Trib. Avellino, sentenza 31/01/2025, n. 145
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Sentenza 31 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, riguarda un'opposizione all'esecuzione promossa da un soggetto in qualità di legale rappresentante di una società contro un atto di precetto per il pagamento di un assegno bancario. L'opponente ha contestato la validità del titolo esecutivo, sostenendo che l'assegno fosse stato emesso in violazione delle norme sul suo utilizzo, in particolare per la mancanza di data e luogo di emissione, e che fosse stato rilasciato solo a garanzia di obbligazioni contrattuali. La parte opposta, invece, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, il pagamento di un credito per canoni non versati.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, dichiarando l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata, evidenziando che l'assegno era stato emesso in violazione delle disposizioni normative, risultando quindi nullo. Ha argomentato che l'emissione di un assegno post-datato contrasta con le norme imperative e che, in assenza di prova contraria, l'assegno non poteva essere considerato valido. Inoltre, ha rigettato la domanda subordinata della parte opposta, ritenendo che non fosse stata fornita prova della legittimità del contratto di locazione in pendenza di una procedura esecutiva. Infine, ha condannato la parte opposta al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Avellino, sentenza 31/01/2025, n. 145
    Giurisdizione : Trib. Avellino
    Numero : 145
    Data del deposito : 31 gennaio 2025

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