CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 13074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13074 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato il [...] avverso l'ordinanza del 16/06/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG Luigi Giordano che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati separatamente giudicati con due sentenze rispettivamente emesse Penale Sent. Sez. 1 Num. 13074 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 24/03/2026 - dal G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Milano, in data 30 ottobre 2023 (condanna per i reati di rapina e porto d'armi commessi il 10 giugno 2022); - dal G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 9 ottobre 2023 (condanna per i reati di rapina e di lesioni aggravate commessi il giorno 11 aprile 2023). A ragione della decisione osserva che non può essere ritenuto sussistente l’unicità del disegno criminoso sulla base della contiguità cronologica degli addebiti e l’identità o analogia dei titoli di reato in quanto l’una e l’altra sintomatici non già dell'attuazione di un progetto criminale unitario ma di una scelta di vita ispirata alla sistematica e contingente consumazione di illeciti. 2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. Lamenta che il giudice abbia fondato la sua decisione esclusivamente valorizzando la distanza temporale intercorsa tra le condotte, peraltro limitata per essere pari a dieci mesi ed un giorno, omettendo il vaglio degli ulteriori indici sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso indicati dalla difesa: la medesima indole è l’identica matrice dei reati (rapine aventi ad oggetto obiettivi analoghi), la perfetta sovrapponibilità delle modalità esecutive, la contiguità temporale e spaziale delle violazioni. Nemmeno può considerarsi decisivo il richiamo allo stile di vita che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non consente di distinguere l’abitualità delle condotte dalla programmazione anticipata delle stesse richiesta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione. Si duole che l’ordinanza impugnata abbia sviluppato un apparato argomentativo apodittico ed insufficiente perché incentrato, in via esclusiva, sul lasso temporale intercorso tra i reati separatamente giudicati, valutato eccessivo, senza considerare le ulteriori circostanze sintomatiche poste in rilievo dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio di ammissibilità per la loro genericità oltre che per la manifesta infondatezza. Il Tribunale, sia pure con motivazione sintetica, ha preso in esame tutti gli indici sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso indicati dalla difesa, ritenendoli, tuttavia, recessivi rispetto al dato della distanza cronologica tra i reati. Tale dato è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, secondo la comune esperienza, rappresenta un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione che postula necessariamente in capo all’agente la rappresentazione mentale anticipata delle deliberazioni relative a tutti i reati da unificare, sia pure nelle linee generali. Non può revocarsi in dubbio che tanto maggiore è la distanza temporale tra i reati quanto più è difficile ragionevolmente ritenere che costituiscano tutti esecuzione di una previa deliberazione criminosa unitaria. A tale valutazione non illogica, il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza e ai reiterare i medesimi argomenti, sulla esistenza di ulteriori e significativi indici sintomatici rispetto al dato temporale, già esposti con la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., senza tuttavia indicare quali siano stati gli specifici elementi fattuali non valutati o erroneamente valutati così da mettere in crisi la tenuta logica del percorso motivazionale. Il ricorrente si è limitato a richiamare i principi generali in tema di continuazione e ad invocare un’alternativa valutazione di alcuni elementi prospettati come sicuri indicatori dell’unitarietà della deliberazione criminosa sottesa alle violazioni ma li ha individuati astrattamente, facendo riferimento alla “medesima indole”, all’ identica matrice” dei reati da unificare, alla “perfetta sovrapponibilità” delle loro modalità esecutive avendo le rapine “obiettivi analoghi”. Avrebbe dovuto, invece, per rendere il ricorso ammissibile indicare quali specifici collanti, pur presenti nelle vicende concrete oggetto dell’accertamento delle sentenze, non sono stati adeguatamente presi in esame. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del PG Luigi Giordano che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati separatamente giudicati con due sentenze rispettivamente emesse Penale Sent. Sez. 1 Num. 13074 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 24/03/2026 - dal G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Milano, in data 30 ottobre 2023 (condanna per i reati di rapina e porto d'armi commessi il 10 giugno 2022); - dal G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 9 ottobre 2023 (condanna per i reati di rapina e di lesioni aggravate commessi il giorno 11 aprile 2023). A ragione della decisione osserva che non può essere ritenuto sussistente l’unicità del disegno criminoso sulla base della contiguità cronologica degli addebiti e l’identità o analogia dei titoli di reato in quanto l’una e l’altra sintomatici non già dell'attuazione di un progetto criminale unitario ma di una scelta di vita ispirata alla sistematica e contingente consumazione di illeciti. 2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. Lamenta che il giudice abbia fondato la sua decisione esclusivamente valorizzando la distanza temporale intercorsa tra le condotte, peraltro limitata per essere pari a dieci mesi ed un giorno, omettendo il vaglio degli ulteriori indici sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso indicati dalla difesa: la medesima indole è l’identica matrice dei reati (rapine aventi ad oggetto obiettivi analoghi), la perfetta sovrapponibilità delle modalità esecutive, la contiguità temporale e spaziale delle violazioni. Nemmeno può considerarsi decisivo il richiamo allo stile di vita che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non consente di distinguere l’abitualità delle condotte dalla programmazione anticipata delle stesse richiesta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione. Si duole che l’ordinanza impugnata abbia sviluppato un apparato argomentativo apodittico ed insufficiente perché incentrato, in via esclusiva, sul lasso temporale intercorso tra i reati separatamente giudicati, valutato eccessivo, senza considerare le ulteriori circostanze sintomatiche poste in rilievo dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio di ammissibilità per la loro genericità oltre che per la manifesta infondatezza. Il Tribunale, sia pure con motivazione sintetica, ha preso in esame tutti gli indici sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso indicati dalla difesa, ritenendoli, tuttavia, recessivi rispetto al dato della distanza cronologica tra i reati. Tale dato è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, secondo la comune esperienza, rappresenta un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione che postula necessariamente in capo all’agente la rappresentazione mentale anticipata delle deliberazioni relative a tutti i reati da unificare, sia pure nelle linee generali. Non può revocarsi in dubbio che tanto maggiore è la distanza temporale tra i reati quanto più è difficile ragionevolmente ritenere che costituiscano tutti esecuzione di una previa deliberazione criminosa unitaria. A tale valutazione non illogica, il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza e ai reiterare i medesimi argomenti, sulla esistenza di ulteriori e significativi indici sintomatici rispetto al dato temporale, già esposti con la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., senza tuttavia indicare quali siano stati gli specifici elementi fattuali non valutati o erroneamente valutati così da mettere in crisi la tenuta logica del percorso motivazionale. Il ricorrente si è limitato a richiamare i principi generali in tema di continuazione e ad invocare un’alternativa valutazione di alcuni elementi prospettati come sicuri indicatori dell’unitarietà della deliberazione criminosa sottesa alle violazioni ma li ha individuati astrattamente, facendo riferimento alla “medesima indole”, all’ identica matrice” dei reati da unificare, alla “perfetta sovrapponibilità” delle loro modalità esecutive avendo le rapine “obiettivi analoghi”. Avrebbe dovuto, invece, per rendere il ricorso ammissibile indicare quali specifici collanti, pur presenti nelle vicende concrete oggetto dell’accertamento delle sentenze, non sono stati adeguatamente presi in esame. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3