Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 553
CASS
Sentenza 17 gennaio 2012

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Nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, comma secondo, cod. civ., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. cod. civ., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto - ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento - fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quel esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma primo cod. civ..

Commentari2

  • 1Vendita con trasporto: responsabilità del venditore-mittente e del vettoreAccesso limitato
    Mauro Lanzieri · https://www.altalex.com/ · 15 marzo 2013

  • 2Trasporti, vettori, successione, contratto unico, obbligazione solidale, regressoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 gennaio 2013
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 553
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 553
Data del deposito : 17 gennaio 2012

Testo completo