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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.V.G. 12179//2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.vg. 12179 /2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Mediterraneo n. 110 Parte_1 presso lo studio dell'avv. CALCEI DAVIDE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Torino, via G. Amendola n.6 presso lo studio Controparte_1 dell'avv. FAMA' ANTONIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra Persona_1 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per
[...] Controparte_1
incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 15/5/2024, e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Controparte_1
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
NULLA sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza ER
e dimora abituale presso la madre in Torino, Corso Traiano 65;
DISPONE il diritto-dovere del padre di incontrare il figlio liberamente, previo congruo ER
preavviso alla madre e tenendo principalmente in considerazione gli impegni scolastici e le attività extrascolastiche del minore e, compatibilmente, con i suoi impegni lavorativi;
DISPONE che, in difetto di accordo, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio, secondo le seguenti modalità: dal mercoledì alle ore 14,00 e comunque dall'uscita da scuola, fino al venerdì sera alla ore 21,00 (con relativi pernottamenti presso la residenza paterna), a settimane alterne;
Nella settimana che trascorrerà interamente con la madre, il padre potrà tenere con sé il ER
figlio il fine settimana dal venerdì alle 14,00 fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento del figlio a scuola o nel caso in cui non ci sia scuola presso l'abitazione materna alle h. 18,00 (con relativi pernottamenti presso la residenza paterna); Per quanto riguarda le festività, durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre le ultime due settimane del mese di luglio negli anni pari e due settimane consecutive ad agosto negli anni dispari;
trascorrerà invece metà delle vacanze di Natale con il padre e metà con la madre ER
(alternando il periodo 23-30/12 con il periodo 31/12-06/01); le vacanze di Pasqua ad anni alterni, trascorrendo, in ogni caso, un anno la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre e l'anno successivo viceversa;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre, tale somma dovrà essere rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento;
DISPONE che il Sig. contribuisca altresì versando il 50 % delle spese straordinarie (extra Pt_1
assegno) sostenute per il minore dalla madre, così come previste dal protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Torino, concordate e documentate nei casi ivi previsti;
DÀ ATTO che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di €uro 1.125,00 pari al Pt_1 CP_1
50% delle spese dentistiche riferite all'apparecchio odontoiatrico del minore, tale somma verrà versata dall'onerato alla beneficiaria, mediante bonifico bancario, in dieci rate mensili dell'importo di €uro
112,50 cadauna.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.vg. 12179 /2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Mediterraneo n. 110 Parte_1 presso lo studio dell'avv. CALCEI DAVIDE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Torino, via G. Amendola n.6 presso lo studio Controparte_1 dell'avv. FAMA' ANTONIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra Persona_1 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per
[...] Controparte_1
incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 15/5/2024, e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Controparte_1
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
NULLA sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza ER
e dimora abituale presso la madre in Torino, Corso Traiano 65;
DISPONE il diritto-dovere del padre di incontrare il figlio liberamente, previo congruo ER
preavviso alla madre e tenendo principalmente in considerazione gli impegni scolastici e le attività extrascolastiche del minore e, compatibilmente, con i suoi impegni lavorativi;
DISPONE che, in difetto di accordo, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio, secondo le seguenti modalità: dal mercoledì alle ore 14,00 e comunque dall'uscita da scuola, fino al venerdì sera alla ore 21,00 (con relativi pernottamenti presso la residenza paterna), a settimane alterne;
Nella settimana che trascorrerà interamente con la madre, il padre potrà tenere con sé il ER
figlio il fine settimana dal venerdì alle 14,00 fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento del figlio a scuola o nel caso in cui non ci sia scuola presso l'abitazione materna alle h. 18,00 (con relativi pernottamenti presso la residenza paterna); Per quanto riguarda le festività, durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre le ultime due settimane del mese di luglio negli anni pari e due settimane consecutive ad agosto negli anni dispari;
trascorrerà invece metà delle vacanze di Natale con il padre e metà con la madre ER
(alternando il periodo 23-30/12 con il periodo 31/12-06/01); le vacanze di Pasqua ad anni alterni, trascorrendo, in ogni caso, un anno la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre e l'anno successivo viceversa;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre, tale somma dovrà essere rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento;
DISPONE che il Sig. contribuisca altresì versando il 50 % delle spese straordinarie (extra Pt_1
assegno) sostenute per il minore dalla madre, così come previste dal protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Torino, concordate e documentate nei casi ivi previsti;
DÀ ATTO che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di €uro 1.125,00 pari al Pt_1 CP_1
50% delle spese dentistiche riferite all'apparecchio odontoiatrico del minore, tale somma verrà versata dall'onerato alla beneficiaria, mediante bonifico bancario, in dieci rate mensili dell'importo di €uro
112,50 cadauna.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.