbero la problematica evidenziata dalla P.A. resistente né se essi siano in concreto tecnicamente adeguati a smentire la pericolosità dell’immobile dal punto di vista statico.
A ragione, dunque, l’Autorità Portuale ha stigmatizzato la mancata allegazione della documentazione progettuale necessaria a giustificare gli specifici interventi di recupero da realizzarsi sul manufatto di interesse e funzionali ad agevolare l’accoglimento della domanda, onere espressamente contemplato dagli artt. 11 del Regolamento interno, a pena di rigetto della stessa, e perfettamente esigibile da parte della richiedente, attesa la sua disponibilità “ a portare il manufatto di cui si discorre allo stato di manutenzione compatibile con il rilascio dell’invocata concessione .”
Da ultimo, non si ravvisa nemmeno l’affermata illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo del mancato riscontro, da parte dell’Autorità, alle osservazioni frapposte dalla ricorrente in sede di preavviso di rigetto, dal momento che, come è noto, non è configurabile a carico dell’Amministrazione procedente un obbligo di confutazione specifica (v. TAR Palermo, sez. II, 5 giugno 2023 n. 1821).
7. In virtù di quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. Considerata la natura formale della costituzione dell’Amministrazione resistente, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Mazzulla, Presidente FF
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Roberta Mazzulla |
IL SEGRETARIO