Art. 2.
Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , la valutazione va effettuata nella misura di un anno intero per ciascuna campagna di guerra riconosciuta tale dall'autorita' competente.
La valutazione di cui all' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , e' utile sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente successivi conferibili col semplice decorso della anzianita' e nei cui confronti la valutazione stessa possa operare.
Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , la valutazione va effettuata nella misura di un anno intero per ciascuna campagna di guerra riconosciuta tale dall'autorita' competente.
La valutazione di cui all' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , e' utile sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente successivi conferibili col semplice decorso della anzianita' e nei cui confronti la valutazione stessa possa operare.