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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1706/24
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Riccardo Coscetta e dall'avv.to stabilito Donato Montone
Ricorrente in opposizione
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Nicola Fumo,
Itala de Benedictis, Davide Catalano e Luca Cuzzupoli
Resistente in opposizione
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Varì
Resistente in opposizione
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
FATTO E DIRITTO Con atto di ricorso depositato in data 8.02.2024 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820229006052430000 relativa all'avviso di addebito n. 32820120004282171000, avente ad oggetto il mancato versamento di contributi IVS relativi agli anni 2011-2012 e ne ha chiesto l'annullamento per insussistenza della pretesa contributiva e prescrizione del credito azionato, con la vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio rilevando che gli importi CP_1 impugnati sono stati oggetto di stralcio ex DL 197/2022 ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.
L' si è costituita in giudizio resistendo Controparte_2 alla domanda.
All'esito della trattazione scritta disposta in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e lette le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito, dall'esame della documentazione esibita (estratto di ruolo e dettaglio partite stralciate) risulta l'avvenuto sgravio delle somme pretese.
Sebbene lo stralcio degli importi riportati nell'avviso di addebito n. 32820120004282171000 sia ricollegabile al D.L. n.
197/22, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente, essendo stata in questa sede impugnata l'intimazione di pagamento n. 02820229006052430000 a lui notificata in data
8.02.2024.
Deve essere pertanto, come richiesto dalle parti, dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, considerato che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata al ricorrente in data 8.02.2024, quindi successivamente all'introduzione della normativa citata, devono porsi a carico degli enti convenuti.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.305,50, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione.
Aversa 9.05.2025
IL GIUDICE