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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sezione Civile, G o t avv.
Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 7754/2021 ed avente ad oggetto: Occupazione senza titolo.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'avv. Andrea Mario Martucci, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Caduti di Nassiriya Victoria Park, PEC: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù del mandato CP_1 C.F._2
a tergo dell'atto di comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Colandrea Massimiliano e
Ida Colandrea, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Santa Maria
Capua Vetere (CE) alla via Pierantoni n° 24, PEC: Email_2
RESISTENTE
C O N C L U S I O N I
Le parti, con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, , premesso Parte_1
di essere esclusiva proprietaria – in forza dell'atto di donazione del padre, , CP_2
registrato dinanzi al Notaio, , in Santa Maria Capua Vetere, in data Persona_1
29.04.2009, rep. n. 232632, racc. n. 27208 – della porzione immobiliare, ubicata al primo piano del corpo di fabbrica “B”, del complesso edilizio sito nel Comune di Casapulla
(CE), alla via Nazionale Appia, n. 156, di essere il suddetto immobile occupato senza alcun valido titolo giuridico da nonostante, con lettera di costituzione in CP_1
mora del 30.04.2021, gli veniva intimata l'immediata liberazione dello stesso, citava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “Accertare e dichiarare la detenzione sine titulo, posta in essere dal sig. CP_1
, dell'immobile sito in Comune di Casapulla (CE) alla via Nazionale Appia n. 156, e
[...]
precisamente: appartamento ubicato al primo piano del corpo di fabbrica "B" (il secondo procedendo da nord verso sud, nel lato est), avente ingresso dalla porta di fronte salendo le scale, distinto con il numero "interno 1 (uno)", composto di quattro vani ed accessori;
confinante con cassa e ripiano scala, appartamento stesso piano int. 2, aree scoperte per gli altri due lati, riportato nel catasto fabbricati di detto Comune al foglio 4, p.lla 29 sub. 10, via
Appia n. 122, p.1, interno 1, scala B, Cat. A/2, cl. 3^, vani 6, RC. Euro 557,77 e, per l'effetto, condannare il sig. , al rilascio, in favore della ricorrente, dell'immobile CP_1
innanzi descritto, con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva, a mezzo degli avvocati Massimiliano Colandrea e Ida Colandrea, , instando, nel merito, CP_1
per il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, in quanto, inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto, poiché occupava l'immobile oggetto di controversia in forza di un contratto di comodato d'uso, stipulato verbalmente con , il quale gli concedeva di vivere CP_2
vita natural-durante nell'immobile stesso.
Con ordinanza del 13.04.2022, veniva concesso il termine per esperire la procedura di mediazione, che, tuttavia, si concludeva con esito negativo.
Con ordinanza del 31.10.2022, il Giudice, alla luce della complessità e molteplicità delle questioni sollevate, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedevano un'istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito e assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c.
Espletata, l'istruttoria la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, riteneva la causa matura per la decisione, per cui venivano rassegnate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione di merito.
2 * * *
La domanda attorea, nel merito, è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In linea di principio, l'azione proposta deve essere qualificata come un'azione di restituzione, esperibile sia in caso di inesistenza sia in caso di sopravvenuto venir meno di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne dispone, avendolo ricevuto da colui che glielo richiede (Cass. civ., 31 agosto 2015, n. 17321). In quest'ultimo caso, l'azione ha lo scopo di ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di un negozio, quale, ad esempio, la locazione o il comodato, che non presuppone necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Si tratta, pertanto, di un'azione personale diretta ad attuare il diritto alla consegna del bene e, quindi, ad ottenere il rilascio dell'immobile detenuto sine titulo, previo accertamento della mancanza del titolo stesso (Cass. Civ., Sez. Unite, 28 marzo 2014,
n. 7305).
Sul piano dell'onere probatorio, l'attore può limitarsi a dimostrare l'insussistenza o anche la sussistenza e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio e, quindi, il venir meno del titolo giuridico legittimante la detenzione da parte del convenuto (per esempio, la scadenza di un contratto di leasing o di affitto), senza anche dover provare il diritto di proprietà (Cass.
Civ., Sez. Unite, 28 marzo 2014, n. 7305).
Nel caso di specie, l'attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante, avendo dimostrato sia l'effettiva detenzione illegittima, da parte del , del bene immobile oggetto CP_1
del giudizio sia il mancato rilascio di quest'ultimo da parte del resistente.
In particolare, per quanto riguarda la prova della detenzione, il , con la sua difesa, ha CP_1
sostanzialmente confermato di essere, ancora oggi, nella disponibilità materiale dell'appartamento, riconoscendo, peraltro, il diritto di proprietà – acquistato per atto di donazione – della ricorrente.
Anche l'insussistenza di un titolo giuridico legittimante l'occupazione è stata pienamente accertata nel corso dell'istruttoria, non avendo il fornito alcuna valida ed idonea prova CP_1
circa l'esistenza del contratto di comodato d'uso gratuito, in forza del quale egli giustificava la sua detenzione.
Il resistente, infatti, non ha allegato, nel corso dell'istruttoria , alcun documento utile a confermare l'avvenuta stipulazione del contatto, nonché a provare i termini e le condizioni concordate nello stesso dalle parti.
La legittimità dell'occupazione, infine, non emerge neanche dal certificato di residenza storica, allegato in atti dal resistente, in quanto sebbene dallo stesso risulti che il , dal CP_1
3 15.04.1982 fino al 07.02.2022 (data di rilascio del certificato), ha fissato la sua residenza nel
Comune di Casapulla (CE), alla via Nazionale Appia, n. 156, esso non costituisce di per sé valido titolo di occupazione, ai sensi di legge.
Sul valore probatorio del certificato, in particolare, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le risultanze anagrafiche, con riferimento al luogo dell'effettiva abituale dimora, rivestono un valore meramente presuntivo, accertabile con ogni mezzo di prova (Cass. Civ. 21.06.2018, n. 16414).
Nel caso in esame, le informazioni contenute nel certificato di residenza storica, collocandosi all'interno di una cornice probatoria scarna, in quanto mancante di documenti necessari a provare la legittima occupazione, non acquisiscono alcun valore di prova.
La detenzione sine titulo dell'immobile da parte di si ritiene, pertanto, CP_1
pienamente accertata, stante la mancata prova dell'esistenza del contratto di comodato d'uso gratuito, nonché di ogni altro documento utile a legittimare l'occupazione da parte dello stesso.
Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− In accoglimento della domanda proposta da , dichiara l'occupazione Parte_1 sine titulo dell'immobile ubicato al primo piano del corpo di fabbrica “B”, del complesso edilizio sito nel Comune di Casapulla (CE), alla via Nazionale Appia, n.
156, da parte di;
CP_1
− Condanna conseguentemente il resistente, , al rilascio immediato CP_1 dell'immobile innanzi descritto libero e vuoto di persone e cose in favore di Parte_1
;
[...]
− Condanna sempre il resistente, , in favore della parte ricorrente, CP_1 [...]
, alla refusione delle spese processuali sostenute, che liquida in € 3.809,00 per Parte_1 compensi professionali, IVA, CPA e spese forfettarie del 15% sul compenso professionale a titolo di rimborso spese.
Così deciso in Santa Maria C.V. 11/06/2025
IL GOT
Avv. Angela Verolla
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