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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. Rg. 363-1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
La Giudice Alessandra Mirabelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura rg. n. 363-1/2024 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche (di seguito, in breve, CCI) promossa da:
, nata a [...] il [...] ) CP_1 C.F._1
- ricorrente
Con atto depositato in data 30.12.2024 premesso di rivestire la qualifica di CP_1
“consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c),
CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, così come modificato a seguito di richiesta di integrazioni, nei seguenti termini:
1. pagamento integrale della prededuzione;
2. pagamento integrale dei creditori privilegiati;
3. pagamento dei creditori chirografari nella misura dell'11,92% (e non l'11.78 % indicato inizialmente nella proposta, poiché veniva dato atto dell'azzeramento del credito nei confronti di . Parte_1
La debitrice ha proposto di mettere a disposizione della procedura la somma di euro 28.650,00 derivante dal 30% della quota di TFR accantonato per euro 8.500,00 e del versamento della pagina 1 di 6 quota dello stipendio pari ad euro 200,00 per tredici mensilità per 60 mesi di durata del piano
(complessivi 13.000 euro), oltre che il versamento da parte della madre della ricorrente della somma mensile di euro 110,00 per tredici mensilità per la durata del piano (complessivamente euro 7.150,00).
E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dalle professioniste delegate dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli
Avvocati di Bologna, avv. Monica Montefusco e avv. Annapaola Tonelli;
, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza della debitrice nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere;
i Gestori hanno altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.
Con decreto del 27.03.2025, la Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale, ha stabilito il divieto di azioni esecutive e cautelari nel patrimonio della ricorrente e la sospensione delle trattenute sullo stipendio- con l'obbligo di accantonamento delle somme da parte del datore di lavoro- e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell CP_2
, con nota trasmessa in data 15.05.2025, ha documentato l'esecuzione degli
[...] adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto delle osservazioni pervenute dal Comune di Medicina e da parte dell' e su cui è stato altresì sentita la Controparte_3 debitrice.
In merito alle osservazioni pervenute dal Comune di Medicina, si dà atto che in data
23.04.2025 lo stesso abbia comunicato che “l'Ente impositore che vanta crediti TASI e TARI per complessivi Euro 1.995,01 (privilegiato 2752 grado 18) è il Comune di Medicina e non il
[...] al quale è stata affidata la gestione associata dell'Ufficio Tributi. L'errore è probabilmente Controparte_4 imputabile alla presenza del logo del Nuovo Circondario Imolese nella Comunicazione inviata dalla sottoscritta in data 23/03/2023” (cfr. pagina 2 della relazione dell'OCC successiva alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori- allegato B1), sicché l'OCC, aderendo alle richieste del Comune di Medicina, lo ha sostituito nel Piano al Nuovo Circondario Imolese.
Quanto alle osservazioni pervenute da parte , la stessa ha Controparte_5 informato della presenza di ulteriori iscrizioni a carico della debitrice, in forza di due cartelle di pagina 2 di 6 pagamento n. 02020250001360289000 e n. 02020250011268534000, chiedendo, per tali ragioni, di “considerare il carico segnalato tra le posizioni debitorie rappresentate nella proposta al fine di una corretta ricognizione del debito” (cfr. pagina 2 della relazione dell'OCC successiva alla scadenza del Contr termine per le osservazioni dei creditori- allegato B2). L' ha aderito anche alle richieste di
, aggiornando il passivo quantificato in euro 188.794,53 Controparte_5
(anziché la somma di euro 188.490,00 indicata nell'integrazione) e modificando il Piano proposto solo con riguardo alla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, che passa dall'11,92% all'11,81%.
Fermi i termini della proposta relativi alla messa a disposizione di euro 28.650,00, derivanti dalle somme messe a disposizione dalla debitrice e dalla madre per la durata di sessanta mesi di durata del piano e dalla quota del TFR maturato da il piano, così come modificato CP_1 prevede:
4. pagamento integrale della prededuzione;
5. pagamento integrale dei creditori privilegiati;
6. pagamento dei creditori chirografari nella misura dell'11,81% (anziché 11,92%).
Si ritiene di condividere il giudizio favorevole pronunciato dall'OCC in merito al Piano proposto, stante l'irrisoria modifica percentuale al soddisfacimento dei soli creditori chirografari a seguito delle osservazioni di , e considerato che Controparte_5 la procedura adita risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Alla luce delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.
Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto la ricorrente non risulta essere stato già esdebitata nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e, secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Contr Va infine rilevato che l nella relazione indica, tra i crediti prededucibili, il compenso spettante al medesimo. Tale previsione – conforme al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCI, così come modificato dall'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024 (ai sensi del quale:
“oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi a spese e
pagina 3 di 6 compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”) - va tuttavia coordinata con l'art. 71, IV comma CCI, in base al quale “Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre
2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”.
Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito espressosi a riguardo
(cfr. Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024, Est. ; Tribunale Rimini, 05 gennaio Per_1
2024, Est. Rossi;
Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio infra illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, sia liquidato (e pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.
Al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCI, il debitore dovrà accantonare la somma stimata per il compenso del Gestore fino alla completa esecuzione della procedura. Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 sulla quale il giudice delegato potrà provvedere in coincidenza con i pagamenti in favore dei creditori ai sensi dell'art. 71, IV comma, CCI, come modificato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.
136/2024.
Nonostante la mancanza di indicazioni al riguardo, il debitore e l'OCC potranno concordare che l'esecuzione del piano (ovvero i pagamenti in esso previsti) sia curata da quest'ultimo mediante la provvista tempo per tempo messa a disposizione dal debitore su un conto dedicato. Le somme eventualmente accantonate a seguito della sospensione delle assegnazioni in forza dell'ordinanza resa in favore di dal Tribunale di Bologna Controparte_6 nel procedimento con RG n. 1914/2019 potranno essere direttamente versate, CP_7 all'omologazione definitiva, su tale conto corrente dedicato, riducendo in tal modo i tempi di adempimento del piano.
pagina 4 di 6 Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI, con svincolo in favore debitore (che potrà destinarle per la realizzazione del piano) delle somme eventualmente accantonate a seguito della sospensione di cui sopra.
A seguito dell'omologa – e senza necessità di alcun provvedimento al riguardo trattandosi di un effetto proprio dell'omologa stessa – dovrà in ogni caso cessare l'efficacia della assegnazione in favore di in quanto la soddisfazione dei creditori anteriori Controparte_6 avviene secondo le modalità e nella misura indicata nel piano e nella proposta.
Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da CP_1
nata a [...] il [...] ( ) e residente a [...]
[...] C.F._1
(BO) alla Via Villafontana n. 2168/E; dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano così come integrato;
dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano o ne curi l'esecuzione su accordo con il debitore, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario, al giudice;
b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano;
c) terminata l'esecuzione, se il piano sia stato correttamente eseguito, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentito il debitore– le modifiche e gli atti necessari al completamento;
dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
dispone la chiusura della procedura dispone che, alla definitività dell'omologazione, le somme eventualmente accantonate dal datore di lavoro CLECA S.p.a. in forza della sospensione - con decreto di questo Giudice del
27/3/2025 - dell'assegnazione delle quote dello stipendio di in forza CP_1
pagina 5 di 6 dell'ordinanza del Tribunale di Bologna nel procedimento presso terzi n. 1914/2019 R.G.E.M. siano svincolate in favore della debitrice e destinate - su suo assenso - all'esecuzione del piano.
Bologna, 10 giugno 2025
LA GIUDICE
Alessandra Mirabelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
La Giudice Alessandra Mirabelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura rg. n. 363-1/2024 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche (di seguito, in breve, CCI) promossa da:
, nata a [...] il [...] ) CP_1 C.F._1
- ricorrente
Con atto depositato in data 30.12.2024 premesso di rivestire la qualifica di CP_1
“consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c),
CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, così come modificato a seguito di richiesta di integrazioni, nei seguenti termini:
1. pagamento integrale della prededuzione;
2. pagamento integrale dei creditori privilegiati;
3. pagamento dei creditori chirografari nella misura dell'11,92% (e non l'11.78 % indicato inizialmente nella proposta, poiché veniva dato atto dell'azzeramento del credito nei confronti di . Parte_1
La debitrice ha proposto di mettere a disposizione della procedura la somma di euro 28.650,00 derivante dal 30% della quota di TFR accantonato per euro 8.500,00 e del versamento della pagina 1 di 6 quota dello stipendio pari ad euro 200,00 per tredici mensilità per 60 mesi di durata del piano
(complessivi 13.000 euro), oltre che il versamento da parte della madre della ricorrente della somma mensile di euro 110,00 per tredici mensilità per la durata del piano (complessivamente euro 7.150,00).
E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dalle professioniste delegate dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli
Avvocati di Bologna, avv. Monica Montefusco e avv. Annapaola Tonelli;
, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza della debitrice nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere;
i Gestori hanno altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.
Con decreto del 27.03.2025, la Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale, ha stabilito il divieto di azioni esecutive e cautelari nel patrimonio della ricorrente e la sospensione delle trattenute sullo stipendio- con l'obbligo di accantonamento delle somme da parte del datore di lavoro- e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell CP_2
, con nota trasmessa in data 15.05.2025, ha documentato l'esecuzione degli
[...] adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto delle osservazioni pervenute dal Comune di Medicina e da parte dell' e su cui è stato altresì sentita la Controparte_3 debitrice.
In merito alle osservazioni pervenute dal Comune di Medicina, si dà atto che in data
23.04.2025 lo stesso abbia comunicato che “l'Ente impositore che vanta crediti TASI e TARI per complessivi Euro 1.995,01 (privilegiato 2752 grado 18) è il Comune di Medicina e non il
[...] al quale è stata affidata la gestione associata dell'Ufficio Tributi. L'errore è probabilmente Controparte_4 imputabile alla presenza del logo del Nuovo Circondario Imolese nella Comunicazione inviata dalla sottoscritta in data 23/03/2023” (cfr. pagina 2 della relazione dell'OCC successiva alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori- allegato B1), sicché l'OCC, aderendo alle richieste del Comune di Medicina, lo ha sostituito nel Piano al Nuovo Circondario Imolese.
Quanto alle osservazioni pervenute da parte , la stessa ha Controparte_5 informato della presenza di ulteriori iscrizioni a carico della debitrice, in forza di due cartelle di pagina 2 di 6 pagamento n. 02020250001360289000 e n. 02020250011268534000, chiedendo, per tali ragioni, di “considerare il carico segnalato tra le posizioni debitorie rappresentate nella proposta al fine di una corretta ricognizione del debito” (cfr. pagina 2 della relazione dell'OCC successiva alla scadenza del Contr termine per le osservazioni dei creditori- allegato B2). L' ha aderito anche alle richieste di
, aggiornando il passivo quantificato in euro 188.794,53 Controparte_5
(anziché la somma di euro 188.490,00 indicata nell'integrazione) e modificando il Piano proposto solo con riguardo alla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, che passa dall'11,92% all'11,81%.
Fermi i termini della proposta relativi alla messa a disposizione di euro 28.650,00, derivanti dalle somme messe a disposizione dalla debitrice e dalla madre per la durata di sessanta mesi di durata del piano e dalla quota del TFR maturato da il piano, così come modificato CP_1 prevede:
4. pagamento integrale della prededuzione;
5. pagamento integrale dei creditori privilegiati;
6. pagamento dei creditori chirografari nella misura dell'11,81% (anziché 11,92%).
Si ritiene di condividere il giudizio favorevole pronunciato dall'OCC in merito al Piano proposto, stante l'irrisoria modifica percentuale al soddisfacimento dei soli creditori chirografari a seguito delle osservazioni di , e considerato che Controparte_5 la procedura adita risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Alla luce delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.
Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto la ricorrente non risulta essere stato già esdebitata nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e, secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Contr Va infine rilevato che l nella relazione indica, tra i crediti prededucibili, il compenso spettante al medesimo. Tale previsione – conforme al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCI, così come modificato dall'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024 (ai sensi del quale:
“oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi a spese e
pagina 3 di 6 compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”) - va tuttavia coordinata con l'art. 71, IV comma CCI, in base al quale “Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre
2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”.
Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito espressosi a riguardo
(cfr. Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024, Est. ; Tribunale Rimini, 05 gennaio Per_1
2024, Est. Rossi;
Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio infra illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, sia liquidato (e pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.
Al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCI, il debitore dovrà accantonare la somma stimata per il compenso del Gestore fino alla completa esecuzione della procedura. Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 sulla quale il giudice delegato potrà provvedere in coincidenza con i pagamenti in favore dei creditori ai sensi dell'art. 71, IV comma, CCI, come modificato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.
136/2024.
Nonostante la mancanza di indicazioni al riguardo, il debitore e l'OCC potranno concordare che l'esecuzione del piano (ovvero i pagamenti in esso previsti) sia curata da quest'ultimo mediante la provvista tempo per tempo messa a disposizione dal debitore su un conto dedicato. Le somme eventualmente accantonate a seguito della sospensione delle assegnazioni in forza dell'ordinanza resa in favore di dal Tribunale di Bologna Controparte_6 nel procedimento con RG n. 1914/2019 potranno essere direttamente versate, CP_7 all'omologazione definitiva, su tale conto corrente dedicato, riducendo in tal modo i tempi di adempimento del piano.
pagina 4 di 6 Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI, con svincolo in favore debitore (che potrà destinarle per la realizzazione del piano) delle somme eventualmente accantonate a seguito della sospensione di cui sopra.
A seguito dell'omologa – e senza necessità di alcun provvedimento al riguardo trattandosi di un effetto proprio dell'omologa stessa – dovrà in ogni caso cessare l'efficacia della assegnazione in favore di in quanto la soddisfazione dei creditori anteriori Controparte_6 avviene secondo le modalità e nella misura indicata nel piano e nella proposta.
Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da CP_1
nata a [...] il [...] ( ) e residente a [...]
[...] C.F._1
(BO) alla Via Villafontana n. 2168/E; dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano così come integrato;
dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano o ne curi l'esecuzione su accordo con il debitore, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario, al giudice;
b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano;
c) terminata l'esecuzione, se il piano sia stato correttamente eseguito, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentito il debitore– le modifiche e gli atti necessari al completamento;
dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
dispone la chiusura della procedura dispone che, alla definitività dell'omologazione, le somme eventualmente accantonate dal datore di lavoro CLECA S.p.a. in forza della sospensione - con decreto di questo Giudice del
27/3/2025 - dell'assegnazione delle quote dello stipendio di in forza CP_1
pagina 5 di 6 dell'ordinanza del Tribunale di Bologna nel procedimento presso terzi n. 1914/2019 R.G.E.M. siano svincolate in favore della debitrice e destinate - su suo assenso - all'esecuzione del piano.
Bologna, 10 giugno 2025
LA GIUDICE
Alessandra Mirabelli
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