Sentenza 10 novembre 2020
Massime • 1
La confisca di prevenzione e la confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., presuppongono che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, ma solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego; ne consegue che l'effetto preclusivo opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto ad oggetto il presupposto comune della sproporzione ed, in quello successivo, non siano emersi elementi nuovi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2020, n. 13242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13242 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2020 |
Testo completo
13242-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO - Presidente - Sent. n. sez. 2972/2020 CC 10/11/2020- -Relatore - VINCENZO SIANI R.G.N. 22466/2020 DOMENICO FIORDALISI N. 35 MICHELE BIANCHI UI IO ST MANCUSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA HA IO ND nato a [...] il [...] CU IN nato a [...] il [...] NA VI AV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO ! Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. PANELLA Alessia si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di CH SA AN TU, ER (TY) UL e VI ID TU avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 11 febbraio 2020, previa convalida del decreto emesso dal P.m. della stessa sede il 31 gennaio 2020, avente ad oggetto due appartamenti siti in Monzuno, meglio identificati in atto, intestati a CH SA AN TU e ER UL e l'autovettura Fiat 50, pure identificata in atto, intestata a VI ID TU. A fondamento di tale ordinanza il Tribunale del riesame ha osservato che i beni suindicati erano stati appresi con il provvedimento di sequestro, in quanto ritenuti nella disponibilità di CH TU, gravemente indiziato di una serie di reati che avevano legittimato la misura cautelare reale ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (anche UL essendo indagata per uno dei reati di cui in seguito), stante la ritenuta sproporzione, restata ingiustificata, fra gli introiti del nucleo familiare e gli acquisti degli indicati beni. I giudici del riesame ciò hanno considerato dopo aver escluso la sussistenza in concreto della preclusione all'emissione del sequestro ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., in riferimento al precedente provvedimento del Tribunale di Bologna, in data 7 aprile 2014, che aveva rigettato la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro ex art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avente ad oggetto fra l'altro l'immobile di Monzuno poi avvinto con la misura qui in discussione.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di CH SA AN TU, ER UL e VI ID TU chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamentano l'inosservanza di norme stabilite a pena di inammissibilità e vizio di motivazione. In particolare, sottolinea la difesa, erano state evidenziate, quanto al principio di preclusione, le parti della motivazione del provvedimento di rigetto della proposta di sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale di Bologna in data 7 aprile 2014 che mettevano in luce come gli accertamenti patrimoniali avessero fatto emergere un tenore di vita della famiglia non particolarmente elevato e l'evenienza di operazioni in apparente contrasto con la disponibilità di somme provenienti da attività illecite, nonché l'insediamento di CH TU nella realtà economica bolognese, insediamento caratterizzato da attività lecite, quale la gestione di due bar in Sasso Marconi: rispetto a questo accertamento la 2 valutazione di sussistenza della pregiudizialità è stata trascurata, prima dal Giudice per le indagini preliminari, poi dal Tribunale, i quali avrebbero dovuto ritenere preclusa l'iniziativa cautelare, anche laddove non avessero condiviso l'assunto del Tribunale di Bologna. Inoltre, si sostiene che la motivazione appare ancor più contraddittoria, oltre che apodittica, in merito all'irrilevanza del requisito della pertinenzialità dei beni rispetto al caso di specie, non considerando come la difesa avesse evidenziato che i fatti oggetto di contestazione nel presente procedimento erano antecedenti a quelli per i quali CH TU era stato sottoposto a processo e condannato con sentenza del 7 marzo 2013, condanna a cui era seguita la condotta resipiscente del reo, ammesso alla misura alternativa di cui all'art. 47 Ord. pen., positivamente conclusa, con conseguente estinzione della pena e di ogni effetto penale. Tali elementi avrebbero dovuto rilevare in punto di valutazione della pericolosità dell'indagato, tanto più che la misura cautelare personale, applicata dal Giudice per le indagini preliminari, era stata caducata dall'annullamento del relativo titolo da parte del Tribunale del riesame, con ordinanza che aveva resistito al vaglio di legittimità, essendosi ritenuto il suddetto soggetto attualmente estraneo al sodalizio criminale, con conseguente assenza delle esigenze cautelari. Né, ha aggiunto la difesa, il Tribunale ha fatto retta applicazione del criterio di fissazione dei limiti di ragionevolezza temporale per l'individuazione dei beni da sottoporre a sequestro, avallato anche dalla Corte costituzionale: violando tale criterio, avrebbe illegittimamente utilizzato la presunzione di provenienza illecita dei beni stessi, arroccandosi su una motivazione apparente e finendo per porre illegittimamente a carico dell'interessato la probatio diabolica relativa alla legittima provenienza dei beni, sebbene essi fossero stati acquistati in un momento molto distante dai fatti in contestazione.
3. Con memoria del 30 ottobre 2020 la difesa ha svolto motivi aggiunti. Nei medesimi viene rilevato, in particolare, che, con riferimento al sequestro della Fiat 50 nella disponibilità di VI ID TU, tale disponibilità era effettiva e non fittizia, avendo i genitori donato al figlio studente l'autovettura, peraltro una utilitaria di modesto valore. Si lamenta che l'accusa non aveva minimamente assolto l'onere di dimostrare il carattere soltanto fittizio della relativa attribuzione;
né avrebbe potuto desumersi la disponibilità del bene in capo agli indagati dalla constatazione dell'assenza di provviste proprie dell'intestatario del veicolo, non essendo ciò sufficiente a integrare la puntuale motivazione necessaria a superare la presunzione di appartenenza del bene al terzo, estraneo al reato. 3 4. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non contenendo la doglianza complessivamente articolata censure veicolabili nell'alveo, circoscritto, fissato dall'art. 325 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le impugnazioni proposte dai ricorrenti, nel contesto del medesimo atto, appaiono inammissibili.
2. Occorre anzitutto ribadire che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 01; Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non mass. sul punto;
fra le successive, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 -01).
3. Puntualizzato ciò, si rileva che il Tribunale del riesame, in ordine al fumus della misura cautelare esaminata, ha considerato che CH SA AN TU era gravemente indiziato del delitto di partecipazione all'associazione mafiosa denominata locale di Piscopio, con compiti svolti nel traffico di stupefacenti e nel reperimento e custodia di armi e munizioni (capo 1), del delitto di detenzione e porto illegali di un ordigno rudimentale utilizzato per danneggiare, determinandone il crollo parziale, la palestra di IC IA Limardo, con la relativa costrizione del medesimo all'interruzione della sua attività imprenditoriale e la conseguente eliminazione di un concorrente economico rispetto all'attività d'impresa nel medesimo settore svolta dalla società del padre dell'indagato IC TU (capo 35), del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nella quale aveva gestito, con il fratello ID, la sotto-articolazione bolognese del sodalizio, occupandosi anche dell'approvvigionamento e di tutte le attività conseguenziali, interloquendo con gli acquirenti palermitani e custodendo la cassa dell'associazione (capo 47, reato per il quale è indagata anche ER UL), nonché dei delitti di detenzione e cessione di diverse partite di 4 sostanza stupefacenti (capi 61, 62, 63, 64, 65A, 66A). Su questo versante, nell'ordinanza impugnata, dopo essersi ricordato che per questi reati CH TU era stato destinatario dell'applicazione di misura cautelare custodiale carceraria emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, successivamente annullata dal Tribunale del riesame per difetto delle esigenze cautelari, si è notato che nell'ordinanza genetica il fumus commissi delicti era stato individuato nel grave quadro indiziario già valutato per la misura cautelare personale, specificando che tale misura non era stata disattivata dal Tribunale per ragioni attinenti ai gravi indizi di colpevolezza, bensì soltanto per la mancanza di esigenze cautelari.
3.1. Il tema della violazione del divieto di bis in idem prospettato dagli interessati è stato preso in adeguata considerazione dai giudici del riesame. Esso si è posto in relazione al provvedimento reso dal Tribunale di Bologna il 7 aprile 2014 cui il quale aveva rigettato anche la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro ex art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avente ad oggetto, fra l'altro, lo stesso cespite immobiliare di Monzuno e veicoli di tipologia e valore analoghi alla Fiat 50 qui sequestrata. Il Tribunale non ha accolto l'eccezione osservando che la preclusione nei rapporti tra confisca di prevenzione e confisca allargata opera soltanto in presenza di pronunzie aventi ad oggetto i comuni presupposti delle due ipotesi ablatorie, mentre la pregiudizialità non opera quando ragioni meramente processuali abbiano determinato il provvedimento antecedente ovvero si verta in tema di evenienza di presupposti non comuni ad esse. In particolare, si è precisato, se la misura di prevenzione sia stata negata basandosi essenzialmente sull'esclusione della pericolosità del proposto, non si può opporre poi la preclusione determinata da quel provvedimento negativo quando si trascorra a delibare la richiesta di sequestro preventivo in vista della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. Ebbene ha specificato il Tribunale il - provvedimento negativo emesso in tema di prevenzione era sfociato nel rigetto sulla decisiva considerazione che CH TU era soggetto non riconducibile alle categorie di pericolosità previste dall'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011. 3.2. La censura articolata dal ricorrente sul punto, che invece assume l'avvenuto scrutinio da parte del Tribunale di Bologna anche della situazione patrimoniale propria del proposto per i suoi effetti in relazione agli acquisti e alle spese, con conseguente vincolo sulla valutazione del relativo giudizio di proporzione o sproporzione, risulta manifestamente priva di fondamento. L'esame del provvedimento di cui si tratta rende chiaro che la valutazione compiuta all'epoca dal Tribunale della prevenzione si è diretta alla verifica dell'appartenenza o meno di CH TU a una fra le categorie di soggetti 5 P pericolosi previste dall'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011. In particolare, il vaglio è stato approfondito alla verifica della posizione del medesimo quale indiziato di appartenenza a un'associazione di tipo mafioso: e il vaglio si è concluso, in quel contesto, con esito negativo. L'affermazione sul tenore di vita non particolarmente elevato serbato da TU inserita in quel contesto si profila anch'essa finalizzata alla disamina completa dell'inserimento o meno del proposto nella categoria di soggetti - pericolosi legittimati passivi della misura di prevenzione patrimoniale, unico requisito delibato, con esito finale contrario alle prospettazioni del Pubblico ministero richiedente, senza però alcun approfondimento specifico dell'eventuale situazione di sproporzione fra i redditi conseguiti e i beni acquisiti dal soggetto relativamente a tutto il periodo poi verificato nell'attuale procedimento.
3.3. Assodato quanto precede, va ricordato che nel quadro dei rapporti fra i citati procedimenti finalizzati ai diversi tipi di confisca la confisca di - prevenzione e la confisca cosiddetta allargata, di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, mentre per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, soltanto per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247 -01). Con specifico riferimento all'indagine circoscritta alla verifica dell'appartenenza del proposto alla categoria delle persone socialmente pericolose, non può, quindi, non ribadirsi che il rigetto della proposta della misura di prevenzione della confisca, ex art. 19 d.lgs. n. 159 del 2011, per mancato riscontro del requisito della pericolosità sociale del prevenuto non preclude l'applicabilità, nei confronti del medesimo bene ed a seguito di un procedimento penale, della confisca ex art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992. Invece, la preclusione sussiste ove la decisione emessa a seguito del procedimento di prevenzione abbia escluso la sussistenza di un presupposto comune alle due misure, quale la sproporzione della disponibilità dei beni rispetto al reddito o la titolarità del bene, senza l'emersione di elementi nuovi di spessore determinante. In tal senso, il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale non ha un effetto preclusivo di un successivo procedimento per la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.), avente ad oggetto gli stessi beni e in danno della stessa persona, nel quale siano dedotti fatti nuovi o siano 6 valutati fatti non rilevanti nel giudizio di prevenzione, comportando tale situazione soltanto l'onere di un più rigoroso apparato motivazionale idoneo a giustificare, nella nuova e diversa situazione, la sussistenza dei presupposti del provvedimento, così da far emergere la decisività dei contenuti cognitivi eterogenei valutati (Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, dep. 2018, Bellocco, Rv. 272837 01 Sez. 1, n. 53625 del 27/10/2017, Franco, Rv. 272168 - 01; Sez. 6,- n. 23040 del 07/12/2016, dep. 2017, Brandonisio, Rv. 270482-01). Nel caso di specie la stessa sovrapponibilità dell'accertamento è stata correttamente esclusa dal Tribunale del riesame: e ciò conferma la manifesta infondatezza della censura.
4. Per il resto, i giudici del riesame hanno fornito una motivazione effettiva in ordine alla sussistenza dei presupposti della misura cautelare reale.
4.1. In particolare, l'evenienza del fumus commissi delicti si è radicata nel giudicato cautelare formatosi nel procedimento relativo alla cautela personale, riscontrandosi pacificamente l'astratta configurabilità dei reati suindicati rientranti nel catalogo configurato dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 240-bis cod. pen. In ordine al periculum, il Tribunale ha condiviso la valutazione espressa nell'ordinanza genetica, secondo cui le indagini patrimoniali relative al nucleo familiare dell'indagato avevano evidenziato una forte sproporzione tra redditi e spese. L'analitica disamina compiuta dai giudici del riesame ha evidenziato la sussistenza di questa sproporzione già dal 1998, anno a partire dal quale i saldi a scalare presentavano costantemente valori negativi, con una sperequazione alfine ascendente ad euro 306.873,42: sproporzione restata ingiustificata, con conseguente evenienza prospettiva delle condizioni legittimanti la confisca ex art. 240-bis cod. pen. Sempre in ordine al suddetto tema, nel provvedimento impugnato, si è sottolineata l'irrilevanza nel sequestro in esame del requisito della pertinenzialità dei beni rispetto al reato oggetto di procedimento nel senso che la misura cautelare finalizzata alla confisca allargata non è esclusa per il fatto che questi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato a cui è essa è coordinata o che il loro valore superi il provento del medesimo reato, nel senso che il criterio di ragionevolezza temporale fra l'acquisto del bene e le condotte illecite non si profila in concreto tale da restringere l'ambito della verifica nell'ipotesi qui verificata della contestazione di reati permanenti. In definitiva, al di là di qualche digressione nel corso dell'iter argomentativo, l'assetto valutativo in concreto prescelto dal Tribunale non si è discostato dal -principio di diritto da riaffermarsi in questa sede secondo cui, anche per l'ambito per il quale si applica la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, il giudice non può esimersi dal considerare il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall'epoca di commissione del reato spia da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna (Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone, Rv. 273612 01, con il coerente richiamo ai principi interpretativi enucleati da Corte cost., sent. n. 33 del 2018). In tal senso, dunque, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753 - 03; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988-01).
4.2. In particolare, è stato evidenziato nel provvedimento impugnato che, in particolare, l'immobile in Monzuno è stato acquistato nel 2005, periodo coperto dalla contestazione del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, al prezzo di euro 175.000,00, mediante la contrazione di un mutuo dell'importo di euro 180.000,00, contro l'ipoteca dell'immobile stesso, in un periodo in cui le entrate familiari erano particolarmente basse (in quanto pari ad appena euro 675,00 annui) e platealmente insufficienti a sostenere le stesse esigenze primarie di vita del nucleo familiare, composto da quattro persone. Tale situazione, inoltre, è rimasta inalterata fino al 2007, anno dal quale si sono registrate entrate progressivamente più cospicue fino al 2010 (anno in cui si era pervenuti a un reddito annuo di euro 40.551,00), entrate cessate del tutto nel 2011, ricomparse del 2012 a un livello sufficiente (euro 30970,00), per poi ricadere a livello di profonda indigenza economica fino al 2015. Intanto, oltre all'acquisto dell'immobile, si sono registrate, negli stessi anni, spese esorbitanti rispetto al reddito disponibile per l'acquisto di beni ulteriori rispetto a quelli necessari per la sussistenza: si verificato, in particolare, l'acquisto di un'autovettura Porsche, bene di lusso, poi rivenduta, e di un'autovettura Mini Cooper. Anche da ciò è stata evinta Icon ragionamento adeguato a sorreggere la - prognosi da effettuarsi in sede di sequestro preventivo finalizzato alla confisca - dal Tribunale del riesame la conferma della valutazione di sussistenza della sproporzione tra il valore dei beni acquistati e il reddito disponibile, corroborata dall'assenza di risparmi adeguati a far fronte alle spese rilevate, senza che per il resto fosse stato dimostrato alcunché per vincere la presunzione relativa di 8 illiceità dell'acquisizione patrimoniale. Pure la tematica dell'addotta accensione del mutuo per l'acquisto della consistenza immobiliare in parola ha formato oggetto di motivazione effettiva da parte dei giudici del riesame: si è specificato che l'accesso al mutuo non vale al fine di ribaltare la suindicata presunzione, stante l'impossibilità per il suddetto nucleo familiare di sostenere con i mezzi ordinari l'onere finanziario relativo al corrispondente rimborso: in questo caso, euro 270.000,00, da corrispondersi in trent'anni, al tasso del 3,65%, rispetto al capitale erogato, per una rata annua di euro 3.293,72 fino al 31 dicembre 2005 e di euro 9.869,60 fino al 31 dicembre 2017; mutuo rispetto al quale la morosità di euro 151.407,56 - addotta con una memoria priva di prospetto riepilogativo, di guisa che non era dato sapere se l'importo comprendeva anche gli interessi moratori - non è stata ritenuta tale da elidere la rilevata sproporzione.
4.3. Assodate, per il livello di accertamento rilevante in questa fase, la sproporzione tra reddito dichiarato, da un lato, e valore dei beni, dall'altro, e la ragionevolezza temporale del rapporto fra l'epoca di acquisto dei beni in questione ed epoca di commissione dei reati a cui la misura cautelare è correlata, risultano eccentriche perché non si coordinano con il paradigma accusatorio che sostanzia il fumus della misura le notazioni difensive in merito all'addotta resipiscenza del reo dopo la condanna irrogatagli nel 2013; né tali notazioni si mostrano congruenti lì dove appaiono non aver preso atto del discrimine puntualizzato nell'ordinanza pregressa che aveva disattivato la misura cautelare personale, così come richiamata nel provvedimento impugnato, fra indizi di colpevolezza - ritenuti sussistenti, peraltro con il peculiare attributo della gravità ed esigenze cautelari, invece non riscontrate. Le considerazioni svolte impongono, quindi, di concludere per l'inammissibilità delle impugnazioni.
5. In relazione alla memoria suppletivamente rassegnata dalla difesa, è, in premessa, da osservare che la valutazione relativa alla succitata sproporzione secondo quanto ha specificato il Tribunale del riesame - coinvolge anche la sfera del figlio dell'indagato, VI ID TU, per quanto concerne l'automobile sequestrata, atteso che le indagini patrimoniali avevano dimostrato che quest'ultimo era da sempre soggetto privo di reddito. E' stato conseguentemente considerato che l'acquisto del veicolo avvenuto il 3 gennaio 2018, al prezzo di euro 10.50,00, era stato finanziato con proventi illeciti dai genitori indagati, posto che dal 2016 il nucleo familiare aveva dichiarato assenza assoluta di reddito. I giudici del riesame hanno sostanzialmente ritenuto la disponibilità indiretta 9 del bene mobile registrato in capo agli indagati, dando per assodata la sussistenza dell'onere incombente sulla parte richiedente la misura di dimostrare l'evenienza della situazione avallante la discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, ma in tale ultimo senso valorizzando, con discorso giustificato sussistente e consistente, l'assenza assoluta di reddito in capo al titolare formale e, vieppiù, la carenza di conseguimento di redditi anche da parte dei genitori indagati, nel quadro dello strettissimo rapporto di parentela intercorrente fra gli uni e l'altro, avendo in tal senso verificato la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti dell'interposizione fittizia del bene degli indagati in capo al figlio. Posto ciò, va, in via dirimente, rilevato che, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche al motivo nuovo. Ad ogni modo, si aggiunge che al richiamato e comunque sorretto da consistente motivazione inquadramento i ricorrenti nell'atto di impugnazione- non hanno opposto alcuna specifica doglianza. Soltanto con la memoria suindicata essi hanno sostenuto l'effettività, e non la fittizietà, dell'intestazione dell'autovettura in capo a VI TU, donatario del bene. La questione non ha formato oggetto dell'originaria impugnazione e la sua deduzione determina un chiaro ampliamento dello spettro del thema decidendum, il punto della titolarità del bene in capo ai due indagati non risultando messo in discussione con il ricorso. E non potrebbe omettersi di rilevare che i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 - 01; Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Vatavu Ionut, Rv. 254485-01). Anche per l'eccedenza rispetto a questo limite, pure fissato dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., la deduzione nuova risulta, quindi, inammissibile.
6. Discende da tali considerazioni la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e per i - profili di colpa correlati all'irritualità di entrambi i mezzi (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - la condanna di ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro tremila. 10
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Stani Adriano Iasillo DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 APR 2021 PILIL CANGELLIERE Pietro Di Mean 11