CGARS, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 65
CGARS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Irrealizzabilità dell'offerta di IN per carenza di personale addetto alla conduzione di mezzi

    Il TAR ha ritenuto che la censura riguardasse principalmente la mancata previsione di una seconda figura per la conduzione di un mezzo specifico, mentre l'appellante sostiene che il problema riguardava l'insufficienza complessiva del personale per la conduzione di più mezzi. La Corte ha escluso il travisamento da parte del TAR, ritenendo che il primo giudice avesse valutato le parti qualificanti del motivo, in particolare la mancata previsione di un operatore per la conduzione del mezzo 'vasca 2/3 mc'.

  • Rigettato
    Domanda riproposta in appello

    Le domande sono state rigettate in quanto l'appello nel suo complesso è stato respinto.

  • Rigettato
    Sottostima del costo del lavoro per mancato impiego di autisti e mancata adibizione del personale mono operatore

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse affetta da illegittimità derivata. Inoltre, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica di anomalia deve essere globale e sintetica, non potendo il giudice amministrativo svolgere un'autonoma verifica tecnica. Non sono state ravvisate macroscopiche illegittimità nella valutazione della stazione appaltante, considerato che il disciplinare prevedeva la verifica solo per offerte con costi della manodopera significativamente discostanti da quelli stimati e che l'offerta della controinteressata aveva calcolato un costo della manodopera superiore a quello stimato.

  • Rigettato
    Mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le emissioni dei mezzi

    Il TAR ha ritenuto che i CAM richiamati dal d.m. 23 giugno 2022 per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti e pulizia fossero criteri premianti e non specifiche tecniche da inserire necessariamente. Il punto 7.1.1 del d.m. 23 giugno 2022, invocato dall'appellante, non era applicabile alla gara in quanto afferente a una diversa tipologia di appalto. L'appellante sostiene che la stazione appaltante avrebbe comunque dovuto applicare i CAM 2022. La Corte ha respinto tale argomentazione, ritenendo che il disciplinare di gara prevedesse esclusivamente il rispetto delle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4.3 del D.M. 23 giugno 2022. Inoltre, la previsione del subparagrafo 4.2.13 del d.m. 23 giugno 2022, che rimanda alla disciplina dei CAM 2021 per le emissioni, è correlata specificamente all'ipotesi di 'nuova acquisizione' di veicoli, non applicabile al caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 65
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 65
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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