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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6047/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6047/2021
Oggi 09/04/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per per delega dell'avv. SACCHI ALFREDO e l'avv. PAte_1
, il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi e , in Controparte_1 particolare, alla memoria conclusiva autorizzata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
per , per delega dell'avv. SESSA FORTUNA, l'avv. Controparte_2
, la quale si riporta alle difese ed alle memorie autorizzate, Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
La Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6047/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAte_1 C.F._1
SACCHI ALFREDO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
SESSA FORTUNA CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 19.07.2021 ha convenuto in PAte_1 giudizio, innanzi a questo Tribunale, la per ivi sentir Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa accertare che a causa del verificarsi del sinistro di cui in premessa l'istante subiva lesioni personali in qualità di terzo trasportato sul ciclomotore Piaggio tg. X7YNFJ, di proprietà del sig. CP_4
, assicurato con - per l'effetto condannare la
[...] Controparte_2 al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali subiti dallo stesso a causa delle gravi lesioni personali riportate, con applicazione della Tabella di Milano anno 2021, quantificate in €35.973,20
(di cui €. 31.271,00 per 10% danno bio logico e danno morale ed €4.702,50 per invalidità temporanea), oltre spese mediche sostenute e da sostenere, svalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto fino all'effettivo
pagi na 2 di 8 soddisfo, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà accert ata in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. medico legale che sin d'ora si chiede;
- condannare altresì la società convenuta al pagamento di spese e compensi professionali e di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo».
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
• che in data 11.03.2020, alle ore 15.30 circa, in Battipaglia (SA) alla Via
Roma, viaggiava, in qualità di terzo trasportato, sul ciclomotore Piaggio tg.
X7YNFJ, di proprietà di , assicurato per la r.c.a. con la Controparte_4 [...]
CP_2
• che in tali circostanze di luogo e di tempo, il ciclomotore Piaggio tg. X7YNFJ veniva tamponato dal motociclo Honda tg. EM33110, di proprietà di
[...] ed assicurato per la r.c.a. con la che proveniva da tergo CP_5 Controparte_6
e non rispettava la dovuta distanza di sicurezza;
• per effetto dell'impatto esso attore cadeva al suolo riportando, per l'effetto, lesioni personali per le quali si recava presso l'Ospedale di Battipaglia dove gli venivano prestate le urgenti cure del caso e dove gli veniva diagnosticato
“frattura di L2 con riduzione in altezza e cuneizzazione anteriore” con prognosi di giorni 30 s.c.
• che tuttora patisce le conseguenze di tali lesioni, essendogli residuati postumi di natura permanente nella misura del 10% (dieci per cento) sotto il profilo del danno biologico, per una I.T.T. (inabilità temporanea totale) di giorni
30 ed una I.T.P. (inabilità temporanea parziale) al 50% di 25 giorni ed una I.T.P.
(inabilità temporanea parziale) al 25% di altri 20 giorni come relazione medico legale in atti;
• che alcun effetto ha sortito la costituzione in mora inoltrata alla
[...] in virtù dell'art. 141 del D.lgs. 209 del 2005, sebbene sia stato CP_2 sottoposto a visita presso lo studio del medico fiduciario della già menzionata compagnia di assicurazioni, dott. e che, nelle more, la convenuta società Per_1 abbia risarcito i danni riportati dal ciclomotore Piaggio, tg. X7YNFJ, di proprietà di . Controparte_4 pagi na 3 di 8 Pertanto, ha concluso per l'accoglimento delle sopramenzionate conclusioni.
Si è costituita tempestivamente la con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta nella qual e ha dedotto:
- l'inammissibilità della domanda ex art 141 c.a.p. per violazione degli artt.
145 e 148 c.a.p.;
- la nullità per la violazione del contraddittorio verso il vettore e per la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c .
- che, in particolare, la circostanza addotta nell'atto di citazione ovverosia che il sinistro sia avvenuto per esclusiva responsabilità de lla moto Honda tamponante, costituisce c.d. caso fortuito, esimente del risarcimento richiesto a nella sua qualità di assicuratore del ciclomotore non Controparte_2 responsabile dell'incidente stradale;
- che, infatti, l'art 141 c.a.p. pone quale limite al risarcimento del trasportato verso l'assicuratore del vettore il c.d. caso fortuito;
- che, nel merito, sussistono dubbi circa l'autenticità del fatto storico e, quindi, dello scontro allegato tra le moto;
- che, a seguito dell'incidente non furono chiamate le autorità per i rilievi né intervenne il 118;
- che, infatti, a seguito dell'istruttoria esperita in via stragiudiziale, il perito nominato dalla compagnia aveva rilevato che i danni risultavano in parte riconducibili ad un incidente stradale dell'11.5.2020 e per altra parte non compatibili con la dinamica d i tamponamento dichiarata;
- in relazione alle lesioni riportate dal terzo trasportato, la compagnia ha evidenziato che il sanitario del P.S. che visitò l'odierno attore, all'esame obiettivo ha indicato: «Al momento il paziente appare in buone condizioni generali. Il colorito cutaneo è nella norma per sesso, età ed etnia relativamente alla patologia traumatica alligata. Paziente vigile e orientato nel tempo e nello spazio. Assenza di ematomi o ferite riconducib ili al trauma. Arti normo conformati, algia funzionale del tratto lombo -sacrale»
- che, pertanto, la frattura lombare ad un fatto autonomo accaduto al Pt_1 con le conseguenze previste dall'art. 1227, co. 1, c.c.; pagi na 4 di 8 - quindi, non risultano provati lo scontro, il trasporto e le lesioni in rapporto causale con essi, ne consegue che all'attore, iuxta probata et alligata ex art. 2697, co. 1, c.c., incomberà l'onere della prova del fatto dedotto, e, in particolare, del nesso eziologico tra il preteso fatto colposo e l'evento dannoso lamentato, nella sua interezza.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: « Voglia il
Tribunale di Salerno adito, in funzione di G.U., ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, co sì provvedere: A) respingere la domanda attorea, improponibile ed inammissibile, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
B) vinte le spese di lite;
C) in via subordinata, ridurre il risarcimento nei limiti rigorosi del provato e del maggior grado di colpa concorrente dell'istante ed esclusi danni non provati, nonché interessi e svalutazione monetaria non cumulabili;
D) compensazione integrale delle spese di lite;
in via gradata, compensazione parziale, in relazione al grado di col pa concorrente del danneggiato ed alla divergenza tra chiesto e pronunciato»
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata istruita mediante la prova testimoniale e rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.
***
1. In via preliminare, non merita accoglimento la generica eccezione di inammissibilità della domanda attorea per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/05 .
1.1. La ratio dei citati articoli, infatti, è evidentemente quella di propiziare una conciliazione precontenziosa, attraverso una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam (cfr. art. 148, co. 5, d.lgs. n. 209/05)
e, più in generale, attraverso la corretta collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a. PA
. Pertanto, come sostenuto pacificamente in giurisprudenza, la richiesta di risarcimento che, ex art. 145 d.lgs. n. 209/05, la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della pagi na 5 di 8 domanda giudiziale, è idone a a produrre il suo effetto quando contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (cfr., ex multis Cass. n.
19354/16). Conseguentemente, le obiezioni meramente f ormali sul contenuto della lettera del danneggiato non possono determinare, ex se, l'improponibilità della domanda, laddove si tratti di elementi superflui rispetto alle operazioni - della compagnia assicuratrice - di accertamento e stima concernenti l'an ed il quantum di responsabilità del proprio assicurato (cfr., in motivazione, Cass. n.
4936/2018).
1.3. Ebbene, nel caso che ci occupa, l'attore ha prodotto la richiesta di risarcimento danni inoltrata alla compagnia assicurativa convenuta e alla compagnia del motociclo Honda tg. EM33110, che appare completa di tutti i requisiti riportati nell'art. 148 d.lgs. n. 209/05. (all.to alla seconda memoria ex art 183, comma 6, c.p.c.)
2. Passando all'esame nel merito, l'azione va sussunta nell'ambito dell'art. 141
c.a.p.
2.1. Nell'ipotesi contemplata dall'art. 141 cod. ass. l'onere della prova che ricade sul trasportato è quello di dimostrare che è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti due veicoli e che su uno di questi veic oli essa parte era trasportata;
una volta dimostrati questi fatti è la parte convenuta, nel caso di specie l'Assicuratrice del veicolo sul quale l'attore era trasportato, a dover provare il caso fortuito, la cui nozione, «prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la final ità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro»
(sempre Sez. U - , Sentenza n. 35318/2022)
2.2. Pertanto, l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa secondo cui la responsabilità esclusiva del conducente la moto Honda tamponante esime la stessa dalla responsabilità di cui all'art 141 c.a.p. non merita accoglimento. pagi na 6 di 8 2.3. Ad ogni modo, facendo applicazione del riparto dell'onere della prova nei termini appena indicati, la domanda non è provata e, pertanto, va rigettata.
2.4. Le risultanze istruttorie acquisite non consentono di ritenere realmente avvenuto il sinistro per cui è causa secondo la dinamica esposta.
2.5. La deposizione resa dal teste non è stata precisa , esauriente e convincente, ma è risultato poco attendibile e generica.
2.6. Questo consente di ritenere non sufficientemente provato il nesso di causalità tra i fatti per cui è causa e le conseguenze dannose che avrebbe subito l'attore.
2.7. In particolare, il teste molto genericamente ha riferito di Testimone_1 non aver visto l'incidente perché di spalle ed ha riferito: «(…) ho sentito un botto, ho visto due motorini a terra (…) non ricordo il modello dei motorini, erano due scooter, il signore più grande d'età era a terra e si lamentava, diceva di avere mal di schiena;
quello più giovane mi chiese di lasciare i miei dati e io li ho dati».
2.8. Il teste, però, non ha precisato null'altro, né le strade percorse dalle moto, né elementi che identificavano più precisamente le moto coinvolte, né ha riferito il punto della carreggiata in cui è avvenuto l'impatto tra le moto, né i danni i danni riportati dagli stessi.
2.9. Il teste non ricorda dettagli che sarebbero risultati di immediata percezione
(la strada, il punto d'urto, i danni a cose, il colore dei veicoli coinvolti, se il danneggiante si sia fermato o meno) ma ricorda con precisione i dolori accusati dall'odierno attore. Dalla testimonianza: «non ricordo il modello dei motorini, erano due scooter, il signore più grande d'età era a terra e si lamentava, diceva di avere mal di schiena (…)».
2.10. Pertanto, la dinamica dell'incidente così come descritta dalle dichiarazioni del teste lasciano invero fondati dubbi circa la verificazione dello scontro descritto in citazione.
2.11. Questi dubbi, inoltre, trovano riscontro anche nella documentazione medica depositata.
2.12. Ed invero, come correttamente evidenziato dalla parte convenuta, dal pagi na 7 di 8 verbale di P.S. si evince che l'attore sia giunto in ospedale «con mezzo proprio».
2.13. Nel referto, inoltre, nella sezione dedicata all'esame obiettivo veniva indicato: «Al momento il paziente appare in buone condizioni generali. Il colorito cutaneo è nella norma per sesso, età ed etnia relativamente alla patologia traumatica alligata. Paziente vigile e orientato nel tempo e nello spazio. Assenza di ematomi o ferite riconducibili al trauma. Arti normo conformati, algia funzionale del tratto lombo -sacrale».
2.14. Solo all'esito degli esami prescritti è stato diagnosticato: «frattura di
L2 con riduzione in altezza e cuneizzazione anteriore”, con prognosi : “30 (trenta) gg. ». CP_7
2.15. Pertanto, risulta alquanto inverosimile che la parte attorea, dopo l'incidente, si sia recata autonomamente al pronto soccorso e che, a seguito della caduta, non abbia riportato alcun segno evidente sul corpo che potesse indicare l'impatto subito con l'asfalto (cfr. referto)
2.16. Pertanto, neppure la documentazione medica consente di chiarire come siano svolti effettivamente i fatti.
2.17. Per quanto innanzi esposto, la domanda, quindi, va rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai medi, tranne le fasi istruttoria e decisoria, liquidate ai minimi, visto che è stato escusso solo un teste e la discussione si è svolta oralmente con deposito di una sola memoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande attoree;
B) Condanna l'attore a rimborsare alla le spese di lite, che Controparte_2 si liquidano in € 5.261,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del
15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
9 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6047/2021
Oggi 09/04/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per per delega dell'avv. SACCHI ALFREDO e l'avv. PAte_1
, il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi e , in Controparte_1 particolare, alla memoria conclusiva autorizzata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
per , per delega dell'avv. SESSA FORTUNA, l'avv. Controparte_2
, la quale si riporta alle difese ed alle memorie autorizzate, Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
La Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6047/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAte_1 C.F._1
SACCHI ALFREDO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
SESSA FORTUNA CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 19.07.2021 ha convenuto in PAte_1 giudizio, innanzi a questo Tribunale, la per ivi sentir Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa accertare che a causa del verificarsi del sinistro di cui in premessa l'istante subiva lesioni personali in qualità di terzo trasportato sul ciclomotore Piaggio tg. X7YNFJ, di proprietà del sig. CP_4
, assicurato con - per l'effetto condannare la
[...] Controparte_2 al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali subiti dallo stesso a causa delle gravi lesioni personali riportate, con applicazione della Tabella di Milano anno 2021, quantificate in €35.973,20
(di cui €. 31.271,00 per 10% danno bio logico e danno morale ed €4.702,50 per invalidità temporanea), oltre spese mediche sostenute e da sostenere, svalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto fino all'effettivo
pagi na 2 di 8 soddisfo, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà accert ata in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. medico legale che sin d'ora si chiede;
- condannare altresì la società convenuta al pagamento di spese e compensi professionali e di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo».
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
• che in data 11.03.2020, alle ore 15.30 circa, in Battipaglia (SA) alla Via
Roma, viaggiava, in qualità di terzo trasportato, sul ciclomotore Piaggio tg.
X7YNFJ, di proprietà di , assicurato per la r.c.a. con la Controparte_4 [...]
CP_2
• che in tali circostanze di luogo e di tempo, il ciclomotore Piaggio tg. X7YNFJ veniva tamponato dal motociclo Honda tg. EM33110, di proprietà di
[...] ed assicurato per la r.c.a. con la che proveniva da tergo CP_5 Controparte_6
e non rispettava la dovuta distanza di sicurezza;
• per effetto dell'impatto esso attore cadeva al suolo riportando, per l'effetto, lesioni personali per le quali si recava presso l'Ospedale di Battipaglia dove gli venivano prestate le urgenti cure del caso e dove gli veniva diagnosticato
“frattura di L2 con riduzione in altezza e cuneizzazione anteriore” con prognosi di giorni 30 s.c.
• che tuttora patisce le conseguenze di tali lesioni, essendogli residuati postumi di natura permanente nella misura del 10% (dieci per cento) sotto il profilo del danno biologico, per una I.T.T. (inabilità temporanea totale) di giorni
30 ed una I.T.P. (inabilità temporanea parziale) al 50% di 25 giorni ed una I.T.P.
(inabilità temporanea parziale) al 25% di altri 20 giorni come relazione medico legale in atti;
• che alcun effetto ha sortito la costituzione in mora inoltrata alla
[...] in virtù dell'art. 141 del D.lgs. 209 del 2005, sebbene sia stato CP_2 sottoposto a visita presso lo studio del medico fiduciario della già menzionata compagnia di assicurazioni, dott. e che, nelle more, la convenuta società Per_1 abbia risarcito i danni riportati dal ciclomotore Piaggio, tg. X7YNFJ, di proprietà di . Controparte_4 pagi na 3 di 8 Pertanto, ha concluso per l'accoglimento delle sopramenzionate conclusioni.
Si è costituita tempestivamente la con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta nella qual e ha dedotto:
- l'inammissibilità della domanda ex art 141 c.a.p. per violazione degli artt.
145 e 148 c.a.p.;
- la nullità per la violazione del contraddittorio verso il vettore e per la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c .
- che, in particolare, la circostanza addotta nell'atto di citazione ovverosia che il sinistro sia avvenuto per esclusiva responsabilità de lla moto Honda tamponante, costituisce c.d. caso fortuito, esimente del risarcimento richiesto a nella sua qualità di assicuratore del ciclomotore non Controparte_2 responsabile dell'incidente stradale;
- che, infatti, l'art 141 c.a.p. pone quale limite al risarcimento del trasportato verso l'assicuratore del vettore il c.d. caso fortuito;
- che, nel merito, sussistono dubbi circa l'autenticità del fatto storico e, quindi, dello scontro allegato tra le moto;
- che, a seguito dell'incidente non furono chiamate le autorità per i rilievi né intervenne il 118;
- che, infatti, a seguito dell'istruttoria esperita in via stragiudiziale, il perito nominato dalla compagnia aveva rilevato che i danni risultavano in parte riconducibili ad un incidente stradale dell'11.5.2020 e per altra parte non compatibili con la dinamica d i tamponamento dichiarata;
- in relazione alle lesioni riportate dal terzo trasportato, la compagnia ha evidenziato che il sanitario del P.S. che visitò l'odierno attore, all'esame obiettivo ha indicato: «Al momento il paziente appare in buone condizioni generali. Il colorito cutaneo è nella norma per sesso, età ed etnia relativamente alla patologia traumatica alligata. Paziente vigile e orientato nel tempo e nello spazio. Assenza di ematomi o ferite riconducib ili al trauma. Arti normo conformati, algia funzionale del tratto lombo -sacrale»
- che, pertanto, la frattura lombare ad un fatto autonomo accaduto al Pt_1 con le conseguenze previste dall'art. 1227, co. 1, c.c.; pagi na 4 di 8 - quindi, non risultano provati lo scontro, il trasporto e le lesioni in rapporto causale con essi, ne consegue che all'attore, iuxta probata et alligata ex art. 2697, co. 1, c.c., incomberà l'onere della prova del fatto dedotto, e, in particolare, del nesso eziologico tra il preteso fatto colposo e l'evento dannoso lamentato, nella sua interezza.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: « Voglia il
Tribunale di Salerno adito, in funzione di G.U., ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, co sì provvedere: A) respingere la domanda attorea, improponibile ed inammissibile, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
B) vinte le spese di lite;
C) in via subordinata, ridurre il risarcimento nei limiti rigorosi del provato e del maggior grado di colpa concorrente dell'istante ed esclusi danni non provati, nonché interessi e svalutazione monetaria non cumulabili;
D) compensazione integrale delle spese di lite;
in via gradata, compensazione parziale, in relazione al grado di col pa concorrente del danneggiato ed alla divergenza tra chiesto e pronunciato»
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata istruita mediante la prova testimoniale e rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.
***
1. In via preliminare, non merita accoglimento la generica eccezione di inammissibilità della domanda attorea per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/05 .
1.1. La ratio dei citati articoli, infatti, è evidentemente quella di propiziare una conciliazione precontenziosa, attraverso una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam (cfr. art. 148, co. 5, d.lgs. n. 209/05)
e, più in generale, attraverso la corretta collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a. PA
. Pertanto, come sostenuto pacificamente in giurisprudenza, la richiesta di risarcimento che, ex art. 145 d.lgs. n. 209/05, la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della pagi na 5 di 8 domanda giudiziale, è idone a a produrre il suo effetto quando contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (cfr., ex multis Cass. n.
19354/16). Conseguentemente, le obiezioni meramente f ormali sul contenuto della lettera del danneggiato non possono determinare, ex se, l'improponibilità della domanda, laddove si tratti di elementi superflui rispetto alle operazioni - della compagnia assicuratrice - di accertamento e stima concernenti l'an ed il quantum di responsabilità del proprio assicurato (cfr., in motivazione, Cass. n.
4936/2018).
1.3. Ebbene, nel caso che ci occupa, l'attore ha prodotto la richiesta di risarcimento danni inoltrata alla compagnia assicurativa convenuta e alla compagnia del motociclo Honda tg. EM33110, che appare completa di tutti i requisiti riportati nell'art. 148 d.lgs. n. 209/05. (all.to alla seconda memoria ex art 183, comma 6, c.p.c.)
2. Passando all'esame nel merito, l'azione va sussunta nell'ambito dell'art. 141
c.a.p.
2.1. Nell'ipotesi contemplata dall'art. 141 cod. ass. l'onere della prova che ricade sul trasportato è quello di dimostrare che è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti due veicoli e che su uno di questi veic oli essa parte era trasportata;
una volta dimostrati questi fatti è la parte convenuta, nel caso di specie l'Assicuratrice del veicolo sul quale l'attore era trasportato, a dover provare il caso fortuito, la cui nozione, «prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la final ità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro»
(sempre Sez. U - , Sentenza n. 35318/2022)
2.2. Pertanto, l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa secondo cui la responsabilità esclusiva del conducente la moto Honda tamponante esime la stessa dalla responsabilità di cui all'art 141 c.a.p. non merita accoglimento. pagi na 6 di 8 2.3. Ad ogni modo, facendo applicazione del riparto dell'onere della prova nei termini appena indicati, la domanda non è provata e, pertanto, va rigettata.
2.4. Le risultanze istruttorie acquisite non consentono di ritenere realmente avvenuto il sinistro per cui è causa secondo la dinamica esposta.
2.5. La deposizione resa dal teste non è stata precisa , esauriente e convincente, ma è risultato poco attendibile e generica.
2.6. Questo consente di ritenere non sufficientemente provato il nesso di causalità tra i fatti per cui è causa e le conseguenze dannose che avrebbe subito l'attore.
2.7. In particolare, il teste molto genericamente ha riferito di Testimone_1 non aver visto l'incidente perché di spalle ed ha riferito: «(…) ho sentito un botto, ho visto due motorini a terra (…) non ricordo il modello dei motorini, erano due scooter, il signore più grande d'età era a terra e si lamentava, diceva di avere mal di schiena;
quello più giovane mi chiese di lasciare i miei dati e io li ho dati».
2.8. Il teste, però, non ha precisato null'altro, né le strade percorse dalle moto, né elementi che identificavano più precisamente le moto coinvolte, né ha riferito il punto della carreggiata in cui è avvenuto l'impatto tra le moto, né i danni i danni riportati dagli stessi.
2.9. Il teste non ricorda dettagli che sarebbero risultati di immediata percezione
(la strada, il punto d'urto, i danni a cose, il colore dei veicoli coinvolti, se il danneggiante si sia fermato o meno) ma ricorda con precisione i dolori accusati dall'odierno attore. Dalla testimonianza: «non ricordo il modello dei motorini, erano due scooter, il signore più grande d'età era a terra e si lamentava, diceva di avere mal di schiena (…)».
2.10. Pertanto, la dinamica dell'incidente così come descritta dalle dichiarazioni del teste lasciano invero fondati dubbi circa la verificazione dello scontro descritto in citazione.
2.11. Questi dubbi, inoltre, trovano riscontro anche nella documentazione medica depositata.
2.12. Ed invero, come correttamente evidenziato dalla parte convenuta, dal pagi na 7 di 8 verbale di P.S. si evince che l'attore sia giunto in ospedale «con mezzo proprio».
2.13. Nel referto, inoltre, nella sezione dedicata all'esame obiettivo veniva indicato: «Al momento il paziente appare in buone condizioni generali. Il colorito cutaneo è nella norma per sesso, età ed etnia relativamente alla patologia traumatica alligata. Paziente vigile e orientato nel tempo e nello spazio. Assenza di ematomi o ferite riconducibili al trauma. Arti normo conformati, algia funzionale del tratto lombo -sacrale».
2.14. Solo all'esito degli esami prescritti è stato diagnosticato: «frattura di
L2 con riduzione in altezza e cuneizzazione anteriore”, con prognosi : “30 (trenta) gg. ». CP_7
2.15. Pertanto, risulta alquanto inverosimile che la parte attorea, dopo l'incidente, si sia recata autonomamente al pronto soccorso e che, a seguito della caduta, non abbia riportato alcun segno evidente sul corpo che potesse indicare l'impatto subito con l'asfalto (cfr. referto)
2.16. Pertanto, neppure la documentazione medica consente di chiarire come siano svolti effettivamente i fatti.
2.17. Per quanto innanzi esposto, la domanda, quindi, va rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai medi, tranne le fasi istruttoria e decisoria, liquidate ai minimi, visto che è stato escusso solo un teste e la discussione si è svolta oralmente con deposito di una sola memoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande attoree;
B) Condanna l'attore a rimborsare alla le spese di lite, che Controparte_2 si liquidano in € 5.261,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del
15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
9 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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