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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/06/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 470/2022
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 470/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 20 aprile 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 26
febbraio 2025
OGGETTO: d a
Altri contratti bancari e con il patrocinio dell'avv. Sergio Parte_1 controversie tra banche,
CP_1 ect.
APPELLANTE CODICE:
c o n t r o
P.IVA_1 con. il patrocínio dell' avv. Flavio Garrone Controparte_2
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 20 ottobre
2021, n. 1829/2021.
CONCLUSIONI Dell'appellante
“…respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, in
accoglimento del gravame sopra steso:
- in riforma della sentenza n. 1829/2021 del Tribunale di Bergamo, 3° sez.,
pubblicata in data 20.10.2021, non notificata, accertata la responsabilità
della banca negoziatrice Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a.
ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 21.12.1933, n. 1736 nella negoziazione
degli assegni bancari non trasferibili n. 8201693464 di € 16.666,67 intestato
a ; n. 8201693518 di € 6.405,53 intestato a Parte_2 [...]
; n. 8201225728 di € 948,00 intestato a;
Persona_1 Persona_2
n. 8201219602 di € 500,00 intestato a n. 8201219817 di Controparte_3
€ 594,00 intestato a n. 8201219337 di € 500,00 intestato Controparte_4
a n. 8201225333 di € 500,00 intestato a Controparte_5 Persona_3
e n. 8201225652 di € 750,00 intestato a condannare
[...] CP_6
oggi al risarcimento del danno di Controparte_7 Controparte_2
€ 26.864,20 a favore di oltre rivalutazione Parte_1
monetaria e interessi dalla negoziazione al saldo, o la diversa somma di
giustizia;
- con spese dei due gradi di giudizio rifuse” (conclusioni contenute nell'atto di citazione in appello).
Dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare.
Nel merito: rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in
diritto, per quanto dedotto nel presente atto, con conferma della sentenza Tribunale di Bergamo n. 1829/2021 e della declaratoria di carenza di
legittimazione passiva di ore incorporata Controparte_8
in Controparte_9
In via subordinata: nel denegato caso di riforma della sentenza di prime cure
e di accertamento della legittimazione passiva di Controparte_9
respingere ogni domanda risarcitoria proposta da Parte_1
nei confronti dell'appellata, in quanto infondata in fatto e in diritto
[...]
per quanto in atti;
In ulteriore via subordinata: nel denegato caso di riforma della sentenza di
prime cure e di accertamento della legittimazione passiva di Controparte_9
dichiarare responsabile in via esclusiva
[...] Parte_1
o quantomeno in concorso con l'odierna deducente ai sensi degli artt. 1227
e 2056 cod. civ. degli asseriti e contestati danni e conseguentemente,
respingere le domande dalla stessa promosse nei confronti di
[...]
incorporante ovvero Controparte_9 Controparte_8
graduare il risarcimento in proporzione al grado di responsabilità appurato.
In ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15%
ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege per
entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. aveva convenuto in giudizio Parte_1 CP_7
esponendo: di aver fatto emettere, nel corso del biennio 2013-2014,
[...]
diversi assegni di traenza, non trasferibili, a titolo di indennizzo o altre prestazioni assicurative, i quali erano stati inviati a mezzo posta, ma mai pervenuti ai beneficiari, essendo stati incassati da soggetti non legittimati presso gli sportelli dell'allora Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti,
poi confluita in che, di conseguenza, era stata costretta ad Controparte_7
eseguire un secondo pagamento a favore dei legittimi beneficiari.
Chiedeva, pertanto, il rimborso degli importi mal pagati ed il risarcimento del danno patito.
1.1. Costituendosi, eccepiva in via preliminare la propria Controparte_7
carenza di legittimazione passiva alla luce del D.lgs. n. 180/2015, dal momento che la negoziazione degli assegni era avvenuta “oltre un anno
prima” della cessione dell'azienda da parte della Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti S.p.A in risoluzione al cosiddetto ente ponte “Nuova
Cassa di Risparmio Chieti S.p.A.”; nel merito, deduceva l'infondatezza degli addebiti ed eccepiva il concorso colposo a carico dell'attrice.
2. Con sentenza n. 1829/2021 pubblicata in data 20 ottobre 2021, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato le pretese attoree.
2.1. Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione della convenuta di carenza di legittimazione passiva, in particolare osservando che <
n. 180/2015 prevede che la cessione ad un ente ponte ha ad oggetto, tra l'altro, tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi, e che l'ente ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti… Ebbene, se ex art. 42 del d. lgs n. 180/2015 l'obiettivo della costituzione dell'ente-ponte è quello di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione, appare allora incongruente ipotizzare che il soggetto cessionario possa essere chiamato a rispondere di passività occulte e non contabilizzate, quali sono certamente quelle correlate a pretese risarcitorie, emerse come nel caso de quo soltanto successivamente alla data di efficacia della risoluzione>>.
Inoltre, ha evidenziato come <
riversare sulla nuova banca una serie indeterminabile (a priori) di pretese risarcitorie in grado potenzialmente di incrementare le passività sino al superamento rispetto alle attività trasferite… con conseguente pregiudizio per la prosecuzione delle sue attività>>.
Per tali ragioni, il Tribunale, ritenuto che all'ente incorporante si trasmettono le sole esposizioni certe nell'ammontare e non anche quelle di dubbia conoscenza, perché future ed incerte, ha ritenuto la banca priva di legittimazione passiva.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla scorta di due motivi.
4. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_9
gravame.
5. All'udienza del 26 febbraio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata ritenuta priva di legittimazione passiva sulla CP_7
scorta del disposto degli artt. 42 e 43 co. 2 d.lgs. n. 180/2015 e dell'argomentazione per cui, se lo scopo della costituzione del cd. “ente-
ponte” è mantenere la continuità delle funzioni essenziali già svolte dall'ente sottoposto a risoluzione, allora il cessionario non è tenuto a rispondere di passività occulte e non contabilizzate, come quella di specie, ossia correlate a pretese risarcitorie emerse dopo la data di efficacia della risoluzione,
ponendosi altrimenti a carico del nuovo ente una serie non individuabile a priori di pretese risarcitorie suscettibile di incrementare notevolmente le passività con potenziale pregiudizio per la prosecuzione delle attività, oltre che dell'intera procedura.
L'appellante deduce che Banca d'AL ha stabilito “la cessione di tutti i
diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della Cassa di
Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a., in amministrazione straordinaria,
con sede in Chieti, posta in risoluzione con provvedimento della Banca
d'AL del 21 novembre 2015 - approvato dal Ministro dell'Economia e
delle Finanze con Decreto del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a
favore della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a., con sede in Roma
(l'ente ponte). Restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le
passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera
ppp), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia
della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del
capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti
i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione. L'ente ponte succede,
senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività
e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180. La cessione ha efficacia dalle ore 00.01 del giorno
di costituzione dell'ente ponte”.
Censura, pertanto, la statuizione con cui è stata negata la legittimazione passiva dell'ente ponte relativamente ai contenziosi non precedentemente sorti o non iscritti a bilancio in base all'art. 43 predetto.
Evidenzia l'assenza in atti della documentazione su cui la controparte fonda alcuni passaggi argomentativi della controparte, e in particolare l'“art. 1.1
del provvedimento di Banca d'AL” (pag. 7 comparsa conclusionale UBI di primo grado) secondo cui: “…tutti i diritti, le attività e le passività costituenti
l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi […] i giudizi
attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso,
in essere alla data di efficacia della cessione sono ceduti all'ente ponte”.
Deduce che tale documento non è presente in atti e, avendo natura amministrativa, spetta alla parte che intende avvalersene produrlo in giudizio,
non potendo il Giudice conoscerlo aliunde.
Inoltre, essendo tutti i giudizi attivi e passivi, comprese le azioni risarcitorie,
in essere alla data di efficacia della cessione stati ceduti alla Nuova Cassa di
Risparmio di Chieti s.p.a., non potrebbero dirsi, a contrario, escluse le liti non ancora introdotte, che vanno considerate quali passività, “ancorché
potenziali”, in relazione alle quali i provvedimenti di Banca d'AL
prevedono chiare ipotesi di esclusione, volte, nel bail in debole di Cassa di
Risparmio di Chieti, a responsabilizzare i detentori del capitale di CP_10
e non tutti i terzi che avevano rapporti con la banca. Inoltre, evidenzia che l'articolo 3 del provvedimento di Banca d'AL,
anch'esso non prodotto, prevede che “…gli azionisti, i titolari di altre
partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui
diritti, attività e passività non sono oggetto di cessione, non possono
esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della
cessione e nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e
controllo o dell'alta dirigenza dell'ente ponte”. Tale disposizione costituirebbe “il corollario processuale” dei rapporti esclusi dalla cessione ed in relazione ad essa appare coerente che all'azionista penalizzato dalla riduzione integrale del capitale della banca risolta sia impedito di agire nei confronti dell'ente ponte.
Invece, a suo dire, il caso di specie riguarderebbe la negoziazione di assegni,
quindi ipotesi di tipico esercizio dell'attività bancaria, che non dovrebbe subire esclusioni, anche a fronte dell'affermazione della banca per cui “tutti
gli assegni sono stati pagati agli apparenti legittimi intestatari che avevano
provveduto a depositare la propria firma presso le filiali della convenuta”; i titoli sarebbero stati negoziati su conti correnti accesi presso Cassa di
Risparmio di Chieti e gli eventuali saldi attivi dei c/c della banca risolta
Contr sarebbero stati trasferiti in capo all'ente ponte e poi ad sicché anche in ordine a tale profilo sarebbe possibile escludere la titolarità passiva della controparte.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2. La questione è quella della legittimazione passiva dell'ente-ponte (Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a. poi fusa per incorporazione nella nel 2018) per passività di natura risarcitoria aventi titolo in atti CP_7
o in fatti (nel caso in esame viene prospettata la mancata corretta negoziazione di assegni emessi a vario titolo da nei confronti degli Parte_1
asseriti legittimi beneficiari, avendo la banca versato le somme portate dai titoli in favore di soggetti non legittimati) posti in essere da Cassa di
Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. sottoposta a risoluzione secondo la normativa, più volte citata negli atti difensivi delle parti ed in sentenza, del d.lgs. n. 180/2015.
1.3. Va premesso che con il d.lgs. 180/2015 il legislatore ha dato attuazione ai principi espressi nella Direttiva 2014/59/ UE c.d. BRRD, Bank Recovery
and Resolution Directive, e in particolar modo agli obiettivi della risoluzione in essa indicati: a) garante la continuità delle funzioni essenziali;
b) evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della disciplina di mercato;
c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;
d) tutelare i depositanti contemplati dalla direttiva 24/49/UE e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE; e) tutelare i fondi e le attività dei clienti.
1.4. Nel caso della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, e di altri tre istituti bancari, Banca d'AL, riscontrato un interesse pubblico a preservare la continuità aziendale, ha adottato tali misure con il provvedimento che in data 21 novembre 2015 ha avviato la procedura di risoluzione;
è stato costituito l'ente-ponte con la denominazione di Nuova Cassa di risparmio di
Chieti S.p.A. a cui la Banca d'AL ha trasferito l'azienda della banca destinataria del provvedimento di risoluzione con la cessione al medesimo di
<
banca in risoluzione>>, mentre <
soltanto le passività diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lett. ppp), del D.Lgs. 180/2015 in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione>>.
1.5. Il quadro di riferimento in questione (ancorché con riferimento ad un'altra delle quattro banche coinvolte nel provvedimento della Banca
d'AL) è stato sottoposto ad indagine sistematica ed esegetica nel contesto di una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 22115/2024) che, in sintesi, ha svolto le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'insieme delle disposizioni riveli <
e, più marcatamente, da quello nazionale, poi, in direzione della creazione di un ente-ponte che appaia agli occhi del mercato per quanto più possibile sostanzialmente sano. Nella delicata ricerca di un punto di equilibrio tra preservazione delle funzioni essenziali dell'ente risolto e tutela delle aspettative degli investitori rimasti lesi nel loro affidamento la linea operativa che emerge dalla legislazione in commento punta a dar vita ad un modello procedurale che, sullo sfondo dell'opzione più generale secondo cui i costi della crisi debbano gravare sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati e non debbano tendenzialmente far carico all'erario, persegue consapevolmente l'idea che solo un'azienda bancaria risanata e non gravata da un carico debitorio eccedente le proprie attività possa rendersi appetibile sul mercato e possa perciò più facilmente prestarsi ad essere oggetto dell'interesse di potenziali investitori>>.
Ha poi richiamato la Corte di Giustizia (Corte Giust. UE, 5/05/20220, in causa C-410/20) che ha rinvenuto tale ratio e <
procedura di risoluzione, come enunciato al considerando 45 della direttiva suddetta, mira a ridurre l'azzardo morale nel settore finanziario facendo sopportare le perdite subite a causa della liquidazione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento in via prioritaria agli azionisti, in modo da evitare che tale liquidazione pregiudichi le risorse dello Stato e nuoccia alla tutela dei depositanti", in relazione ad una vicenda in cui, come qui, si dibatteva della responsabilità da prospetto di un emittente caduto in dissesto,
si spinge ad affermare che le norme scrutinate "ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio o di un'impresa di investimento sottoposti a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato delle azioni, nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione emessa da tale ente o da tale impresa, prima dell'avvio di detta procedura di risoluzione, propongano, nei confronti dell'ente creditizio o dell'impresa in parola, ovvero contro l'entità succeduta a tali soggetti,
un'azione di responsabilità a causa delle informazioni fornite nel prospetto">>.
E' in tale prospettiva che, secondo la Corte, trova giustificazione il meccanismo prefigurato dal legislatore unionale ed attuato dal legislatore nazionale <
nell'ente-ponte di nuova costituzione, a cui vengono trasferiti con il provvedimento di risoluzione, nei limiti fissati da questo, e "con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti le attività o le passività acquistate" (art. 42), le attività e le passività dell'ente risolto, dalle
"attività cattive", di cui è, invece, destinataria la società veicolo, alla quale vengono trasferiti i beni ed i rapporti giuridici non trasferiti all'ente-ponte,
"con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche attraverso una successiva cessione degli stessi o delle partecipazioni nella società stessa ovvero la sua liquidazione" (art. 45)>>.
La configurazione dell'ente-ponte quale successore di tutte le passività della banca oggetto del provvedimento di risoluzione è stata esclusa sulla base del disposto dell'art. 43, comma 4 che dispone che <
all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività
ceduti salvo che la Banca d'AL disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione>>, disposizione che, letta nella sua interezza, secondo la Corte smentisce <
parola possa legittimare sul piano della perimetrazione delle attività e delle passività trasferite all'ente-ponte>> individuando, piuttosto <
della questione proprio nel provvedimento con cui Banca d'AL ha avviato nel nostro caso la risoluzione>>.
<> e <> ha, secondo la Corte, anche il disposto dell'art. 47, comma 7 per cui <
VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario>>,
richiamando testualmente e facendo proprio quanto ritenuto dal Pubblico
Ministero e cioè che << “appare evidente la volontà del legislatore di creare uno iato tra il soggetto creditizio liquidato ed i cessionari alla luce dei principi espressi dalla direttiva 59/2014/UE, di cui il testo costituisce recepimento, la quale, fatte dovute premesse relativamente alla necessità di garantire liquidità
agli enti esposti al sovraindebitamento e per evitare che eventuali insolvenze creditizie sul territorio dell'UE possono determinare un effetto-domino sui soggetti finanziari e quindi lo squilibrio del mercato interno tutelato dalle norme del Trattato, indica il rimedio della "risoluzione dell'ente" (vedi considerando nn. 8, 9) quale strumento interruttivo del potenziale effetto a catena, proponendo, anzi, un regime di risoluzione efficace in tutti i paesi
UE, con criteri minimi di armonizzazione"; per quindi concludere che
"appare principio funzionale a rispondere a tale finalità quanto rappresentato nel considerando n. 40 della Direttiva (richiamato dal 43 della norma di riferimento) che recita che "l'ente ponte è costituito con l'obiettivo di gestire rapporti giuridici al fine di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione", sicché non appaiono esservi dubbi sul fatto che non possano in tale prospettiva essere attribuite all'ente ponte delle passività superiori ai diritti e alle attività
originariamente facenti capo a soggetto in via di risoluzione, giacché solo in tal guisa si può dar luogo a quell'effetto interruttivo previsto dalla normativa superiore;
si deve quindi concludere che la banca ponte non possa essere chiamata a dover sopportare le azioni risarcitorie derivanti da quei comportamenti illegittimi del soggetto risolto che hanno inevitabilmente contribuito alla sua crisi">>.
La Suprema Corte ha, poi, ritenuto che la <> trovi conforto nella <>: sottolineata la <> del provvedimento in data 22.11.2015 con cui la Banca d'AL ha disposto la risoluzione, ha ritenuto pregnante il <
che "fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività
e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 23 e 47 del D.Lgs. 180/2015, all'ente ponte">>; <
considerando il dettato di questa norma, che va chiesto se nel perimetro delle attività e passività costituenti l'azienda bancaria in risoluzione oggetto di trasferimento all'ente ponte ricadano anche le pretese risarcitorie di cui si discute nell'odierno giudizio ovvero, se trattandosi di pretese aventi una genesi contenziosa, esse debbano ritenersi escluse dal passaggio all'ente-
ponte, tanto più tenendo conto in questa valutazione della già ricordata previsione presente nell'art. 47, comma 7, riprodotta anche al punto 3 del provvedimento, che esclude espressamente che gli azionisti, i titolari di altre partecipazione, i creditori e gli altri terzi i cui diritti non sono oggetto di cessione "non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione">>; << … la riportata disposizione dell'art. 47, comma 7 e la riproduzione di essa a cui ha proceduto il punto 3 del provvedimento costituiscono più di un serio indizio del fatto che l'intenzione perseguita del legislatore con il procedimento di risoluzione, spogliando l'ente-ponte di ogni responsabilità non riconducibile ad attività o passività
oggetto di cessione, fosse volta a promuovere la realizzazione di quelli che più sopra si sono indicati come gli obiettivi del progetto di risoluzione,
rendere l'ente-ponte destinatario di attività e passività in misura tale da poter consentire di restituire al mercato, a chiusura del procedimento, un'azienda bancaria sostanzialmente sana>>.
Riguardo alle “passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione” la Suprema Corte ha ritenuto che la pretesa risarcitoria fatta valere dall'azionista evochi <
liquido ed esigibile … più esattamente di una "passività potenziale": le passività in questione corrispondono, infatti, … a richieste risarcitorie sub iudice, sicché si è ben lungi dal mettere esse capo ad una conclamata declaratoria di debito. È vero che, secondo quanto sostengono i ricorrenti, è
opinione di questa Corte che il credito che nasce da un fatto illecito sia un credito attuale e non una mera aspettativa di credito, ma qui va considerato…
che la passività per poter essere trasferita all'ente ponte occorre,
provvedimento alla mano, che sia pure "in essere" alla data di efficacia della cessione, il che, se si guarda alla filosofia complessiva dell'intervento di risoluzione, autorizza a credere che, in quell'ottica, la locuzione voglia prefigurare un'attualizzazione della posta più marcata di quanto non avvenga ordinariamente>>; inoltre se <
essere" alla data di efficacia della cessione, è di tutta evidenza - lo si nota solo per completezza di ragionamento - che questa evenienza, come già
affermato in sentenza, non ricorre nel nostro caso, avendo i ricorrenti convenuto in giudizio l'ente-ponte ben dopo l'avvio del procedimento di risoluzione>>.
In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto che <
domanda risarcitoria dispiegata dai ricorrenti, a fronte della pretesa violazione da parte della banca risolta delle norme in materia di servizi di investimento finanziari, non sussista la legittimazione passiva dell'ente-ponte da essi citato in giudizio>>.
1.6. Infine, la citata pronuncia ha anche preso specifica posizione sull'unico precedente di legittimità da cui si è discostata <re melius perpensa…>>
(Cass. 33416/23): <
d'AL, deve ritenersi che tra le passività cedute dalla Controparte_11 ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, in favore dell'ente "ponte"
[...]
- e da questo trasferite ulteriormente alla banca incorporante -, rientrino anche quelle derivanti da condotte poste in essere prima della data di efficacia della cessione, anche se non accertate giudizialmente, poiché, essendo il debito già
sorto per effetto dell'illecito compiuto, rimane irrilevante il momento della proposizione della relativa domanda giudiziaria>>). In particolare, la Corte
ha preso posizione sui tre argomenti posti a fondamento del precedente difforme:
- riguardo al primo argomento, e cioè alla valutazione preventiva che prima di promuovere il procedimento di risoluzione l'Autorità preposta è tenuta ad effettuare riguardo alle attività e passività dell'ente in dissesto o che minaccia di esserlo, e al fatto che sarebbe riduttivo, rispetto all'obbligo in questione,
stabilire se le pretese risarcitorie di che trattasi ricadono o meno nel perimetro della cessione a seconda o meno che siano state azionate in giudizio, ha ritenuto che si tratta di previsione eccessivamente generica e che, comunque,
la valutazione a cui procede l'Autorità <
massima le dimensioni e la gravità dello stato di dissesto, sicché essa opera su un terreno di grandezze esclusivamente contabili e non sembra perciò in grado di produrre alcun effetto, meno che mai vincolante, sul futuro assetto del progetto di risoluzione che prende forma nel relativo provvedimento,
tanto più considerando che questo non esclude che tra le attività e passività
trasferite all'ente-ponte transitino anche le liti attive e passive in essere alla data di avvio della procedura>>; - riguardo al secondo argomento relativo all'attualità dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che sin dal momento della consumazione e a prescindere dal suo accertamento è imputabile al cessionario, ha ritenuto l'argomento non persuasivo in quanto <
nell'economia complessiva del procedimento, della locuzione "in essere"
figurante nel provvedimento di risoluzione>>;
- riguardo al terzo argomento che richiama l'art. 58 TUB per sostenere che,
esso derogando all'art. 2560, comma 2, cod. civ. e prevedendo il trasferimento delle passività per effetto della sola cessione, determina per ciò
stesso la legittimazione passiva del cessionario, la Corte ha ritenuto, in adesione ad un orientamento dottrinario, che <<"la cessione dell'ente ponte è
diversa sia da quella di azienda ex art. 2556 ss. sia dalla cessione di rapporti giuridici prevista dall'art. 58… perché il trasferimento patrimoniale dovrà
avere un contenuto minimo tale da garantire il mantenimento delle "funzioni essenziali precedentemente svolte dall'istituto sottoposto a risoluzione" (art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 180/2015)", il che si risolve nel dare risposta al problema che ne occupa coerentemente con le finalità e gli obiettivi a cui la cessione delle attività e delle passività dell'azienda risolta obbligatoriamente tende nell'ambito del procedimento di risoluzione>>.
Nella sentenza del 22115/2024 si è evidenziata <
dell'impianto di fondo>> del precedente difforme costituita da <
ricognizione in ordine agli obiettivi e alle finalità cui tende il procedimento di risoluzione degli enti e delle istituzioni creditizie in dissesto o a rischio di dissesto. Già, come si è visto, la costituzione dell'ente-ponte, cui non possono essere trasferite passività superiori alle attività già detenute dall'ente risolto,
e l'indirizzamento della gestione dell'ente-ponte in direzione della conservazione delle funzioni essenziali dell'azienda bancaria ceduta danno la misura del fatto che si intende restituire la banca al mercato in condizioni tali da stimolare l'interesse degli investitori. E questo vale, già in principio, ad iscrivere sul tema che ne occupa una chiara opzione di massima, perché,
come è facile intuire, meno sono le passività o i rischi di passività che transitano nel nuovo ente, maggiori saranno ovviamente le chanche di questo di affermarsi convenientemente sul mercato>>.
1.7. Le considerazioni su cui si fonda la riportata pronuncia della Suprema
Corte, cui il Collegio ritiene di prestare integrale adesione per l'articolata motivazione e la precisa presa di posizione (pur in seno alla medesima sezione) rispetto al precedente difforme, portano alla conferma della decisione di primo grado che ha correttamente ritenuto il difetto di legittimazione passiva in capo all'ente ponte e dunque anche ad
[...]
(già incorporante dell'ente ponte). Controparte_9 CP_7
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto in primo grado solo nell'anno
2018, con la conseguenza che, alla data dell'istituzione dell'ente ponte
Nuova Cassa di Risparmio di Chieti (23 novembre 2015), non risultava essere sub iudice alcuna pretesa risarcitoria dell'odierna società appellante in relazione alla vicenda in questione. La pretesa è stata azionata, quindi,
successivamente alla risoluzione della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. e alla creazione del nuovo ente ponte e, pertanto, in quel momento era solamente <>>, alla stregua dei principi sopra riportati.
1.8. Va, peraltro, precisato che i principi affermati nella sentenza della
Suprema Corte si attagliano al caso di specie, nonostante ad agire non sia stato un soggetto già azionista dell'istituto di credito risolto e la pretesa risarcitoria si riferisca allo svolgimento dell'attività ordinaria svolta dalla banca risolta. Tali circostanze non spostano i termini della questione, non essendovi dubbio che si tratti, anche in tal caso, non già di <
debito certo, liquido ed esigibile>>, ma, appunto, di una <
potenziale>> che, per essere trasferita all'ente ponte, avrebbe dovuto già
essere esistente.
Non potendo configurarsi alcuna legittimazione passiva dell'ente
[...]
neppure può configurarsi alcuna Controparte_12
legittimazione passiva dell'odierna appellata in ragione della natura derivativa della sua posizione giuridica.
1.9. Infine, il Collegio, in merito alle doglianze sollevate dall'appellante circa la mancata produzione in atti del provvedimento di Banca d'AL, osserva che dal momento che il relativo contenuto, nei passi salienti, è stato ed è
riportato da entrambe le parti, nei rispettivi scritti difensivi anche in primo grado, oltre che nei precedenti giurisprudenziali da esse richiamati, non può
ritenersi che il Giudicante ne abbia acquisito la conoscenza “aliunde”; le parti, avendone piena contezza, tanto da dedurre in merito, hanno così consentito la diamina della vicenda alla luce di tale incontestato provvedimento.
2. A fronte delle argomentazioni precedentemente esposte, il secondo motivo, in cui vengono riproposte le questioni attinente al merito del giudizio non esaminate dal Tribunale, rimane assorbito.
3. Pertanto, l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
4. Con riferimento alle spese, si osserva quanto segue:
-l'art. 92 c.p.c. statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare
le spese tra le parti, parzialmente o per intero”;
-secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “La compensazione
delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza
reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché -
per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale -
nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in
quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità
ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92
c.p.c., comma 2” (Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, n.7782);
In considerazione di quanto sopra, a fronte del contrasto giurisprudenziale formatosi in seno alla Corte di legittimità, nelle more del giudizio d'appello,
relativamente al tema trattato nel primo motivo di gravame, va disposta l'integrale compensazione delle spese del grado.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Bergamo n. 1829/2021 emessa in data 20 ottobre 2021;
2) dichiara integralmente compensante tra le parti le spese del grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Consigliere Est. Il Presidente dott. Vittoria Gabriele dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 470/2022
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 470/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 20 aprile 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 26
febbraio 2025
OGGETTO: d a
Altri contratti bancari e con il patrocinio dell'avv. Sergio Parte_1 controversie tra banche,
CP_1 ect.
APPELLANTE CODICE:
c o n t r o
P.IVA_1 con. il patrocínio dell' avv. Flavio Garrone Controparte_2
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 20 ottobre
2021, n. 1829/2021.
CONCLUSIONI Dell'appellante
“…respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, in
accoglimento del gravame sopra steso:
- in riforma della sentenza n. 1829/2021 del Tribunale di Bergamo, 3° sez.,
pubblicata in data 20.10.2021, non notificata, accertata la responsabilità
della banca negoziatrice Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a.
ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 21.12.1933, n. 1736 nella negoziazione
degli assegni bancari non trasferibili n. 8201693464 di € 16.666,67 intestato
a ; n. 8201693518 di € 6.405,53 intestato a Parte_2 [...]
; n. 8201225728 di € 948,00 intestato a;
Persona_1 Persona_2
n. 8201219602 di € 500,00 intestato a n. 8201219817 di Controparte_3
€ 594,00 intestato a n. 8201219337 di € 500,00 intestato Controparte_4
a n. 8201225333 di € 500,00 intestato a Controparte_5 Persona_3
e n. 8201225652 di € 750,00 intestato a condannare
[...] CP_6
oggi al risarcimento del danno di Controparte_7 Controparte_2
€ 26.864,20 a favore di oltre rivalutazione Parte_1
monetaria e interessi dalla negoziazione al saldo, o la diversa somma di
giustizia;
- con spese dei due gradi di giudizio rifuse” (conclusioni contenute nell'atto di citazione in appello).
Dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare.
Nel merito: rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in
diritto, per quanto dedotto nel presente atto, con conferma della sentenza Tribunale di Bergamo n. 1829/2021 e della declaratoria di carenza di
legittimazione passiva di ore incorporata Controparte_8
in Controparte_9
In via subordinata: nel denegato caso di riforma della sentenza di prime cure
e di accertamento della legittimazione passiva di Controparte_9
respingere ogni domanda risarcitoria proposta da Parte_1
nei confronti dell'appellata, in quanto infondata in fatto e in diritto
[...]
per quanto in atti;
In ulteriore via subordinata: nel denegato caso di riforma della sentenza di
prime cure e di accertamento della legittimazione passiva di Controparte_9
dichiarare responsabile in via esclusiva
[...] Parte_1
o quantomeno in concorso con l'odierna deducente ai sensi degli artt. 1227
e 2056 cod. civ. degli asseriti e contestati danni e conseguentemente,
respingere le domande dalla stessa promosse nei confronti di
[...]
incorporante ovvero Controparte_9 Controparte_8
graduare il risarcimento in proporzione al grado di responsabilità appurato.
In ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15%
ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege per
entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. aveva convenuto in giudizio Parte_1 CP_7
esponendo: di aver fatto emettere, nel corso del biennio 2013-2014,
[...]
diversi assegni di traenza, non trasferibili, a titolo di indennizzo o altre prestazioni assicurative, i quali erano stati inviati a mezzo posta, ma mai pervenuti ai beneficiari, essendo stati incassati da soggetti non legittimati presso gli sportelli dell'allora Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti,
poi confluita in che, di conseguenza, era stata costretta ad Controparte_7
eseguire un secondo pagamento a favore dei legittimi beneficiari.
Chiedeva, pertanto, il rimborso degli importi mal pagati ed il risarcimento del danno patito.
1.1. Costituendosi, eccepiva in via preliminare la propria Controparte_7
carenza di legittimazione passiva alla luce del D.lgs. n. 180/2015, dal momento che la negoziazione degli assegni era avvenuta “oltre un anno
prima” della cessione dell'azienda da parte della Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti S.p.A in risoluzione al cosiddetto ente ponte “Nuova
Cassa di Risparmio Chieti S.p.A.”; nel merito, deduceva l'infondatezza degli addebiti ed eccepiva il concorso colposo a carico dell'attrice.
2. Con sentenza n. 1829/2021 pubblicata in data 20 ottobre 2021, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato le pretese attoree.
2.1. Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione della convenuta di carenza di legittimazione passiva, in particolare osservando che <
n. 180/2015 prevede che la cessione ad un ente ponte ha ad oggetto, tra l'altro, tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi, e che l'ente ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti… Ebbene, se ex art. 42 del d. lgs n. 180/2015 l'obiettivo della costituzione dell'ente-ponte è quello di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione, appare allora incongruente ipotizzare che il soggetto cessionario possa essere chiamato a rispondere di passività occulte e non contabilizzate, quali sono certamente quelle correlate a pretese risarcitorie, emerse come nel caso de quo soltanto successivamente alla data di efficacia della risoluzione>>.
Inoltre, ha evidenziato come <
riversare sulla nuova banca una serie indeterminabile (a priori) di pretese risarcitorie in grado potenzialmente di incrementare le passività sino al superamento rispetto alle attività trasferite… con conseguente pregiudizio per la prosecuzione delle sue attività>>.
Per tali ragioni, il Tribunale, ritenuto che all'ente incorporante si trasmettono le sole esposizioni certe nell'ammontare e non anche quelle di dubbia conoscenza, perché future ed incerte, ha ritenuto la banca priva di legittimazione passiva.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla scorta di due motivi.
4. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_9
gravame.
5. All'udienza del 26 febbraio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata ritenuta priva di legittimazione passiva sulla CP_7
scorta del disposto degli artt. 42 e 43 co. 2 d.lgs. n. 180/2015 e dell'argomentazione per cui, se lo scopo della costituzione del cd. “ente-
ponte” è mantenere la continuità delle funzioni essenziali già svolte dall'ente sottoposto a risoluzione, allora il cessionario non è tenuto a rispondere di passività occulte e non contabilizzate, come quella di specie, ossia correlate a pretese risarcitorie emerse dopo la data di efficacia della risoluzione,
ponendosi altrimenti a carico del nuovo ente una serie non individuabile a priori di pretese risarcitorie suscettibile di incrementare notevolmente le passività con potenziale pregiudizio per la prosecuzione delle attività, oltre che dell'intera procedura.
L'appellante deduce che Banca d'AL ha stabilito “la cessione di tutti i
diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della Cassa di
Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a., in amministrazione straordinaria,
con sede in Chieti, posta in risoluzione con provvedimento della Banca
d'AL del 21 novembre 2015 - approvato dal Ministro dell'Economia e
delle Finanze con Decreto del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a
favore della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a., con sede in Roma
(l'ente ponte). Restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le
passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera
ppp), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia
della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del
capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti
i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione. L'ente ponte succede,
senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività
e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180. La cessione ha efficacia dalle ore 00.01 del giorno
di costituzione dell'ente ponte”.
Censura, pertanto, la statuizione con cui è stata negata la legittimazione passiva dell'ente ponte relativamente ai contenziosi non precedentemente sorti o non iscritti a bilancio in base all'art. 43 predetto.
Evidenzia l'assenza in atti della documentazione su cui la controparte fonda alcuni passaggi argomentativi della controparte, e in particolare l'“art. 1.1
del provvedimento di Banca d'AL” (pag. 7 comparsa conclusionale UBI di primo grado) secondo cui: “…tutti i diritti, le attività e le passività costituenti
l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi […] i giudizi
attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso,
in essere alla data di efficacia della cessione sono ceduti all'ente ponte”.
Deduce che tale documento non è presente in atti e, avendo natura amministrativa, spetta alla parte che intende avvalersene produrlo in giudizio,
non potendo il Giudice conoscerlo aliunde.
Inoltre, essendo tutti i giudizi attivi e passivi, comprese le azioni risarcitorie,
in essere alla data di efficacia della cessione stati ceduti alla Nuova Cassa di
Risparmio di Chieti s.p.a., non potrebbero dirsi, a contrario, escluse le liti non ancora introdotte, che vanno considerate quali passività, “ancorché
potenziali”, in relazione alle quali i provvedimenti di Banca d'AL
prevedono chiare ipotesi di esclusione, volte, nel bail in debole di Cassa di
Risparmio di Chieti, a responsabilizzare i detentori del capitale di CP_10
e non tutti i terzi che avevano rapporti con la banca. Inoltre, evidenzia che l'articolo 3 del provvedimento di Banca d'AL,
anch'esso non prodotto, prevede che “…gli azionisti, i titolari di altre
partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui
diritti, attività e passività non sono oggetto di cessione, non possono
esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della
cessione e nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e
controllo o dell'alta dirigenza dell'ente ponte”. Tale disposizione costituirebbe “il corollario processuale” dei rapporti esclusi dalla cessione ed in relazione ad essa appare coerente che all'azionista penalizzato dalla riduzione integrale del capitale della banca risolta sia impedito di agire nei confronti dell'ente ponte.
Invece, a suo dire, il caso di specie riguarderebbe la negoziazione di assegni,
quindi ipotesi di tipico esercizio dell'attività bancaria, che non dovrebbe subire esclusioni, anche a fronte dell'affermazione della banca per cui “tutti
gli assegni sono stati pagati agli apparenti legittimi intestatari che avevano
provveduto a depositare la propria firma presso le filiali della convenuta”; i titoli sarebbero stati negoziati su conti correnti accesi presso Cassa di
Risparmio di Chieti e gli eventuali saldi attivi dei c/c della banca risolta
Contr sarebbero stati trasferiti in capo all'ente ponte e poi ad sicché anche in ordine a tale profilo sarebbe possibile escludere la titolarità passiva della controparte.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2. La questione è quella della legittimazione passiva dell'ente-ponte (Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a. poi fusa per incorporazione nella nel 2018) per passività di natura risarcitoria aventi titolo in atti CP_7
o in fatti (nel caso in esame viene prospettata la mancata corretta negoziazione di assegni emessi a vario titolo da nei confronti degli Parte_1
asseriti legittimi beneficiari, avendo la banca versato le somme portate dai titoli in favore di soggetti non legittimati) posti in essere da Cassa di
Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. sottoposta a risoluzione secondo la normativa, più volte citata negli atti difensivi delle parti ed in sentenza, del d.lgs. n. 180/2015.
1.3. Va premesso che con il d.lgs. 180/2015 il legislatore ha dato attuazione ai principi espressi nella Direttiva 2014/59/ UE c.d. BRRD, Bank Recovery
and Resolution Directive, e in particolar modo agli obiettivi della risoluzione in essa indicati: a) garante la continuità delle funzioni essenziali;
b) evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della disciplina di mercato;
c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;
d) tutelare i depositanti contemplati dalla direttiva 24/49/UE e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE; e) tutelare i fondi e le attività dei clienti.
1.4. Nel caso della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, e di altri tre istituti bancari, Banca d'AL, riscontrato un interesse pubblico a preservare la continuità aziendale, ha adottato tali misure con il provvedimento che in data 21 novembre 2015 ha avviato la procedura di risoluzione;
è stato costituito l'ente-ponte con la denominazione di Nuova Cassa di risparmio di
Chieti S.p.A. a cui la Banca d'AL ha trasferito l'azienda della banca destinataria del provvedimento di risoluzione con la cessione al medesimo di
<
banca in risoluzione>>, mentre <
soltanto le passività diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lett. ppp), del D.Lgs. 180/2015 in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione>>.
1.5. Il quadro di riferimento in questione (ancorché con riferimento ad un'altra delle quattro banche coinvolte nel provvedimento della Banca
d'AL) è stato sottoposto ad indagine sistematica ed esegetica nel contesto di una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 22115/2024) che, in sintesi, ha svolto le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'insieme delle disposizioni riveli <
e, più marcatamente, da quello nazionale, poi, in direzione della creazione di un ente-ponte che appaia agli occhi del mercato per quanto più possibile sostanzialmente sano. Nella delicata ricerca di un punto di equilibrio tra preservazione delle funzioni essenziali dell'ente risolto e tutela delle aspettative degli investitori rimasti lesi nel loro affidamento la linea operativa che emerge dalla legislazione in commento punta a dar vita ad un modello procedurale che, sullo sfondo dell'opzione più generale secondo cui i costi della crisi debbano gravare sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati e non debbano tendenzialmente far carico all'erario, persegue consapevolmente l'idea che solo un'azienda bancaria risanata e non gravata da un carico debitorio eccedente le proprie attività possa rendersi appetibile sul mercato e possa perciò più facilmente prestarsi ad essere oggetto dell'interesse di potenziali investitori>>.
Ha poi richiamato la Corte di Giustizia (Corte Giust. UE, 5/05/20220, in causa C-410/20) che ha rinvenuto tale ratio e <
procedura di risoluzione, come enunciato al considerando 45 della direttiva suddetta, mira a ridurre l'azzardo morale nel settore finanziario facendo sopportare le perdite subite a causa della liquidazione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento in via prioritaria agli azionisti, in modo da evitare che tale liquidazione pregiudichi le risorse dello Stato e nuoccia alla tutela dei depositanti", in relazione ad una vicenda in cui, come qui, si dibatteva della responsabilità da prospetto di un emittente caduto in dissesto,
si spinge ad affermare che le norme scrutinate "ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio o di un'impresa di investimento sottoposti a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato delle azioni, nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione emessa da tale ente o da tale impresa, prima dell'avvio di detta procedura di risoluzione, propongano, nei confronti dell'ente creditizio o dell'impresa in parola, ovvero contro l'entità succeduta a tali soggetti,
un'azione di responsabilità a causa delle informazioni fornite nel prospetto">>.
E' in tale prospettiva che, secondo la Corte, trova giustificazione il meccanismo prefigurato dal legislatore unionale ed attuato dal legislatore nazionale <
nell'ente-ponte di nuova costituzione, a cui vengono trasferiti con il provvedimento di risoluzione, nei limiti fissati da questo, e "con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti le attività o le passività acquistate" (art. 42), le attività e le passività dell'ente risolto, dalle
"attività cattive", di cui è, invece, destinataria la società veicolo, alla quale vengono trasferiti i beni ed i rapporti giuridici non trasferiti all'ente-ponte,
"con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche attraverso una successiva cessione degli stessi o delle partecipazioni nella società stessa ovvero la sua liquidazione" (art. 45)>>.
La configurazione dell'ente-ponte quale successore di tutte le passività della banca oggetto del provvedimento di risoluzione è stata esclusa sulla base del disposto dell'art. 43, comma 4 che dispone che <
all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività
ceduti salvo che la Banca d'AL disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione>>, disposizione che, letta nella sua interezza, secondo la Corte smentisce <
parola possa legittimare sul piano della perimetrazione delle attività e delle passività trasferite all'ente-ponte>> individuando, piuttosto <
della questione proprio nel provvedimento con cui Banca d'AL ha avviato nel nostro caso la risoluzione>>.
<> e <> ha, secondo la Corte, anche il disposto dell'art. 47, comma 7 per cui <
VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario>>,
richiamando testualmente e facendo proprio quanto ritenuto dal Pubblico
Ministero e cioè che << “appare evidente la volontà del legislatore di creare uno iato tra il soggetto creditizio liquidato ed i cessionari alla luce dei principi espressi dalla direttiva 59/2014/UE, di cui il testo costituisce recepimento, la quale, fatte dovute premesse relativamente alla necessità di garantire liquidità
agli enti esposti al sovraindebitamento e per evitare che eventuali insolvenze creditizie sul territorio dell'UE possono determinare un effetto-domino sui soggetti finanziari e quindi lo squilibrio del mercato interno tutelato dalle norme del Trattato, indica il rimedio della "risoluzione dell'ente" (vedi considerando nn. 8, 9) quale strumento interruttivo del potenziale effetto a catena, proponendo, anzi, un regime di risoluzione efficace in tutti i paesi
UE, con criteri minimi di armonizzazione"; per quindi concludere che
"appare principio funzionale a rispondere a tale finalità quanto rappresentato nel considerando n. 40 della Direttiva (richiamato dal 43 della norma di riferimento) che recita che "l'ente ponte è costituito con l'obiettivo di gestire rapporti giuridici al fine di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione", sicché non appaiono esservi dubbi sul fatto che non possano in tale prospettiva essere attribuite all'ente ponte delle passività superiori ai diritti e alle attività
originariamente facenti capo a soggetto in via di risoluzione, giacché solo in tal guisa si può dar luogo a quell'effetto interruttivo previsto dalla normativa superiore;
si deve quindi concludere che la banca ponte non possa essere chiamata a dover sopportare le azioni risarcitorie derivanti da quei comportamenti illegittimi del soggetto risolto che hanno inevitabilmente contribuito alla sua crisi">>.
La Suprema Corte ha, poi, ritenuto che la <> trovi conforto nella <>: sottolineata la <> del provvedimento in data 22.11.2015 con cui la Banca d'AL ha disposto la risoluzione, ha ritenuto pregnante il <
che "fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività
e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 23 e 47 del D.Lgs. 180/2015, all'ente ponte">>; <
considerando il dettato di questa norma, che va chiesto se nel perimetro delle attività e passività costituenti l'azienda bancaria in risoluzione oggetto di trasferimento all'ente ponte ricadano anche le pretese risarcitorie di cui si discute nell'odierno giudizio ovvero, se trattandosi di pretese aventi una genesi contenziosa, esse debbano ritenersi escluse dal passaggio all'ente-
ponte, tanto più tenendo conto in questa valutazione della già ricordata previsione presente nell'art. 47, comma 7, riprodotta anche al punto 3 del provvedimento, che esclude espressamente che gli azionisti, i titolari di altre partecipazione, i creditori e gli altri terzi i cui diritti non sono oggetto di cessione "non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione">>; << … la riportata disposizione dell'art. 47, comma 7 e la riproduzione di essa a cui ha proceduto il punto 3 del provvedimento costituiscono più di un serio indizio del fatto che l'intenzione perseguita del legislatore con il procedimento di risoluzione, spogliando l'ente-ponte di ogni responsabilità non riconducibile ad attività o passività
oggetto di cessione, fosse volta a promuovere la realizzazione di quelli che più sopra si sono indicati come gli obiettivi del progetto di risoluzione,
rendere l'ente-ponte destinatario di attività e passività in misura tale da poter consentire di restituire al mercato, a chiusura del procedimento, un'azienda bancaria sostanzialmente sana>>.
Riguardo alle “passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione” la Suprema Corte ha ritenuto che la pretesa risarcitoria fatta valere dall'azionista evochi <
liquido ed esigibile … più esattamente di una "passività potenziale": le passività in questione corrispondono, infatti, … a richieste risarcitorie sub iudice, sicché si è ben lungi dal mettere esse capo ad una conclamata declaratoria di debito. È vero che, secondo quanto sostengono i ricorrenti, è
opinione di questa Corte che il credito che nasce da un fatto illecito sia un credito attuale e non una mera aspettativa di credito, ma qui va considerato…
che la passività per poter essere trasferita all'ente ponte occorre,
provvedimento alla mano, che sia pure "in essere" alla data di efficacia della cessione, il che, se si guarda alla filosofia complessiva dell'intervento di risoluzione, autorizza a credere che, in quell'ottica, la locuzione voglia prefigurare un'attualizzazione della posta più marcata di quanto non avvenga ordinariamente>>; inoltre se <
essere" alla data di efficacia della cessione, è di tutta evidenza - lo si nota solo per completezza di ragionamento - che questa evenienza, come già
affermato in sentenza, non ricorre nel nostro caso, avendo i ricorrenti convenuto in giudizio l'ente-ponte ben dopo l'avvio del procedimento di risoluzione>>.
In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto che <
domanda risarcitoria dispiegata dai ricorrenti, a fronte della pretesa violazione da parte della banca risolta delle norme in materia di servizi di investimento finanziari, non sussista la legittimazione passiva dell'ente-ponte da essi citato in giudizio>>.
1.6. Infine, la citata pronuncia ha anche preso specifica posizione sull'unico precedente di legittimità da cui si è discostata <re melius perpensa…>>
(Cass. 33416/23): <
d'AL, deve ritenersi che tra le passività cedute dalla Controparte_11 ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, in favore dell'ente "ponte"
[...]
- e da questo trasferite ulteriormente alla banca incorporante -, rientrino anche quelle derivanti da condotte poste in essere prima della data di efficacia della cessione, anche se non accertate giudizialmente, poiché, essendo il debito già
sorto per effetto dell'illecito compiuto, rimane irrilevante il momento della proposizione della relativa domanda giudiziaria>>). In particolare, la Corte
ha preso posizione sui tre argomenti posti a fondamento del precedente difforme:
- riguardo al primo argomento, e cioè alla valutazione preventiva che prima di promuovere il procedimento di risoluzione l'Autorità preposta è tenuta ad effettuare riguardo alle attività e passività dell'ente in dissesto o che minaccia di esserlo, e al fatto che sarebbe riduttivo, rispetto all'obbligo in questione,
stabilire se le pretese risarcitorie di che trattasi ricadono o meno nel perimetro della cessione a seconda o meno che siano state azionate in giudizio, ha ritenuto che si tratta di previsione eccessivamente generica e che, comunque,
la valutazione a cui procede l'Autorità <
massima le dimensioni e la gravità dello stato di dissesto, sicché essa opera su un terreno di grandezze esclusivamente contabili e non sembra perciò in grado di produrre alcun effetto, meno che mai vincolante, sul futuro assetto del progetto di risoluzione che prende forma nel relativo provvedimento,
tanto più considerando che questo non esclude che tra le attività e passività
trasferite all'ente-ponte transitino anche le liti attive e passive in essere alla data di avvio della procedura>>; - riguardo al secondo argomento relativo all'attualità dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che sin dal momento della consumazione e a prescindere dal suo accertamento è imputabile al cessionario, ha ritenuto l'argomento non persuasivo in quanto <
nell'economia complessiva del procedimento, della locuzione "in essere"
figurante nel provvedimento di risoluzione>>;
- riguardo al terzo argomento che richiama l'art. 58 TUB per sostenere che,
esso derogando all'art. 2560, comma 2, cod. civ. e prevedendo il trasferimento delle passività per effetto della sola cessione, determina per ciò
stesso la legittimazione passiva del cessionario, la Corte ha ritenuto, in adesione ad un orientamento dottrinario, che <<"la cessione dell'ente ponte è
diversa sia da quella di azienda ex art. 2556 ss. sia dalla cessione di rapporti giuridici prevista dall'art. 58… perché il trasferimento patrimoniale dovrà
avere un contenuto minimo tale da garantire il mantenimento delle "funzioni essenziali precedentemente svolte dall'istituto sottoposto a risoluzione" (art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 180/2015)", il che si risolve nel dare risposta al problema che ne occupa coerentemente con le finalità e gli obiettivi a cui la cessione delle attività e delle passività dell'azienda risolta obbligatoriamente tende nell'ambito del procedimento di risoluzione>>.
Nella sentenza del 22115/2024 si è evidenziata <
dell'impianto di fondo>> del precedente difforme costituita da <
ricognizione in ordine agli obiettivi e alle finalità cui tende il procedimento di risoluzione degli enti e delle istituzioni creditizie in dissesto o a rischio di dissesto. Già, come si è visto, la costituzione dell'ente-ponte, cui non possono essere trasferite passività superiori alle attività già detenute dall'ente risolto,
e l'indirizzamento della gestione dell'ente-ponte in direzione della conservazione delle funzioni essenziali dell'azienda bancaria ceduta danno la misura del fatto che si intende restituire la banca al mercato in condizioni tali da stimolare l'interesse degli investitori. E questo vale, già in principio, ad iscrivere sul tema che ne occupa una chiara opzione di massima, perché,
come è facile intuire, meno sono le passività o i rischi di passività che transitano nel nuovo ente, maggiori saranno ovviamente le chanche di questo di affermarsi convenientemente sul mercato>>.
1.7. Le considerazioni su cui si fonda la riportata pronuncia della Suprema
Corte, cui il Collegio ritiene di prestare integrale adesione per l'articolata motivazione e la precisa presa di posizione (pur in seno alla medesima sezione) rispetto al precedente difforme, portano alla conferma della decisione di primo grado che ha correttamente ritenuto il difetto di legittimazione passiva in capo all'ente ponte e dunque anche ad
[...]
(già incorporante dell'ente ponte). Controparte_9 CP_7
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto in primo grado solo nell'anno
2018, con la conseguenza che, alla data dell'istituzione dell'ente ponte
Nuova Cassa di Risparmio di Chieti (23 novembre 2015), non risultava essere sub iudice alcuna pretesa risarcitoria dell'odierna società appellante in relazione alla vicenda in questione. La pretesa è stata azionata, quindi,
successivamente alla risoluzione della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. e alla creazione del nuovo ente ponte e, pertanto, in quel momento era solamente <>>, alla stregua dei principi sopra riportati.
1.8. Va, peraltro, precisato che i principi affermati nella sentenza della
Suprema Corte si attagliano al caso di specie, nonostante ad agire non sia stato un soggetto già azionista dell'istituto di credito risolto e la pretesa risarcitoria si riferisca allo svolgimento dell'attività ordinaria svolta dalla banca risolta. Tali circostanze non spostano i termini della questione, non essendovi dubbio che si tratti, anche in tal caso, non già di <
debito certo, liquido ed esigibile>>, ma, appunto, di una <
potenziale>> che, per essere trasferita all'ente ponte, avrebbe dovuto già
essere esistente.
Non potendo configurarsi alcuna legittimazione passiva dell'ente
[...]
neppure può configurarsi alcuna Controparte_12
legittimazione passiva dell'odierna appellata in ragione della natura derivativa della sua posizione giuridica.
1.9. Infine, il Collegio, in merito alle doglianze sollevate dall'appellante circa la mancata produzione in atti del provvedimento di Banca d'AL, osserva che dal momento che il relativo contenuto, nei passi salienti, è stato ed è
riportato da entrambe le parti, nei rispettivi scritti difensivi anche in primo grado, oltre che nei precedenti giurisprudenziali da esse richiamati, non può
ritenersi che il Giudicante ne abbia acquisito la conoscenza “aliunde”; le parti, avendone piena contezza, tanto da dedurre in merito, hanno così consentito la diamina della vicenda alla luce di tale incontestato provvedimento.
2. A fronte delle argomentazioni precedentemente esposte, il secondo motivo, in cui vengono riproposte le questioni attinente al merito del giudizio non esaminate dal Tribunale, rimane assorbito.
3. Pertanto, l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
4. Con riferimento alle spese, si osserva quanto segue:
-l'art. 92 c.p.c. statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare
le spese tra le parti, parzialmente o per intero”;
-secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “La compensazione
delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza
reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché -
per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale -
nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in
quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità
ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92
c.p.c., comma 2” (Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, n.7782);
In considerazione di quanto sopra, a fronte del contrasto giurisprudenziale formatosi in seno alla Corte di legittimità, nelle more del giudizio d'appello,
relativamente al tema trattato nel primo motivo di gravame, va disposta l'integrale compensazione delle spese del grado.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Bergamo n. 1829/2021 emessa in data 20 ottobre 2021;
2) dichiara integralmente compensante tra le parti le spese del grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Consigliere Est. Il Presidente dott. Vittoria Gabriele dott. Cesare Massetti