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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5432/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5432/2024
Tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 12:19 innanzi al Giudice, dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per l'avv. CANE' GIOVANNI GIUSEPPE il quale si riporta agli atti, alle Parte_1 domande formulate e alle conclusioni precisate.
Per è presente il legale rappresentante BI Sperandio con l'avv. BROCCA ELISA la quale CP_1 precisa come da foglio depositato telematicamente
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5432/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANE' GIOVANNI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE PREMUDA 10 20129 MILANO presso il difensore avv. CANE' GIOVANNI GIUSEPPE
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BROCCA ELISA, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_2 in VIA BALLERINI 56 20037 SEREGNO presso il difensore avv. BROCCA ELISA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
COSI' GIUDICARE
IN VIA PRELIMINARE Sospendersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendo i presupposti d'urgenza previsti ex lege.
NEL MERITO Revocarsi l'opposto decreto con ogni conseguenza di legge.
IN SUBORDINE Condannarsi l'attrice opponente al pagamento della somma ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO Con vittoria di compensi d'avvocato
IN VIA ISTRUTTORIA Riservata ogni istanza e deduzione”
Per CP_1
“Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1383/2024
e per l'effetto condannare a pagare la somma pari ad € 415.000; Parte_1 pagina 2 di 7 In via istruttoria: ordinare ex art. 210 c.p.c a l'esibizione dei decreti Parte_1
ingiuntivi n. 464/2023 del 8/6/2023 emesso dal Tribunale di Lecco GI dott. Lombardi (PROC. RG N.
1049/2023) e n. 17647/2023 del 20/11/2023 emesso dal Tribunale di Milano Dott. VI (PROC. RG
39841/2023), i precetti azionati sulla base dei due decreti ingiuntivi e i procedimenti esecutivi instaurati in base ai titoli, con contestuale esibizione degli estratti conto di Parte_1
dal 23.11.2023 al 5.8.2024.
In subordine si chiede che vengano sentiti a testimoni i signori , legale rappresentante Testimone_1 pro tempore di nonché l'Ing. , legale rappresentante di Controparte_2 Testimone_2 CP_3
sulle seguenti circostanze:
[...]
“Vero che nell'anno 2023 sono state corrisposte a le somme di cui al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 464/2023 del 8/6/2023 emesso dal Tribunale di Lecco GI dott. Lombardi (PROC.
RG N. 1049/2023)?” per il solo teste;
Testimone_1
“Vero che nell'anno 2024 sono state corrisposte a le somme di cui al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 17647/2023 del 20/11/2023 emesso dal Tribunale di Milano Dott. VI (PROC.
RG 39841/2023” sia per il teste sia per il teste . Tes_1 Tes_2
Si allegano i seguenti documenti:
1. Verbale Udienza 16.1.2024 PROC. RG N. 3479/2023-Tribunale di Bergamo;
2. Memoria di costituzione e accettazione rinuncia PROC. RG. N. 8577/2023- Parte_1
Tribunale di Monza;
3. Estinzione PROC. RG. N. 8577/2023-Tribunale di Monza;
4. Pec 29.1.2024 ; Controparte_4
5. Ordinanza assegnazione RG 1671/2024 Tribunale di Brescia;
6. Bilancio ottico esercizio Parte_1
7. Scrittura privata 12.1.2024;
8. Fascicolo procedimento monitorio;
9. Estratti conto 12.1.2024 -17.10.2024;
10. Estratti conto 18.10.2024-18.11.2024.
In ogni caso: si chiede che la S.V. Ill.ma valuti alla luce dell'esito del presente giudizio che l'attrice opponente sia condannata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. anche con condanna al pagamento di una somma stabilita in via equitativa nonché con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4% e successive spese occorrende come da nota che si deposita in allegato.”
pagina 3 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1383/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in data 16 aprile 2024.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento di € 415.000,00 oltre ad interessi come da domanda e spese di procedura, e che la somma ingiunta non è dovuta.
In particolare, ha dedotto l'inesigibilità del credito azionato stante l'esistenza di una scrittura privata transattiva del 12 gennaio 2024 intercorsa tra le parti, in forza della quale, al fine di definire le reciproche pretese, la parte opponente si è impegnata a pagare alla parte opposta un importo corrispondente a quello azionato con il decreto ingiuntivo opposto e che prevedeva la rateizzazione del pagamento per cui, al tempo del ricorso monitorio, poteva essere azionata esclusivamente la prima rata di € 150.000,00, ovvero l'unica scaduta. La parte opponente ha rilevato l'assenza, nella predetta scrittura privata, della clausola di decadenza dal beneficio del termine.
Inoltre, ha evidenziato che la transazione stipulata dalle parti conteneva un'espressa rinuncia della società agli interessi legali o di mora, ritenendo pertanto anche questi ultimi inesigibili. CP_1
Ha dunque concluso richiedendo: in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione, con fissazione anticipata dell'udienza per la relativa discussione;
nel merito, la revoca del decreto opposto e in subordine la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata in giudizio.
Costituendosi in giudizio, la società ha contestato integralmente l'atto di citazione poiché CP_1
infondato in fatto ed in diritto. Ha in primo luogo esposto che, prima innanzi al Tribunale di Bergamo e poi innanzi al Tribunale di Monza, si sono tenuti due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in cui le odierne parti rivestivano ruoli contrapposti, e che si estinguevano entrambi per rinuncia al giudizio, anche per via dell'intervenuta transazione.
La parte opposta ha rilevato che, nonostante l'adempimento delle proprie obbligazioni assunte in forza di tale transazione, alla data del 5 agosto 2024 nessun pagamento era stato effettuato dall'opponente e, inoltre, era poi intervenuta la scadenza sia della prima sia della seconda rata.
Per quanto riguarda il beneficio del termine, ha dedotto la decadenza della controparte, CP_1 essendo l'omesso pagamento della prima rata non accompagnato da alcuna ragione giustificativa ed avendo dovuto la società creditrice agire in via monitoria.
Inoltre, ha rilevato la mancanza di volontà di controparte di pagare le somme dovute, evidenziando in particolare che la rateizzazione del pagamento previsto nella scrittura privata di transazione era stata concessa alla debitrice opponente a fronte delle garanzie indicate dalla stessa come uniche entrate future, e rappresentate dalla cessione di crediti bonus 110; tuttavia, la parte opposta, contestando la pagina 4 di 7 veridicità delle affermazioni di ha esposto che la parte opponente, al contrario, Parte_1 avrebbe avuto la possibilità di saldare l'intero credito in quanto aveva ottenuto, nel corso del 2023, due decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi contro una società terza per un importo totale superiore a quello oggetto del decreto qui opposto.
Ha pertanto concluso richiedendo preliminarmente la conferma della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto citato.
Con decreto inaudita altera parte in data 15 luglio 2024 è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
con ordinanza in data 30.08.25, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.08.25, previa revoca del decreto emesso in data 15.07.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del decreto.
Con ordinanza in data 29 novembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto il rinvio all'odierna udienza per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 415.000,00 oltre interessi, fondato sulla scrittura privata in data 12.01.24 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio).
La società opponente ha contestato esclusivamente l'esigibilità dell'intero importo ingiunto, rilevando come la scrittura privata in data 12.01.24 avesse previsto una rateizzazione del credito, in ragione della quale in via monitoria risultava azionabile unicamente l'importo di euro 150.000,00, da pagarsi entro il
31.01.24 (o al più tardi entro il 15.02.24, previa esibizione di documentazione giustificativa del ritardo). Ha eccepito, dunque, l'inesigibilità degli ulteriori importi, in assenza di clausola di decadenza dal beneficio del termine.
pagina 5 di 7 La convenuta opposta, per contro, ha dedotto che proprio la sua iniziativa in sede monitoria ha comportato la decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., e ha rilevato la natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta da confermata dalla Parte_1
circostanza che la parte non ha provveduto ai pagamenti delle ulteriori due rate nemmeno dopo la scadenza dei termini previsti.
Ciò premesso, vertendo la causa esclusivamente sul profilo della esigibilità dell'importo azionato in sede monitoria da deve richiamarsi quanto già osservato nell'ordinanza in data 30.08.24; in CP_1
particolare deve osservarsi che agli effetti dell'art. 1186 c.c. la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (cfr. Cass. n. 24330/2011).
Peraltro, anche successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo e in corso di causa non risulta che l'opponente abbia provveduto ad effettuare alcun pagamento, né della prima rata (già scaduta al momento del deposito del ricorso monitorio) né della seconda e della terza rata, la cui scadenza è intervenuta nelle more, così corroborando la valutazione di insolvenza effettuata dal Giudice del procedimento monitorio, intesa quale situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e confermando la natura dilatoria dell'opposizione proposta da Parte_1
Deve, pertanto, ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale
- non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
pagina 6 di 7 Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della non particolare complessità della causa e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria ridotta), le spese di lite sono liquidate - con riconoscimento di un importo inferiore a quanto indicato nella nota spese di parte convenuta opposta redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Non ricorrono i presupposti per la pronuncia ex art. 96 c.p.c., richiesta dall'opposta, difettando gli elementi costitutivi della predetta fattispecie, e segnatamente la malafede o la colpa grave nella proposizione dell'opposizione, né avendo la convenuta opposta allegato, né tanto meno provato, il pregiudizio che avrebbe subito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1383/2024 già esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta opposta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Brescia, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5432/2024
Tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 12:19 innanzi al Giudice, dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per l'avv. CANE' GIOVANNI GIUSEPPE il quale si riporta agli atti, alle Parte_1 domande formulate e alle conclusioni precisate.
Per è presente il legale rappresentante BI Sperandio con l'avv. BROCCA ELISA la quale CP_1 precisa come da foglio depositato telematicamente
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5432/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANE' GIOVANNI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE PREMUDA 10 20129 MILANO presso il difensore avv. CANE' GIOVANNI GIUSEPPE
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BROCCA ELISA, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_2 in VIA BALLERINI 56 20037 SEREGNO presso il difensore avv. BROCCA ELISA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
COSI' GIUDICARE
IN VIA PRELIMINARE Sospendersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendo i presupposti d'urgenza previsti ex lege.
NEL MERITO Revocarsi l'opposto decreto con ogni conseguenza di legge.
IN SUBORDINE Condannarsi l'attrice opponente al pagamento della somma ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO Con vittoria di compensi d'avvocato
IN VIA ISTRUTTORIA Riservata ogni istanza e deduzione”
Per CP_1
“Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1383/2024
e per l'effetto condannare a pagare la somma pari ad € 415.000; Parte_1 pagina 2 di 7 In via istruttoria: ordinare ex art. 210 c.p.c a l'esibizione dei decreti Parte_1
ingiuntivi n. 464/2023 del 8/6/2023 emesso dal Tribunale di Lecco GI dott. Lombardi (PROC. RG N.
1049/2023) e n. 17647/2023 del 20/11/2023 emesso dal Tribunale di Milano Dott. VI (PROC. RG
39841/2023), i precetti azionati sulla base dei due decreti ingiuntivi e i procedimenti esecutivi instaurati in base ai titoli, con contestuale esibizione degli estratti conto di Parte_1
dal 23.11.2023 al 5.8.2024.
In subordine si chiede che vengano sentiti a testimoni i signori , legale rappresentante Testimone_1 pro tempore di nonché l'Ing. , legale rappresentante di Controparte_2 Testimone_2 CP_3
sulle seguenti circostanze:
[...]
“Vero che nell'anno 2023 sono state corrisposte a le somme di cui al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 464/2023 del 8/6/2023 emesso dal Tribunale di Lecco GI dott. Lombardi (PROC.
RG N. 1049/2023)?” per il solo teste;
Testimone_1
“Vero che nell'anno 2024 sono state corrisposte a le somme di cui al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 17647/2023 del 20/11/2023 emesso dal Tribunale di Milano Dott. VI (PROC.
RG 39841/2023” sia per il teste sia per il teste . Tes_1 Tes_2
Si allegano i seguenti documenti:
1. Verbale Udienza 16.1.2024 PROC. RG N. 3479/2023-Tribunale di Bergamo;
2. Memoria di costituzione e accettazione rinuncia PROC. RG. N. 8577/2023- Parte_1
Tribunale di Monza;
3. Estinzione PROC. RG. N. 8577/2023-Tribunale di Monza;
4. Pec 29.1.2024 ; Controparte_4
5. Ordinanza assegnazione RG 1671/2024 Tribunale di Brescia;
6. Bilancio ottico esercizio Parte_1
7. Scrittura privata 12.1.2024;
8. Fascicolo procedimento monitorio;
9. Estratti conto 12.1.2024 -17.10.2024;
10. Estratti conto 18.10.2024-18.11.2024.
In ogni caso: si chiede che la S.V. Ill.ma valuti alla luce dell'esito del presente giudizio che l'attrice opponente sia condannata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. anche con condanna al pagamento di una somma stabilita in via equitativa nonché con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4% e successive spese occorrende come da nota che si deposita in allegato.”
pagina 3 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1383/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in data 16 aprile 2024.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento di € 415.000,00 oltre ad interessi come da domanda e spese di procedura, e che la somma ingiunta non è dovuta.
In particolare, ha dedotto l'inesigibilità del credito azionato stante l'esistenza di una scrittura privata transattiva del 12 gennaio 2024 intercorsa tra le parti, in forza della quale, al fine di definire le reciproche pretese, la parte opponente si è impegnata a pagare alla parte opposta un importo corrispondente a quello azionato con il decreto ingiuntivo opposto e che prevedeva la rateizzazione del pagamento per cui, al tempo del ricorso monitorio, poteva essere azionata esclusivamente la prima rata di € 150.000,00, ovvero l'unica scaduta. La parte opponente ha rilevato l'assenza, nella predetta scrittura privata, della clausola di decadenza dal beneficio del termine.
Inoltre, ha evidenziato che la transazione stipulata dalle parti conteneva un'espressa rinuncia della società agli interessi legali o di mora, ritenendo pertanto anche questi ultimi inesigibili. CP_1
Ha dunque concluso richiedendo: in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione, con fissazione anticipata dell'udienza per la relativa discussione;
nel merito, la revoca del decreto opposto e in subordine la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata in giudizio.
Costituendosi in giudizio, la società ha contestato integralmente l'atto di citazione poiché CP_1
infondato in fatto ed in diritto. Ha in primo luogo esposto che, prima innanzi al Tribunale di Bergamo e poi innanzi al Tribunale di Monza, si sono tenuti due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in cui le odierne parti rivestivano ruoli contrapposti, e che si estinguevano entrambi per rinuncia al giudizio, anche per via dell'intervenuta transazione.
La parte opposta ha rilevato che, nonostante l'adempimento delle proprie obbligazioni assunte in forza di tale transazione, alla data del 5 agosto 2024 nessun pagamento era stato effettuato dall'opponente e, inoltre, era poi intervenuta la scadenza sia della prima sia della seconda rata.
Per quanto riguarda il beneficio del termine, ha dedotto la decadenza della controparte, CP_1 essendo l'omesso pagamento della prima rata non accompagnato da alcuna ragione giustificativa ed avendo dovuto la società creditrice agire in via monitoria.
Inoltre, ha rilevato la mancanza di volontà di controparte di pagare le somme dovute, evidenziando in particolare che la rateizzazione del pagamento previsto nella scrittura privata di transazione era stata concessa alla debitrice opponente a fronte delle garanzie indicate dalla stessa come uniche entrate future, e rappresentate dalla cessione di crediti bonus 110; tuttavia, la parte opposta, contestando la pagina 4 di 7 veridicità delle affermazioni di ha esposto che la parte opponente, al contrario, Parte_1 avrebbe avuto la possibilità di saldare l'intero credito in quanto aveva ottenuto, nel corso del 2023, due decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi contro una società terza per un importo totale superiore a quello oggetto del decreto qui opposto.
Ha pertanto concluso richiedendo preliminarmente la conferma della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto citato.
Con decreto inaudita altera parte in data 15 luglio 2024 è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
con ordinanza in data 30.08.25, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.08.25, previa revoca del decreto emesso in data 15.07.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del decreto.
Con ordinanza in data 29 novembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto il rinvio all'odierna udienza per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 415.000,00 oltre interessi, fondato sulla scrittura privata in data 12.01.24 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio).
La società opponente ha contestato esclusivamente l'esigibilità dell'intero importo ingiunto, rilevando come la scrittura privata in data 12.01.24 avesse previsto una rateizzazione del credito, in ragione della quale in via monitoria risultava azionabile unicamente l'importo di euro 150.000,00, da pagarsi entro il
31.01.24 (o al più tardi entro il 15.02.24, previa esibizione di documentazione giustificativa del ritardo). Ha eccepito, dunque, l'inesigibilità degli ulteriori importi, in assenza di clausola di decadenza dal beneficio del termine.
pagina 5 di 7 La convenuta opposta, per contro, ha dedotto che proprio la sua iniziativa in sede monitoria ha comportato la decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., e ha rilevato la natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta da confermata dalla Parte_1
circostanza che la parte non ha provveduto ai pagamenti delle ulteriori due rate nemmeno dopo la scadenza dei termini previsti.
Ciò premesso, vertendo la causa esclusivamente sul profilo della esigibilità dell'importo azionato in sede monitoria da deve richiamarsi quanto già osservato nell'ordinanza in data 30.08.24; in CP_1
particolare deve osservarsi che agli effetti dell'art. 1186 c.c. la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (cfr. Cass. n. 24330/2011).
Peraltro, anche successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo e in corso di causa non risulta che l'opponente abbia provveduto ad effettuare alcun pagamento, né della prima rata (già scaduta al momento del deposito del ricorso monitorio) né della seconda e della terza rata, la cui scadenza è intervenuta nelle more, così corroborando la valutazione di insolvenza effettuata dal Giudice del procedimento monitorio, intesa quale situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e confermando la natura dilatoria dell'opposizione proposta da Parte_1
Deve, pertanto, ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale
- non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
pagina 6 di 7 Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della non particolare complessità della causa e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria ridotta), le spese di lite sono liquidate - con riconoscimento di un importo inferiore a quanto indicato nella nota spese di parte convenuta opposta redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Non ricorrono i presupposti per la pronuncia ex art. 96 c.p.c., richiesta dall'opposta, difettando gli elementi costitutivi della predetta fattispecie, e segnatamente la malafede o la colpa grave nella proposizione dell'opposizione, né avendo la convenuta opposta allegato, né tanto meno provato, il pregiudizio che avrebbe subito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1383/2024 già esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta opposta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Brescia, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
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