Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1165/2024 RG
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1165/2024 promossa da:
nato a [...], Florida, Stati Uniti d'America il 25 settembre 1961, e Controparte_1 residente al 1603 N Atlantic Ave, New Smyrna Beach, Florida, Stati Uniti d'America;
nata a [...], Florida, Stati Uniti d'America il 26 gennaio 1989 e residente CP_2 al 13048 Anthorne Ln, Boynton Beach, Florida, Stati Uniti d'America; rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli avv.ti Alessandro Conte e Roberto Biancogiglio, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del Plebiscito
n. 15 - Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
nata a [...] il [...], come risultante dall'estratto di nascita (cfr. in atti doc.
[...]
1), la quale aveva sposato in data 20.07.1922 (cfr. doc. in atti n. 2). Dalla loro Persona_2 unione coniugale era nato il figlio in data 24.03.1924 (cfr. doc. in atti n. 3). L'originaria CP_1 ava italiana, si naturalizzava cittadina statunitense in data 09.01.1945 (cfr. doc. in atti n. 7), ossia dopo la nascita del figlio (avvenuta nel 1924), non interrompendo così la catena di trasmissione della cittadinanza italiana. Successivamente, dall'unione more uxorio tra e CP_1 Persona_3
era nato, in data 25.09.1961, l'odierno ricorrente, (cfr. doc. in
[...] Controparte_1 atti n. 4), il quale sposatosi con il 25.09.1987 (cfr. in atti doc. 5) aveva generato la Persona_4 figlia in data 26.01.1989 (cfr. in atti doc. 6) – odierna ricorrente. CP_2
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
04.12.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 30.12.2024, a seguito dell'udienza cartolare del 05.12.2024, il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata, ai sensi dell'art. 4, co. 5, d.l. 13/2017, la competenza di questa Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei
Cittadini dell'Unione Europea, dal momento che gli attori risiedono all'estero e il comune di nascita dell'ava cittadina italiana si trova nella circoscrizione di competenza di questa Sezione Specializzata.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente: il medesimo, infatti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. È evidente che da un simile assetto scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, agli artt. 3 e 29. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della
Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975, ha precisato che “[l]a differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima
è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 l. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà. Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che, “[c]on il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, [si] lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'art. 1 l. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina. Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal 01/01/1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta
Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post tale data. La
Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 01/01/1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (cfr. Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della sentenza n. 30/1983 si delineò un ulteriore orientamento, secondo cui la norma antecedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(cfr. Cass. 6297/1996 e Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salva la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 l. 151/75 (SS.UU. 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non sopì il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici continuarono a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici rese indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali ribadirono l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ai sensi dell'art. 219 citato (SS.UU. 3331/2004). Infine, dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (c.d. “effetto perdurante”). In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che “[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” e che “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (SS.UU. 4466/2009). Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del
1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis. Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica
Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'antenata donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis con istanza al consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal
22/06/2022, appunto, all'autorità giudiziaria. Più nello specifico, il Ministero degli Interni, con la circolare n. 9 del 04/07/2001, ha ritenuto che la sentenza non possa retroagire a prima del 01/01/1948
e che, pertanto, possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi della possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria. In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai consolati, il ricorso alla via amministrativa da parte di un ricorrente di discendenza italiana solo per parte di madre condurrebbe inevitabilmente ad un rigetto: pertanto, l'unica via percorribile affinché egli possa vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato sarebbe il passaggio giudiziario. In tal caso, non avrebbe rilievo, quindi, che sia stato instaurato o meno un procedimento amministrativo, poiché si tratterebbe di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale sarebbe intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (cfr. Trib. Brescia, 10/11/2018, Trib. Roma 05/10/2023, Trib. Roma 21/06/2021, Trib.
Roma 18/04/2018, Trib. Roma 19/02/2018, Trib. Roma, 18/09/2017, Trib. Roma 06/04/2017 e Trib.
Roma 22/03/2017). Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 01/01/1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente. Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della Corte di Cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina nato prima del 01/01/1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Tuttavia, nel caso di specie, sussiste anche la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In questo caso, dunque, il riconoscimento dello status civitatis spetta al
[...]
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'autorità CP_3 consolare se i richiedenti risiedono all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 d.P.R. 362/1994, è previsto che l'amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché gli istanti si vedano riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui godono. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché la materia delle sanzioni processuali non è suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Non può prescindersi dalla circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche che, ove straniere, sono tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che sussiste una linea di discendenza che riconduce ad un avo italiano ( ): ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi, Persona_2 neppure ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice (a tal proposito, va considerato che le amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi). Orbene, i ricorrenti, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana
(come evidenziato nella comparsa di costituzione del resistente), non vantano alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle autorità a ciò preposte, mai interpellate. Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità dei 730 giorni previsti dalla legge. In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti, in solido tra loro, devono rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso CP_3 forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 25/01/2025.
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani