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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16679 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE XII CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa IS Di LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES COMMA 3° C.P.C.
nella causa iscritta al n. 71210 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, vertente tra Parte_1 (C.F. C.F. 1 )
elettivamente domiciliata in Roma, via Lattanzio n. 27, presso lo studio dell'avv. Stefano
Cruciani, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto introduttivo del giudizio;
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTRICE
(C.F. P.IVA_1 ) con sede legale e Controparte_1
direzione in Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, nella persona del suo procuratore ad negotia dott. CP_2 munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura di Bologna rep.speciale del 26.05.2020 in autentica Notaio dott. Persona_1
n.93925; racc. n.10524
elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello 6, presso lo studio dell'avv. Virginio
NF TA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa postadi costituzione e risposta;
indirizzo di elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTA Le emergenze istruttorie, testimoniali e documentali, consentono di accogliere nei termini di seguito esposti la domanda promossa dall'attrice per il riconoscimento in suo favore dell'indennizzo assicurativo determinato in base alle disposizioni della polizza n.
1/64447/30/166592930, che ella aveva stipulato con la compagnia di assicurazioni convenuta anche - a garanzia del rischio furto per la propria Fiat 500 1.2 Matt Black
-
targata EG316ZS. Veicolo sottrattole da ignoti a Roma la notte tra il 17 e il 18 febbraio
2021, mentre si trovava nel parcheggio riservato ai condomini dello stabile dove ella abita
- in largo Fratelli Lumiere n. 16 -, e mai più ritrovato. Infatti, è pacifica la vigenza tra le parti, al momento del sinistro in decisione, del contratto assicurativo sopra indicato, e sulla scorta delle risultanze processuali va ritenuto adeguatamente dimostrato l'effettivo verificarsi del furto in parola nelle circostanze di tempo e luogo dedotte nell'atto introduttivo del giudizio. Invero, parte convenuta ha contestato all'attrice di aver lasciato le chiavi inserite nel quadro di accensione o comunque a bordo dell'autovettura, comportamento questo assai imprudente e negligente, che di certo sarebbe valso ad agevolare la commissione del reato in controversia. Ma tale assunto, scaturito da un passaggio delle conclusioni rassegnate dalla difesa attorea nell'atto di citazione e nella
-
prima memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. -, ove in riferimento al furto in questione si legge:
"perpetrato con l'uso delle chiavi sottratte all'attore", va ritenuto infondato in quanto rimasto privo di alcun concreto riscontro. Anzi, la circostanza risulta in netto contrasto con quanto riferito dal testimone esaminato (cfr. deposizione del teste nel Testimone_1
verbale d'udienza del 9.02.2022), il quale ha dichiarato che era con l'attrice la sera del
17.02.2021 quando ella aveva chiuso con la chiave l'auto, già parcheggiata nella specifica area riservata a quanti, come lei, abitano in quel condominio, per poi precisare: "l'auto è stata chiusa con la chiave, non con il telecomando". Inoltre, lo stesso procuratore di parte attrice nel verbale d'udienza del 16.11.2022 ha definito l'espressione sopra riportata - che compare negli scritti difensivi a sua firma un mero refuso e ne ha chiesto lo stralcio,
evidenziando come nel corpo dell'atto di citazione e anche nelle successive memorie in ordine a detta circostanza non fosse stato addotto o argomentato alcunché. Per giunta, non può non rilevarsi che la stessa compagnia di assicurazioni convenuta, nel corso degli accertamenti effettuati prima del presente giudizio, per l'istruzione del sinistro in parola, non risulta aver sollevato eccezioni di sorta in merito alla compiuta consegna all'assicuratore, da parte dell'odierna instante, di tutte le chiavi in dotazione a quel veicolo.
Al contrario, in fase precontenziosa come durante l'intero corso del presente giudizio, le contestazioni e il reciso diniego opposto dalla compagnia assicuratrice alla richiesta di indennizzo per il furto in controversia si sono appuntati sulla ritenuta non operatività della garanzia assicurativa attivata dalla controparte, in ragione della peculiare condizione nella quale versava quell'autovettura quando venne rubata (tra il 17 e il 18 febbraio 2021). La stessa, infatti, con provvedimento R.P. A206866Z reso in data 16.02.2018 e trascritto al
PRA il 21.02.2018 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'importo di 16.064,64 euro, come attestato dal certificato cronologico del PRA in atti, era stata sottoposta a fermo amministrativo. Quindi, ha sempre sostenuto la odierna convenuta, per effetto di tale misura trascritta al PRA il suddetto agente della riscossione vantava sul mezzo attoreo un credito privilegiato ed era beneficiario del diritto di seguito, che ostava all'erogazione dell'indennizzo in favore della proprietaria dell'autovettura trafugata. Secondo tale prospettazione, infatti, non era rilevante che l'attrice avesse presentato ad CP_3 per
-
giunta il 6.05.2021 ossia circa tre mesi dopo il furto subito - istanza per poter rateizzare il suo debito e successivamente - in data 31.03.2023 - domanda di adesione alla definizione agevolata della posizione debitoria ("rottamazione quater"). E neppure il compiuto pagamento, nel corso del presente giudizio, delle prime 19 rate del programma di rateizzazione e poi dei ratei scaduti sino al 31.07.2024 della già menzionata
-
rottamazione, come dimostrato dalle ricevute di versamento depositate in atti (cfr. doc.
55, allegato alle note conclusive di parte attrice per l'udienza del 24.10.2024). Ella, infatti, ancora esaurito il pagamento di tutti i ratei dovuti e di conseguenza, ha non aveva- -
sostenuto parte convenuta, in mancanza del provvedimento di svincolo che solo una volta sanata l'intera esposizione debitoria sarebbe stato emesso dall'agente della riscossione, non poteva che essere quest'ultimo l'unico soggetto legittimato a richiedere - e ottenere -
l'indennizzo assicurativo in controversia. Sicché, l'eventuale riconoscimento del dovuto a titolo di ristoro in favore dell'assicurata non avrebbe consentito alla compagnia assicuratrice di liberarsi della sua obbligazione nei confronti di CP_3. Piuttosto, l'avrebbe esposta al rischio concreto di dover pagare nuovamente la somma a detto creditore privilegiato. Ebbene, in adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, questo giudicante ritiene che le argomentazioni di parte convenuta sopra riportate non colgano nel segno. In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione hanno da tempo chiarito che il fermo amministrativo è “misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento pur di ottenerne la rimozione ... un atto non già di espropriazione forzata, ma di una procedura a questa alternativa" (cfr. sentenza SS.UU. n. 15354 del 22.07.2015). Impostazione, questa, secondo la quale il fermo di beni mobili registrati costituisce una misura coercitiva di tipo amministrativo che l'agente della riscossione adotta in luogo dell'esecuzione forzata (ossia, scegliendo di non avvalersi del titolo esecutivo costituito dal ruolo) per recuperare un credito non pagato - riferito a tributi, tasse o multe relative a infrazioni al codice della strada attraverso la sola
-
limitazione della disponibilità di un veicolo da parte del suo proprietario fino a quando questi non saldi il proprio debito e quindi l'iscrizione venga cancellata dal PRA. A tanto consegue, dunque, che in casi come quello in controversia il pagamento dell'indennizzo in favore dell'assicurato non espone la compagnia assicuratrice che lo ha effettuato all'azione esecutiva dell'agente della riscossione, il quale non potrebbe reclamare alcun diritto di credito nei suoi confronti. Pertanto, considerato altresì che il contratto di assicurazione in esame non prevede quale causa di esclusione della garanzia il fermo amministrativo iscritto sul veicolo assicurato, anche in caso di trascrizione della misura al PRA in data anteriore alla sottrazione del mezzo, deve ritenersi che il sinistro in parola ricade a pieno titolo nell'ambito di operatività della polizza attivata da parte attrice. E che senza fondamento alcuno la società assicurativa CP_1 si è rifiutata di adempiere alla propria obbligazione nei confronti dell'assicurata odierna instante e ha omesso di pagare l'indennizzo che le spetta. Quanto poi alla determinazione della misura di tale indennizzo, in assenza di specifiche contestazioni di parte convenuta circa il valore commerciale del veicolo alla data del furto in parola, occorre considerare il massimale di € 5.600,00 riportato nella polizza in atti per la garanzia furto (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta) e lo scoperto convenuto del 10% del danno liquidabile con importo minimo non indennizzabile di € 200,00 come rimasto incontestato. Sicché, ritenuto l'inadempimento contrattuale della compagnia assicurativa convenuta per non aver liquidato all'attrice, a titolo di indennizzo, il valore assicurato in polizza per il rischio furto con deduzione dello scoperto come pattuito, deve essere Controparte_1 condannata a versare a Parte_1 la somma di € 5.040,00 oltre gli interessi legali maturati sino ad oggi a far data dalla prima richiesta di pagamento di data certa valevole come diffida ad adempiere e messa in mora, da individuarsi nella comunicazione a mezzo pec dello dell'11.05.2021 (doc. 1 allegato all'atto di citazione).Controparte_4
Infine, atteso il disposto dell'art. 1282 c.c., competono all'attrice ulteriori interessi al tasso legale annuo, da calcolare sull'importo complessivo oggi liquidato per sorte ed interessi e con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione al saldo, in quanto la liquidazione dell'indennizzo fa acquisire al dovuto natura di debito di valuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo in applicazione degli importi del tariffario forense aggiornato dal d.m.
147/2022, tenuto conto in particolare del valore della controversia, determinato dalla somma riconosciuta spettante, della contenuta complessità della fase istruttoria e delle sole note conclusive redatte per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- dichiara Controparte_1 contrattualmente tenuta nei confronti dell'odierna attrice per il sinistro in decisione e per l'effetto la condanna nella persona del Legale
Rappresentante pro tempore a versare in favore di a titolo di indennizzo Parte_1
per il furto dell'autovettura di sua proprietà Fiat 500 1.2 Matt Black targata EG316ZS la somma di € 5.040,00 oltre interessi nella misura di legge come specificato nella parte motiva nonché a rifondere alla stessa le spese di lite, liquidate anche per la fase stragiudiziale in € 312,80 per esborsi documentati non imponibili ed € 3.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a nella misura di legge.
Così deciso in Roma, all'esito dell'udienza del giorno 10.07.2025 ai sensi dell'art. 281
sexies comma 3° c.p.c..
Il Giudice
IS Di LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE XII CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa IS Di LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES COMMA 3° C.P.C.
nella causa iscritta al n. 71210 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, vertente tra Parte_1 (C.F. C.F. 1 )
elettivamente domiciliata in Roma, via Lattanzio n. 27, presso lo studio dell'avv. Stefano
Cruciani, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto introduttivo del giudizio;
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTRICE
(C.F. P.IVA_1 ) con sede legale e Controparte_1
direzione in Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, nella persona del suo procuratore ad negotia dott. CP_2 munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura di Bologna rep.speciale del 26.05.2020 in autentica Notaio dott. Persona_1
n.93925; racc. n.10524
elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello 6, presso lo studio dell'avv. Virginio
NF TA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa postadi costituzione e risposta;
indirizzo di elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTA Le emergenze istruttorie, testimoniali e documentali, consentono di accogliere nei termini di seguito esposti la domanda promossa dall'attrice per il riconoscimento in suo favore dell'indennizzo assicurativo determinato in base alle disposizioni della polizza n.
1/64447/30/166592930, che ella aveva stipulato con la compagnia di assicurazioni convenuta anche - a garanzia del rischio furto per la propria Fiat 500 1.2 Matt Black
-
targata EG316ZS. Veicolo sottrattole da ignoti a Roma la notte tra il 17 e il 18 febbraio
2021, mentre si trovava nel parcheggio riservato ai condomini dello stabile dove ella abita
- in largo Fratelli Lumiere n. 16 -, e mai più ritrovato. Infatti, è pacifica la vigenza tra le parti, al momento del sinistro in decisione, del contratto assicurativo sopra indicato, e sulla scorta delle risultanze processuali va ritenuto adeguatamente dimostrato l'effettivo verificarsi del furto in parola nelle circostanze di tempo e luogo dedotte nell'atto introduttivo del giudizio. Invero, parte convenuta ha contestato all'attrice di aver lasciato le chiavi inserite nel quadro di accensione o comunque a bordo dell'autovettura, comportamento questo assai imprudente e negligente, che di certo sarebbe valso ad agevolare la commissione del reato in controversia. Ma tale assunto, scaturito da un passaggio delle conclusioni rassegnate dalla difesa attorea nell'atto di citazione e nella
-
prima memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. -, ove in riferimento al furto in questione si legge:
"perpetrato con l'uso delle chiavi sottratte all'attore", va ritenuto infondato in quanto rimasto privo di alcun concreto riscontro. Anzi, la circostanza risulta in netto contrasto con quanto riferito dal testimone esaminato (cfr. deposizione del teste nel Testimone_1
verbale d'udienza del 9.02.2022), il quale ha dichiarato che era con l'attrice la sera del
17.02.2021 quando ella aveva chiuso con la chiave l'auto, già parcheggiata nella specifica area riservata a quanti, come lei, abitano in quel condominio, per poi precisare: "l'auto è stata chiusa con la chiave, non con il telecomando". Inoltre, lo stesso procuratore di parte attrice nel verbale d'udienza del 16.11.2022 ha definito l'espressione sopra riportata - che compare negli scritti difensivi a sua firma un mero refuso e ne ha chiesto lo stralcio,
evidenziando come nel corpo dell'atto di citazione e anche nelle successive memorie in ordine a detta circostanza non fosse stato addotto o argomentato alcunché. Per giunta, non può non rilevarsi che la stessa compagnia di assicurazioni convenuta, nel corso degli accertamenti effettuati prima del presente giudizio, per l'istruzione del sinistro in parola, non risulta aver sollevato eccezioni di sorta in merito alla compiuta consegna all'assicuratore, da parte dell'odierna instante, di tutte le chiavi in dotazione a quel veicolo.
Al contrario, in fase precontenziosa come durante l'intero corso del presente giudizio, le contestazioni e il reciso diniego opposto dalla compagnia assicuratrice alla richiesta di indennizzo per il furto in controversia si sono appuntati sulla ritenuta non operatività della garanzia assicurativa attivata dalla controparte, in ragione della peculiare condizione nella quale versava quell'autovettura quando venne rubata (tra il 17 e il 18 febbraio 2021). La stessa, infatti, con provvedimento R.P. A206866Z reso in data 16.02.2018 e trascritto al
PRA il 21.02.2018 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'importo di 16.064,64 euro, come attestato dal certificato cronologico del PRA in atti, era stata sottoposta a fermo amministrativo. Quindi, ha sempre sostenuto la odierna convenuta, per effetto di tale misura trascritta al PRA il suddetto agente della riscossione vantava sul mezzo attoreo un credito privilegiato ed era beneficiario del diritto di seguito, che ostava all'erogazione dell'indennizzo in favore della proprietaria dell'autovettura trafugata. Secondo tale prospettazione, infatti, non era rilevante che l'attrice avesse presentato ad CP_3 per
-
giunta il 6.05.2021 ossia circa tre mesi dopo il furto subito - istanza per poter rateizzare il suo debito e successivamente - in data 31.03.2023 - domanda di adesione alla definizione agevolata della posizione debitoria ("rottamazione quater"). E neppure il compiuto pagamento, nel corso del presente giudizio, delle prime 19 rate del programma di rateizzazione e poi dei ratei scaduti sino al 31.07.2024 della già menzionata
-
rottamazione, come dimostrato dalle ricevute di versamento depositate in atti (cfr. doc.
55, allegato alle note conclusive di parte attrice per l'udienza del 24.10.2024). Ella, infatti, ancora esaurito il pagamento di tutti i ratei dovuti e di conseguenza, ha non aveva- -
sostenuto parte convenuta, in mancanza del provvedimento di svincolo che solo una volta sanata l'intera esposizione debitoria sarebbe stato emesso dall'agente della riscossione, non poteva che essere quest'ultimo l'unico soggetto legittimato a richiedere - e ottenere -
l'indennizzo assicurativo in controversia. Sicché, l'eventuale riconoscimento del dovuto a titolo di ristoro in favore dell'assicurata non avrebbe consentito alla compagnia assicuratrice di liberarsi della sua obbligazione nei confronti di CP_3. Piuttosto, l'avrebbe esposta al rischio concreto di dover pagare nuovamente la somma a detto creditore privilegiato. Ebbene, in adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, questo giudicante ritiene che le argomentazioni di parte convenuta sopra riportate non colgano nel segno. In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione hanno da tempo chiarito che il fermo amministrativo è “misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento pur di ottenerne la rimozione ... un atto non già di espropriazione forzata, ma di una procedura a questa alternativa" (cfr. sentenza SS.UU. n. 15354 del 22.07.2015). Impostazione, questa, secondo la quale il fermo di beni mobili registrati costituisce una misura coercitiva di tipo amministrativo che l'agente della riscossione adotta in luogo dell'esecuzione forzata (ossia, scegliendo di non avvalersi del titolo esecutivo costituito dal ruolo) per recuperare un credito non pagato - riferito a tributi, tasse o multe relative a infrazioni al codice della strada attraverso la sola
-
limitazione della disponibilità di un veicolo da parte del suo proprietario fino a quando questi non saldi il proprio debito e quindi l'iscrizione venga cancellata dal PRA. A tanto consegue, dunque, che in casi come quello in controversia il pagamento dell'indennizzo in favore dell'assicurato non espone la compagnia assicuratrice che lo ha effettuato all'azione esecutiva dell'agente della riscossione, il quale non potrebbe reclamare alcun diritto di credito nei suoi confronti. Pertanto, considerato altresì che il contratto di assicurazione in esame non prevede quale causa di esclusione della garanzia il fermo amministrativo iscritto sul veicolo assicurato, anche in caso di trascrizione della misura al PRA in data anteriore alla sottrazione del mezzo, deve ritenersi che il sinistro in parola ricade a pieno titolo nell'ambito di operatività della polizza attivata da parte attrice. E che senza fondamento alcuno la società assicurativa CP_1 si è rifiutata di adempiere alla propria obbligazione nei confronti dell'assicurata odierna instante e ha omesso di pagare l'indennizzo che le spetta. Quanto poi alla determinazione della misura di tale indennizzo, in assenza di specifiche contestazioni di parte convenuta circa il valore commerciale del veicolo alla data del furto in parola, occorre considerare il massimale di € 5.600,00 riportato nella polizza in atti per la garanzia furto (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta) e lo scoperto convenuto del 10% del danno liquidabile con importo minimo non indennizzabile di € 200,00 come rimasto incontestato. Sicché, ritenuto l'inadempimento contrattuale della compagnia assicurativa convenuta per non aver liquidato all'attrice, a titolo di indennizzo, il valore assicurato in polizza per il rischio furto con deduzione dello scoperto come pattuito, deve essere Controparte_1 condannata a versare a Parte_1 la somma di € 5.040,00 oltre gli interessi legali maturati sino ad oggi a far data dalla prima richiesta di pagamento di data certa valevole come diffida ad adempiere e messa in mora, da individuarsi nella comunicazione a mezzo pec dello dell'11.05.2021 (doc. 1 allegato all'atto di citazione).Controparte_4
Infine, atteso il disposto dell'art. 1282 c.c., competono all'attrice ulteriori interessi al tasso legale annuo, da calcolare sull'importo complessivo oggi liquidato per sorte ed interessi e con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione al saldo, in quanto la liquidazione dell'indennizzo fa acquisire al dovuto natura di debito di valuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo in applicazione degli importi del tariffario forense aggiornato dal d.m.
147/2022, tenuto conto in particolare del valore della controversia, determinato dalla somma riconosciuta spettante, della contenuta complessità della fase istruttoria e delle sole note conclusive redatte per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- dichiara Controparte_1 contrattualmente tenuta nei confronti dell'odierna attrice per il sinistro in decisione e per l'effetto la condanna nella persona del Legale
Rappresentante pro tempore a versare in favore di a titolo di indennizzo Parte_1
per il furto dell'autovettura di sua proprietà Fiat 500 1.2 Matt Black targata EG316ZS la somma di € 5.040,00 oltre interessi nella misura di legge come specificato nella parte motiva nonché a rifondere alla stessa le spese di lite, liquidate anche per la fase stragiudiziale in € 312,80 per esborsi documentati non imponibili ed € 3.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a nella misura di legge.
Così deciso in Roma, all'esito dell'udienza del giorno 10.07.2025 ai sensi dell'art. 281
sexies comma 3° c.p.c..
Il Giudice
IS Di LA