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Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2023, n. 39877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39877 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MO ER nato a [...] il [...] MO IC nato a [...] il [...] MO CO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 21/10/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere CO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. PASQUALE SERRAO D'AQUINO per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bologna, con decreto in data 21/10/2022, depositato il 15/12/2022, ha confermato il decreto n. 70/2019 emesso dal Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, il 13/9/2019, depositato il 2/12/2019, che ha disposto la confisca dei beni nella disponibilità, diretta e indiretta, di MO ER, anche se in parte intestati a MO CO, MO IC e a BA AN, rispettivamente figli e moglie del nipote del proposto. 2. Il Tribunale di Bologna ha disposto la confisca della somma di euro 7.800.000,00 costituente il saldo di quattro conti correnti accesi negli anni 2001 e 2011 presso la Union Bancarie Privée nello Stato del Jersey riconducibili, anche attraverso i terzi in precedenza indicati, a AR CU. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 39877 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO CO MARIA Data Udienza: 12/05/2023 Il decreto, come evidenziato dal Tribunale, ha contenuto esclusivamente patrimoniale in quanto questo si riferisce all'applicazione disgiunta della confisca ex art. 18 D.Igs 159/2001 relativa a un analogo provvedimento ablatorio già assunto in via d'urgenza e convalidato dallo stesso Tribunale di Bologna nell'anno 2001 che aveva anche applicato a AR CU, allora detenuto in Svizzera, la misura della sorveglianza speciale per anni 3 con obbligo di soggiorno nel comune di Pianoro, al versamento di una cauzione di 1.500.000,00 euro e alla confisca dei beni allora sottoposti a sequestro. Nel decreto di primo grado il Tribunale ha dato atto delle vicende giudiziarie relative al proposto, sottoposto a indagini e processato per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso tra gli anni 1994 e 1999 e reati in materia di contrabbando tra le coste pugliesi e il Montenegro. Dalle indagini allora effettuate, infatti, era emerso il ruolo del proposto che, quale titolare di una delle quattro licenze rilasciate dall'Autorità del Montenegro per l'importazione di tabacchi lavorati esteri e vivendo in Svizzera dove operava anche quale consulente commerciale della società XIe Sa, aveva avuto la possibilità di guadagnare ingenti somme di denaro provento del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, attività alla quale partecipava sia come fornitore sia occupandosi del riciclaggio del denaro raccolto dalle cosche. Su tali elementi -così come sul certificato dei carichi pendenti dai quali risultava anche l'scrizione di un procedimento per bancarotta fraudolenta di una società operante nel settore della lavorazione e commercio del tabacco e una sentenza di condanna ad anni tre di reclusione per il reato di contrabbando- il Tribunale ha fondato il giudizio di pericolosità, sia qualificata che generica. Quanto alla perimetrazione temporale, poi, il Tribunale ha fatto riferimento alla sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Bari del 21 novembre 2004 per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso ritenendo che le circostanze fattuali in questa accertate non potessero ritenersi elise dalle successive assoluzioni emesse in riforma e da una successiva decisone della Corte d'Appello di Bari che aveva dichiarato prescritto il reato, poi annullata in sede di legittimità. Né, sempre secondo il Tribunale, avrebbe avuto rilievo la sentenza rescissoria, impugnata dal Procuratore Generale di Bari, che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. in virtù del divieto di bis in idem internazionale. Secondo il Tribunale, infatti, il decreto di abbandono del Procuratore della Repubblica Federale IC nei confronti di AR CU non avrebbe un'efficacia di giudicato preclusivo nel giudizio di prevenzione per il quale è richiesto il solo positivo accertamento di indizi di appartenenza (comprensivo di 2 forme di contiguità funzionale) all'associazione e non la prova positiva della partecipazione alla stessa. Il Tribunale, quindi, così ritenuta la pericolosità sociale di AR CU, ha evidenziato come i beni allo stesso direttamente e indirettamente riferibili, in specifico la somma di 7.800.000,00 euro, sproporzionata rispetto ai redditi della famiglia di riferimento, fosse provento di attività di illecita e ne ha così disposto la confisca. 3. Avverso il decreto hanno ricorso in appello lo stesso AR CU e i figli MA e ON deducendo a mezzo dei rispettivi difensori: -AR CU, l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della confisca, l'illegittimità costituzionale della norma posta per la confisca di prevenzione per disparità di trattamento rispetto alla confisca c.d. allargata di cui all'art. 240 bis cod. pen. per la quale il condannato può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che l'acquisto è avvenuto con somme provento di reimpiego di evasione fiscale;
MA e ON CU, il difetto dei presupposti di applicazione della confisca, la mancanza di motivazione sulle deduzioni dei terzi interessati, la carenza di motivazione in merito alle allegazioni difensive circa la liceità dell'attività svolta in Svizzera da GÉ CU, la legittimità della provvista transitata nei conti nella disponibilità di MA CU, la mancata considerazione della previsione di cui all'art. 26 D.Lvo. 159/2011. Nel corso del giudizio di appello la difesa di AR CU ha eccepito con memoria: la nullità del decreto in quanto alla deliberazione dello stesso avrebbe partecipato un giudice che aveva già espresso valutazioni nel corso del processo celebrato dal Tribunale di Bologna nei confronti diAR e MA CU per il reato di contrabbando;
la nullità del decreto perché il Tribunale non aveva sospeso il procedimento a fronte della questione di legittimità costituzionale sollevata;
la presenza della causa ostativa alla procedibilità di cui all'art. 649, comma 2 cod. proc. pen. per l'esistenza del ne bis in idem internazionale. Sempre nel giudizio di appello la difesa di MA e MO CU ha eccepito con memoria: la preclusione alla confisca derivante dalla precedente ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Bari, all'esito del processo, aveva disposto la restituzione a MA e ON CU le somme ora oggetto di confisca;
la mancanza di prove circa l'attuale disponibilità (diretta o indiretta) del denaro in capo a AR CU;
l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. in quanto il decreto interinale d'urgenza del 4/4/2019 era stato emesso dal presidente della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Bologna che risultava essere anche l'estensore del provvedimento del 30/5/2003 in ordine all'istanza di revoca allora presentata da AR CU;
la sussistenza del divieto di ne bis 3 in idem in quanto le somme oggetto della presente richiesta sarebbero state comunque oggetto della prima procedura di prevenzione. 4. La Corte territoriale ha proceduto a una valutazione dei motivi di appello e li ha ritenuti infondati. Nello specifico. i. Quanto ai profili soggettivi ha escluso che nel caso di specie si possa invocare il ne bis in idem internazionale. Il giudice dell'appello, facendo riferimento all'autonomia del procedimento di prevenzione rispet.a quello penale di cognizione, ha evidenziato che da un'analisi complessiva d9Trelementi emersi, così come anche giudicati dai giudici di merito, sarebbe desumibile la vicinanza funzionale di AR CU all'associazione a delinquere di stampo mafioso così da potersi concludere, in linea con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, nel senso di una sua appartenenza alla stessa e, quindi, della sussistenza, al tempo, cioè dall'anno 1994 al 21 marzo 1999, di una pericolosità sociale qualificata dello stesso (cfr. pagine Da 21 a 32 del decreto impugnato). ii. Quanto ai profili patrimoniali ha evidenziato che dagli atti emergerebbe la sproporzione tra i beni oggetto della richiesta di confisca e la capacità reddituale della famiglia CU, ciò considerando gli altri e ulteriori beni anche in precedenza sequestrati. Sotto altro e dirimente profilo, poi, i secondi giudici hanno rilevato come dagli atti emergerebbe che tali beni sarebbero di provenienza comunque illecita in quanto questi sarebbero tutti riferibili all'attività di contrabbando e riciclaggio posta in essere da AR CU. iii. La Corte ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale della confisca di prevenzione per "disparità" di disciplina rispetto alla confisca c.d. allargata sarebbe manifestamente infondata e comunque irrilevante. Ciò all'esito di una analisi secondo la quale i due provvedimenti ablatori si fondano su presupposti non del tutto sovrapponibili e perseguono scopi diversi. iv. Le questioni circa la violazione degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen. sarebbero infondate in quanto non si sarebbe verificata alcuna situazione, neanche in concreto, qualificabile nei termini dell'incompatibilità del giudice. v. Le ulteriori censure dedotte nell'interesse di MA e ON CU sarebbero in parte inammissibili, quelle relative alla pericolosità del padre AR CU, e nel complesso infondate in quanto le misure di prevenzione patrimoniali e personali possono essere applicate disgiuntamente e che, in ogni caso, i beni a loro astrattamente riferibili erano comunque nella reale e concreta disponibilità del proposto, al quale erano pervenuti da fonti illecite. 4 5. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, AR CU, MA CU e ON CU. 5.1. Avv. Prof. Nicola Mazzacuva e Avv. Francesco Cardile per AR CU. 5.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 37 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale sarebbe errata poiché, diversamente da quanto ritenuto, la circostanza che alla deliberazione del decreto di primo grado abbiano fatto parte magistrati che si erano già espressi, nel merito o comunque incidentalmente, sulla pericolosità del proposto e di MA CU sarebbe "pregiudicante" e determinerebbe la nullità del provvedimento. 5.1.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 54 Convenzione Applicazione Accordo di Shengen. Nel secondo motivo la difesa, ripercorsa la giurisprudenza nazionale e internazionale sul punto, rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente concluso per l'inoperatività del principio del ne bis in idem internazionale. Nel caso di specie, infatti, a fronte del provvedimento emesso dal Procuratore Federale della Repubblica IC, il ricorrente sarebbe stato definitivamente prosciolto dalle accuse e questo impedirebbe di addivenire a diverse conclusioni nel procedimento di prevenzione, ciò in quanto i medesimi fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità sarebbero stati esclusi in sede di cognizione penale. 5.1.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 4 e 16 D.Lgs 159/2011. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che, in assenza di una conferma processuale definitiva in merito alla responsabilità penale del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe confermato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sulla base di elementi contraddittori. Anche il requisito della sproporzione, d'altro canto, sarebbe stato formulato in assenza di una verifica finanziaria e bancaria della capacità reddituale del proposto. Assurdo, infine, sarebbe il risultato ottenuto con i due distinti provvedimenti di confisca, quello attuale e quello del 2000, con i quali si sarebbe arrivati a una confisca universale di tutto il patrimonio del ricorrente. 5.1.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 23, comma secondo L. 87/1953 laddove ha eluso la questione di legittimità prospettata quanto all'art. 24, comma primo D.Lgs 159/2011 per violazione dell'art. 3 Cost. con riferimento alla disparità di trattamento con la situazione sostanzialmente identica oggetto dell'art. 240 bis cod. pen. 5.2. Avv. Lorenzo Maria Corvucci per MA CU e ON CU. 5.2.1. Eccezione d'incostituzionalità dell'art. 34, comma 1 cod. proc. pen. per contrasto con gli articoli 3, 24, comma secondo e 111 Cost. nella parte in cui 5 non prevede che la disciplina delle cause di incompatibilità sia interamente applicabile, in quanto compatibile, al procedimento di prevenzione. Nel primo motivo la difesa ripercorre la giurisprudenza di legittimità e costituzionale in materia di incompatibilità e rileva che la conclusione della Corte territoriale sul punto sarebbe errata. 5,2.2. Violazione di legge nella forma della motivazione apparente quanto alla dedotta esistenza della preclusione quanto al ne bis in idem sia internazionale che quanto al precedente provvedimento con il quale la Corte d'Appello di Bari il 7 marzo 2019 ha disposto la restituzione a ON e a MA CU la restituzione di quanto in sequestro poiché non poteva essere disposta la confisca ex art. 240 bis cod. pen. Tale provvedimento, infatti, in assenza di fatti nuovi, avrebbe efficacia preclusiva e l'attuale misura di prevenzione non avrebbe potuto e non potrebbe pertanto essere disposta. La Corte d'Appello di Bari, d'altro canto, aveva ritenuto che i beni sottoposti a sequestro appartenessero a persone estranee al reato e non erano nella disponibilità di AR CU che non sarebbe stato allora, e neanche dopo, condannato. 5.2.3. Violazione di legge con riguardo alla posizione di MA CU in merito alla provvista transitata e tracciata nel Jersey sul conto allo stesso intestato n. 724792, proveniente da attività lavorativa prestata dallo stesso prima nel Regno Unito, poi, in Svizzera alle dipendenze della XI Sa. 5.2.4. Violazione di legge quale immotivata considerazione e applicazione del principio di proporzionalità delle misure ablative cui deve conformarsi l'ordinamento, tanto in generale quanto in particolare con riferimento alla posizione dei terzi. 6. In data 24 aprile 2023 è pervenuto un motivo nuovo nell'interesse di ON CU e MA CU. Nell'atto la difesa rileva la violazione del termine di cui all'art. 27 D.Lgs 159/2011 e chiede che la confisca sia dichiarata inefficace e che questa Corte emetta tutti i provvedimenti conseguenziali. Il temine di un anno e sei mesi, compute le sospensioni, infatti, sarebbe scaduto il 7/12/2022 e, quindi, questo il 15/12/2022, data in cui è stato depositato il decreto della Corte d'Appello, era interamente decorso, ciò in quanto all'udienza del 21/10/2022 il giudice di appello non aveva stabilito alcun termine per il deposito. 7. In data 26 aprile 2023 è pervenuto un motivo nuovo nell'interesse di AR CU. Nell'atto la difesa, esponendo le medesime ragioni indicate dagli altri ricorrenti, rileva la violazione del termine di cui all'art. 27 D.Lgs 159/2011 e chiede che la confisca sia dichiarata inefficace 8. In data 26 aprile 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Pasquale Serrao D'Aquino, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 6 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Nel primo motivo dei rispettivi ricorsi le difese deducono la violazione degli art. 34 e 37 cod. proc. pen., anche sollevando questione di legittimità costituzionale delle medesime norme, quanto alla partecipazione alla deliberazione del decreto del Tribunale di primo grado di magistrati che si erano già espressi in ordine alla posizione processuale dei ricorrenti ovvero in merito alla confisca dei beni degli stessi. Le doglianze non sono consentite e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. non è rilevante. 1.1. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, pacifica sul punto, l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione così che la stessa, ove non sia stata ritualmente dedotta con le forme previste dall'art. 37 cod. proc. pen., non integra un vizio comportante la nullità del giudizio, ciò neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136 - 01). In tale corretta prospettiva, pertanto, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame e la questione circa la legittimità costituzionale della stessa norma che non sia stata avanzata nel procedimento incidentale instaurato con la ricusazione è irrilevante (specifica sul punto cfr. Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852 - 01). 1.2. Nel caso di specie, nel quale non risulta che i ricorrenti abbiano presentato alcuna istanza di ricusazione nei termini e nelle forme previsti dall'art. 37 cod. proc. pen., al di là delle considerazioni esposte dalla Corte territoriale, pertanto, le censure non sono consentite e la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. risulta manifestamente irrilevante. 2. Nel secondo motivo dei rispettivi ricorsi le difese, con argomenti in larga parte sovrapponibili, deducono la violazione del divieto del ne bis in idem internazionale con riferimento al provvedimento emesso dal Procuratore Federale della Repubblica IC e, ON e MA CU, anche in relazione al decreto con il quale la Corte d'Appello di Bari ha disposto la restituzione agli stessi di quanto in sequestro poiché non poteva essere disposta la confisca ex art. 240 bis cod. pen. Le doglianze sono manifestamente infondate. 7 2.1. La questione relativa all'operatività o meno del principio di ne bis in idem internazionale è stata affrontata e definitivamente risolta nel corso del giudizio di merito il cui articolato sviluppo appare opportuno ripercorrere in sintesi. 2.1.1. In ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. AR CU è stato condannato in primo grado dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione. All'esito del giudizio di impugnazione la Corte di Appello di Bari con sentenza del 20 febbraio 2008, ha assolto l'imputato con la formula perché il fatto non sussiste. Tale pronuncia, impugnata dal Procuratore Generale, è stata annullata da questa Corte di cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Bari (cfr. Sez. 1, n. 13972 del 2009, CU, n.m.), che, con la sentenza pronunciata il 28 gennaio 2011, ha nuovamente assolto CU con la formula per non aver commesso il fatto. A seguito dell'ulteriore ricorso proposto dal Procuratore generale territoriale, questa Corte di cassazione ha di nuovo annullato con rinvio la decisione impugnata (cfr. Sez. 5, n. 24612 del 2012, CU, n.m.). La Corte di appello di Bari, nel corso del secondo giudizio di rinvio, con sentenza 9 luglio 2015, riconosciute al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, confermando la confisca di quanto in sequestro. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello e l'imputato e questa Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso dell'organo dell'accusa, ha per la terza volta annullato la decisione della Corte territoriale, in quanto, ritenuta provata la responsabilità penale dell'imputato, ha comunque considerato che la sentenza impugnata fosse illogica nella parte in cui aveva riconosciuto le attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto alle aggravanti e, per tale ragione ha disposto l'annullamento limitatamente a tali punti e, accogliendo in ciò il ricorso di CU, quanto alla confisca (cfr. Sez. 1, n. 13571 del 1/02/2017, CU, n.m.). In sede di rinvio, con sentenza del 15 novembre 2018, la Corte d'appello di Bari, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla difesa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, ritenendo che ricorresse un'ipotesi di bis in idem internazionale (ex art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen) tra la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari il 20 novembre 2004 e il decreto di 8 abbandono emesso in data 15 novembre 2014 dal Procuratore della Repubblica di Berna, ai sensi dell'art. 319 cod. proc. pen. elvetico, per i medesimi fatti contestati nel giudizio italiano. A seguito del ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, la Corte di cassazione, ha affrontato quindi la questione specifica dell'operatività del c.d. ne bis in idem internazionale e ha nuovamente annullato la sentenza impugnata ritenendo nello specifico che il decreto di abbandono non fosse un provvedimento idoneo ad attivare la preclusione del ne bis in idem e ha pertanto annullato con rinvio affinché la Corte territoriale si pronunciasse esclusivamente in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e al successivo giudizio di bilanciamento con le aggravanti, fermo restando il potere del giudice del rinvio di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato per il quale si procedeva, qualora ne fossero ricorsi i presupposti (cfr. Sez. 5, n. 15818 del 19/2/2020, CU, Rv. 279202 - 01). La Corte di appello di Bari, con sentenza del 3 febbraio 2021, quale giudice di rinvio a seguito dell'ultimo annullamento ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. nei confronti dei AR CU dal Giudice per le indagini preliminari. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso la difesa deducendo, tra l'altro, la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del ne bis in idem internazionale. Questa Corte, ritenuto che la questione circa l'operatività o meno dell'art. 54 Convenzione Applicazione Accordo di Shengen fosse definitivamente preclusa, rilevato che il termine di prescrizione era interamente decorso, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si era nel frattempo estinto e con rinvio quanto alla disposta confisca per vizio di motivazione sul punto (cfr. Sez. 1, n. 35340 del 24/5/2022, CU, n.m.) 2.1.2. Le attuali censure trovano pertinente e puntuale risposta nella motivazione della sentenza Sez. 5, n. 15818 del 19/2/2020, CU, Rv. 279202 - 01, con la quale i ricorrenti omettono di confrontarsi. Come evidenziato nella citata pronuncia all'esito di un'attenta analisi delle norme del codice di procedura penale svizzero, il provvedimento di abbandono dell'azione penale emesso dal Procuratore Federale della Repubblica IC non può essere equiparato a una "sentenza definitiva" e rispetto a questo, che, non estingue definitivamente l'azione penale, non opera il principio del ne bis in idem europeo, sancito dall'art. 54 Convenzione Applicazione Accordo di Shengen, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, così come anche interpretato dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. pag. 10 e 9 seguenti Sez. 5, n. 15818 del 19/2/2020, CU, cit. alle quali integralmente si rinvia, cfr. anche cfr. Sez. 6, n. 10085 del 14/01/2021, Burca, Rv. 280720 - 01). Nello stesso senso, d'altro canto, diversamente da quanto indicato nei ricorsi, è la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di Giustizia Europea con la sentenza pronunciata 29 giugno 2016 nel proc. C486/14, Kossowski. In tale sentenza, infatti, oltre a ribadirsi che il divieto opera solo qualora il provvedimento sia idoneo a precludere definitivamente l'esercizio dell'azione penale, si evidenzia che tale efficacia può essere riconosciuta esclusivamente alle decisioni che contengono un esame approfondito della causa nel merito e che tale, pertanto, non è la decisione del pubblico ministero che, se pure pone fine all'azione penale e conclude il procedimento d'istruzione, non dia adeguato conto che la stessa sia stata pronunciata all'esito di un effettivo esame della causa nei merito (cfr. Corte di Giustizia Europea 29/6/ 2016, C486/14, Kossowski). 2.1.3. Nel caso di specie il provvedimento di abbandono del Procuratore Federale della Repubblica IC, inizialmente emesso sulla base della pendenza di un processo in Italia per il medesimo fatto, poi confermato all'esito dell'assoluzione di alcuni dei computati nel processo celebrato in Svizzera, non contiene alcuna e approfondita valutazione circa la posizione specifica di AR CU e in merito alla sua responsabilità. Circostanza questa, come appunto riconosciuto nelle due precedenti sentenze pronunciate da questa Corte nel caso specifico, che esclude che operi il principio di cui all'art. 54 Convenzione Applicazione Accordo di Shengen. 2.1.4. Sotto altro e per certi aspetti dirimente profilo la questione circa l'operatività del divieto di ne bis in idem c.d. internazionale, posta con riferimento alla preclusione che questo determinerebbe circa l'accertamento nel merito della responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (comunque oggetto di una doppia conforme pronuncia di condanna, annullata solo in quanto è decorso il termine di prescrizione all'esito del giudizio in cassazione), è inconferente. Nel procedimento di prevenzione, a fronte della riconosciuta autonomia di questo con il processo di cognizione (cfr. Sez. 1, n. 5522 del 03/11/1995, Repaci, Rv. 203027 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Grieco, Rv. 279805 - 01; Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Olivieri, Rv. 273361 - 01), infatti, rileva esclusivamente l'accertamento circa la pericolosità del proposto, nel caso di specie oggetto del provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna del 30 maggio 2001 e di approfondita e attenta analisi anche nell'attuale procedimento, così come evidenziato nel provvedimento impugnato (cfr. pagine 22 e seguenti). Ragione questa per la quale, in conclusione, anche l'eventuale operatività del divieto di bis in idem invocato dalle difese risulterebbe privo di effettivo e 10 concreto rilievo nell'attuale procedimento, diverso e autonomo rispetto a quello di cognizione. 2.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alla doglianza proposta da MA e ON CU quanto alla violazione del bis in idem con riferimento all'ordinanza di restituzione emessa dalla Corte di Appello di Bari il 7 marzo 2019. Tale pronuncia, come evidenziato dalla Corte territoriale, è stata emessa a seguito dell'istanza di revoca proposta dagli attuali ricorrenti sul presupposto costituito dalla sopravvenuta assoluzione di AR CU e in virtù della qualità di terzi a questi riconosciuta. Tale provvedimento, che si riferisce alla confisca disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. all'esito del procedimento di cognizione, nel caso di specie non ha alcuna efficacia preclusiva rispetto a quello disposto all'esito dell'autonomo procedimento di prevenzione in quanto le due misure si fondano su presupposti non del tutto coincidenti, atteso che, mentre per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, soltanto per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247 - 01 e da ultimo Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 15284 del 18/12/2017, dep. 2018, Bellocco, Rv. 272837 - 01), circostanza questa appunto accertata nel procedimento di prevenzione. Sotto altro profilo, poi, come correttamente indicato nel provvedimento impugnato, il sopravvenuto annullamento della sentenza di assoluzione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bari del 15 novembre 2018 ha determinato una peculiare situazione che costituisce di per sé fatto nuovo, tale da escludere qualsivoglia efficacia preclusiva alla precedente decisione, emessa allo stato degli atti sulla base di un presupposto successivamente venuto meno. 3. Nel terzo motivo proposto nell'interesse di AR CU la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 4 e 16 D.Lgs 159/2011 evidenziando che, in assenza di un accertamento processuale definitivo in merito alla responsabilità penale del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe confermato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sulla base di elementi contraddittori, ciò soprattutto con riferimento al requisito della sproporzione. La doglianza non è consentita. 11 3.1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi degli artt. 10 e 27 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge. Il secondo comma dell'art. 27 cit., infatti, stabilisce espressamente che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10" che, a sua volta al comma terzo prevede che "avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore....". In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277; la limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole con sent. n. 321 del 2004). 3.2. Tanto premesso, le doglianze, pure formulate nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferiscono la logicità e la completezza della motivazione, non sono consentite e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, peraltro in termini generici, ha fornito quanto alla pericolosità di AR CU una motivazione puntuale e adeguata che non può certo ritenersi inesistente e neanche apparente. Nel provvedimento impugnato, infatti, il giudice della prevenzione, facendo specifico e analitico riferimento agli elementi emersi posti a fondamento dell'applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti del ricorrente e anche a quanto accertato nel corso dell'articolato sviluppo processuale dell'intera vicenda -che si è comunque conclusa con una dichiarazione di prescrizione dichiarata dalla cassazione a seguito di una doppia conforme pronuncia di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.- ha dato conto delle ragioni sulle quali ha fondato il giudizio incidentale di 12 pericolosità del proposto e la sussistenza dei presupposti di applicazione della misura patrimoniale. Al di là delle corrette considerazioni circa l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo ordinario di cognizione (cfr. Sez. 1, n. 5522 del 03/11/1995, Repaci, Rv. 203027 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Grieco, Rv. 279805 - 01; Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Olivieri, Rv. 273361 - 01), d'altro canto, la Corte territoriale ha ripercorso sia l'ordito motivazionale del decreto del Tribunale che gli elementi, come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e gli accertamenti effettuati anche all'estero in ordine alla posizione di AR CU, dando conto (anche confrontandosi con la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bari il 15 novembre 2018, peraltro superata dalla successiva sentenza emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2021 che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di primo grado) di avere seguito un ragionamento esente da vizi logici il cui sindacato non è consentito in questa sede (cfr. pagine da 22 a 33 del provvedimento impugnato). 3.3. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti previsti per l'applicazione della misura di patrimoniale. Anche quanto alle somme sottoposte a confisca, infatti, il giudice di merito, dopo avere correttamente perimetrato il periodo della pericolosità, ha dato puntuale atto degli elementi specifici -come il tenore di vita e degli affari della famiglia CU, l'assenza di fonti alternative lecite di reddito, la gestione e movimentazione dei conti correnti bancari presso la U.B.S. Jersey così come anche risultate dalle informazioni fornite nei report- sui quali si fonda la conclusione circa la provenienza illecita delle somme e quanto alla esclusiva riferibilità delle stesse a AR CU (cfr. le pagine da 32 a 43 del provvedimento impugnato). 4. Nel quarto motivo proposto nell'interesse di AR CU la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 23, comma secondo L. 87/1953 rilevando che la Corte territoriale avrebbe eluso di rispondere alla questione di legittimità prospettata quanto all'art. 24, comma primo D.Lgs 159/2011 per violazione dell'art. 3 Cost. con riferimento alla disparità di trattamento con la situazione sostanzialmente identica oggetto dell'art. 240 bis cod. pen., norma che prevede che ai fini del giudizio di sproporzione possono essere considerate le acquisizioni p imoniali da evasione fiscale, seppure a condizione che il contenzioso tributario efinito. La doglianza è manifestamente infondata. 13 Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale facendo riferimento alla sentenza Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 - 011 i presupposti di applicazione delle misure patrimoniali oggetto degli artt. 240 bis cod pen. e 24 D.Lgs 159/2011 non sono del tutto sovrapponibili e ciò legittima la diversa previsione normativa in merito alla possibilità o meno di considerare i proventi dell'evasione fiscale al fine di applicare la confisca. Nella confisca c.d. allargata i presupposti sono costituti dall'accertamento di un reato specifico, tassativamente previsto dalla legge, e dalla sproporzione tra il patrimonio e i redditi dichiarati. In tale situazione, quindi, seppure si prescinde da nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, si fa riferimento alla commissione di un fatto tipico, ordinariamente generatore -per la sua tipologia- di disponibilità illecite di natura delittuosa, senza che abbia alcun rilievo la condizione di pericolosità sociale del soggetto cui i beni sono riferibili, e la "presunzione di illecita provenienza dei beni del condannato viene ancorata letteralmente ed esplicitamente al combinato disposto della sproporzione, ma non anche, in alternativa, all'esistenza di sufficienti indizi della loro provenienza da qualsiasi attività illecita" (cfr. Sez. U, Repaci, cit. pag. 18). La misura di prevenzione patrimoniale, invece, a fronte dell'accertata pericolosità sociale del proposto si riferisce a tutti i beni che, sulla base di sufficienti indizi, siano il frutto o il reimpiego di attività illecite, come anche l'evasione fiscale (cfr. Sez. U Repaci che ha espressamente precisato che l'adesione al condono produce solo una regolarizzazione tributaria, ma non esclude l'illiceità dei proventi e, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 14346 del 13/03/2018, Barbagallo, Rv. 272376 - 01 per la quale "in tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso"). Nella diversa prospettiva legislativa, infatti, la misura di prevenzione patrimoniale ha il fine di eliminare dal circuito economico tutti i beni di sospetta provenienza e di impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da accumuli di ricchezza che, in assenza di giustificazione circa la provenienza e per la riferibilità a soggetti socialmente pericolosi, sono da ritenersi provento di attività e condotte illecite. 14 Ragioni queste per le quali, rinviando per una compiuta e più articolata analisi alle più volte citate Sez. U. Repaci, la risposta fornita dalla Corte territoriale alla questione di legittimità costituzionale posta dalla difesa appare corretta e in questa sede si deve ribadire la manifesta infondatezza della stessa. 5. Nel terzo motivo proposto nell'interesse nel solo interesse di MA CU la difesa deduce la violazione di legge in merito alla provvista transitata e tracciata nel Jersey sul conto allo stesso intestato n. 724792, proveniente da attività lavorativa prestata prima nel Regno Unito, poi, in Svizzera alle dipendenze della XI Sa. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferisce la logicità e la completezza della motivazione, non è consentita per le ragioni esposte nel punto 3.1. Il giudice della prevenzione, infatti, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della conclusione circa la totale assenza di giustificazione della provenienza della somma e in ordine alla riferibilità della stessa a AR CU, che ne aveva la effettiva disponibilità. Come ampiamente evidenziato con gli specifici riferimenti ai report della banca e alle indicazioni contenute nei conti, anche in quello solo formalmente intestato a MA CU, il reale titolare e gestore delle somme era ed è sempre stato AR CU, unica persona che poteva in effetti prendere le decisioni (cfr. "father is stili the person who will make decisions", così come citato a pag. 53, oltre alle articolate considerazioni contenute nelle pagine da 37 a 43 del decreto impugnato). La somma, d'altro canto, come coerentemente evidenziato dalla stessa Corte, non era compatibile con i redditi indicati dal ricorrente, peraltro derivati dall'attività dallo stesso svolta per la XIe Sa, società riferibile al padre e ampiamente coinvolta nei traffici illeciti dello stesso (cfr. pagine 51 e 52 del provvedimento impugnato). La motivazione così resa sul punto non può considerarsi inesistente ovvero apparente e le censure, in effetti tese esclusivamente a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite. 6. Nel quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di ON e MA CU la difesa deduce la violazione di legge rilevando che il provvedimento impugnato ometterebbe di considerazione e conseguentemente applicare correttamente il principio di proporzionalità delle misure ablative cui deve conformarsi l'ordinamento, tanto in generale quanto in particolare con riferimento alla posizione dei terzi. 15 La doglianza è manifestamente infcndata. La Corte territoriale, ritenuta con motivazione coerente e adeguata la provenienza illecita dei beni oggetto della richiesta, si è correttamente conformata ai principi previsti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Nel provvedimento impugnato, infatti, al di là dell'evidente sproporzione, comunque evidenziata con riferimento sia ai redditi del proposto che dei terzi, il giudice della prevenzione, anche tenendo conto della consulenza depositata dalla difesa, ha indicato gli elementi posti a fondamento della decisione assunta e ha dato così atto della dimostrata provenienza illecita del patrimonio di AR CU e, nello specifico, dei beni, come quelli oggetto di sequestro, allo stesso direttamente e indirettamente riferibili. Come anche di recente ribadito il requisito della sproporzione -che, una volta accertata la disponibilità dei beni in capo al proposto, va valutato in relazione a questo e non con riferimento ai formali titolari del bene- è solo un indice sintomatico della illecita accumulazione della ricchezza e, pertanto, non rileva quando, come nel caso di specie, è stata ritenuta provata la diversa ipotesi della provenienza illecita dei beni. Ctò in guant9 Vart 24 D,Lps 159/2011 prevede espressamente che "la waisca dei beni sequestrati di Cui la nersona, net tut EdnIrórgi é iflgJiii"gtO procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai tini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego" (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 32996 del 11/04/2017, Ferraro, Rv. 271778 - 01; Sez. 5, n. 228 del 12/12/2007, dep. 2008, Campione, Rv. 238871). 7. Nei motivi nuovi le difese deducono la violazione del termine di cui all'art. 27 D.Lgs 159/2011 e chiedono che la confisca sia dichiarata inefficace e che questa Corte emetta tutti i provvedimenti conseguenziali. La censura, concernente la perdita di efficacia della confisca, proposta esclusivamente con i motivi nuovi, non è consentita. I motivi nuovi, infatti, pur avendo ad oggetto il medesimo "capo" della decisione (la misura patrimoniale), riguardano un "punto" della decisione diverso, il termine per la decisio'ne di appello, rispetto a quello originariamente impugnato. Come è stato ben chiarito, in tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario 16 riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti/ così che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225 - 02; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301). Sotto altro profilo, inoltre, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'impugnazione originariamente proposta si estende ai motivi nuovi né, d'altro canto, la perdita di efficacia della confisca per avere il giudice d'appello depositato il decreto oltre il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, può essere rilevata d'ufficio da questa Corte. Ciò in quanto in materia di misure di prevenzione reali la Corte di cassazione non è il giudice del procedimento nel quale si è verificato l'evento cui la legge riconnette l'effetto caducatorio, ma è il giudice cui è demandato il controllo di legittimità sulla correttezza della decisione e, salvo tassative eccezioni, può esercitare ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen. un tale controllo esclusivamente nei limiti dei motivi prospettati con il ricorso (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225 - 02). 8. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il Consigliee estensore
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. PASQUALE SERRAO D'AQUINO per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bologna, con decreto in data 21/10/2022, depositato il 15/12/2022, ha confermato il decreto n. 70/2019 emesso dal Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, il 13/9/2019, depositato il 2/12/2019, che ha disposto la confisca dei beni nella disponibilità, diretta e indiretta, di MO ER, anche se in parte intestati a MO CO, MO IC e a BA AN, rispettivamente figli e moglie del nipote del proposto. 2. Il Tribunale di Bologna ha disposto la confisca della somma di euro 7.800.000,00 costituente il saldo di quattro conti correnti accesi negli anni 2001 e 2011 presso la Union Bancarie Privée nello Stato del Jersey riconducibili, anche attraverso i terzi in precedenza indicati, a AR CU. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 39877 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO CO MARIA Data Udienza: 12/05/2023 Il decreto, come evidenziato dal Tribunale, ha contenuto esclusivamente patrimoniale in quanto questo si riferisce all'applicazione disgiunta della confisca ex art. 18 D.Igs 159/2001 relativa a un analogo provvedimento ablatorio già assunto in via d'urgenza e convalidato dallo stesso Tribunale di Bologna nell'anno 2001 che aveva anche applicato a AR CU, allora detenuto in Svizzera, la misura della sorveglianza speciale per anni 3 con obbligo di soggiorno nel comune di Pianoro, al versamento di una cauzione di 1.500.000,00 euro e alla confisca dei beni allora sottoposti a sequestro. Nel decreto di primo grado il Tribunale ha dato atto delle vicende giudiziarie relative al proposto, sottoposto a indagini e processato per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso tra gli anni 1994 e 1999 e reati in materia di contrabbando tra le coste pugliesi e il Montenegro. Dalle indagini allora effettuate, infatti, era emerso il ruolo del proposto che, quale titolare di una delle quattro licenze rilasciate dall'Autorità del Montenegro per l'importazione di tabacchi lavorati esteri e vivendo in Svizzera dove operava anche quale consulente commerciale della società XIe Sa, aveva avuto la possibilità di guadagnare ingenti somme di denaro provento del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, attività alla quale partecipava sia come fornitore sia occupandosi del riciclaggio del denaro raccolto dalle cosche. Su tali elementi -così come sul certificato dei carichi pendenti dai quali risultava anche l'scrizione di un procedimento per bancarotta fraudolenta di una società operante nel settore della lavorazione e commercio del tabacco e una sentenza di condanna ad anni tre di reclusione per il reato di contrabbando- il Tribunale ha fondato il giudizio di pericolosità, sia qualificata che generica. Quanto alla perimetrazione temporale, poi, il Tribunale ha fatto riferimento alla sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Bari del 21 novembre 2004 per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso ritenendo che le circostanze fattuali in questa accertate non potessero ritenersi elise dalle successive assoluzioni emesse in riforma e da una successiva decisone della Corte d'Appello di Bari che aveva dichiarato prescritto il reato, poi annullata in sede di legittimità. Né, sempre secondo il Tribunale, avrebbe avuto rilievo la sentenza rescissoria, impugnata dal Procuratore Generale di Bari, che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. in virtù del divieto di bis in idem internazionale. Secondo il Tribunale, infatti, il decreto di abbandono del Procuratore della Repubblica Federale IC nei confronti di AR CU non avrebbe un'efficacia di giudicato preclusivo nel giudizio di prevenzione per il quale è richiesto il solo positivo accertamento di indizi di appartenenza (comprensivo di 2 forme di contiguità funzionale) all'associazione e non la prova positiva della partecipazione alla stessa. Il Tribunale, quindi, così ritenuta la pericolosità sociale di AR CU, ha evidenziato come i beni allo stesso direttamente e indirettamente riferibili, in specifico la somma di 7.800.000,00 euro, sproporzionata rispetto ai redditi della famiglia di riferimento, fosse provento di attività di illecita e ne ha così disposto la confisca. 3. Avverso il decreto hanno ricorso in appello lo stesso AR CU e i figli MA e ON deducendo a mezzo dei rispettivi difensori: -AR CU, l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della confisca, l'illegittimità costituzionale della norma posta per la confisca di prevenzione per disparità di trattamento rispetto alla confisca c.d. allargata di cui all'art. 240 bis cod. pen. per la quale il condannato può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che l'acquisto è avvenuto con somme provento di reimpiego di evasione fiscale;
MA e ON CU, il difetto dei presupposti di applicazione della confisca, la mancanza di motivazione sulle deduzioni dei terzi interessati, la carenza di motivazione in merito alle allegazioni difensive circa la liceità dell'attività svolta in Svizzera da GÉ CU, la legittimità della provvista transitata nei conti nella disponibilità di MA CU, la mancata considerazione della previsione di cui all'art. 26 D.Lvo. 159/2011. Nel corso del giudizio di appello la difesa di AR CU ha eccepito con memoria: la nullità del decreto in quanto alla deliberazione dello stesso avrebbe partecipato un giudice che aveva già espresso valutazioni nel corso del processo celebrato dal Tribunale di Bologna nei confronti diAR e MA CU per il reato di contrabbando;
la nullità del decreto perché il Tribunale non aveva sospeso il procedimento a fronte della questione di legittimità costituzionale sollevata;
la presenza della causa ostativa alla procedibilità di cui all'art. 649, comma 2 cod. proc. pen. per l'esistenza del ne bis in idem internazionale. Sempre nel giudizio di appello la difesa di MA e MO CU ha eccepito con memoria: la preclusione alla confisca derivante dalla precedente ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Bari, all'esito del processo, aveva disposto la restituzione a MA e ON CU le somme ora oggetto di confisca;
la mancanza di prove circa l'attuale disponibilità (diretta o indiretta) del denaro in capo a AR CU;
l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. in quanto il decreto interinale d'urgenza del 4/4/2019 era stato emesso dal presidente della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Bologna che risultava essere anche l'estensore del provvedimento del 30/5/2003 in ordine all'istanza di revoca allora presentata da AR CU;
la sussistenza del divieto di ne bis 3 in idem in quanto le somme oggetto della presente richiesta sarebbero state comunque oggetto della prima procedura di prevenzione. 4. La Corte territoriale ha proceduto a una valutazione dei motivi di appello e li ha ritenuti infondati. Nello specifico. i. Quanto ai profili soggettivi ha escluso che nel caso di specie si possa invocare il ne bis in idem internazionale. Il giudice dell'appello, facendo riferimento all'autonomia del procedimento di prevenzione rispet.a quello penale di cognizione, ha evidenziato che da un'analisi complessiva d9Trelementi emersi, così come anche giudicati dai giudici di merito, sarebbe desumibile la vicinanza funzionale di AR CU all'associazione a delinquere di stampo mafioso così da potersi concludere, in linea con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, nel senso di una sua appartenenza alla stessa e, quindi, della sussistenza, al tempo, cioè dall'anno 1994 al 21 marzo 1999, di una pericolosità sociale qualificata dello stesso (cfr. pagine Da 21 a 32 del decreto impugnato). ii. Quanto ai profili patrimoniali ha evidenziato che dagli atti emergerebbe la sproporzione tra i beni oggetto della richiesta di confisca e la capacità reddituale della famiglia CU, ciò considerando gli altri e ulteriori beni anche in precedenza sequestrati. Sotto altro e dirimente profilo, poi, i secondi giudici hanno rilevato come dagli atti emergerebbe che tali beni sarebbero di provenienza comunque illecita in quanto questi sarebbero tutti riferibili all'attività di contrabbando e riciclaggio posta in essere da AR CU. iii. La Corte ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale della confisca di prevenzione per "disparità" di disciplina rispetto alla confisca c.d. allargata sarebbe manifestamente infondata e comunque irrilevante. Ciò all'esito di una analisi secondo la quale i due provvedimenti ablatori si fondano su presupposti non del tutto sovrapponibili e perseguono scopi diversi. iv. Le questioni circa la violazione degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen. sarebbero infondate in quanto non si sarebbe verificata alcuna situazione, neanche in concreto, qualificabile nei termini dell'incompatibilità del giudice. v. Le ulteriori censure dedotte nell'interesse di MA e ON CU sarebbero in parte inammissibili, quelle relative alla pericolosità del padre AR CU, e nel complesso infondate in quanto le misure di prevenzione patrimoniali e personali possono essere applicate disgiuntamente e che, in ogni caso, i beni a loro astrattamente riferibili erano comunque nella reale e concreta disponibilità del proposto, al quale erano pervenuti da fonti illecite. 4 5. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, AR CU, MA CU e ON CU. 5.1. Avv. Prof. Nicola Mazzacuva e Avv. Francesco Cardile per AR CU. 5.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 37 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale sarebbe errata poiché, diversamente da quanto ritenuto, la circostanza che alla deliberazione del decreto di primo grado abbiano fatto parte magistrati che si erano già espressi, nel merito o comunque incidentalmente, sulla pericolosità del proposto e di MA CU sarebbe "pregiudicante" e determinerebbe la nullità del provvedimento. 5.1.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 54 Convenzione Applicazione Accordo di Shengen. Nel secondo motivo la difesa, ripercorsa la giurisprudenza nazionale e internazionale sul punto, rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente concluso per l'inoperatività del principio del ne bis in idem internazionale. Nel caso di specie, infatti, a fronte del provvedimento emesso dal Procuratore Federale della Repubblica IC, il ricorrente sarebbe stato definitivamente prosciolto dalle accuse e questo impedirebbe di addivenire a diverse conclusioni nel procedimento di prevenzione, ciò in quanto i medesimi fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità sarebbero stati esclusi in sede di cognizione penale. 5.1.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 4 e 16 D.Lgs 159/2011. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che, in assenza di una conferma processuale definitiva in merito alla responsabilità penale del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe confermato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sulla base di elementi contraddittori. Anche il requisito della sproporzione, d'altro canto, sarebbe stato formulato in assenza di una verifica finanziaria e bancaria della capacità reddituale del proposto. Assurdo, infine, sarebbe il risultato ottenuto con i due distinti provvedimenti di confisca, quello attuale e quello del 2000, con i quali si sarebbe arrivati a una confisca universale di tutto il patrimonio del ricorrente. 5.1.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 23, comma secondo L. 87/1953 laddove ha eluso la questione di legittimità prospettata quanto all'art. 24, comma primo D.Lgs 159/2011 per violazione dell'art. 3 Cost. con riferimento alla disparità di trattamento con la situazione sostanzialmente identica oggetto dell'art. 240 bis cod. pen. 5.2. Avv. Lorenzo Maria Corvucci per MA CU e ON CU. 5.2.1. Eccezione d'incostituzionalità dell'art. 34, comma 1 cod. proc. pen. per contrasto con gli articoli 3, 24, comma secondo e 111 Cost. nella parte in cui 5 non prevede che la disciplina delle cause di incompatibilità sia interamente applicabile, in quanto compatibile, al procedimento di prevenzione. Nel primo motivo la difesa ripercorre la giurisprudenza di legittimità e costituzionale in materia di incompatibilità e rileva che la conclusione della Corte territoriale sul punto sarebbe errata. 5,2.2. Violazione di legge nella forma della motivazione apparente quanto alla dedotta esistenza della preclusione quanto al ne bis in idem sia internazionale che quanto al precedente provvedimento con il quale la Corte d'Appello di Bari il 7 marzo 2019 ha disposto la restituzione a ON e a MA CU la restituzione di quanto in sequestro poiché non poteva essere disposta la confisca ex art. 240 bis cod. pen. Tale provvedimento, infatti, in assenza di fatti nuovi, avrebbe efficacia preclusiva e l'attuale misura di prevenzione non avrebbe potuto e non potrebbe pertanto essere disposta. La Corte d'Appello di Bari, d'altro canto, aveva ritenuto che i beni sottoposti a sequestro appartenessero a persone estranee al reato e non erano nella disponibilità di AR CU che non sarebbe stato allora, e neanche dopo, condannato. 5.2.3. Violazione di legge con riguardo alla posizione di MA CU in merito alla provvista transitata e tracciata nel Jersey sul conto allo stesso intestato n. 724792, proveniente da attività lavorativa prestata dallo stesso prima nel Regno Unito, poi, in Svizzera alle dipendenze della XI Sa. 5.2.4. Violazione di legge quale immotivata considerazione e applicazione del principio di proporzionalità delle misure ablative cui deve conformarsi l'ordinamento, tanto in generale quanto in particolare con riferimento alla posizione dei terzi. 6. In data 24 aprile 2023 è pervenuto un motivo nuovo nell'interesse di ON CU e MA CU. Nell'atto la difesa rileva la violazione del termine di cui all'art. 27 D.Lgs 159/2011 e chiede che la confisca sia dichiarata inefficace e che questa Corte emetta tutti i provvedimenti conseguenziali. Il temine di un anno e sei mesi, compute le sospensioni, infatti, sarebbe scaduto il 7/12/2022 e, quindi, questo il 15/12/2022, data in cui è stato depositato il decreto della Corte d'Appello, era interamente decorso, ciò in quanto all'udienza del 21/10/2022 il giudice di appello non aveva stabilito alcun termine per il deposito. 7. In data 26 aprile 2023 è pervenuto un motivo nuovo nell'interesse di AR CU. Nell'atto la difesa, esponendo le medesime ragioni indicate dagli altri ricorrenti, rileva la violazione del termine di cui all'art. 27 D.Lgs 159/2011 e chiede che la confisca sia dichiarata inefficace 8. In data 26 aprile 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Pasquale Serrao D'Aquino, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 6 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Nel primo motivo dei rispettivi ricorsi le difese deducono la violazione degli art. 34 e 37 cod. proc. pen., anche sollevando questione di legittimità costituzionale delle medesime norme, quanto alla partecipazione alla deliberazione del decreto del Tribunale di primo grado di magistrati che si erano già espressi in ordine alla posizione processuale dei ricorrenti ovvero in merito alla confisca dei beni degli stessi. Le doglianze non sono consentite e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. non è rilevante. 1.1. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, pacifica sul punto, l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione così che la stessa, ove non sia stata ritualmente dedotta con le forme previste dall'art. 37 cod. proc. pen., non integra un vizio comportante la nullità del giudizio, ciò neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136 - 01). In tale corretta prospettiva, pertanto, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame e la questione circa la legittimità costituzionale della stessa norma che non sia stata avanzata nel procedimento incidentale instaurato con la ricusazione è irrilevante (specifica sul punto cfr. Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852 - 01). 1.2. Nel caso di specie, nel quale non risulta che i ricorrenti abbiano presentato alcuna istanza di ricusazione nei termini e nelle forme previsti dall'art. 37 cod. proc. pen., al di là delle considerazioni esposte dalla Corte territoriale, pertanto, le censure non sono consentite e la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. risulta manifestamente irrilevante. 2. Nel secondo motivo dei rispettivi ricorsi le difese, con argomenti in larga parte sovrapponibili, deducono la violazione del divieto del ne bis in idem internazionale con riferimento al provvedimento emesso dal Procuratore Federale della Repubblica IC e, ON e MA CU, anche in relazione al decreto con il quale la Corte d'Appello di Bari ha disposto la restituzione agli stessi di quanto in sequestro poiché non poteva essere disposta la confisca ex art. 240 bis cod. pen. Le doglianze sono manifestamente infondate. 7 2.1. La questione relativa all'operatività o meno del principio di ne bis in idem internazionale è stata affrontata e definitivamente risolta nel corso del giudizio di merito il cui articolato sviluppo appare opportuno ripercorrere in sintesi. 2.1.1. In ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. AR CU è stato condannato in primo grado dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione. All'esito del giudizio di impugnazione la Corte di Appello di Bari con sentenza del 20 febbraio 2008, ha assolto l'imputato con la formula perché il fatto non sussiste. Tale pronuncia, impugnata dal Procuratore Generale, è stata annullata da questa Corte di cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Bari (cfr. Sez. 1, n. 13972 del 2009, CU, n.m.), che, con la sentenza pronunciata il 28 gennaio 2011, ha nuovamente assolto CU con la formula per non aver commesso il fatto. A seguito dell'ulteriore ricorso proposto dal Procuratore generale territoriale, questa Corte di cassazione ha di nuovo annullato con rinvio la decisione impugnata (cfr. Sez. 5, n. 24612 del 2012, CU, n.m.). La Corte di appello di Bari, nel corso del secondo giudizio di rinvio, con sentenza 9 luglio 2015, riconosciute al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, confermando la confisca di quanto in sequestro. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello e l'imputato e questa Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso dell'organo dell'accusa, ha per la terza volta annullato la decisione della Corte territoriale, in quanto, ritenuta provata la responsabilità penale dell'imputato, ha comunque considerato che la sentenza impugnata fosse illogica nella parte in cui aveva riconosciuto le attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto alle aggravanti e, per tale ragione ha disposto l'annullamento limitatamente a tali punti e, accogliendo in ciò il ricorso di CU, quanto alla confisca (cfr. Sez. 1, n. 13571 del 1/02/2017, CU, n.m.). In sede di rinvio, con sentenza del 15 novembre 2018, la Corte d'appello di Bari, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla difesa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, ritenendo che ricorresse un'ipotesi di bis in idem internazionale (ex art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen) tra la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari il 20 novembre 2004 e il decreto di 8 abbandono emesso in data 15 novembre 2014 dal Procuratore della Repubblica di Berna, ai sensi dell'art. 319 cod. proc. pen. elvetico, per i medesimi fatti contestati nel giudizio italiano. A seguito del ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, la Corte di cassazione, ha affrontato quindi la questione specifica dell'operatività del c.d. ne bis in idem internazionale e ha nuovamente annullato la sentenza impugnata ritenendo nello specifico che il decreto di abbandono non fosse un provvedimento idoneo ad attivare la preclusione del ne bis in idem e ha pertanto annullato con rinvio affinché la Corte territoriale si pronunciasse esclusivamente in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e al successivo giudizio di bilanciamento con le aggravanti, fermo restando il potere del giudice del rinvio di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato per il quale si procedeva, qualora ne fossero ricorsi i presupposti (cfr. Sez. 5, n. 15818 del 19/2/2020, CU, Rv. 279202 - 01). La Corte di appello di Bari, con sentenza del 3 febbraio 2021, quale giudice di rinvio a seguito dell'ultimo annullamento ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. nei confronti dei AR CU dal Giudice per le indagini preliminari. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso la difesa deducendo, tra l'altro, la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del ne bis in idem internazionale. Questa Corte, ritenuto che la questione circa l'operatività o meno dell'art. 54 Convenzione Applicazione Accordo di Shengen fosse definitivamente preclusa, rilevato che il termine di prescrizione era interamente decorso, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si era nel frattempo estinto e con rinvio quanto alla disposta confisca per vizio di motivazione sul punto (cfr. Sez. 1, n. 35340 del 24/5/2022, CU, n.m.) 2.1.2. Le attuali censure trovano pertinente e puntuale risposta nella motivazione della sentenza Sez. 5, n. 15818 del 19/2/2020, CU, Rv. 279202 - 01, con la quale i ricorrenti omettono di confrontarsi. Come evidenziato nella citata pronuncia all'esito di un'attenta analisi delle norme del codice di procedura penale svizzero, il provvedimento di abbandono dell'azione penale emesso dal Procuratore Federale della Repubblica IC non può essere equiparato a una "sentenza definitiva" e rispetto a questo, che, non estingue definitivamente l'azione penale, non opera il principio del ne bis in idem europeo, sancito dall'art. 54 Convenzione Applicazione Accordo di Shengen, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, così come anche interpretato dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. pag. 10 e 9 seguenti Sez. 5, n. 15818 del 19/2/2020, CU, cit. alle quali integralmente si rinvia, cfr. anche cfr. Sez. 6, n. 10085 del 14/01/2021, Burca, Rv. 280720 - 01). Nello stesso senso, d'altro canto, diversamente da quanto indicato nei ricorsi, è la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di Giustizia Europea con la sentenza pronunciata 29 giugno 2016 nel proc. C486/14, Kossowski. In tale sentenza, infatti, oltre a ribadirsi che il divieto opera solo qualora il provvedimento sia idoneo a precludere definitivamente l'esercizio dell'azione penale, si evidenzia che tale efficacia può essere riconosciuta esclusivamente alle decisioni che contengono un esame approfondito della causa nel merito e che tale, pertanto, non è la decisione del pubblico ministero che, se pure pone fine all'azione penale e conclude il procedimento d'istruzione, non dia adeguato conto che la stessa sia stata pronunciata all'esito di un effettivo esame della causa nei merito (cfr. Corte di Giustizia Europea 29/6/ 2016, C486/14, Kossowski). 2.1.3. Nel caso di specie il provvedimento di abbandono del Procuratore Federale della Repubblica IC, inizialmente emesso sulla base della pendenza di un processo in Italia per il medesimo fatto, poi confermato all'esito dell'assoluzione di alcuni dei computati nel processo celebrato in Svizzera, non contiene alcuna e approfondita valutazione circa la posizione specifica di AR CU e in merito alla sua responsabilità. Circostanza questa, come appunto riconosciuto nelle due precedenti sentenze pronunciate da questa Corte nel caso specifico, che esclude che operi il principio di cui all'art. 54 Convenzione Applicazione Accordo di Shengen. 2.1.4. Sotto altro e per certi aspetti dirimente profilo la questione circa l'operatività del divieto di ne bis in idem c.d. internazionale, posta con riferimento alla preclusione che questo determinerebbe circa l'accertamento nel merito della responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (comunque oggetto di una doppia conforme pronuncia di condanna, annullata solo in quanto è decorso il termine di prescrizione all'esito del giudizio in cassazione), è inconferente. Nel procedimento di prevenzione, a fronte della riconosciuta autonomia di questo con il processo di cognizione (cfr. Sez. 1, n. 5522 del 03/11/1995, Repaci, Rv. 203027 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Grieco, Rv. 279805 - 01; Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Olivieri, Rv. 273361 - 01), infatti, rileva esclusivamente l'accertamento circa la pericolosità del proposto, nel caso di specie oggetto del provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna del 30 maggio 2001 e di approfondita e attenta analisi anche nell'attuale procedimento, così come evidenziato nel provvedimento impugnato (cfr. pagine 22 e seguenti). Ragione questa per la quale, in conclusione, anche l'eventuale operatività del divieto di bis in idem invocato dalle difese risulterebbe privo di effettivo e 10 concreto rilievo nell'attuale procedimento, diverso e autonomo rispetto a quello di cognizione. 2.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alla doglianza proposta da MA e ON CU quanto alla violazione del bis in idem con riferimento all'ordinanza di restituzione emessa dalla Corte di Appello di Bari il 7 marzo 2019. Tale pronuncia, come evidenziato dalla Corte territoriale, è stata emessa a seguito dell'istanza di revoca proposta dagli attuali ricorrenti sul presupposto costituito dalla sopravvenuta assoluzione di AR CU e in virtù della qualità di terzi a questi riconosciuta. Tale provvedimento, che si riferisce alla confisca disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. all'esito del procedimento di cognizione, nel caso di specie non ha alcuna efficacia preclusiva rispetto a quello disposto all'esito dell'autonomo procedimento di prevenzione in quanto le due misure si fondano su presupposti non del tutto coincidenti, atteso che, mentre per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, soltanto per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247 - 01 e da ultimo Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 15284 del 18/12/2017, dep. 2018, Bellocco, Rv. 272837 - 01), circostanza questa appunto accertata nel procedimento di prevenzione. Sotto altro profilo, poi, come correttamente indicato nel provvedimento impugnato, il sopravvenuto annullamento della sentenza di assoluzione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bari del 15 novembre 2018 ha determinato una peculiare situazione che costituisce di per sé fatto nuovo, tale da escludere qualsivoglia efficacia preclusiva alla precedente decisione, emessa allo stato degli atti sulla base di un presupposto successivamente venuto meno. 3. Nel terzo motivo proposto nell'interesse di AR CU la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 4 e 16 D.Lgs 159/2011 evidenziando che, in assenza di un accertamento processuale definitivo in merito alla responsabilità penale del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe confermato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sulla base di elementi contraddittori, ciò soprattutto con riferimento al requisito della sproporzione. La doglianza non è consentita. 11 3.1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi degli artt. 10 e 27 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge. Il secondo comma dell'art. 27 cit., infatti, stabilisce espressamente che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10" che, a sua volta al comma terzo prevede che "avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore....". In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277; la limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole con sent. n. 321 del 2004). 3.2. Tanto premesso, le doglianze, pure formulate nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferiscono la logicità e la completezza della motivazione, non sono consentite e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, peraltro in termini generici, ha fornito quanto alla pericolosità di AR CU una motivazione puntuale e adeguata che non può certo ritenersi inesistente e neanche apparente. Nel provvedimento impugnato, infatti, il giudice della prevenzione, facendo specifico e analitico riferimento agli elementi emersi posti a fondamento dell'applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti del ricorrente e anche a quanto accertato nel corso dell'articolato sviluppo processuale dell'intera vicenda -che si è comunque conclusa con una dichiarazione di prescrizione dichiarata dalla cassazione a seguito di una doppia conforme pronuncia di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.- ha dato conto delle ragioni sulle quali ha fondato il giudizio incidentale di 12 pericolosità del proposto e la sussistenza dei presupposti di applicazione della misura patrimoniale. Al di là delle corrette considerazioni circa l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo ordinario di cognizione (cfr. Sez. 1, n. 5522 del 03/11/1995, Repaci, Rv. 203027 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Grieco, Rv. 279805 - 01; Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Olivieri, Rv. 273361 - 01), d'altro canto, la Corte territoriale ha ripercorso sia l'ordito motivazionale del decreto del Tribunale che gli elementi, come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e gli accertamenti effettuati anche all'estero in ordine alla posizione di AR CU, dando conto (anche confrontandosi con la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bari il 15 novembre 2018, peraltro superata dalla successiva sentenza emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2021 che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di primo grado) di avere seguito un ragionamento esente da vizi logici il cui sindacato non è consentito in questa sede (cfr. pagine da 22 a 33 del provvedimento impugnato). 3.3. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti previsti per l'applicazione della misura di patrimoniale. Anche quanto alle somme sottoposte a confisca, infatti, il giudice di merito, dopo avere correttamente perimetrato il periodo della pericolosità, ha dato puntuale atto degli elementi specifici -come il tenore di vita e degli affari della famiglia CU, l'assenza di fonti alternative lecite di reddito, la gestione e movimentazione dei conti correnti bancari presso la U.B.S. Jersey così come anche risultate dalle informazioni fornite nei report- sui quali si fonda la conclusione circa la provenienza illecita delle somme e quanto alla esclusiva riferibilità delle stesse a AR CU (cfr. le pagine da 32 a 43 del provvedimento impugnato). 4. Nel quarto motivo proposto nell'interesse di AR CU la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 23, comma secondo L. 87/1953 rilevando che la Corte territoriale avrebbe eluso di rispondere alla questione di legittimità prospettata quanto all'art. 24, comma primo D.Lgs 159/2011 per violazione dell'art. 3 Cost. con riferimento alla disparità di trattamento con la situazione sostanzialmente identica oggetto dell'art. 240 bis cod. pen., norma che prevede che ai fini del giudizio di sproporzione possono essere considerate le acquisizioni p imoniali da evasione fiscale, seppure a condizione che il contenzioso tributario efinito. La doglianza è manifestamente infondata. 13 Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale facendo riferimento alla sentenza Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 - 011 i presupposti di applicazione delle misure patrimoniali oggetto degli artt. 240 bis cod pen. e 24 D.Lgs 159/2011 non sono del tutto sovrapponibili e ciò legittima la diversa previsione normativa in merito alla possibilità o meno di considerare i proventi dell'evasione fiscale al fine di applicare la confisca. Nella confisca c.d. allargata i presupposti sono costituti dall'accertamento di un reato specifico, tassativamente previsto dalla legge, e dalla sproporzione tra il patrimonio e i redditi dichiarati. In tale situazione, quindi, seppure si prescinde da nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, si fa riferimento alla commissione di un fatto tipico, ordinariamente generatore -per la sua tipologia- di disponibilità illecite di natura delittuosa, senza che abbia alcun rilievo la condizione di pericolosità sociale del soggetto cui i beni sono riferibili, e la "presunzione di illecita provenienza dei beni del condannato viene ancorata letteralmente ed esplicitamente al combinato disposto della sproporzione, ma non anche, in alternativa, all'esistenza di sufficienti indizi della loro provenienza da qualsiasi attività illecita" (cfr. Sez. U, Repaci, cit. pag. 18). La misura di prevenzione patrimoniale, invece, a fronte dell'accertata pericolosità sociale del proposto si riferisce a tutti i beni che, sulla base di sufficienti indizi, siano il frutto o il reimpiego di attività illecite, come anche l'evasione fiscale (cfr. Sez. U Repaci che ha espressamente precisato che l'adesione al condono produce solo una regolarizzazione tributaria, ma non esclude l'illiceità dei proventi e, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 14346 del 13/03/2018, Barbagallo, Rv. 272376 - 01 per la quale "in tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso"). Nella diversa prospettiva legislativa, infatti, la misura di prevenzione patrimoniale ha il fine di eliminare dal circuito economico tutti i beni di sospetta provenienza e di impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da accumuli di ricchezza che, in assenza di giustificazione circa la provenienza e per la riferibilità a soggetti socialmente pericolosi, sono da ritenersi provento di attività e condotte illecite. 14 Ragioni queste per le quali, rinviando per una compiuta e più articolata analisi alle più volte citate Sez. U. Repaci, la risposta fornita dalla Corte territoriale alla questione di legittimità costituzionale posta dalla difesa appare corretta e in questa sede si deve ribadire la manifesta infondatezza della stessa. 5. Nel terzo motivo proposto nell'interesse nel solo interesse di MA CU la difesa deduce la violazione di legge in merito alla provvista transitata e tracciata nel Jersey sul conto allo stesso intestato n. 724792, proveniente da attività lavorativa prestata prima nel Regno Unito, poi, in Svizzera alle dipendenze della XI Sa. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferisce la logicità e la completezza della motivazione, non è consentita per le ragioni esposte nel punto 3.1. Il giudice della prevenzione, infatti, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della conclusione circa la totale assenza di giustificazione della provenienza della somma e in ordine alla riferibilità della stessa a AR CU, che ne aveva la effettiva disponibilità. Come ampiamente evidenziato con gli specifici riferimenti ai report della banca e alle indicazioni contenute nei conti, anche in quello solo formalmente intestato a MA CU, il reale titolare e gestore delle somme era ed è sempre stato AR CU, unica persona che poteva in effetti prendere le decisioni (cfr. "father is stili the person who will make decisions", così come citato a pag. 53, oltre alle articolate considerazioni contenute nelle pagine da 37 a 43 del decreto impugnato). La somma, d'altro canto, come coerentemente evidenziato dalla stessa Corte, non era compatibile con i redditi indicati dal ricorrente, peraltro derivati dall'attività dallo stesso svolta per la XIe Sa, società riferibile al padre e ampiamente coinvolta nei traffici illeciti dello stesso (cfr. pagine 51 e 52 del provvedimento impugnato). La motivazione così resa sul punto non può considerarsi inesistente ovvero apparente e le censure, in effetti tese esclusivamente a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite. 6. Nel quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di ON e MA CU la difesa deduce la violazione di legge rilevando che il provvedimento impugnato ometterebbe di considerazione e conseguentemente applicare correttamente il principio di proporzionalità delle misure ablative cui deve conformarsi l'ordinamento, tanto in generale quanto in particolare con riferimento alla posizione dei terzi. 15 La doglianza è manifestamente infcndata. La Corte territoriale, ritenuta con motivazione coerente e adeguata la provenienza illecita dei beni oggetto della richiesta, si è correttamente conformata ai principi previsti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Nel provvedimento impugnato, infatti, al di là dell'evidente sproporzione, comunque evidenziata con riferimento sia ai redditi del proposto che dei terzi, il giudice della prevenzione, anche tenendo conto della consulenza depositata dalla difesa, ha indicato gli elementi posti a fondamento della decisione assunta e ha dato così atto della dimostrata provenienza illecita del patrimonio di AR CU e, nello specifico, dei beni, come quelli oggetto di sequestro, allo stesso direttamente e indirettamente riferibili. Come anche di recente ribadito il requisito della sproporzione -che, una volta accertata la disponibilità dei beni in capo al proposto, va valutato in relazione a questo e non con riferimento ai formali titolari del bene- è solo un indice sintomatico della illecita accumulazione della ricchezza e, pertanto, non rileva quando, come nel caso di specie, è stata ritenuta provata la diversa ipotesi della provenienza illecita dei beni. Ctò in guant9 Vart 24 D,Lps 159/2011 prevede espressamente che "la waisca dei beni sequestrati di Cui la nersona, net tut EdnIrórgi é iflgJiii"gtO procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai tini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego" (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 32996 del 11/04/2017, Ferraro, Rv. 271778 - 01; Sez. 5, n. 228 del 12/12/2007, dep. 2008, Campione, Rv. 238871). 7. Nei motivi nuovi le difese deducono la violazione del termine di cui all'art. 27 D.Lgs 159/2011 e chiedono che la confisca sia dichiarata inefficace e che questa Corte emetta tutti i provvedimenti conseguenziali. La censura, concernente la perdita di efficacia della confisca, proposta esclusivamente con i motivi nuovi, non è consentita. I motivi nuovi, infatti, pur avendo ad oggetto il medesimo "capo" della decisione (la misura patrimoniale), riguardano un "punto" della decisione diverso, il termine per la decisio'ne di appello, rispetto a quello originariamente impugnato. Come è stato ben chiarito, in tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario 16 riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti/ così che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225 - 02; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301). Sotto altro profilo, inoltre, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'impugnazione originariamente proposta si estende ai motivi nuovi né, d'altro canto, la perdita di efficacia della confisca per avere il giudice d'appello depositato il decreto oltre il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, può essere rilevata d'ufficio da questa Corte. Ciò in quanto in materia di misure di prevenzione reali la Corte di cassazione non è il giudice del procedimento nel quale si è verificato l'evento cui la legge riconnette l'effetto caducatorio, ma è il giudice cui è demandato il controllo di legittimità sulla correttezza della decisione e, salvo tassative eccezioni, può esercitare ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen. un tale controllo esclusivamente nei limiti dei motivi prospettati con il ricorso (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225 - 02). 8. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il Consigliee estensore