Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 13074
CASS
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene la motivazione fosse sintetica, tutti gli indici sintomatici erano stati presi in esame ma ritenuti recessivi rispetto alla distanza cronologica tra i reati. Tale distanza è stata considerata un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, in quanto postula una rappresentazione mentale anticipata di tutti i reati. Il ricorrente non ha opposto nulla di concreto a tale valutazione, limitandosi a contestarla astrattamente e a reiterare argomenti già esposti, senza indicare specifici elementi fattuali non valutati o erroneamente valutati.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione, seppur sintetica, ha preso in esame tutti gli indici sintomatici indicati dalla difesa, ritenendoli recessivi rispetto alla distanza cronologica. La valutazione della distanza temporale è stata considerata un indice probatorio logico per escludere la continuazione. Il ricorrente non ha fornito elementi concreti per mettere in crisi la tenuta logica del percorso motivazionale, limitandosi a richiamare principi generali e invocare un'alternativa valutazione di alcuni elementi in modo astratto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 13074
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13074
    Data del deposito : 9 aprile 2026

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