Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.
Articolo 1 della Legge 30 dicembre 1989, n. 437
Articolo 2
- Legge 30 dicembre 1989, n. 437
Articolo 1 della Legge 30 dicembre 1989, n. 437
Versione
23 gennaio 1990
23 gennaio 1990