Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2014, n. 21898
CASS
Sentenza 11 febbraio 2014

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il difensore del terzo interessato è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di conferma del decreto di confisca, se iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni speciali, anche qualora sia munito di una procura speciale (mandato alle liti) non contenente espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, purchè la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., possa essere vinta dall'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere. (Fattispecie in cui il testo della procura, conferita nella fase di merito, faceva riferimento alla possibilità di proporre impugnazioni).

Commentario1

  • 1In tema di ricorso in materia di misure di prevenzione occorre la procura speciale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 settembre 2022

    Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione La Corte di Appello di Potenza, sezione misure di prevenzione, aveva rigettato un appello presentato dal proposto e dai terzi interessati avverso il decreto del Tribunale di Potenza con il quale era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nonché la confisca di prevenzione nei confronti di quest'ultimo e dei terzi interessati. Avverso tale provvedimento era proposto ricorso per Cassazione. Potrebbero interessarti anche: Per la parte privata, il gravame è personale e richiede una apposita procura speciale ove l'impugnazione sia presentata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2014, n. 21898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21898
Data del deposito : 11 febbraio 2014

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