CASS
Sentenza 11 agosto 2020
Sentenza 11 agosto 2020
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, l'assoluzione dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non preclude un'autonoma valutazione, da parte del giudice della prevenzione, dei profili di pericolosità soggettiva del proposto, ove risulti adeguatamente motivata in fatto la permanenza dell'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzate di cui agli articoli 1 e 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Fattispecie relativa a confisca di prevenzione applicata nei confronti di soggetto assolto dall'accusa di partecipazione associativa mafiosa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/08/2020, n. 23813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23813 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2020 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EC GI nato a [...] il [...] CA UI nato a [...] il [...] EC QU nato a [...] il [...] OR EL nato a [...] il [...] AC UC nato a [...] il [...] avverso il decreto del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni del PG;
lette le memorie prodotte dalle parti;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23813 Anno 2020 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 17/07/2020 RITENUTO IN FATTO 1. La Cote di appello di Torino- , con decreto depositato in data 4 giugno 2019 . (cc. 7 marzo 2019), ha confermato il decreto emesso, in tema di prevenzione patrimoniale, dal tribunale del medesimo capoluogo in data 19 luglio 2018 (cc. 24 aprile 2018) nei confronti (anche) degli odierni ricorrenti. In particolare, è stata confermata la confisca dei seguenti beni e valori: - c/c acceso presso UNICREDIT spa intestato a EC QU avente saldo attivo di euro 510.475,37; - c/c acceso presso UNICREDIT spa intestato a OR EL con saldo di euro 22.469,56 - polizza assicurativa presso AVIVA spa intestata a OR EL con valore residuo di euro 192.986,62 - polizza vita UNITED LINKED accesa presso ALLIANZ CREDIT RAS VITA spa intestata a OR EL con valore residuo di euro 303.495,97 - libretto di deposito al risparmio acceso presso POSTE ITALIANE spa intestato a OR EL di euro 2.490,05 - somma di euro 31.000 rinvenuta presso l'abitazione di EC QU nel corso della perquisizione in sede di esecuzione della misura cautelare in data 1.04.2014. nonché dei seguenti beni immobili: - immobili intestati a OMEGA IMMOBILIARE s.s. siti in Spotorno - immobile intestato a AC UC sito in Torino via Conte Roccavione - immobile intestato a EC GI sito in Torino via Colautti n. 5 e in Venaria Reale - immobili intestati a OR EL siti in Sanremo via Privata Scoglio n. 14 Il Tribunale respingeva la richiesta di confisca di altri beni mobili e prodotti finanziari disponendone il dissequestro e dichiarando non luogo a provvedere su cassette di sicurezza e altri rapporti finanziari. Tali beni, utilità, crediti e somme di denaro, sarebbero riferibili a PA e IG GR, sebbene posseduti o formalmente intestati ai congiunti ed alla EG IM s.s. 1.1. Quanto all'inquadramento soggettivo di PA e IG GR ed alla necessaria sincronia tra accumulazione illecita ed investimenti, la Corte di appello, richiamando e rielaborando i contenuti della decisione di primo grado - ha evidenziato che la carriera delinquenziale dei proposti, produttiva di ricchezza illecita, ha avuto inizio (con datazione definita prudenziale) almeno nell'anno 2000, per GR PA, nel 2005 per GR IG (pag. 25 e 26 del decreto impugnato) e si è protratta negli anni sino alla consumazione dei fatti per cui è intervenuta sentenza di primo grado (trib. Torino 21 dicembre 2016). 1.2. La dimensione oggetto di accertamento in itinere è quella, pertanto, di soggetti iscrivibili nelle categorie tipiche della pericolosità sia generica (art. 1, lett. b, d.lgs. 159/2011), che qualificata (art. 4 lett. a, stesso d.lgs.). La Corte di merito ha sul punto autonomamente analizzato e opportunamente evidenziato che gli atti oggetto accertamento processuale (documenti acquisiti nel corso delle perquisizioni effettuate presso i rispettivi domicili) indicano, nei confronti di soggetti già condannati in primo grado per concorso in usura iterata nel tempo, una professionalità nel crimine di settore (esercizio abusivo del credito, produttivo di illecita ricchezza mobile) che, sebbene non concretizzata in imputazioni specifiche, appare concretamente dimostrata dalla "massa" documentale acquisita e molto risalente nel tempo (pag. 11 e 12 del decreto impugnato). La Corte ha inoltre valorizzato, per entrambi, la "appartenenza" al sodalizio mafioso che impone sul circoscritto territorio sabaudo (sulla operatività di tale 'ndrina in quel territorio: Sez. 6, n. 6933 del 4 luglio 2018); tradotta in accertamento di responsabilità per IG GR e in assoluzione per difetto dimostrativo per PA GR. Appartenenza che, per entrambi, si è manifestata (a prescindere dall'esito dell'autonomo accertamento di penale responsabilità), non solo nella vicinitas dovuta in ragione degli affetti familistici, ma nella condivisione delle strategie di pacificazione delle faide familiari e nell'aiuto prestato ai latitanti e nei settori imprenditoriali di interesse criminale del sodalizio (GR PA, pag. 13-16 del decreto impugnato, GR IG, pag. 19-24 del decreto impugnato), così dimostrando che, tenendo conto dei motivi di appello da ciascuno prodotti, la pericolosità sociale dei proposti poteva ritenersi dimostrata (agli effetti e nei limiti dell'accertamento di prevenzione) dall'analisi autonoma di emergenze processuali già aliunde diversamente (per GR PA) o conformemente (GR IG) apprezzate. Quanto ai profili strettamente patrimoniali, la Corte di merito evidenzia, in sintesi, che: la liceità della provvista necessaria agli investimenti patrimoniali degli anni '90 non è rimasta dimostrata da evidenze obiettive;
è stato puntualmente ricostruito il valore degli acquisti (in un intervallo temporale coperto da potenzialità reddituale illecita dei proposti) ed è stata logicamente apprezzata la non sostenibilità dei relativi costi, tanto in capo ai prossimi congiunti formali intestatari, quanto con riferimento alla società EG immobiliare, motivando diffusamente circa la inidoneità agli acquisti immobiliari della provvista disponibile in capo agli stessi (pag. 30 e ss. del provvedimento impugnato); gli acquisti rientrano tutti — quanto alla correlazione temporale - nel ritenuto ed argomentato periodo di pericolosità e vengono disattese le prospettazioni difensive in merito alla capacità di investimento del nucleo familiare. 2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione, a ministero dei rispettivi difensori e procuratori speciali, la EG immobiliare s.s. (terza interessata), IG GR (soggetto produttore) e LA RV (terza interessata), LU AC (terzo interessato), PA GR (soggetto produttore) e AD BO (terza interessata). I ricorsi tutti denunziano violazione degli articoli 125 cod. proc. pen., 1, 4, 7, 16, 18, 20 e 24, del D.Igs. 159/2011 (T.U. in materia antimafia e delle misure di prevenzione, così come modificato ed integrato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161). In particolare: 2.1. La EG Immobilare s.s., a mezzo del procuratore speciale, deduce violazione dell'art. 24 (T.U. cit.), avendo la Corte territoriale divisato sproporzione nella misura degli acquisti immobiliari compiuti dalla società rispetto alla legittima formazione della necessaria provvista finanziaria sulla base di presunzioni assolute, che non ammettono dimostrazione del contrario, ritenendo apoditticamente insufficienti ed inidonee le dimostrazioni offerte ex adverso, così evidentemente eludendo il chiaro disposto normativo. 2.2. Per IG GR e LA RV il difensore e procuratore speciale deduce: 2.2.1. violazione degli artt. 1 e 4 (T.U. cit.), per avere la Corte posto in misura molto bassa la soglia di accertamento della abitualità nel delitto produttore di ricchezza illecita e suo supporto al sostentamento di vita ed aver così "diluito" i principi costituzionali posti a fondamento della confisca di prevenzione ed avere ravvisato pericolosità generica sulla base di un solo episodio di usura (accertato solo in primo grado e neppure patrimonialmente cospicuo) e di una frettolosa e didascalica elencazione di titoli di credito e documenti rinvenuti nella disponibilità del proposto in occasione della perquisizione eseguita presso il domicilio;
2.2.2. quanto a pericolosità qualificata, la Corte doveva riconsiderare gli elementi tratti dalla sentenza di condanna di primo grado, non potendo trarsi acriticamente da questi il convincimento della ritenuta pericolosità; 2.2.3. violazione dell'art. 18 (T.U. cit.), difettando la correlazione cronologica tra la manifestazione della ritenuta pericolosità ed acquisto dei beni oggetto di ablazione;
2.2.4. manca inoltre nel testo del provvedimento impugnato, in violazione dell'art. 24 (TU. cit.), ogni valutazione della - sproporzione tra ca- pacità patrimoniali lecite ed acquisti effettuati;
2.2.5. quanto agli immobili intestati alla EG IM (appartamento di via Colautti e terreno acquistato in Venaria Reale), la difesa del IG GR reitera le doglianze (presunzione ritenuta dalla Corte non vincibile) già autonomamente spese con il ricorso proposto nell'interesse della società. 2.3. Per LU AC (terzo interessato, intestatario dell'immobile sito in Torino alla via Roccavione n. 14) la difesa evidenzia ancora una volta la violazione dell'art. 24 (T.U.cit. e succ. modif.) per la dimostrata liceità della provvista usata nell'acquisto, originata dalla liberalità obnuziale proveniente dai genitori della coppia che ha beneficiato dell'immobile. 2.4. Per PA GR e AD BO, la difesa ha preliminarmente evidenziato la possibilità di portare censura al provvedimento adottato in materia di prevenzione laddove la motivazione deve ritenersi inesistente o meramente apparente rispetto ai motivi di impugnazione specificamente spesi nel merito (Sez. 6, 15 giugno 2016, ric. Caliendo ed altri;
Sez. u. 30 novembre 2017, ric. Gattuso).
2.4.1. Ha poi dedotto violazione di legge (artt. 1, 4, 7 e 16 d.lgs. 159/2011 e succ. modif.) per non avere la Corte motivato punto sulla contestata abitualità delle condotte delittuose ritenute già accertate, per non aver verificato l'entità dei proventi illeciti ricavati dalle pretese attività delittuose, per non aver valutato se i profitti derivanti dalle pretese attività delittuose costituissero componente unica o almeno significativa dei redditi illeciti guadagnati dal proposto, per non aver infine tratto dal materiale probatorio che aveva condotto alla assoluzione per la contestazione associativa di stampo mafioso le logiche conseguenze in materia di pericolosità sociale qualificata del prevenuto. 2.4.2. Ha infine dedotto violazione di legge (artt. 7, 18 e 24 T.U. cit.) per la erronea applicazione dei criteri normativi di valutazione degli elementi di fatto oggetto di attenzione cautelativa. Si rimprovera alla Corte di appello di aver operato su base meramente presuntiva, omettendo ogni dovuta considerazione della diuturna e datata attività commerciale svolta dai coniugi, oltre che della ventennale movimentazione di autorizzazioni al commercio (con il relativo avviamento). La Corte avrebbe infatti tenuto in assoluto non cale le deduzioni svolte con i motivi di appello e relative alla dimostrazione della legittima possidenza di risorse economiche tali da consentire gli acquisti e gli investimenti finanziari successivi. Non avrebbe infatti tenuto conto dei risparmi accumulati da AL GR e AD BO, ante 2000, avrebbe inoltre escluso dal calcolo delle risorse la lecita provenienza delle somme percepite dai canoni di locazione dell'immobile di Isola capo Rizzuto in quanto non fiscalmente dichiarate, così • illegittimamente estendendo al terzo interessato regime dimostrativo' rastremato dall'art. 24 (TU. cit.) previsto per la sola persona del proposto. Ove invece la Corte avesse tenuto nella dovuta considerazione le argomentazioni proposte con i motivi di appello, sostenute da adeguato corredo dimostrativo, avrebbe senza dubbio trovato adeguata giustificazione alla ricchezza accumulata nel ventesimo secolo, che ha poi consentito, attraverso oculati investimenti intermedi, di acquisire il patrimonio immobiliare oggi arbitrariamente sottoposto alla confisca di prevenzione. La decisione impugnata si pone altresì, a giudizio del ricorrente, in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte EDU (sentenze Sud Fondi del 2009 e Varvara del 2013) che identifica per la misura patrimoniale oggi impugnata una natura afflittivo-sanzionatoria, oltre che con la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 24 e 25 del 2019) che ha reso cogenti e di immediata applicazione i principi già contenuti nella sentenza resa dalla Corte EDU (23 febbraio 2017) in re De OM. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con le conclusioni scritte depositate in data 23 marzo 2020, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. 4. Con memoria di replica alle conclusioni del P.G., la difesa di IG GR, LA RV e della EG IM s.a.s., con atto trasmesso a mezzo p.e.c. il 23 giugno 2020, contestava le argomentazioni svolte dal P.G. in ordine alla ricorrenza di tutti i presupposti applicativi della disposta misura di prevenzione patrimoniale e chiedeva l'accoglimento del ricorso. Analogamente il difensore di PA GR e AD BO (terza interessata), con atto depositato in cancelleria il 7 luglio 2020, contestava le conclusioni del P.G. ed il presupposto argomentare giuridico, insistendo nella prospettata violazione dei canoni normativi già dedotta con i motivi principali di ricorso. Concludeva quindi per l'annullamento del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, giacché tende a ribaltare sul tappeto della legittimità le questioni di fatto su cui la Corte di appello - a differenza di quanto affermato dai ricorrenti — ha svolto puntuali e lucide argomentazioni. 1.1. Va ricordato che in sede di prevenzione la deduzione del vizio di motivazione, quale motivo di ricorso per cassazione, non ha spazio autonomo ma è ricompresa nella 'violazione di legge', intendendosi per tale l'assenza o la mera apparenza del percorso argomentativo. E' infatti l'articolo 10, comma 3, del citato T.U., a prevedere che il ricorso è ammesso per sola violazione di legge, con esclusione dei vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Da tale assetto normativo, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile in sede di legittimità la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1, 26.2.2009, Rv. 242887). In tali casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione imposto dall'art. 125, comma 3, del codice di rito (Sez. 5, n. 19598, del 8.4.2010, Rv. 247514). Nessuna di tali categorie concettuali si attaglia al percorso argomentativo contenuto nel decreto impugnato, posto che i giudici di secondo grado hanno trattato in modo congruo e immune da vizi in diritto, sia il punto della 'constatazione dei fatti' (con iscrizione di PA e IG GR nelle ipotesi legali tipizzate di cui all'art. 1, comma 1, lett. b e 4 co. 1 del T.U. cit.) che quello della riconducibilità degli "arricchimenti" familiari alle condotte illecite consumate in epoca coeva agli acquisti immobiliari. 1.2 Ed invero, la difesa tende a censurare una motivazione che è in realtà esistente e aderente ai principi di diritto espressi in sede nomofilattica, con manifesta riproposizione - nel ricorso - di argomentazioni in fatto. Come più volte ha osservato questa Corte (Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271 e Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264321) gli "elementi di fatto" evocati dalla norma, offrono il destro per un'analisi dettagliata delle modalità e dei termini con cui il giudice della prevenzione può attingere alle acquisizioni probatorie del procedimento penale, delimitando l'ambito del suo potere discrezionale. E' inoltre possibile ricostruire il "contenuto" delle fattispecie di pericolosità previste dagli artt. 1 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento alla realizzazione abituale di delitti potenzialmente fonte di illeciti arricchimenti destinati al mantenimento del proposto e del suo nucleo familiare. 1.3. Non si riscontra, in particolare, la dedotta assenza di risposta ai motivi di appello, atteso che la Corte di merito ha esaminato e sviluppato, punto per punto, le critiche alla prima decisione, anche approfondendo (proprio in ragione dell'analisi puntuale dei motivi di gravame) il percorso argonnentativo seguito dai primi giudici. Le argomentazioni sviluppate dalla Corte in merito alla incapienza delle disponibilità familiari rispetto agli acquisti immobiliari ed agli investimenti finanziari (non condivise dalla difesa) non possono per ciò solo essere qualificate come apparenti, in quanto comunque fondate sulla analisi dei fatti (anche quelli esaminati criticamente dall'elaborato peritale) e supportate dalla logica e dalle massime d'esperienza. Il profilo argomentativo della decisione impugnata non può pertanto definirsi né inesistente, né apparente, il che determina la rilevazione del motivo non consentito, data la limitazione legale alla deducibilità del vizio di motivazione. In particolare, la Corte impugnata ha argomentato, sulla base di precisi elementi di fatto, che l'ablazione patrimoniale è nella fattispecie giustificata sul presupposto fattuale delle condotte (obiettivamente) criminose compiute in passato dai soggetti proposti (pericolosità sia generica che qualificata delibata nei confronti di entrambi i ricorrenti GR). Tali condotte (ontologicamente destinate alla moltiplicazione della ricchezza liquida) sono risultate effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni ablati. L'origine lecita delle provviste necessarie agli incrementi finanziari e agli acquisti immobiliari realizzati non è stata compiutamente giustificata dai ricorrenti nelle sedi di merito, avendo costoro offerto solo opache ed incompiute tracce dichiarative di pregresse ricchezze accumulate in misura apertamente incongruente rispetto alla modesta attività lavorativa svolta dai coniugi GR immigrati in Piemonte dalla Calabria negli anni '60. Su tutti e ciascuno di tali argomenti la Corte di merito ha diffusamente argomentato il proprio convincimento, lasciando naturalmente aperta la strada al motivato dissenso, che tuttavia non costituisce tracciato percorribile con i motivi di ricorso per cassazione. Quanto ad interferenza (rilevante per il solo GR PA, assolto in primo grado dalla accusa di partecipazione associativa mafiosa) tra esito dell'accertamento penale e verifica dei presupposti della pericolosità, è pacifica, sulla scia di una costante linea interpretativa pregressa di legittimità, l'autonomia delle distinte valutazioni, specie in tema di misura di prevenzione applicata per una ipotesi di pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, d.lgs. n.159 del 2011, (Sez. 6, n. 50946, del 18/9/2014, Rv. 261591; Sez. 6, d(/ n. 921, del 11/11/2014, Rv. 261842; Sez. 1, n. 6636, del 7/1/2016, Rv. 266364; Sez. 5, n. 9505, del 17/1/2006, Rv. 233892). 1.4. Ora, ferma restando la riaffermazione di tali spazi di autonomia, va precisato che il generale principio di non contraddizione dell'ordinamento, in una con la scelta legislativa di accordare tendenziale preferenza al giudicato penale favorevole (nel merito della responsabilità), impone di costruirne il senso in termini di possibile valorizzazione di dati obiettivi che si pongano come fattore di giustificazione al mantenimento della misura di prevenzione, pure a fronte di un 'incidente giudicato penale di assoluzione. In particolare, lì dove la «interferenza cognitiva» tra i due procedimenti (di prevenzione e penale) vada a cadere su un ingrediente essenziale della parte ricostruttiva del giudizio di prevenzione, è da escludersi che possa farsi leva su tale spazio di autonomia per giustificare la "sopravvivenza" del provvedimento applicativo della misura di prevenzione. Ciò perché il recupero di tassatività descrittiva delle categorie tipiche di pericolosità è stato realizzato proprio attraverso la valorizzazione della 'correlazione' con uno o più delitti realizzati dal soggetto proposto (sicché lì dove la valutazione del giudice della prevenzione sia poi smentita dal giudice della cognizione penale viene meno uno dei presupposti tipici cui era ancorata la misura di prevenzione). E' viceversa possibile mantenere la misura - lì dove il segmento fattuale 'azzerato' dal diverso esito del giudizio penale si inserisca come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale), o dove il giudizio di prevenzione si basi su elementi cognitivi realmente autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale, o ancora lì dove la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale risulti essere realizzata in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (è il caso del rapporto che intercorre tra la nozione di 'appartenenza' e quella di 'partecipazione' alla associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.). 1.5. Può quindi affermarsi (adesivannente a principi declinati da Sez. 1, n. 24707, del 1/2/2018, Rv. 273361) che l'esito favorevole di un giudizio penale - nel cui ambito sia stato preso in esame, nei confronti del medesimo soggetto, un fatto storico incidente sul giudizio di pericolosità formulato in prevenzione- la tendenziale prevalenza del giudicato favorevole nella sede penale non esclude, a determinate condizioni, la legittimità di una autonoma valutazione dei profili di pericolosità soggettiva da parte del giudice della prevenzione, ove risulti adeguatamente motivata in fatto la permanenza dell'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzate di cui agli articoli 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011. I" 2. Ciò posto, la Corte di appello di Torino ed il tribunale che l'ha preceduta in conformità di giudizio ha- nno realizzato, nel Provvedimento impugdato, una coerente applicazione di tali principi di fondo, con conseguente infondatezza delle doglianze mosse dai ricorrenti, che tutti indistintamente, sotto mentite spoglie legalitarie, si dolgono in effetti di una motivazione in fatto che non hanno condiviso. Il tutto, in un ambito normativo (la materia della pericolosità qualificata) che la recentissima giurisprudenza costituzionale (Sent. n. 24 del 2019) ha tenuto totalmente indenne dalle censure di genericità e deficit strutturali nella formazione della previsione normativa. 2.1. Ben vero, come pure evidenziato dal difensore di PA GR, la diversità tra la nozione di appartenenza alla associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. (attuale art. 4 comma 1 lett. a d.lgs. n. 159 del 2011) e quella di partecipazione (chiunque fa parte di..), contenuta nella disposizione incriminatrice di carattere penale, è stata di recente «ridimensionata» dai contenuti dell'arresto rappresentato da Sez. U. 2018 ric. Gattuso, con opzione condivisa e fatta propria dal Collegio, lì dove si è affermato che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. In ciò risulta superato l'orientamento giurisprudenziale teso, per converso, a valorizzare, a fini di inquadramento nella categoria tipica di prevenzione, forme di vicinanza meramente ideologica o espressive di cultura comune. E' stata affermata, dunque, come preferibile l'opzione interpretativa che consente di ricomprendere nella nozione di appartenenza tanto le condotte indicative della vera e propria partecipazione che quelle di supporto causale del non-associato, rientrati sul versante penale - nell'area del concorso esterno (Sez. 6, n. 17229, del 2009; Sez. 1, n. 16783 del 2010) o comunque idonee ad apportare un 'contributo fattivo' alle attività e allo sviluppo del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 3941, del 8/1/2016, per cui il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, richiede l'apprezzamento di una situazione di contiguità all'associazione stessa che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale). 2.2. A tale nozione risulta, tuttavia, essersi attenuta la valutazione del giudice della prevenzione, che ha valorizzato una condotta di 'vicinanza funzionale, fattiva e assai concreta' alla famiglia omonima - non smentita in sede penale-, in quanto commessa persino al fine di realizzare la pax mafiosa nell'ambito di una faida tra famiglie mafiose insistenti sul territorio bagnato dal sale ionico. j. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna di ciascuno al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, addì 17 luglio 2020. Il consigliere estensore Il Presidente Mas o RR EN LL 7)~
lette le conclusioni del PG;
lette le memorie prodotte dalle parti;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23813 Anno 2020 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 17/07/2020 RITENUTO IN FATTO 1. La Cote di appello di Torino- , con decreto depositato in data 4 giugno 2019 . (cc. 7 marzo 2019), ha confermato il decreto emesso, in tema di prevenzione patrimoniale, dal tribunale del medesimo capoluogo in data 19 luglio 2018 (cc. 24 aprile 2018) nei confronti (anche) degli odierni ricorrenti. In particolare, è stata confermata la confisca dei seguenti beni e valori: - c/c acceso presso UNICREDIT spa intestato a EC QU avente saldo attivo di euro 510.475,37; - c/c acceso presso UNICREDIT spa intestato a OR EL con saldo di euro 22.469,56 - polizza assicurativa presso AVIVA spa intestata a OR EL con valore residuo di euro 192.986,62 - polizza vita UNITED LINKED accesa presso ALLIANZ CREDIT RAS VITA spa intestata a OR EL con valore residuo di euro 303.495,97 - libretto di deposito al risparmio acceso presso POSTE ITALIANE spa intestato a OR EL di euro 2.490,05 - somma di euro 31.000 rinvenuta presso l'abitazione di EC QU nel corso della perquisizione in sede di esecuzione della misura cautelare in data 1.04.2014. nonché dei seguenti beni immobili: - immobili intestati a OMEGA IMMOBILIARE s.s. siti in Spotorno - immobile intestato a AC UC sito in Torino via Conte Roccavione - immobile intestato a EC GI sito in Torino via Colautti n. 5 e in Venaria Reale - immobili intestati a OR EL siti in Sanremo via Privata Scoglio n. 14 Il Tribunale respingeva la richiesta di confisca di altri beni mobili e prodotti finanziari disponendone il dissequestro e dichiarando non luogo a provvedere su cassette di sicurezza e altri rapporti finanziari. Tali beni, utilità, crediti e somme di denaro, sarebbero riferibili a PA e IG GR, sebbene posseduti o formalmente intestati ai congiunti ed alla EG IM s.s. 1.1. Quanto all'inquadramento soggettivo di PA e IG GR ed alla necessaria sincronia tra accumulazione illecita ed investimenti, la Corte di appello, richiamando e rielaborando i contenuti della decisione di primo grado - ha evidenziato che la carriera delinquenziale dei proposti, produttiva di ricchezza illecita, ha avuto inizio (con datazione definita prudenziale) almeno nell'anno 2000, per GR PA, nel 2005 per GR IG (pag. 25 e 26 del decreto impugnato) e si è protratta negli anni sino alla consumazione dei fatti per cui è intervenuta sentenza di primo grado (trib. Torino 21 dicembre 2016). 1.2. La dimensione oggetto di accertamento in itinere è quella, pertanto, di soggetti iscrivibili nelle categorie tipiche della pericolosità sia generica (art. 1, lett. b, d.lgs. 159/2011), che qualificata (art. 4 lett. a, stesso d.lgs.). La Corte di merito ha sul punto autonomamente analizzato e opportunamente evidenziato che gli atti oggetto accertamento processuale (documenti acquisiti nel corso delle perquisizioni effettuate presso i rispettivi domicili) indicano, nei confronti di soggetti già condannati in primo grado per concorso in usura iterata nel tempo, una professionalità nel crimine di settore (esercizio abusivo del credito, produttivo di illecita ricchezza mobile) che, sebbene non concretizzata in imputazioni specifiche, appare concretamente dimostrata dalla "massa" documentale acquisita e molto risalente nel tempo (pag. 11 e 12 del decreto impugnato). La Corte ha inoltre valorizzato, per entrambi, la "appartenenza" al sodalizio mafioso che impone sul circoscritto territorio sabaudo (sulla operatività di tale 'ndrina in quel territorio: Sez. 6, n. 6933 del 4 luglio 2018); tradotta in accertamento di responsabilità per IG GR e in assoluzione per difetto dimostrativo per PA GR. Appartenenza che, per entrambi, si è manifestata (a prescindere dall'esito dell'autonomo accertamento di penale responsabilità), non solo nella vicinitas dovuta in ragione degli affetti familistici, ma nella condivisione delle strategie di pacificazione delle faide familiari e nell'aiuto prestato ai latitanti e nei settori imprenditoriali di interesse criminale del sodalizio (GR PA, pag. 13-16 del decreto impugnato, GR IG, pag. 19-24 del decreto impugnato), così dimostrando che, tenendo conto dei motivi di appello da ciascuno prodotti, la pericolosità sociale dei proposti poteva ritenersi dimostrata (agli effetti e nei limiti dell'accertamento di prevenzione) dall'analisi autonoma di emergenze processuali già aliunde diversamente (per GR PA) o conformemente (GR IG) apprezzate. Quanto ai profili strettamente patrimoniali, la Corte di merito evidenzia, in sintesi, che: la liceità della provvista necessaria agli investimenti patrimoniali degli anni '90 non è rimasta dimostrata da evidenze obiettive;
è stato puntualmente ricostruito il valore degli acquisti (in un intervallo temporale coperto da potenzialità reddituale illecita dei proposti) ed è stata logicamente apprezzata la non sostenibilità dei relativi costi, tanto in capo ai prossimi congiunti formali intestatari, quanto con riferimento alla società EG immobiliare, motivando diffusamente circa la inidoneità agli acquisti immobiliari della provvista disponibile in capo agli stessi (pag. 30 e ss. del provvedimento impugnato); gli acquisti rientrano tutti — quanto alla correlazione temporale - nel ritenuto ed argomentato periodo di pericolosità e vengono disattese le prospettazioni difensive in merito alla capacità di investimento del nucleo familiare. 2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione, a ministero dei rispettivi difensori e procuratori speciali, la EG immobiliare s.s. (terza interessata), IG GR (soggetto produttore) e LA RV (terza interessata), LU AC (terzo interessato), PA GR (soggetto produttore) e AD BO (terza interessata). I ricorsi tutti denunziano violazione degli articoli 125 cod. proc. pen., 1, 4, 7, 16, 18, 20 e 24, del D.Igs. 159/2011 (T.U. in materia antimafia e delle misure di prevenzione, così come modificato ed integrato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161). In particolare: 2.1. La EG Immobilare s.s., a mezzo del procuratore speciale, deduce violazione dell'art. 24 (T.U. cit.), avendo la Corte territoriale divisato sproporzione nella misura degli acquisti immobiliari compiuti dalla società rispetto alla legittima formazione della necessaria provvista finanziaria sulla base di presunzioni assolute, che non ammettono dimostrazione del contrario, ritenendo apoditticamente insufficienti ed inidonee le dimostrazioni offerte ex adverso, così evidentemente eludendo il chiaro disposto normativo. 2.2. Per IG GR e LA RV il difensore e procuratore speciale deduce: 2.2.1. violazione degli artt. 1 e 4 (T.U. cit.), per avere la Corte posto in misura molto bassa la soglia di accertamento della abitualità nel delitto produttore di ricchezza illecita e suo supporto al sostentamento di vita ed aver così "diluito" i principi costituzionali posti a fondamento della confisca di prevenzione ed avere ravvisato pericolosità generica sulla base di un solo episodio di usura (accertato solo in primo grado e neppure patrimonialmente cospicuo) e di una frettolosa e didascalica elencazione di titoli di credito e documenti rinvenuti nella disponibilità del proposto in occasione della perquisizione eseguita presso il domicilio;
2.2.2. quanto a pericolosità qualificata, la Corte doveva riconsiderare gli elementi tratti dalla sentenza di condanna di primo grado, non potendo trarsi acriticamente da questi il convincimento della ritenuta pericolosità; 2.2.3. violazione dell'art. 18 (T.U. cit.), difettando la correlazione cronologica tra la manifestazione della ritenuta pericolosità ed acquisto dei beni oggetto di ablazione;
2.2.4. manca inoltre nel testo del provvedimento impugnato, in violazione dell'art. 24 (TU. cit.), ogni valutazione della - sproporzione tra ca- pacità patrimoniali lecite ed acquisti effettuati;
2.2.5. quanto agli immobili intestati alla EG IM (appartamento di via Colautti e terreno acquistato in Venaria Reale), la difesa del IG GR reitera le doglianze (presunzione ritenuta dalla Corte non vincibile) già autonomamente spese con il ricorso proposto nell'interesse della società. 2.3. Per LU AC (terzo interessato, intestatario dell'immobile sito in Torino alla via Roccavione n. 14) la difesa evidenzia ancora una volta la violazione dell'art. 24 (T.U.cit. e succ. modif.) per la dimostrata liceità della provvista usata nell'acquisto, originata dalla liberalità obnuziale proveniente dai genitori della coppia che ha beneficiato dell'immobile. 2.4. Per PA GR e AD BO, la difesa ha preliminarmente evidenziato la possibilità di portare censura al provvedimento adottato in materia di prevenzione laddove la motivazione deve ritenersi inesistente o meramente apparente rispetto ai motivi di impugnazione specificamente spesi nel merito (Sez. 6, 15 giugno 2016, ric. Caliendo ed altri;
Sez. u. 30 novembre 2017, ric. Gattuso).
2.4.1. Ha poi dedotto violazione di legge (artt. 1, 4, 7 e 16 d.lgs. 159/2011 e succ. modif.) per non avere la Corte motivato punto sulla contestata abitualità delle condotte delittuose ritenute già accertate, per non aver verificato l'entità dei proventi illeciti ricavati dalle pretese attività delittuose, per non aver valutato se i profitti derivanti dalle pretese attività delittuose costituissero componente unica o almeno significativa dei redditi illeciti guadagnati dal proposto, per non aver infine tratto dal materiale probatorio che aveva condotto alla assoluzione per la contestazione associativa di stampo mafioso le logiche conseguenze in materia di pericolosità sociale qualificata del prevenuto. 2.4.2. Ha infine dedotto violazione di legge (artt. 7, 18 e 24 T.U. cit.) per la erronea applicazione dei criteri normativi di valutazione degli elementi di fatto oggetto di attenzione cautelativa. Si rimprovera alla Corte di appello di aver operato su base meramente presuntiva, omettendo ogni dovuta considerazione della diuturna e datata attività commerciale svolta dai coniugi, oltre che della ventennale movimentazione di autorizzazioni al commercio (con il relativo avviamento). La Corte avrebbe infatti tenuto in assoluto non cale le deduzioni svolte con i motivi di appello e relative alla dimostrazione della legittima possidenza di risorse economiche tali da consentire gli acquisti e gli investimenti finanziari successivi. Non avrebbe infatti tenuto conto dei risparmi accumulati da AL GR e AD BO, ante 2000, avrebbe inoltre escluso dal calcolo delle risorse la lecita provenienza delle somme percepite dai canoni di locazione dell'immobile di Isola capo Rizzuto in quanto non fiscalmente dichiarate, così • illegittimamente estendendo al terzo interessato regime dimostrativo' rastremato dall'art. 24 (TU. cit.) previsto per la sola persona del proposto. Ove invece la Corte avesse tenuto nella dovuta considerazione le argomentazioni proposte con i motivi di appello, sostenute da adeguato corredo dimostrativo, avrebbe senza dubbio trovato adeguata giustificazione alla ricchezza accumulata nel ventesimo secolo, che ha poi consentito, attraverso oculati investimenti intermedi, di acquisire il patrimonio immobiliare oggi arbitrariamente sottoposto alla confisca di prevenzione. La decisione impugnata si pone altresì, a giudizio del ricorrente, in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte EDU (sentenze Sud Fondi del 2009 e Varvara del 2013) che identifica per la misura patrimoniale oggi impugnata una natura afflittivo-sanzionatoria, oltre che con la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 24 e 25 del 2019) che ha reso cogenti e di immediata applicazione i principi già contenuti nella sentenza resa dalla Corte EDU (23 febbraio 2017) in re De OM. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con le conclusioni scritte depositate in data 23 marzo 2020, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. 4. Con memoria di replica alle conclusioni del P.G., la difesa di IG GR, LA RV e della EG IM s.a.s., con atto trasmesso a mezzo p.e.c. il 23 giugno 2020, contestava le argomentazioni svolte dal P.G. in ordine alla ricorrenza di tutti i presupposti applicativi della disposta misura di prevenzione patrimoniale e chiedeva l'accoglimento del ricorso. Analogamente il difensore di PA GR e AD BO (terza interessata), con atto depositato in cancelleria il 7 luglio 2020, contestava le conclusioni del P.G. ed il presupposto argomentare giuridico, insistendo nella prospettata violazione dei canoni normativi già dedotta con i motivi principali di ricorso. Concludeva quindi per l'annullamento del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, giacché tende a ribaltare sul tappeto della legittimità le questioni di fatto su cui la Corte di appello - a differenza di quanto affermato dai ricorrenti — ha svolto puntuali e lucide argomentazioni. 1.1. Va ricordato che in sede di prevenzione la deduzione del vizio di motivazione, quale motivo di ricorso per cassazione, non ha spazio autonomo ma è ricompresa nella 'violazione di legge', intendendosi per tale l'assenza o la mera apparenza del percorso argomentativo. E' infatti l'articolo 10, comma 3, del citato T.U., a prevedere che il ricorso è ammesso per sola violazione di legge, con esclusione dei vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Da tale assetto normativo, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile in sede di legittimità la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1, 26.2.2009, Rv. 242887). In tali casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione imposto dall'art. 125, comma 3, del codice di rito (Sez. 5, n. 19598, del 8.4.2010, Rv. 247514). Nessuna di tali categorie concettuali si attaglia al percorso argomentativo contenuto nel decreto impugnato, posto che i giudici di secondo grado hanno trattato in modo congruo e immune da vizi in diritto, sia il punto della 'constatazione dei fatti' (con iscrizione di PA e IG GR nelle ipotesi legali tipizzate di cui all'art. 1, comma 1, lett. b e 4 co. 1 del T.U. cit.) che quello della riconducibilità degli "arricchimenti" familiari alle condotte illecite consumate in epoca coeva agli acquisti immobiliari. 1.2 Ed invero, la difesa tende a censurare una motivazione che è in realtà esistente e aderente ai principi di diritto espressi in sede nomofilattica, con manifesta riproposizione - nel ricorso - di argomentazioni in fatto. Come più volte ha osservato questa Corte (Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271 e Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264321) gli "elementi di fatto" evocati dalla norma, offrono il destro per un'analisi dettagliata delle modalità e dei termini con cui il giudice della prevenzione può attingere alle acquisizioni probatorie del procedimento penale, delimitando l'ambito del suo potere discrezionale. E' inoltre possibile ricostruire il "contenuto" delle fattispecie di pericolosità previste dagli artt. 1 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento alla realizzazione abituale di delitti potenzialmente fonte di illeciti arricchimenti destinati al mantenimento del proposto e del suo nucleo familiare. 1.3. Non si riscontra, in particolare, la dedotta assenza di risposta ai motivi di appello, atteso che la Corte di merito ha esaminato e sviluppato, punto per punto, le critiche alla prima decisione, anche approfondendo (proprio in ragione dell'analisi puntuale dei motivi di gravame) il percorso argonnentativo seguito dai primi giudici. Le argomentazioni sviluppate dalla Corte in merito alla incapienza delle disponibilità familiari rispetto agli acquisti immobiliari ed agli investimenti finanziari (non condivise dalla difesa) non possono per ciò solo essere qualificate come apparenti, in quanto comunque fondate sulla analisi dei fatti (anche quelli esaminati criticamente dall'elaborato peritale) e supportate dalla logica e dalle massime d'esperienza. Il profilo argomentativo della decisione impugnata non può pertanto definirsi né inesistente, né apparente, il che determina la rilevazione del motivo non consentito, data la limitazione legale alla deducibilità del vizio di motivazione. In particolare, la Corte impugnata ha argomentato, sulla base di precisi elementi di fatto, che l'ablazione patrimoniale è nella fattispecie giustificata sul presupposto fattuale delle condotte (obiettivamente) criminose compiute in passato dai soggetti proposti (pericolosità sia generica che qualificata delibata nei confronti di entrambi i ricorrenti GR). Tali condotte (ontologicamente destinate alla moltiplicazione della ricchezza liquida) sono risultate effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni ablati. L'origine lecita delle provviste necessarie agli incrementi finanziari e agli acquisti immobiliari realizzati non è stata compiutamente giustificata dai ricorrenti nelle sedi di merito, avendo costoro offerto solo opache ed incompiute tracce dichiarative di pregresse ricchezze accumulate in misura apertamente incongruente rispetto alla modesta attività lavorativa svolta dai coniugi GR immigrati in Piemonte dalla Calabria negli anni '60. Su tutti e ciascuno di tali argomenti la Corte di merito ha diffusamente argomentato il proprio convincimento, lasciando naturalmente aperta la strada al motivato dissenso, che tuttavia non costituisce tracciato percorribile con i motivi di ricorso per cassazione. Quanto ad interferenza (rilevante per il solo GR PA, assolto in primo grado dalla accusa di partecipazione associativa mafiosa) tra esito dell'accertamento penale e verifica dei presupposti della pericolosità, è pacifica, sulla scia di una costante linea interpretativa pregressa di legittimità, l'autonomia delle distinte valutazioni, specie in tema di misura di prevenzione applicata per una ipotesi di pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, d.lgs. n.159 del 2011, (Sez. 6, n. 50946, del 18/9/2014, Rv. 261591; Sez. 6, d(/ n. 921, del 11/11/2014, Rv. 261842; Sez. 1, n. 6636, del 7/1/2016, Rv. 266364; Sez. 5, n. 9505, del 17/1/2006, Rv. 233892). 1.4. Ora, ferma restando la riaffermazione di tali spazi di autonomia, va precisato che il generale principio di non contraddizione dell'ordinamento, in una con la scelta legislativa di accordare tendenziale preferenza al giudicato penale favorevole (nel merito della responsabilità), impone di costruirne il senso in termini di possibile valorizzazione di dati obiettivi che si pongano come fattore di giustificazione al mantenimento della misura di prevenzione, pure a fronte di un 'incidente giudicato penale di assoluzione. In particolare, lì dove la «interferenza cognitiva» tra i due procedimenti (di prevenzione e penale) vada a cadere su un ingrediente essenziale della parte ricostruttiva del giudizio di prevenzione, è da escludersi che possa farsi leva su tale spazio di autonomia per giustificare la "sopravvivenza" del provvedimento applicativo della misura di prevenzione. Ciò perché il recupero di tassatività descrittiva delle categorie tipiche di pericolosità è stato realizzato proprio attraverso la valorizzazione della 'correlazione' con uno o più delitti realizzati dal soggetto proposto (sicché lì dove la valutazione del giudice della prevenzione sia poi smentita dal giudice della cognizione penale viene meno uno dei presupposti tipici cui era ancorata la misura di prevenzione). E' viceversa possibile mantenere la misura - lì dove il segmento fattuale 'azzerato' dal diverso esito del giudizio penale si inserisca come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale), o dove il giudizio di prevenzione si basi su elementi cognitivi realmente autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale, o ancora lì dove la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale risulti essere realizzata in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (è il caso del rapporto che intercorre tra la nozione di 'appartenenza' e quella di 'partecipazione' alla associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.). 1.5. Può quindi affermarsi (adesivannente a principi declinati da Sez. 1, n. 24707, del 1/2/2018, Rv. 273361) che l'esito favorevole di un giudizio penale - nel cui ambito sia stato preso in esame, nei confronti del medesimo soggetto, un fatto storico incidente sul giudizio di pericolosità formulato in prevenzione- la tendenziale prevalenza del giudicato favorevole nella sede penale non esclude, a determinate condizioni, la legittimità di una autonoma valutazione dei profili di pericolosità soggettiva da parte del giudice della prevenzione, ove risulti adeguatamente motivata in fatto la permanenza dell'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzate di cui agli articoli 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011. I" 2. Ciò posto, la Corte di appello di Torino ed il tribunale che l'ha preceduta in conformità di giudizio ha- nno realizzato, nel Provvedimento impugdato, una coerente applicazione di tali principi di fondo, con conseguente infondatezza delle doglianze mosse dai ricorrenti, che tutti indistintamente, sotto mentite spoglie legalitarie, si dolgono in effetti di una motivazione in fatto che non hanno condiviso. Il tutto, in un ambito normativo (la materia della pericolosità qualificata) che la recentissima giurisprudenza costituzionale (Sent. n. 24 del 2019) ha tenuto totalmente indenne dalle censure di genericità e deficit strutturali nella formazione della previsione normativa. 2.1. Ben vero, come pure evidenziato dal difensore di PA GR, la diversità tra la nozione di appartenenza alla associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. (attuale art. 4 comma 1 lett. a d.lgs. n. 159 del 2011) e quella di partecipazione (chiunque fa parte di..), contenuta nella disposizione incriminatrice di carattere penale, è stata di recente «ridimensionata» dai contenuti dell'arresto rappresentato da Sez. U. 2018 ric. Gattuso, con opzione condivisa e fatta propria dal Collegio, lì dove si è affermato che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. In ciò risulta superato l'orientamento giurisprudenziale teso, per converso, a valorizzare, a fini di inquadramento nella categoria tipica di prevenzione, forme di vicinanza meramente ideologica o espressive di cultura comune. E' stata affermata, dunque, come preferibile l'opzione interpretativa che consente di ricomprendere nella nozione di appartenenza tanto le condotte indicative della vera e propria partecipazione che quelle di supporto causale del non-associato, rientrati sul versante penale - nell'area del concorso esterno (Sez. 6, n. 17229, del 2009; Sez. 1, n. 16783 del 2010) o comunque idonee ad apportare un 'contributo fattivo' alle attività e allo sviluppo del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 3941, del 8/1/2016, per cui il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, richiede l'apprezzamento di una situazione di contiguità all'associazione stessa che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale). 2.2. A tale nozione risulta, tuttavia, essersi attenuta la valutazione del giudice della prevenzione, che ha valorizzato una condotta di 'vicinanza funzionale, fattiva e assai concreta' alla famiglia omonima - non smentita in sede penale-, in quanto commessa persino al fine di realizzare la pax mafiosa nell'ambito di una faida tra famiglie mafiose insistenti sul territorio bagnato dal sale ionico. j. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna di ciascuno al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, addì 17 luglio 2020. Il consigliere estensore Il Presidente Mas o RR EN LL 7)~