TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1775/2024
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attore contro
Controparte_1
Convenuto
Oggi 3 aprile 2025 alle ore 13.00 innanzi al Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, sono comparsi: per l'Avv. ZERBARO MADDALENA in sostituzione dell'Avv. TISATO GIOVANNI Parte_1 per l'Avv. DE STEFANI NICOLA in sostituzione dell'Avv. SIDOTI ROBERTO Controparte_2
PIETRO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Zerbaro discute la causa e precisa le conclusioni come in atti e richiama in via istruttoria l'istanza svolta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
L'Avv. De Stefani richiama tutte le difese svolte e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Entrambi rinunciano inoltre al diritto di presenziare alla lettura della sentenza nell'orario indicato dal
Giudice.
Alle ore 13.01 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14.16 il Giudice dà ad aula vuota della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 1 di 5 R.G. n. 1775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Schio (VI), Piazza Alvise Parte_1 C.F._1
Conte n. 8, presso e nello studio dell'Avv. TISATO GIOVANNI e dell'Avv. FACCIN MARCO del Foro di
Vicenza, che lo rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore opponente contro
(C.F.: ) – già – e per essa Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), società elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliata in Milano (MI), Piazza Velasca n. 8, presso e nello studio dell'Avv. SIDOTI ROBERTO PIETRO del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come in atto di citazione in opposizione, così chiedendo:
pagina 2 di 5 “Sia revocato, per l'insieme dei motivi di fatto e di diritto esposti, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 1081/2019 - R.G. n. 1989/2019; spese e competenze di causa rifuse con distrazione a favore del sottoscritto procuratore”.
Parte convenuta ha concluso come in comparsa di costituzione e risposta, così chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Vicenza, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, nel merito in via principale, confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato, accertare e dichiarare che è creditore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
12.983,69 oltre interessi moratori al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) da calcolarsi sul solo capitale di € 7.299,56 dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo, o quella diversa somma quantificata in corso di causa;
conseguentemente, condannare al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 predetta somma o quella diversa somma quantificata in corso di causa;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione tardiva secondo Parte_1
quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023 avverso il decreto ingiuntivo n. 1081/2019 del 2.4.2019 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento della somma di € 12.983,69 a titolo di saldo del finanziamento n. 12724960 stipulato con
Compass Banca S.p.A. L'opponente esponeva: che essendo stato prodotto il contratto incompleto era impossibile verificare la presenza di clausole abusive;
che era comunque abusiva la clausola 12 del contratto medesimo, in quanto prevedeva la facoltà del creditore di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del debitore in caso di mancato pagamento di una o più rate dell'obbligazione restitutoria sullo stesso gravante, con conseguente obbligo di pagamento immediato dell'intero importo dovuto e degli interessi calcolati sull'intero montante anziché sulle sole rate già scadute;
che era parimenti vessatoria la clausola determinativa degli interessi moratori;
che la sottoscrizione separata e specifica delle clausole vessatorie non era avvenuta nel rispetto dell'art. 1341 c.c. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, contestava le argomentazioni avversarie e chiedeva il Controparte_2
rigetto dell'opposizione attorea e, per l'effetto, la conferma del provvedimento monitorio.
Disposta la conversione del rito applicato in quello ratione temporis vigente, alla prima udienza di pagina 3 di 5 comparizione delle parti e trattazione della causa venivano assegnati i termini di legge per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. e, rigettate le istanze istruttorie formulate in atti, veniva fissata per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che l'opposizione non meriti accoglimento.
In ordine al primo motivo di opposizione, si osserva che – al di là della numerazione delle pagine – il contratto allegato al ricorso monitorio risulta completo. In particolare, risulta completo l'articolato delle clausole sottoscritte, come si desume sia dalla loro numerazione progressiva (dalla clausola 1 alla clausola 20), sia dalla loro organizzazione complessiva (in quanto, dopo le prime tredici clausole mirate alla disciplina sostanziale del rapporto, le ultime sette clausole sono dedicate alla regolazione di aspetti accessori formali e procedurali, secondo i prevalenti stilemi redazionali), sia dal loro contenuto (in quanto non viene individuato nemmeno dall'opponente alcun profilo del finanziamento che non trovi disciplina nell'articolato in questione, e che dunque possa far supporre l'esistenza di ulteriori condizioni negoziali non prodotte in causa). Alla luce di tale disamina, l'ipotesi avanzata dall'opponente circa l'eventuale esistenza di ulteriori clausole potenzialmente abusive rimane una mera congettura priva di concreto fondamento.
In ordine al secondo motivo di opposizione, si osserva che la previsione del rimborso in un'unica soluzione dell'intero capitale finanziato in caso di inadempimento del debitore all'obbligo di versamento delle rate pattuite (ben sei nel caso di specie, al momento della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine) non può che avere come sua naturale conseguenza il computo degli interessi relativi all'ulteriore e successivo ritardo assumendo come montante l'intero debito residuo: la decadenza dal beneficio del termine, per effetto di un inadempimento imputabile, comporta proprio che il debitore non possa più avvantaggiarsi della pattuizione di restituzione rateale inizialmente concordata con il soggetto finanziatore, ma debba restituire immediatamente quanto ricevuto (con effetti ovvi anche sulla decorrenza e sul montante da assumere per il calcolo dei relativi interessi). L'obbligazione così ripristinata non costituisce una violazione dell'art. 33 cod. cons. in relazione alla sua lettera f), in quanto la debenza suindicata non risulta “manifestamente eccessiva”, ma è anzi una logica conseguenza del rapporto di finanziamento stipulato dal consumatore, da un lato,
e della decadenza dal beneficio del termine per fatto a esso solo imputabile, dall'altro lato.
pagina 4 di 5 In ordine al terzo motivo di opposizione, infine, si osserva che la sottoscrizione separata e specifica delle clausole su cui doveva essere portata in particolare l'attenzione dello stipulante ai sensi dell'art. 1342 c.c. è avvenuta validamente, in quanto le clausole in questione sono state richiamate con il numero di riferimento e con la relativa rubrica indicativa del contenuto negoziale di ciascuna singola clausola. Né si è trattato di un richiamo in blocco, in quanto solo la metà dell'intero articolato contrattuale è stato destinatario di apposita sottoscrizione.
Peraltro, tra le clausole congruamente e separatamente sottoscritte si annovera anche la clausola 12 censurata dall'opponente, mentre ad alcuna ulteriore clausola del contratto per cui è lite viene conferito uno specifico e concreto rilievo applicativo ai fini del presente giudizio.
L'opposizione va conclusivamente rigettata.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con esclusione della fase di trattazione, in quanto la società opposta non ha depositato alcuna memoria ex art. 183 c.p.c., e con riduzione ai minimi tariffari sia per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni in fatto e in diritto trattate, sia per la fase decisoria, attesa l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c. senza deposito di scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1081/2019 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 2.4.2019;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_2
liquidate in € 2.088,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Vicenza, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attore contro
Controparte_1
Convenuto
Oggi 3 aprile 2025 alle ore 13.00 innanzi al Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, sono comparsi: per l'Avv. ZERBARO MADDALENA in sostituzione dell'Avv. TISATO GIOVANNI Parte_1 per l'Avv. DE STEFANI NICOLA in sostituzione dell'Avv. SIDOTI ROBERTO Controparte_2
PIETRO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Zerbaro discute la causa e precisa le conclusioni come in atti e richiama in via istruttoria l'istanza svolta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
L'Avv. De Stefani richiama tutte le difese svolte e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Entrambi rinunciano inoltre al diritto di presenziare alla lettura della sentenza nell'orario indicato dal
Giudice.
Alle ore 13.01 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14.16 il Giudice dà ad aula vuota della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 1 di 5 R.G. n. 1775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Schio (VI), Piazza Alvise Parte_1 C.F._1
Conte n. 8, presso e nello studio dell'Avv. TISATO GIOVANNI e dell'Avv. FACCIN MARCO del Foro di
Vicenza, che lo rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore opponente contro
(C.F.: ) – già – e per essa Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), società elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliata in Milano (MI), Piazza Velasca n. 8, presso e nello studio dell'Avv. SIDOTI ROBERTO PIETRO del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come in atto di citazione in opposizione, così chiedendo:
pagina 2 di 5 “Sia revocato, per l'insieme dei motivi di fatto e di diritto esposti, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 1081/2019 - R.G. n. 1989/2019; spese e competenze di causa rifuse con distrazione a favore del sottoscritto procuratore”.
Parte convenuta ha concluso come in comparsa di costituzione e risposta, così chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Vicenza, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, nel merito in via principale, confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato, accertare e dichiarare che è creditore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
12.983,69 oltre interessi moratori al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) da calcolarsi sul solo capitale di € 7.299,56 dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo, o quella diversa somma quantificata in corso di causa;
conseguentemente, condannare al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 predetta somma o quella diversa somma quantificata in corso di causa;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione tardiva secondo Parte_1
quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023 avverso il decreto ingiuntivo n. 1081/2019 del 2.4.2019 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento della somma di € 12.983,69 a titolo di saldo del finanziamento n. 12724960 stipulato con
Compass Banca S.p.A. L'opponente esponeva: che essendo stato prodotto il contratto incompleto era impossibile verificare la presenza di clausole abusive;
che era comunque abusiva la clausola 12 del contratto medesimo, in quanto prevedeva la facoltà del creditore di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del debitore in caso di mancato pagamento di una o più rate dell'obbligazione restitutoria sullo stesso gravante, con conseguente obbligo di pagamento immediato dell'intero importo dovuto e degli interessi calcolati sull'intero montante anziché sulle sole rate già scadute;
che era parimenti vessatoria la clausola determinativa degli interessi moratori;
che la sottoscrizione separata e specifica delle clausole vessatorie non era avvenuta nel rispetto dell'art. 1341 c.c. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, contestava le argomentazioni avversarie e chiedeva il Controparte_2
rigetto dell'opposizione attorea e, per l'effetto, la conferma del provvedimento monitorio.
Disposta la conversione del rito applicato in quello ratione temporis vigente, alla prima udienza di pagina 3 di 5 comparizione delle parti e trattazione della causa venivano assegnati i termini di legge per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. e, rigettate le istanze istruttorie formulate in atti, veniva fissata per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che l'opposizione non meriti accoglimento.
In ordine al primo motivo di opposizione, si osserva che – al di là della numerazione delle pagine – il contratto allegato al ricorso monitorio risulta completo. In particolare, risulta completo l'articolato delle clausole sottoscritte, come si desume sia dalla loro numerazione progressiva (dalla clausola 1 alla clausola 20), sia dalla loro organizzazione complessiva (in quanto, dopo le prime tredici clausole mirate alla disciplina sostanziale del rapporto, le ultime sette clausole sono dedicate alla regolazione di aspetti accessori formali e procedurali, secondo i prevalenti stilemi redazionali), sia dal loro contenuto (in quanto non viene individuato nemmeno dall'opponente alcun profilo del finanziamento che non trovi disciplina nell'articolato in questione, e che dunque possa far supporre l'esistenza di ulteriori condizioni negoziali non prodotte in causa). Alla luce di tale disamina, l'ipotesi avanzata dall'opponente circa l'eventuale esistenza di ulteriori clausole potenzialmente abusive rimane una mera congettura priva di concreto fondamento.
In ordine al secondo motivo di opposizione, si osserva che la previsione del rimborso in un'unica soluzione dell'intero capitale finanziato in caso di inadempimento del debitore all'obbligo di versamento delle rate pattuite (ben sei nel caso di specie, al momento della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine) non può che avere come sua naturale conseguenza il computo degli interessi relativi all'ulteriore e successivo ritardo assumendo come montante l'intero debito residuo: la decadenza dal beneficio del termine, per effetto di un inadempimento imputabile, comporta proprio che il debitore non possa più avvantaggiarsi della pattuizione di restituzione rateale inizialmente concordata con il soggetto finanziatore, ma debba restituire immediatamente quanto ricevuto (con effetti ovvi anche sulla decorrenza e sul montante da assumere per il calcolo dei relativi interessi). L'obbligazione così ripristinata non costituisce una violazione dell'art. 33 cod. cons. in relazione alla sua lettera f), in quanto la debenza suindicata non risulta “manifestamente eccessiva”, ma è anzi una logica conseguenza del rapporto di finanziamento stipulato dal consumatore, da un lato,
e della decadenza dal beneficio del termine per fatto a esso solo imputabile, dall'altro lato.
pagina 4 di 5 In ordine al terzo motivo di opposizione, infine, si osserva che la sottoscrizione separata e specifica delle clausole su cui doveva essere portata in particolare l'attenzione dello stipulante ai sensi dell'art. 1342 c.c. è avvenuta validamente, in quanto le clausole in questione sono state richiamate con il numero di riferimento e con la relativa rubrica indicativa del contenuto negoziale di ciascuna singola clausola. Né si è trattato di un richiamo in blocco, in quanto solo la metà dell'intero articolato contrattuale è stato destinatario di apposita sottoscrizione.
Peraltro, tra le clausole congruamente e separatamente sottoscritte si annovera anche la clausola 12 censurata dall'opponente, mentre ad alcuna ulteriore clausola del contratto per cui è lite viene conferito uno specifico e concreto rilievo applicativo ai fini del presente giudizio.
L'opposizione va conclusivamente rigettata.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con esclusione della fase di trattazione, in quanto la società opposta non ha depositato alcuna memoria ex art. 183 c.p.c., e con riduzione ai minimi tariffari sia per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni in fatto e in diritto trattate, sia per la fase decisoria, attesa l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c. senza deposito di scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1081/2019 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 2.4.2019;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_2
liquidate in € 2.088,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Vicenza, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5