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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1904 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to BETTINELLI STEFANO Parte_1
( VIA MANZONI 17 CP_1 C.F._1
GALLARATE; .domiciliato inVIA MANZONI 17 GALLARATE
attore
CONTRO
e rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv.to SILVIA PIERINI e domiciliati elettivamente in VIA SAN
FRANCESCO 52 61121 PESARO
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro, Giudice adito, così giudicare: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di e del Parte_1 Controparte_2
sig. per l'importo di euro 22.814,00 per i titoli e le causali Controparte_3
descritte nella fattura n. 382/22 e per l'effetto condannare le parti resistenti del presente giudizio al pagamento, in via solidale tra loro, del suddetto importo, maggiorato degli interessi di mora dal dovuto al saldo;
pagina 1 di 5 in via subordinata e in caso di mancato pagamento dell'importo di euro 22.814,00, dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ex artt. 1525 e 1526 cod. civ. del contratto denominato conferma d'ordine sottoscritta in data 08.04.2022, comprensivo dell'intervento di cui alla fattura n. 382/22stipulato tra e Parte_1
e per fatto e colpa di questi ultimi, non Controparte_2 Controparte_3
avendo gli stessi corrisposto l'importo di euro 22.814,00 e per l'effetto condannare gli stessi alla restituzione in favore di dei beni descritti nella conferma Parte_1
d'ordine dell'8.4.22, nonché nelle fatture n. 127/2022 del 12.04.2022 e n. 382/22 del 14.11.2022; in via ulteriormente subordinata - accertato, per i motivi indicati in narrativa, il grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ. per fatto e colpa di e dichiarare la Controparte_2 Controparte_3
risoluzione per inadempimento del contratto denominato conferma d'ordine sottoscritta in data 08.04.2022 stipulato tra ed ed i resistenti e per Parte_1
l'effetto condannare gli stessi a restituire all'odierna attrice i beni descritti nella predetta conferma d'ordine e nelle fatture n. 127/2022 del 12.04.2022 e n. 382/22 del 14.11.2022.
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
In via pregiudiziale:
Accertare e dichiarare nullo il decreto di fissazione udienza mancando il termine per la costituzione;
rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto e in diritto.
Nel merito:
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla nei Controparte_2 confronti della e che l'inadempimento è imputabile alla ricorrente Parte_1
conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate
Con vittoria di spese e competenze professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 5 1) chiamava in giudizio avanti l'intestato Tribunale la Parte_1 [...] al fine di sentirla condannare alla corresponsione di € CP_2
22.814,00 a titolo di fornitura di pallone pressostatico riparato a seguito del danneggiamento occorso in conseguenza di eventi meteorologici.
Si costituivano la convenuta a mezzo del legale rappresentante p.t. e quest'ultimo in proprio, contestando la validità del decreto di fissazione di prima udienza e contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese contestando la sottoscrizione del contratto di iniziale fornitura, un preteso vizio di posa in opera del pallone poi danneggiato e l'insussistenza di un contratto di riparazione della copertura danneggiata.
Assumeva pertanto conclusioni di rigetto della domanda.
Nell'assenza di istanze probatorie ammissibili o rilevanti ai fini del decidere la causa veniva assunta in decisione.
2) In via preliminare deve qui osservarsi che non appare accoglibile l'eccezione di nullità del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione.
Deve infatti osservarsi che ove il decreto di fissazione non contenga l'indicazione del termine di costituzione assegnato al convenuto, esso è assegnato ex lege nella misura minima riportata dalla stessa norma, non sussistendo pertanto alcuna violazione al termine a difesa assicurabile al convenuto, che per altro, nel caso specifico, ha presentato le proprie contestazioni ed eccezioni, non solo di merito, assumendo posizione precisa in ordine ai fatti oggetto di domanda ed assumendo specifiche conclusioni di merito ed articolando mezzi istruttori.
Quanto al merito deve invece osservarsi quanto segue.
Circa il prezzo di fornitura del pallone pressostatico non appare esservi questione giacchè parte attrice ne attesta l'avvenuta corresponsione parziale (rimanendo non corrisposte € 6.727,00 oggetto di separato giudizio avanti altra competenza).
Ciò che appare qui in contestazione è quindi l'importo di € 22.814,00 a titolo di riparazione del pallone danneggiatosi in data 17.9.22 in occasione di un violento episodio meteorologico.
Due sono quindi i rapporti giuridici ancorchè il secondo ovviamente collegato al primo: un rapporto di fornitura ed un rapporto relativo al pallone riparato o nuovamente fornito. pagina 3 di 5 Così delimitato l'ambito di giudizio deve ancora osservarsi che, parte convenuta, lamenterebbe una difformità tra il progetto iniziale proposto e quello invece realizzato.
Al di là del fatto che detta lamentela dovrebbe trovare sua naturale prospettazione nel giudizio introitato per il pagamento del prezzo di iniziale fornitura, non può qui non osservarsi che di una specifica e convenuta modalità realizzativa non vi sia traccia in atti.
Parimenti deve osservarsi che il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura contrattuale depositata da parte attrice quale all.1) impedisce un raffronto persino tra quel progetto ed il realizzato.
Assente così in atti qualsiasi indicazione circa la diversità tra quel che si sarebbe voluto (e persino tra quanto risulterebbe prodotto da parte attrice e che si sostiene non sottoscritto) ed il realizzato, viene meno ogni possibilità di accertare qualsivoglia difformità.
Quanto sopra impedisce sostanzialmente anche ogni potenziale accertamento del nesso causale intercorrente tra la non specificata difformità realizzativa, i vizi concreti anch'essi non specificati, e la rottura del pallone pressostatico.
A ben vedere, poi, neppure è proposta alcuna prova che possa fornire ragione del nesso causale preteso da parte convenuta, in quanto l'unica prova orale richiesta è di per sé inidonea a fornire anche solo un indizio positivo di accertamento del citato nesso causale.
In tale contesto complessivo anche una istanza di CTU sarebbe stata meramente esplorativa.
Quanto alla fornitura del pallone riparato si osserva che quand'anche si volesse affermare che trattasi di pallone nuovo ciò non può costituire in sé né riconoscimento dei vizi, nè del nesso causale vizi-rottura, né può essere interpretabile come sostituzione gratuita.
A quest'ultimo proposito si osserva che alla sostenibilità della tesi della gratuità osta la produzione di parte attrice all.10) in cui parte convenuta richiede espressamente un preventivo di spesa, quindi dimostrando consapevolezza che la riparazione sarà onerosa.
pagina 4 di 5 Quanto infine alla solidarietà del legale rappresentate della associazione sportiva dilettantistica si osserva che essa è concorrente in quei casi in cui lo stesso sia effettivamente a conoscenza delle operazioni onerose poste in essere dall'associazione, il che, nel caso specifico non appare dubitabile, né è stato oggetto di contestazione.
La domanda di parte attrice deve quindi essere accolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) condanna in solido in persona del legale Controparte_2 rappresentante, Sig. nonché quest'ultimo in proprio per la Controparte_3 qualità, al pagamento in favore di dell'importo di € 22.814,00 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dalla debenza all'effettivo soddisfo;
2) condanna in solido in persona del legale Controparte_2 rappresentante, Sig. nonché quest'ultimo in proprio per la Controparte_3 qualità, alle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre
15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Pesaro, in data 08/04/2025
Il giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1904 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to BETTINELLI STEFANO Parte_1
( VIA MANZONI 17 CP_1 C.F._1
GALLARATE; .domiciliato inVIA MANZONI 17 GALLARATE
attore
CONTRO
e rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv.to SILVIA PIERINI e domiciliati elettivamente in VIA SAN
FRANCESCO 52 61121 PESARO
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro, Giudice adito, così giudicare: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di e del Parte_1 Controparte_2
sig. per l'importo di euro 22.814,00 per i titoli e le causali Controparte_3
descritte nella fattura n. 382/22 e per l'effetto condannare le parti resistenti del presente giudizio al pagamento, in via solidale tra loro, del suddetto importo, maggiorato degli interessi di mora dal dovuto al saldo;
pagina 1 di 5 in via subordinata e in caso di mancato pagamento dell'importo di euro 22.814,00, dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ex artt. 1525 e 1526 cod. civ. del contratto denominato conferma d'ordine sottoscritta in data 08.04.2022, comprensivo dell'intervento di cui alla fattura n. 382/22stipulato tra e Parte_1
e per fatto e colpa di questi ultimi, non Controparte_2 Controparte_3
avendo gli stessi corrisposto l'importo di euro 22.814,00 e per l'effetto condannare gli stessi alla restituzione in favore di dei beni descritti nella conferma Parte_1
d'ordine dell'8.4.22, nonché nelle fatture n. 127/2022 del 12.04.2022 e n. 382/22 del 14.11.2022; in via ulteriormente subordinata - accertato, per i motivi indicati in narrativa, il grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ. per fatto e colpa di e dichiarare la Controparte_2 Controparte_3
risoluzione per inadempimento del contratto denominato conferma d'ordine sottoscritta in data 08.04.2022 stipulato tra ed ed i resistenti e per Parte_1
l'effetto condannare gli stessi a restituire all'odierna attrice i beni descritti nella predetta conferma d'ordine e nelle fatture n. 127/2022 del 12.04.2022 e n. 382/22 del 14.11.2022.
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
In via pregiudiziale:
Accertare e dichiarare nullo il decreto di fissazione udienza mancando il termine per la costituzione;
rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto e in diritto.
Nel merito:
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla nei Controparte_2 confronti della e che l'inadempimento è imputabile alla ricorrente Parte_1
conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate
Con vittoria di spese e competenze professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 5 1) chiamava in giudizio avanti l'intestato Tribunale la Parte_1 [...] al fine di sentirla condannare alla corresponsione di € CP_2
22.814,00 a titolo di fornitura di pallone pressostatico riparato a seguito del danneggiamento occorso in conseguenza di eventi meteorologici.
Si costituivano la convenuta a mezzo del legale rappresentante p.t. e quest'ultimo in proprio, contestando la validità del decreto di fissazione di prima udienza e contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese contestando la sottoscrizione del contratto di iniziale fornitura, un preteso vizio di posa in opera del pallone poi danneggiato e l'insussistenza di un contratto di riparazione della copertura danneggiata.
Assumeva pertanto conclusioni di rigetto della domanda.
Nell'assenza di istanze probatorie ammissibili o rilevanti ai fini del decidere la causa veniva assunta in decisione.
2) In via preliminare deve qui osservarsi che non appare accoglibile l'eccezione di nullità del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione.
Deve infatti osservarsi che ove il decreto di fissazione non contenga l'indicazione del termine di costituzione assegnato al convenuto, esso è assegnato ex lege nella misura minima riportata dalla stessa norma, non sussistendo pertanto alcuna violazione al termine a difesa assicurabile al convenuto, che per altro, nel caso specifico, ha presentato le proprie contestazioni ed eccezioni, non solo di merito, assumendo posizione precisa in ordine ai fatti oggetto di domanda ed assumendo specifiche conclusioni di merito ed articolando mezzi istruttori.
Quanto al merito deve invece osservarsi quanto segue.
Circa il prezzo di fornitura del pallone pressostatico non appare esservi questione giacchè parte attrice ne attesta l'avvenuta corresponsione parziale (rimanendo non corrisposte € 6.727,00 oggetto di separato giudizio avanti altra competenza).
Ciò che appare qui in contestazione è quindi l'importo di € 22.814,00 a titolo di riparazione del pallone danneggiatosi in data 17.9.22 in occasione di un violento episodio meteorologico.
Due sono quindi i rapporti giuridici ancorchè il secondo ovviamente collegato al primo: un rapporto di fornitura ed un rapporto relativo al pallone riparato o nuovamente fornito. pagina 3 di 5 Così delimitato l'ambito di giudizio deve ancora osservarsi che, parte convenuta, lamenterebbe una difformità tra il progetto iniziale proposto e quello invece realizzato.
Al di là del fatto che detta lamentela dovrebbe trovare sua naturale prospettazione nel giudizio introitato per il pagamento del prezzo di iniziale fornitura, non può qui non osservarsi che di una specifica e convenuta modalità realizzativa non vi sia traccia in atti.
Parimenti deve osservarsi che il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura contrattuale depositata da parte attrice quale all.1) impedisce un raffronto persino tra quel progetto ed il realizzato.
Assente così in atti qualsiasi indicazione circa la diversità tra quel che si sarebbe voluto (e persino tra quanto risulterebbe prodotto da parte attrice e che si sostiene non sottoscritto) ed il realizzato, viene meno ogni possibilità di accertare qualsivoglia difformità.
Quanto sopra impedisce sostanzialmente anche ogni potenziale accertamento del nesso causale intercorrente tra la non specificata difformità realizzativa, i vizi concreti anch'essi non specificati, e la rottura del pallone pressostatico.
A ben vedere, poi, neppure è proposta alcuna prova che possa fornire ragione del nesso causale preteso da parte convenuta, in quanto l'unica prova orale richiesta è di per sé inidonea a fornire anche solo un indizio positivo di accertamento del citato nesso causale.
In tale contesto complessivo anche una istanza di CTU sarebbe stata meramente esplorativa.
Quanto alla fornitura del pallone riparato si osserva che quand'anche si volesse affermare che trattasi di pallone nuovo ciò non può costituire in sé né riconoscimento dei vizi, nè del nesso causale vizi-rottura, né può essere interpretabile come sostituzione gratuita.
A quest'ultimo proposito si osserva che alla sostenibilità della tesi della gratuità osta la produzione di parte attrice all.10) in cui parte convenuta richiede espressamente un preventivo di spesa, quindi dimostrando consapevolezza che la riparazione sarà onerosa.
pagina 4 di 5 Quanto infine alla solidarietà del legale rappresentate della associazione sportiva dilettantistica si osserva che essa è concorrente in quei casi in cui lo stesso sia effettivamente a conoscenza delle operazioni onerose poste in essere dall'associazione, il che, nel caso specifico non appare dubitabile, né è stato oggetto di contestazione.
La domanda di parte attrice deve quindi essere accolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) condanna in solido in persona del legale Controparte_2 rappresentante, Sig. nonché quest'ultimo in proprio per la Controparte_3 qualità, al pagamento in favore di dell'importo di € 22.814,00 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dalla debenza all'effettivo soddisfo;
2) condanna in solido in persona del legale Controparte_2 rappresentante, Sig. nonché quest'ultimo in proprio per la Controparte_3 qualità, alle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre
15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Pesaro, in data 08/04/2025
Il giudice
(Gianfranco Tamburini)
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